Preliminarmente, il provvedimento ricorda che la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), disciplinata dall’art. 35 del D.lgs. n. 231/2007, rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto dal soggetto obbligato a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che vengono analizzate al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare un sospetto e che <<nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità>>. Per questo motivo, <<alla base della SOS devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto, che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati, inserendo nella segnalazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate>>.
Quindi, il provvedimento ribadisce alcuni concetti, già ormai pacifici in dottrina, in ordine ai presupposti per l’invio di Segnalazioni di Operazioni Sospette. In particolare, viene ricordato che può legittimamente escludersi il sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora a conclusione dell’analisi complessiva il destinatario non lo reputi sussistente, e naturalmente in tal caso non ricorre l’obbligo di segnalazione. In questi casi, ancor più che nei casi di sospetto e conseguente segnalazione, è opportuno che il destinatario conservi traccia, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, del percorso logico-deduttivo che lo ha condotto ad escludere il sospetto, potendo così darne conto alle Autorità, in caso di ispezione o controllo.
Il provvedimento si spinge a chiarire le circostanze che di per sé valutate non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette, riferendosi:
– alla presenza di difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili, anche con riguardo al titolare effettivo;
– al rischio elevato attribuito al soggetto cui si riferisce l’operatività;
– all’individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l’operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati;
– al fatto di aver appreso, nell’ambito di rapporti di collaborazione o scambi di informazioni tra destinatari, il verificarsi di operatività anomala non collegata;
– a eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell’ambito di approfondimenti o controlli, anche ispettivi, in corso o conclusi, ivi comprese le richieste di informazioni formulate dalla UIF;
– alla mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l’operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale.
Il provvedimento fornisce altresì chiarimenti sulla corretta compilazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, chiarendo come compilare la parte libera, che si compone della sezione “descrizione dell’operatività sospetta” e della sezione “motivi del sospetto”, ma è la Sezione VIII della Parte I del provvedimento, che disciplina il c.d. Flusso di ritorno delle segnalazioni inoltrate, unitamente alla sezione III della Parte III, a dettare le principali e, ad avviso di chi scrive stravolgenti, novità.
In questa parte del provvedimento viene precisato che la UIF fornisce ai destinatari, con cadenza periodica e con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, feedback sullaqualità della collaborazione attiva, attraverso comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni e altri flussi di ritorno, che si riferiscono:
A) alle segnalazioni per le quali l’Unità non ha ravvisato sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto,
B) alle segnalazioni che, pur in presenza di alcuni elementi a supporto del sospetto, sono state classificate dalla UIF a basso rischio.
Dunque, il provvedimento chiarisce che in conseguenza di tale flusso di ritorno, i destinatari sono tenuti alla ritrasmissione di una nuova SOS in presenza di motivi di sospetto valutati alla luce di nuovi elementi informativi, oppure qualora i motivi del sospetto, pur basati su informazioni preesistenti, non siano comunque stati adeguatamente rappresentati. In particolare, sulla base dei controlli svolti dalla UIF in fase di acquisizione, il destinatario riceve alternativamente: i) la conferma dell’acquisizione senza errori; ii) la comunicazione dello scarto a seguito di errori “bloccanti”; iii) la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie “non bloccanti” e <<in caso di scarto, il destinatario deve trasmettere tempestivamente una segnalazione corretta e in mancanza non risulterà l’invio della SOS>>. È sulla base di tali feedback che i destinatari devono inoltrare una nuova SOS che sostituisce integralmente la precedente, nel caso in cui il sistema di controlli automatici restituisca rilievi, ovvero la UIF o i destinatari riscontrino gravi errori materiali o incongruenze nel contenuto della segnalazione precedente.
Il punto maggiormente rilevante del provvedimento è però quello in cui la UIF si attribuisce – in aggiunta al legittimo potere di richiedere la sostituzione o l’integrazione della segnalazione in casi di incompletezze, errori o mancata osservanza delle presenti istruzioni – anche quello di disporre l’annullamento della SOS. Infatti, tale previsione del provvedimento dell’UIF attribuisce alla stessa Unità di Informazione Finanziaria il potere di qualificare “inesistente” una SOS, ove ritenuta priva dei requisiti richiesti, con notevoli effetti sul regime sanzionatorio dei soggetti obbligati, sebbene nessuna norma primaria contempli questa che di fatto assurge a nuova fattispecie sanzionatoria.
Infine, il provvedimento attribuisce alla UIF taluni poteri sanzionatori deterrenti, ovvero finalizzati a sollecitare una migliore collaborazione attiva. In primis, prevede che <<la condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni sono utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative, anche sanzionatorie, da assumere nei confronti del medesimo, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Unità e alla qualità della collaborazione attiva>>. Quindi viene chiarito che è in facoltà dell’Unità di Informazione Finanziaria comunicare agli Organi investigativi la mancata collaborazione da parte dei soggetti obbligati, che non abbiano riscontrato entro trenta giorni la richiesta di ritrasmissione della SOS, evidentemente anche al fine di agevolare le attività di selezione dei soggetti obbligati da sottoporre a ispezione antiriciclaggio.
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