Il quarto comma della medesima norma โ introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente modificato dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 โ ha tuttavia introdotto una significativa deroga a tale regime, stabilendo che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui รจ proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali รจ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La ratio della norma รจ quella di scoraggiare l’inadempimento e rendere non conveniente il ricorso al processo come strumento per differire l’adempimento a danno del creditore, applicando un tasso di interesse piรน elevato di quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda in giudizio.
Con lโordinanza n. 23891, pubblicata il 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione si รจ pronunciata sullโapplicabilitร o meno degli interessi moratori di cui al quarto comma dellโart. 1284 Codice Civile alle obbligazioni pecuniarie non derivanti da contratto, quando lโobbligazione azionata in giudizio derivi, come nel caso deciso, da una pretesa restitutoria conseguente alla nullitร del contratto.
IL CASO: La vicenda approdata allโesame della Cassazione traeva origine da un’operazione di investimento realizzata attraverso lo strumento del mandato fiduciario.
Un investitore aveva conferito incarico a una societร fiduciaria di gestire il proprio patrimonio.
Incarico nell’ambito del quale la societร fiduciaria aveva proceduto โ in nome proprio ma per conto del mandante โ alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita del tipo unit linked con una compagnia assicurativa di diritto irlandese.
Il contratto prevedeva l’investimento dei premi in quote di fondi, con un’esposizione integrale al rischio di mercato a carico dell’investitore.
A seguito della significativa perdita di valore dell’investimento, lโinvestitore agiva in giudizio โ senza la mediazione della societร fiduciaria โ per sentir dichiarare la nullitร del contratto d’investimento per violazione dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in ragione della mancata preventiva stipulazione del contratto-quadro, richiesto dalla norma a pena di nullitร per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi d’investimento.
Il giudizio di primo grado si concludeva con lโaccoglimento della domanda attorea.
Il Tribunale dichiarava la nullitร del contratto e condannava la compagnia alla restituzione del capitale investito.
Nel giudizio di gravame avverso la decisione, proposto dalla compagnia assicurativa, lโoriginario attore proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo che la societร appellante fosse condannata al pagamento degli interessi di mora al tasso maggiorato previsto dallโart. 1284, quarto comma, del Codice Civile
La Corte dโappello rigettava lโappello principale ed accoglieva lโappello incidentale.
I giudici di secondo grado ritenevano che la sentenza del Tribunale doveva interpretarsi nel senso che la condanna della convenuta faceva riferimento agli interessi maggiorati di cui allโart. 1284, quarto comma, c.c. e non agli ordinari interessi legali.
Pertanto la compagnia assicurativa, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, l’erronea applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., stante la natura restitutoria (e non negoziale) dell’obbligazione posta a fondamento della domanda, derivante dalla dichiarazione di nullitร contrattuale.
La ricorrente sosteneva che il comma 4 dell’art. 1284 c.c. non potesse trovare applicazione nell’ipotesi di restituzione dei premi conseguente alla declaratoria di nullitร , trattandosi di obbligazione restitutoria avente fonte nella legge (artt. 2033 ss. c.c.) e non in un contratto tra le parti. La norma secondo la ricorrente era applicabile esclusivamente ai crediti di fonte contrattuale.
La tesi della corrente era, in sostanza, che lโambito applicativo del quarto comma dellโart. 1284 c.c. dovesse essere confinato ai crediti di fonte contrattuale, con esclusione delle obbligazioni restitutorie e, piรน in generale, delle obbligazioni non scaturenti da contratto.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso รจ stato rigettato dalla Cassazione la quale ha affermato il seguente principio di diritto: โL’art. 1284, quarto comma, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
La Cassazione ha escluso che lโapplicazione del tasso previsto dallโart. 1284, quarto comma, c.c. possa essere limitata: alle sole obbligazioni contrattuali; alle sole obbligazioni di valuta e alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione.
La disposizione viene invece letta come riferita, dal momento della domanda, a qualsiasi pretesa giudiziale che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, senza che rilevino nรฉ la fonte dellโobbligazione nรฉ la sua tradizionale qualificazione dogmatica.
Nel decidere gli Ermellini hanno dato atto dellโesistenza sul punto di un contrasto nella giurisprudenza della Cassazione.
Secondo un primo indirizzo, lโart. 1284, quarto comma, del Codice Civile potrebbe applicarsi soltanto alle obbligazioni di valuta e, per di piรน, solo se scaturenti da un contratto;
Un altro indirizzo, piรน ampio ma pur sempre limitativo, che ne ammette lโoperativitร rispetto a obbligazioni sorte da qualunque fonte, purchรฉ liquide o di pronta liquidazione;
E, infine, un terzo indirizzo, di segno maggiormente estensivo, secondo cui la disposizione troverebbe applicazione rispetto a qualunque obbligazione da adempiersi mediante il pagamento di una somma di denaro, a prescindere dalla fonte e dalla natura della stessa.
I primi due orientamenti sono stati ritenuti dalla Cassazione non condivisibili in quanto facilmente superabili, escludendo pertanto, la necessitร di sottoporre la questione allโesame delle Sezioni Unite.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di legittimitร la disposizione di cui allโart. 1284, quarto comma, del Codice civile, deve essere letta nel senso che, dal momento della domanda, trova applicazione il saggio di interessi ivi previsto in tutte le ipotesi in cui il giudizio abbia ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, senza che rilevi la specifica fonte dellโobbligazione azionata.
Ne consegue che lโambito applicativo della disposizione non puรฒ essere confinato nรฉ alle sole obbligazioni contrattuali, nรฉ alle sole obbligazioni di valuta, nรฉ ancora alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione.
La conclusione del Cassazione รจ dunque formulata in termini inequivoci: lโart. 1284, quarto comma, Codice Civile, si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dellโobbligazione dedotta in giudizio.
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Avv. Giovanni Iaria
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