Sì: imposte, contributi e cartelle esattoriali rientrano nelle procedure di sovraindebitamento, e si possono pagare anche in parte. Nella ristrutturazione dei debiti il Fisco può ricevere meno del dovuto se non prende meno di quanto avrebbe da una liquidazione (art. 67 co. 4 CCII). Nel concordato minore il giudice può omologare anche senza il voto del Fisco (art. 80 co. 3 CCII).
Le cartelle e i debiti con l’Agenzia delle Entrate rientrano nel sovraindebitamento?
Sì. Entrano tutti i debiti tributari e contributivi: IRPEF, IVA, IMU, TARI, bollo auto, contributi INPS, sia quelli già in cartella presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia quelli non ancora affidati alla riscossione. Appena riceve l’incarico, l’OCC deve darne notizia entro sette giorni all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali. Nella ristrutturazione dei debiti quegli uffici devono comunicare entro quindici giorni il debito accertato e gli accertamenti in corso (artt. 68 co. 4 e 269 co. 3 CCII). Così nel piano entra la situazione fiscale completa, e non solo quella che il debitore conosce.
Si possono pagare meno del dovuto?
Dipende dalla procedura.
- Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i crediti privilegiati, e molti crediti fiscali lo sono, possono essere pagati non per intero, a condizione che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui hanno la prelazione, come attesta l’OCC. Per questi crediti il piano può prevedere anche una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con gli interessi legali (art. 67 co. 4 CCII). Non serve il voto dei creditori: il piano lo omologa il giudice.
- Nel concordato minore vale la stessa regola per i crediti privilegiati (art. 75 co. 2 CCII), ma i creditori votano. Se il voto del Fisco o dell’ente previdenziale è determinante e manca, il giudice può omologare lo stesso, quando la proposta per loro è conveniente rispetto alla liquidazione controllata (art. 80 co. 3 CCII). È il cosiddetto cram down fiscale: un caso concreto è quello del concordato minore omologato nonostante il voto contrario.
- Nella liquidazione controllata il Fisco partecipa alla ripartizione di quanto si ricava dai beni, secondo il suo grado. Ciò che resta non pagato rientra nella liberazione dai debiti, con le esclusioni dell’art. 278 co. 7 CCII.
Le multe e le sanzioni si liberano?
Non tutte. Restano escluse dalla liberazione dai debiti le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 lett. b CCII). Le sanzioni tributarie legate a un’imposta che rientra nella liberazione, secondo la lettura più diffusa, la seguono; è un punto che si verifica caso per caso. Una multa stradale, invece, non è accessoria a nessun debito e resta dovuta. Il tema è spiegato per esteso nella guida su multe e sanzioni nel sovraindebitamento.
I debiti fiscali di una partita IVA cambiano la procedura?
Sì. La ristrutturazione dei debiti è riservata al consumatore, cioè a chi ha debiti estranei a un’attività d’impresa o professionale. Se i debiti fiscali vengono da una partita IVA ancora aperta, le strade sono di regola il concordato minore o la liquidazione controllata; se l’attività è cessata, di regola la liquidazione controllata. Per le procedure familiari c’è una regola apposita: se uno dei debitori non è un consumatore, la ristrutturazione dei debiti non si applica, tranne la norma sul mutuo della casa (art. 66 co. 1 CCII).
Cosa succede agli interessi e alle esecuzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Il deposito della domanda sospende gli interessi ai soli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68 co. 5 CCII). I pignoramenti dell’agente della riscossione si fermano come gli altri, con il provvedimento del giudice: dalla sentenza nella liquidazione controllata, con il decreto di apertura su richiesta nella ristrutturazione e nel concordato minore. Ne parla la pagina sulla sospensione dei pignoramenti.
Domande frequenti sui debiti con il Fisco
Posso accedere se ho debiti solo con l’Agenzia delle Entrate?
Sì, se sono più grandi di quello che reddito e patrimonio permettono di pagare. Non serve avere anche debiti con banche o finanziarie.
Anche i contributi INPS rientrano?
Sì. Anche per gli enti previdenziali vale il cram down del concordato minore: il giudice può omologare senza il loro voto, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 co. 3 CCII).
L’IVA si può ridurre?
Sì. Nel concordato minore anche l’IVA, come gli altri crediti privilegiati, può essere pagata in parte, se riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione, come attesta l’OCC (art. 75 co. 2 CCII). Nella liquidazione controllata la parte che resta non pagata rientra nella liberazione dai debiti. Nella ristrutturazione dei debiti il problema di regola non si pone, perché i debiti IVA vengono da una partita IVA e quindi non sono debiti da consumatore.
Le sanzioni sulle imposte non pagate restano?
La legge esclude dalla liberazione solo le sanzioni penali e quelle amministrative non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII). Le sanzioni tributarie legate a un’imposta che rientra nella liberazione, secondo la lettura più diffusa, la seguono; nel caso concreto si verifica sulle singole cartelle.
Chi comunica il debito fiscale all’OCC?
Lo comunicano l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, dopo che l’OCC li ha informati dell’incarico (art. 68 co. 4 CCII). Intanto conviene raccogliere l’estratto di ruolo e il cassetto fiscale, che fanno parte dei documenti del primo colloquio.
Da dove si comincia
I debiti con il Fisco fanno paura perché sembrano non finire mai: gli interessi corrono e le cartelle si accumulano. Ma non sono un’eccezione, e la legge prevede proprio come pagarli in parte o a rate dentro una procedura. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo arrivano fermi, ipoteche e pignoramenti. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’estratto di ruolo e gli altri debiti, e ti diciamo quale procedura è percorribile, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.
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