Ecco quando la pubblicazione di immagini non viola la legge grazie al requisito della riconoscibilità e come difendersi da richieste di danni.
Il mondo digitale ci ha trasformati tutti in piccoli registi, ma spesso ignoriamo i paletti legali che delimitano la nostra libertà di pubblicazione. Quando carichiamo un contenuto online, il rischio di ricevere una lettera di diffida è sempre dietro l’angolo. Una delle domande più frequenti che gli utenti si pongono riguarda la possibilità di mostrare qualcuno senza incorrere in sanzioni: «Posso usare un video se il volto della persona è sfocato?». La questione tocca il cuore del diritto all’immagine e della protezione dei dati personali. Non basta che una persona compaia in una ripresa per far scattare automaticamente una violazione. Esiste un confine sottile tra ciò che è vietato e ciò che è lecito, un confine che passa per la capacità degli altri di capire chi sia il soggetto ripreso. Se l’identità rimane nell’ombra, anche le pretese risarcitorie perdono la loro forza. In questo articolo analizziamo come i tribunali valutano la riconoscibilità e quali strumenti la legge mette a disposizione per difendere la propria libertà di espressione, garantendo al contempo la tutela della sfera privata dei cittadini.
Quali leggi proteggono l’immagine di una persona?
Il diritto all’immagine non è una semplice concessione, ma un diritto fondamentale della persona. Nel nostro ordinamento, questo bene viene protetto da diverse norme che lavorano insieme per garantire che nessuno possa usare la nostra faccia senza permesso. La base di tutto si trova nel codice civile (art. 10 cod. civ.), che si occupa di sanzionare l’abuso dell’immagine altrui. Se una foto o un video vengono esposti o pubblicati fuori dai casi consentiti, o se danneggiano il decoro o la reputazione del soggetto, la legge permette di chiederne la rimozione e il risarcimento dei danni (Cass. civ. n. 19515/2022).
Accanto al codice civile, troviamo la legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941). Questa normativa stabilisce un principio molto chiaro: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o venduto senza il consenso di quest’ultima (art. 96 legge n. 633/1941). Si tratta di una manifestazione della libertà individuale: ognuno di noi deve poter decidere se, come e quando mostrarsi agli altri. La giurisprudenza ha spiegato che questa protezione scatta anche se la diffusione dell’immagine non offende nessuno (Corte d’Appello Roma n. 1840/2022). Basta l’uso non autorizzato per far nascere il problema legale. Tuttavia, non tutto è vietato: esistono delle eccezioni specifiche in cui il consenso non serve, ma queste deroghe vengono interpretate dai giudici in modo molto restrittivo (Tribunale Lecce n. 92/2021).
Quando una foto diventa un dato personale riservato?
Per capire se stiamo violando la legge, dobbiamo guardare anche alla normativa sulla privacy. In ambito giuridico, l’immagine di un individuo è considerata un dato personale a tutti gli effetti (GDPR, Reg. UE 679/2016). Questo perché i nostri tratti somatici sono lo strumento più immediato per riconoscerci tra milioni di persone. Un’importante sentenza ha chiarito che l’immagine consente l’identificazione immediata del soggetto, a prescindere dal fatto che questi sia famoso o meno (Tribunale Milano n. 11460/2017).
Il punto centrale non è solo la bellezza dello scatto o la qualità del video, ma la sua capacità identificativa. Se memorizziamo i tratti di un volto, siamo in grado di riconoscere quella persona se la incontriamo per strada. Per questo motivo, trattare l’immagine di qualcuno senza una base giuridica (come il consenso o un interesse pubblico) significa gestire dati sensibili altrui in modo improprio. Tuttavia, se l’immagine non permette questo riconoscimento, cade l’intero castello accusatorio. Se un fruitore del contenuto non può associare quel corpo o quel viso a un nome e cognome o a una persona specifica, il dato smette di essere “personale” e diventa anonimo. La legge protegge le persone, non le sagome indistinguibili.
È possibile identificare una persona da un video sfocato?
Entriamo nel cuore della regola pratica: il requisito della identificabilità. Se un video è talmente sfocato o alterato da nascondere i lineamenti, non stiamo tecnicamente riproducendo l’immagine di una persona in senso giuridico. Manca infatti il collegamento tra il filmato e l’identità specifica di un individuo. Senza questo legame, non può esserci violazione del diritto all’immagine (Tribunale Milano n. 11460/2017). Per fare un esempio, immaginiamo di riprendere una folla da lontano in una piazza nebbiosa: se i volti sono macchie di colore senza forma, nessuno potrà mai dire con certezza “quello sono io”.
Per valutare la nitidezza, i giudici usano spesso criteri presi in prestito da altri settori. Ad esempio, nella giurisprudenza penale, per dare valore a un riconoscimento fotografico si controlla se l’immagine sia nitida o se sia così piccola e sgranata da impedire di distinguere i lineamenti del viso (Cass. Pen. n. 70/2021). Anche se il contesto è diverso, il principio rimane identico: un’immagine che non fa vedere bene chi sia il soggetto non è uno strumento affidabile per identificarlo. Se nel video i tratti somatici non si distinguono, la difesa può validamente sostenere che non è stata pubblicata l’immagine di nessuno. In assenza di riconoscibilità, non c’è trattamento di dati e non serve alcun consenso.
Quali sono le eccezioni dove il consenso non è necessario?
La legge sul diritto d’autore prevede alcuni casi in cui si può pubblicare l’immagine di qualcuno anche senza il suo ok (art. 97 legge n. 633/1941). Queste situazioni sono pensate per bilanciare la privacy del singolo con l’interesse della collettività a essere informata o a progredire culturalmente. Le eccezioni principali includono:
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la notorietà o l’ufficio pubblico ricoperto dal soggetto;
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le necessità di giustizia o di polizia;
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gli scopi scientifici, didattici o culturali;
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il fatto che la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Tuttavia, queste “scuse” legali non sono un assegno in bianco. Non basta essere in una piazza pubblica per poter essere ripresi e sbattuti in prima pagina. La pubblicazione deve essere giustificata da un vero interesse pubblico. Se l’immagine viene usata per scopi pubblicitari o senza una reale utilità informativa, l’eccezione non regge. Inoltre, la pubblicazione non deve mai ledere il decoro della persona. Anche se un fatto è pubblico, non si possono mostrare immagini che mettono il soggetto in situazioni imbarazzanti o degradanti senza una ragione valida. Se manca il consenso e non rientriamo in queste categorie, l’unica salvezza resta l’anonimato visivo, ovvero rendere il soggetto non riconoscibile.
Come bisogna rispondere a una richiesta di danni?
Se ricevete una contestazione da un avvocato che lamenta la lesione del diritto all’immagine del suo cliente, la strategia di difesa deve essere lucida. Il primo passo è analizzare il video o la foto con attenzione millimetrica. Se il volto è effettivamente coperto, sfocato o ripreso da una distanza tale da cancellare i dettagli, bisogna contestare immediatamente il presupposto della violazione. Senza identificabilità, non esiste lesione. Spetta infatti a chi si lamenta dimostrare che l’immagine è chiaramente riconducibile alla sua persona.
Nella risposta legale, si dovrà puntare su alcuni pilastri fondamentali:
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evidenziare che la tutela della privacy si attiva solo per soggetti identificabili;
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descrivere tecnicamente perché la figura nel video non è riconoscibile, ad esempio specificando che la ripresa è di spalle o eccessivamente sgranata;
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negare che sia avvenuto un trattamento di dati personali poiché manca l’elemento identificativo;
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ricordare che il disconoscimento della riconoscibilità sposta l’onere della prova sulla controparte.
Spesso le richieste risarcitorie cadono nel vuoto quando si dimostra che un passante qualunque non potrebbe mai associare quel frame a una persona specifica. La legge non serve a punire chiunque faccia un video, ma a proteggere l’identità delle persone. Se l’identità non emerge dal filmato, la pretesa di denaro è priva di fondamento giuridico.
Chi deve provare la riconoscibilità in un eventuale giudizio?
Nel processo civile vige la regola dell’onere della prova. Se il cliente di un avvocato sostiene di essere stato danneggiato dalla pubblicazione di un video, deve essere lui a dimostrare che quello ritratto è effettivamente lui e che chiunque altro potrebbe riconoscerlo. Non basta che lui si “auto-riconosca” perché sa di essere stato in quel posto in quel momento. La riconoscibilità deve essere oggettiva e basata su elementi visibili a tutti. La difesa può limitarsi a negare questa circostanza, mettendo in dubbio la qualità del contenuto.
Se l’immagine è dubbia, la posizione del difensore si rafforza. Un video sfuocato non è una prova regina. In conclusione, la tutela legale dell’immagine è un’arma potente ma richiede un bersaglio ben definito. Se il bersaglio è una sagoma indistinta, l’arma non può colpire. La strategia vincente è quindi quella di dimostrare che il video non contiene “ritratti” ma solo figure umane generiche, prive di quegli elementi somatici che rendono ognuno di noi unico e identificabile agli occhi del mondo. La prudenza suggerisce sempre di usare filtri di sfocatura quando non si ha il consenso, perché una macchia di pixel non potrà mai fare causa a nessuno.
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Angelo Greco
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