Presunzione utili extracontabili: riforma non retroattiva


Utili extracontabili nelle società a ristretta base: la Cassazione considera innovativa e non retroattiva la presunzione legale introdotta dall’articolo 23 del D.Lgs. 148/2026. Per le annualità precedenti continuano quindi a rilevare, secondo il più ampio orientamento giurisprudenziale, anche i costi effettivamente sostenuti ma fiscalmente indeducibili.

Ssocietà a ristretta base: lL’articolo 23 del D.Lgs. 148/2026 limita la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai ricavi non contabilizzati e ai costi inesistenti. Secondo la Cassazione, la nuova disciplina è innovativa e non retroattiva: per le annualità precedenti possono rilevare anche costi effettivamente sostenuti ma fiscalmente indeducibili.

La nuova presunzione sugli utili extracontabili non è retroattiva

La Cassazione con la recente ordinanza n. 26234 del 5/10/2026 applica per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore dell’art 23 del D.lgs. 148/2026, il più ampio perimetro della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili da essa strutturato in modo giuridicamente irrazionale, per includervi anche gli utili raccordati ai costi fiscalmente indeducibili, ma effettivamente sostenuti e per commisurare la tassazione agli utili lordi senza la decurtazione dell’IRES a carico della società

Il precedente orientamento sulla tassazione integrale

La Corte di Cassazione già con l’ordinanza n. 35892 del 22/12/2023 insisteva a rappresentare il proprio principio di diritto a mente del quale la distribuzione extracontabile degli utili deve essere tassata in misura piena, in quanto la disciplina fiscale prevista dall’articolo 47 Tuir si rende applicabile solo in caso di distribuzione di utili risultanti dal bilancio e regolarmente dichiarati.

L’ordinanza n. 26234/2026 e il nuovo articolo 23

Anche con l’ordinanza n. 26234 del 05/10/2026 la Corte ribadisce la piena imponibilità degli utili extracontabili presuntivamente ritenuti distribuiti ai soci

Con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 148/2026 per la quale: “Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“, la Cassazione ritiene la sua portata disciplinare irretroattiva.

 

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⚖️ Nuova presunzione

L’articolo 23 ha trasformato la precedente elaborazione giurisprudenziale in una presunzione legale.

📅 Nessuna retroattività

La Cassazione considera la nuova disciplina innovativa e non applicabile ai fatti anteriori.

➕ Ricavi occulti

La nuova presunzione opera per componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati.

❌ Costi inesistenti

Rilevano i componenti negativi dedotti ma inesistenti, non i costi soltanto indeducibili.

🕰️ Annualità pregresse

Per il passato la Cassazione continua ad applicare il precedente orientamento più ampio.

🛡️ Prova contraria

Il socio può dimostrare la mancata distribuzione o la diversa destinazione delle somme.

Perché la nuova norma è considerata innovativa

A tale proposito specifica: “In assenza di un’espressa disposizione che ne stabilisca l’efficacia retroattiva, la norma soggiace alla regola generale dell’art. 11 delle preleggi, per cui non può applicarsi a fattispecie sostanziali già perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, anche se ancora sub iudice. Né ad essa (secondo la Cassazione) può attribuirsi una valenza interpretativa o ricognitiva poiché la disposizione introduce presupposti oggettivi tipizzati e selettivi che non si limitano a chiarire il diritto previgente, ma ne ridefiniscono il perimetro applicativo.

La tassazione degli utili extracontabili secondo la Cassazione

Per la Cassazione quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile il disposto di cui all’art 47 TUIR, che attiene alla sola tassazione degli utili distribuiti ai soci con delibere formali dell’assemblea e, pertanto, non può trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria.

Perché la Corte esclude l’applicazione dell’articolo 47 TUIR

In altre parole, l’art. 47 TUIR, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D. Lgs n. 344 del 2003, prevede la parziale inclusione degli utili distribuiti nel reddito imponibile del socio allo scopo di attenuare la doppia imposizione economica sugli utili già tassati in capo alla società. Tale meccanismo non giustifica, invece, la deduzione dal maggior reddito extracontabile delle imposte successivamente accertate nei confronti della società, poiché la tassazione della società e quella del socio riguardano soggetti e presupposti distinti.

Le ragioni della critica all’orientamento della Cassazione

La tesi non appare in alcun modo condivisibile, anche se, per i periodi anteriori all’entrata in vigore del rappresentato comma 2 del cit. art 23, il rischio che potesse venire perpetuata l’ irrazionale presa di posizione della Cassazione già riportata nella sentenza n 13917/2026 a mente della quale il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione degli utili societari, inteso a mitigare la tassazione degli utili distribuiti ai soci a fronte della tassazione sopportata a monte dalla società, trova applicazione esclusivamente in caso di redditi regolarmente dichiarati da quest’ultima in un documento contabile, non anche in caso di redditi non contabilizzati, non dichiarati e quindi sottratti a qualsivoglia tassazione, in capo alla società


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