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L’arrivo in Italia di imbarcazioni, componenti tecnici, attrezzature sportive e materiali destinati alla 38ª America’s Cup potrà beneficiare di procedure doganali dedicate, corsie prioritarie nei porti e negli aeroporti e specifiche agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.
In vista dell’evento di Napoli 2027, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto una Guida sulle normative doganali e sul trasporto merci, rivolta a team, partner, fornitori, operatori logistici, media e agli altri soggetti interessati. Il documento riepiloga regimi, adempimenti e semplificazioni applicabili alle merci connesse alla competizione.
Merci in entrata: quali regimi doganali
La procedura da utilizzare dipende dalla destinazione dei beni introdotti in Italia. Le merci potranno:
- essere importate definitivamente, anche in franchigia se ricorrono i requisiti;
- essere vincolate all’ammissione temporanea;
- transitare nel territorio doganale unionale;
- essere successivamente riesportate.
Per le spedizioni cargo provenienti da Paesi extra-UE occorre predisporre i documenti necessari allo sdoganamento: documenti di trasporto, Carnet ATA, fatture o proforma invoice, attestazioni di origine, licenze e, quando richiesti, certificati sanitari, veterinari o fitosanitari.
Per effettuare operazioni doganali nell’Unione europea è inoltre necessario il codice EORI, identificativo attribuito agli operatori economici.
Priorità nei porti e negli aeroporti
Per le merci legate all’America’s Cup è prevista la priorità nel trattamento nei cicli portuali e aeroportuali italiani. Un canale preferenziale riguarda anche i controlli doganali di safety & security e le verifiche delle altre amministrazioni coinvolte nello sdoganamento.
L’identificazione delle operazioni avviene attraverso lo specifico codice 70YY, richiamato dalla Guida ADM e attivato con l’Avviso della Direzione Dogane – Ufficio Tariffa e Classificazione, prot. n. 167464/RU del 12 marzo 2026.
Il codice deve essere riportato nel data element 2/3 delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, regime 40, o di ammissione temporanea, regime 53. Può inoltre figurare sui documenti di trasporto che precedono lo sdoganamento.
NOTA BENE: le agevolazioni collegate al codice 70YY sono riconosciute se le formalità vengono svolte presso uffici doganali italiani. Sono ammesse anche merci entrate nell’UE attraverso un altro Stato membro e successivamente trasferite in Italia in regime di transito.
Ammissione temporanea senza dazi e IVA
Un ruolo centrale è affidato all’ammissione temporanea, che consente di introdurre nel territorio unionale merci non unionali destinate a un utilizzo limitato nel tempo, con sospensione totale o parziale dei dazi e dell’IVA all’importazione.
Possono rientrare nel regime, tra l’altro, attrezzature sportive, materiale professionale, beni da utilizzare o esporre durante la manifestazione, ricambi e accessori.
È però necessario che la merce sia chiaramente identificabile attraverso matricole, numeri di serie, marchi o fotografie. Il periodo massimo indicato dalla Guida per il vincolo al regime è di 24 mesi, con possibile proroga motivata.
Al termine dell’utilizzo i beni potranno essere riesportati, importati definitivamente con pagamento degli oneri dovuti, distrutti previa autorizzazione o, nei casi ammessi, destinati a donazione.
NOTA BENE: la mancata corretta chiusura dell’ammissione temporanea determina l’obbligo di versare i diritti doganali dovuti.
Carnet ATA anche in versione digitale
L’ammissione temporanea può essere gestita anche attraverso il Carnet ATA, documento internazionale che semplifica importazione temporanea, esportazione temporanea e transito.
Dal 1° giugno 2026 è operativo il sistema eATA per i carnet rilasciati successivamente a tale data, come illustrato dall’ADM con la circolare n. 14/D del 27 maggio 2026.
La procedura digitale permette di richiedere il carnet online, conservarlo in un wallet e presentarlo alla Dogana attraverso QR code o codice di transazione. I carnet rilasciati in precedenza continuano a essere gestiti in formato cartaceo fino alla scadenza.
Per le spedizioni cargo senza Carnet ATA, invece, la richiesta di ammissione temporanea può essere presentata tramite il portale CDS o, nei casi ammessi, mediante dichiarazione informatizzata per il regime 53.
Merci al seguito di atleti e giornalisti
La Guida dell’Agenzia delle Dogane di settembre 2026 disciplina anche le merci trasportate direttamente dai viaggiatori. Gli effetti personali e le attrezzature destinate a scopi sportivi, in presenza delle condizioni previste, possono essere dichiarati verbalmente in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi.
Procedure specifiche riguardano anche il materiale professionale dei giornalisti e le merci dei soggetti autorizzati dall’organizzatore. In determinati casi è possibile utilizzare la dichiarazione verbale tramite Allegato 71-01, accompagnata da un elenco dettagliato dei beni.
Restano soggette a regole particolari alcune categorie di merci, come farmaci, alimenti, animali, specie protette, alcol, tabacchi, beni culturali, mezzi di trasporto e merci contraffatte.
Imbarcazioni e componenti
La disciplina cambia anche in funzione delle operazioni eseguite sulle imbarcazioni.
Se una barca viene introdotta smontata e poi riassemblata in Italia, può trovare applicazione l’ammissione temporanea. Se, invece, nel territorio nazionale viene costruita una nuova imbarcazione utilizzando componenti provenienti da Paesi terzi, la Guida individua il regime del perfezionamento attivo.
Qualora l’imbarcazione così realizzata sia poi destinata alla competizione, il perfezionamento attivo potrà essere seguito dal vincolo all’ammissione temporanea.
Esenzione Ires e Irap per i soggetti dell’evento
Alle semplificazioni doganali si affiancano specifiche agevolazioni fiscali per le persone giuridiche con sede legale in Italia costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
L’articolo 8 del Dl n. 38 del 27 marzo 2026, successivamente modificato dal Dl n. 108/2026, prevede l’esenzione da Ires e Irap per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali dell’America’s Cup nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
L’agevolazione è subordinata all’istituzione di una contabilità separata, nella quale devono essere evidenziati i componenti positivi e negativi di reddito direttamente ed esclusivamente riferibili alla partecipazione all’evento.
La disciplina si applica, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia dall’organizzatore o dalle squadre partecipanti.
Rimborso IVA e imposta di bollo
Ulteriori misure sono contenute nel Dl n. 108 del 26 giugno 2026.
Per i soggetti stabiliti in Paesi terzi e privi di stabile organizzazione in Italia viene prevista, con riferimento all’evento, una deroga al requisito della reciprocità per il rimborso IVA. L’agevolazione riguarda l’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati in Italia e direttamente necessari allo svolgimento delle attività legate alla manifestazione.
È inoltre prevista la gratuità dell’assegnazione e dell’utilizzo temporaneo delle frequenze radio necessarie alle gare. La relativa documentazione autorizzatoria beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo.
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