Smagnetizzare il biglietto e mentire sull’entrata più vicina non è una furbizia da poco, ma un vero reato quando diventa un sistema ripetuto e organizzato.
Chi ritira il talloncino all’ingresso dell’autostrada e poi lo smagnetizza deliberatamente, per dichiarare al casellante di essere entrato da un punto più vicino, potrebbe pensare di aver trovato un modo intelligente per risparmiare qualche euro. La realtà giudiziaria racconta una storia molto diversa. Molti si chiedono: non pagare il casello autostradale è sempre reato di truffa? La risposta è articolata: non ogni mancato pagamento configura automaticamente il reato di truffa, ma quando la condotta si accompagna a raggiri specifici, come lo smagnetizzamento del biglietto o l’accodamento fraudoloso alle corsie Telepass, i tribunali italiani hanno più volte riconosciuto la sussistenza del reato previsto dall’articolo 640 del codice penale.
Cosa prevede il codice della strada sul calcolo del pedaggio
L’articolo 176, comma 16, del Codice della strada stabilisce che, per l’utente sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo posseduto, il pedaggio venga calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. La norma concede però all’utente la facoltà di provare quale sia stata l’effettiva stazione di ingresso. Questo significa che indicare verbalmente un’entrata più vicina non basta di per sé a ottenere il calcolo ridotto del pedaggio: occorre fornire una prova concreta e convincente di quella dichiarazione.
Il caso deciso dal Tribunale di Roma sull’onere della prova
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9272/2015, ha chiarito che l’onere probatorio grava interamente sull’utente, e che tagliandi non idonei o non riferibili con certezza ai singoli transiti contestati non bastano a superare il criterio legale della stazione di entrata più lontana. In quel caso specifico, il Tribunale ha rigettato l’opposizione dell’utente proprio perché i tagliandi prodotti non consentivano di collegarli con certezza ai singoli transiti oggetto di contestazione, disponendo peraltro la trasmissione degli atti alla Procura per la possibile rilevanza penale della condotta, trattandosi di centinaia di transiti e di numerosi tagliandi verosimilmente procurati per evitare il pagamento della maggior somma dovuta.
Quando il mancato pagamento resta un semplice illecito amministrativo
L’articolo 176, comma 17, del Codice della strada stabilisce che chi pone in essere atti per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio è soggetto a sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato. Da questa formulazione emerge un principio decisivo: non ogni mancato pagamento del pedaggio integra automaticamente un reato. Se la condotta si limita a una semplice elusione del pagamento, senza ulteriori elementi di inganno o raggiro, resta nell’ambito dell’illecito amministrativo, con la sola conseguenza del recupero delle somme dovute e dell’applicazione della relativa sanzione.
La differenza tra truffa e insolvenza fraudolenta
Quando invece la condotta assume connotati più gravi, occorre distinguere tra due diverse ipotesi di reato. L’insolvenza fraudolenta, prevista dall’articolo 641 cod. pen., si configura quando il soggetto contrae l’obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza. La truffa, prevista dall’articolo 640 cod. pen., si configura invece quando vi sono artifizi o raggiri idonei a indurre in errore il gestore autostradale, procurando così un ingiusto profitto con altrui danno.
La Cassazione, con la sentenza n. 46206 del 16 novembre 2023, ha riassunto con chiarezza il criterio differenziale tra le due fattispecie: la truffa si distingue dall’insolvenza fraudolenta per le modalità della condotta, perché nella truffa si simulano artificiosamente circostanze e condizioni non vere per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta si dissimula una condizione vera, quella di essere insolvente.
Se un autotrasportatore ritira regolarmente il talloncino ma non paga il pedaggio semplicemente perché privo di liquidità, e questa situazione economica viene taciuta al momento del pagamento, la condotta si avvicina all’insolvenza fraudolenta; se invece lo stesso autotrasportatore smagnetizza deliberatamente il biglietto per far apparire un’entrata più vicina, costruendo una falsa rappresentazione della realtà, la condotta si avvicina invece alla truffa.
Il caso deciso dal Tribunale di Firenze sul biglietto smagnetizzato
Il Tribunale di Firenze si è recentemente pronunciato proprio su questo specifico stratagemma. Secondo i giudici toscani, commette il reato di truffa il guidatore che si presenta ripetutamente al casello autostradale in uscita con un biglietto smagnetizzato, allo scopo di fornire successivamente false informazioni al casellante circa il proprio punto di ingresso in autostrada. Nel caso esaminato, l’autotrasportatore aveva sistematicamente ripetuto questo stratagemma, venendo alla fine individuato dal gestore autostradale attraverso il monitoraggio dei transiti.
Il precedente del Tribunale di La Spezia sul Telepass schermato
Un caso analogo era già stato affrontato dal Tribunale di La Spezia, che aveva riconosciuto il reato di truffa ai danni della società Autostrade per l’Italia nei confronti di chi aveva utilizzato regolarmente il Telepass per l’ingresso in autostrada, schermandolo poi all’uscita, in modo da non pagare il pedaggio e far apparire l’auto ancora all’interno dell’autostrada, per riuscire successivamente al casello più vicino a quello di ingresso.
Quando l’accodamento alle corsie Telepass diventa truffa
La Cassazione ha punito per truffa anche la condotta del conducente che, in plurime occasioni, ometteva di pagare il pedaggio autostradale imboccando la corsia riservata agli utenti Telepass, ponendosi sulla scia del veicolo che lo precedeva e riuscendo a oltrepassare il casello prima che la sbarra si abbassasse. La sentenza n. 46206/2023 ha chiarito che questo ripetuto modus operandi, realizzato mediante una specifica condotta tenuta coscientemente dall’imputato, costituisce elemento idoneo a integrare il raggiro tipico della truffa, perché è proprio attraverso questi capziosi espedienti che si induce in errore la società autostradale.
Un conducente che, sistematicamente, si accoda a un veicolo dotato di Telepass per superare la barriera prima che si richiuda, sfruttando l’apertura automatica destinata all’altro veicolo, mette in atto un meccanismo ingannevole nei confronti del sistema di controllo, ben diverso dal semplice mancato pagamento passivo.
Il caso dell’insolvenza fraudolenta legata alle difficoltà finanziarie aziendali
La Cassazione ha invece ritenuto configurabile l’insolvenza fraudolenta, e non la truffa, in un caso in cui gli autisti non pagavano il pedaggio perché espressamente istruiti in tal senso dall’imputato, in presenza di gravi difficoltà finanziarie dell’azienda di trasporti. In quella circostanza, i giudici hanno valorizzato la dissimulazione dello stato di insolvenza e la precisa intenzione di non adempiere, precisando che è sufficiente, ai fini di questa dissimulazione, anche il semplice silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada.
Come si distinguono in concreto le tre diverse ipotesi
Il quadro complessivo che emerge dalla giurisprudenza consente di tracciare tre categorie distinte di condotta. Il mancato pagamento resta un semplice illecito amministrativo quando si tratta di mera elusione, priva di ulteriori elementi decettivi. Diventa insolvenza fraudolenta quando il nucleo della condotta consiste nella dissimulazione di uno stato di insolvenza reale e nella volontà di non adempiere. Diventa invece truffa quando il conducente mette in atto artifizi o raggiri specifici, come lo smagnetizzamento del biglietto, l’uso improprio delle corsie automatiche riservate a Telepass o Viacard, o l’accodamento fraudolento a veicoli regolarmente autorizzati.
Cosa fare in caso di smarrimento effettivo del biglietto
In generale, la legge prevede che l’automobilista che smarrisca realmente il biglietto del casello debba pagare l’intera tratta, calcolata dal punto più lontano di ingresso possibile. Esiste però una possibilità per evitare questo importo più elevato: rilasciare un’autodichiarazione, resa sotto la propria responsabilità penale, in cui si indica la propria effettiva provenienza. Questa dichiarazione, a differenza del semplice smagnetizzamento volontario del titolo o di altri espedienti ingannevoli, rappresenta lo strumento legittimo previsto dall’ordinamento per chi si trovi davvero privo del titolo di ingresso senza alcuna intenzione fraudolenta, restando comunque esposto alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci qualora la provenienza indicata risulti falsa.

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Angelo Greco
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