Spesso capita, magari in famiglia o tra soci d’affari, di voler pianificare il futuro assetto patrimoniale ben prima che avvenga un decesso. Si fanno promesse, si scrivono accordi privati o si cerca di vendere diritti su beni che ancora non si possiedono ma che arriveranno da una futura successione. Sebbene l’intento possa sembrare pratico, il nostro ordinamento è molto rigido su questo punto. La libertà di disporre dei propri beni fino all’ultimo istante di vita è un principio sacro. Per questo motivo, sorge spontanea la domanda: si può fare un accordo sull’eredità di una persona ancora in vita? La risposta generale è negativa. Il codice civile stabilisce la nullità di qualsiasi convenzione che abbia per oggetto una successione non ancora aperta, per tutelare la libertà del testatore e impedire speculazioni immorali. Vediamo nel dettaglio come funziona questo divieto e quali sono le uniche eccezioni ammesse dalla legge.
Cosa sono i patti successori e perché sono vietati?
Il nostro sistema giuridico prevede due sole fonti per la chiamata all’eredità: la legge o il testamento. Non esiste una terza via contrattuale. L’articolo 458 del codice civile sancisce il divieto dei patti successori, stabilendo che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. Allo stesso modo, è nullo ogni atto con cui qualcuno dispone dei diritti che gli potrebbero spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi.
La ragione di questo divieto è duplice. Da un lato, si vuole tutelare la libertà testamentaria: il testatore deve essere libero di cambiare idea e revocare le sue disposizioni fino all’ultimo momento di vita (il cosiddetto ius poenitendi). Un contratto, invece, creerebbe un vincolo giuridico che non potrebbe essere sciolto unilateralmente. Dall’altro lato, si vuole evitare il rischio che qualcuno, per inesperienza o prodigalità, disperda un patrimonio che non ha ancora ricevuto, o peggio, che si alimenti il desiderio della morte altrui (votum captandae mortis) per ottenere un vantaggio economico. La Suprema Corte ha chiarito che il divieto colpisce quegli atti in cui la morte incide non solo sugli effetti, ma sulla causa stessa dell’attribuzione, regolando rapporti che nascono originariamente con il decesso (Cass. sez. II, sent. 2 settembre 2020, n. 18198).
Quali sono i tipi di accordi vietati dalla legge?
Non esiste un solo tipo di accordo proibito. La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato tre categorie principali di patti successori, tutti affetti da nullità:
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patti istitutivi: si tratta di un vero e proprio contratto con cui una persona si impegna a nominare erede o legatario un’altra persona, e quest’ultima accetta. Ad esempio, Tizio propone a Caio di nominarlo erede in cambio di qualcosa e Caio accetta. Questo accordo è nullo perché toglie a Tizio la libertà di cambiare il testamento in futuro;
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patti dispositivi: sono contratti con cui qualcuno vende o cede a terzi i diritti che si aspetta di ricevere da un’eredità non ancora aperta. Ad esempio, se Mevio vende a Filano un immobile che spera di ereditare dallo zio Sempronio ancora vivo. Anche accordarsi per dividere le quote di un immobile oggetto di una futura successione rientra in questo divieto (Cass. civ., sez. II, n. 14566/2016);
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patti rinunziativi: sono gli atti con cui un soggetto rinuncia preventivamente ai diritti su una successione futura. Ad esempio, se Calpurnio rinuncia all’eredità del padre mentre questi è ancora in vita. È considerata nulla anche la transazione con cui un legittimario rinuncia a far valere i propri diritti o a contestare donazioni simulate finché il genitore è vivo (Cass. civ., sez. II, 15919/2018).
Una promessa verbale è considerata un patto successorio?
Il divieto scatta solo quando si crea un vero e proprio vincolo giuridico. Non ricorre un patto successorio vietato quando tra le parti non è stata firmata alcuna convenzione vincolante e la persona ha solo manifestato verbalmente l’intenzione di lasciare i beni in un certo modo. Una semplice promessa verbale, infatti, non crea un obbligo legale e non limita la piena libertà del testatore, che rimane libero di disporre diversamente nel testamento (Cass. civ., sez. II, 8.10.2008 n. 24813).
Inoltre, non viola il divieto nemmeno l’accordo che serve solo a fare i conti tra familiari su beni già trasferiti. Se, ad esempio, madre e figli mettono per iscritto i conguagli dovuti in relazione a donazioni già avvenute in vita, senza riferirsi alla futura successione ma solo per riequilibrare i valori attuali, tale accordo è valido (Cass. civ. Sez. II, 27.11.2015, n. 24291).
Cosa succede alle quote societarie in caso di morte?
La gestione delle quote societarie dopo la morte di un socio è un terreno delicato che spesso rischia di violare il divieto dei patti successori. Nelle società di persone, la morte del socio scioglie il rapporto e gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, non a entrare automaticamente in società (art. 2284 c.c.).
Esistono però clausole particolari:
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la clausola di continuazione (facoltativa o obbligatoria), con cui si disciplina l’ingresso degli eredi in società;
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la clausola di consolidazione, che prevede l’accrescimento della quota del defunto a favore dei soci superstiti.
Se una clausola prevede che la quota passi ai soci superstiti senza liquidare nulla agli eredi (clausola di consolidazione pura), essa è nulla perché equivale a un patto successorio a favore dei soci (Cass. civ. 16.4.1975, n. 1434). È vietato anche il cosiddetto patto tontinario, con cui due persone acquistano un bene con l’accordo che la quota del premorto vada automaticamente al sopravvissuto (Cass. civ., sez. II, 18.8.1986, n. 5079). Al contrario, nelle società di capitali (come le S.r.l.), è valida la clausola che permette ai soci superstiti di acquistare le quote dagli eredi pagandone il valore (Cass. civ., sez. I, 12.2.2010, n. 3345).
Esistono eccezioni al divieto dei patti successori?
Sì, la legge ha introdotto un’importante eccezione per facilitare il passaggio generazionale nelle imprese: il patto di famiglia (artt. 768 bis e ss. c.c.). Questo istituto permette all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni sociali a uno o più discendenti mentre è ancora in vita.
Il patto di famiglia non è considerato un patto successorio vietato perché il trasferimento avviene immediatamente per atto tra vivi (inter vivos) e non a causa di morte. La stabilità di questo trasferimento è garantita dalla legge: quanto ricevuto dai beneficiari non è soggetto a riduzione o collazione al momento della futura eredità. Tuttavia, per essere valido e non ledere i diritti degli altri eredi, al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione, i quali devono essere liquidati dagli assegnatari dell’azienda con una somma corrispondente al valore delle loro quote, salvo che vi rinuncino (art. 768-quater c.c.).
Quali sono le conseguenze se si firma un patto vietato?
La sanzione prevista per i patti successori è la nullità. Questo significa che l’accordo non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai esistito. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). Inoltre, l’azione per far dichiarare la nullità non si prescrive mai (art. 1422 c.c.).
È importante sottolineare che un patto successorio nullo non può essere “salvato” o trasformato in un testamento valido (conversione dell’atto nullo ex art. 1424 c.c.), perché il divieto è posto a tutela di un principio di ordine pubblico. Anche se le parti volessero confermare l’accordo o dichiarare che non può essere modificato senza consenso scritto, tale clausola sarebbe comunque invalida (Cass. civ., sez. II, 19.11.2009, n. 24450).
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Angelo Greco
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