In quali casi una persona anziana può essere considerata priva di mezzi sufficienti e ottenere il sostegno economico previsto dall’Inps?
L’assegno sociale è una prestazione economica assistenziale riconosciuta dall’Inps a chi ha raggiunto una determinata età e si trova in una situazione di disagio economico, senza che sia necessario aver versato contributi previdenziali. Nel 2026 la prestazione ammonta a 546,24 euro al mese per 13 mensilità e spetta, in presenza degli altri requisiti, a chi ha almeno 67 anni e dispone di un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro; per le persone coniugate il limite reddituale è pari a 14.202,24 euro.
Ma quando si può dire che una persona è realmente in stato di bisogno? La questione assume particolare importanza perché l’assegno sociale non è una pensione fondata sui contributi versati, bensì una misura destinata a garantire un sostegno a chi non dispone di mezzi economici sufficienti. La verifica deve quindi concentrarsi sulla situazione reddituale effettiva del richiedente, secondo i criteri stabiliti dalla legge e interpretati dalla giurisprudenza.
Come viene accertato lo stato di bisogno?
Lo stato di bisogno viene individuato sulla base della situazione economica della persona che richiede l’assegno sociale e, se è coniugata, anche del coniuge. L’Inps deve verificare se i redditi disponibili siano assenti oppure inferiori alle soglie previste per il riconoscimento della prestazione.
La valutazione riguarda quindi la condizione economica effettiva, e non le ragioni per le quali il richiedente si trova in difficoltà: la giurisprudenza ha chiarito che l’Inps deve considerare anche i redditi realmente percepiti, confrontando la situazione dichiarata al momento della domanda con quella risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (Cass., 16 agosto 2025, n. 23407; Trib. Lucca, 23 marzo 2023, n. 109).
Questo significa, ad esempio, che una persona che abbia dichiarato un reddito molto basso, ma che successivamente abbia effettivamente percepito somme superiori alla soglia prevista, può vedere modificato il diritto alla prestazione in relazione alla reale situazione reddituale.
La colpa del richiedente esclude l’assegno sociale?
Per stabilire se esiste uno stato di bisogno non rileva il motivo per cui la persona dispone di risorse economiche insufficienti. La giurisprudenza ha infatti escluso che l’assegno sociale possa essere negato soltanto perché la situazione di difficoltà sia stata provocata da una condotta negligente o colpevole del richiedente (Cass., 16 agosto 2025, n. 23407, cit.).
In altri termini, l’ordinamento guarda alla situazione economica concreta al momento della valutazione, non alla responsabilità personale per la sua origine. Se una persona possiede redditi inferiori al limite stabilito dalla legge, il fatto che tale situazione sia conseguenza di precedenti scelte personali non introduce, di per sé, un requisito ulteriore per negare la prestazione.
Quali redditi vengono considerati dall’Inps?
Per verificare il requisito reddituale, l’Inps considera i redditi del richiedente e, quando esiste un matrimonio, anche quelli del coniuge; non vengono invece sommati i redditi degli altri familiari conviventi, come i figli.
Rientrano nella valutazione, tra gli altri, i redditi soggetti all’Irpef, quelli esenti da imposta, i redditi sottoposti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, i redditi derivanti da terreni e fabbricati, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie Inail, le pensioni dirette estere e le prestazioni assistenziali continuative. Sono considerati anche gli assegni alimentari corrisposti in base al Codice civile.
Non concorrono invece, tra l’altro, il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni, gli arretrati soggetti a tassazione separata e alcune prestazioni assistenziali non continuative. Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo esiste inoltre una specifica regola di computo, che considera solo una parte della pensione entro il limite previsto dalla disciplina dell’assegno sociale.
L’assegno sociale può essere pagato in misura ridotta?
Sì: l’importo dipende dalla situazione reddituale del beneficiario. In assenza di redditi, l’assegno può essere riconosciuto nella misura intera; quando invece esistono redditi inferiori alla soglia prevista, la prestazione viene corrisposta in misura ridotta, secondo la differenza stabilita dalla legge.
Per esempio, una persona non coniugata che percepisca un reddito annuo inferiore al limite previsto può ricevere un assegno sociale parziale, mentre chi non possiede alcun reddito può avere diritto all’importo intero. Per una persona coniugata occorre invece considerare il reddito complessivo rilevante del nucleo coniugale: entro determinati limiti, la prestazione può essere riconosciuta interamente oppure ridotta.
È necessario chiedere prima il mantenimento al coniuge?
No, non è possibile trasformare l’esistenza di altri obbligati al mantenimento o agli alimenti in un requisito ulteriore per ottenere l’assegno sociale. Secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che conta è l’effettiva condizione economica del richiedente e non la possibilità astratta di ottenere sostegno da un’altra persona (Trib. Lucca, 23 marzo 2023, n. 109, cit.).
Di conseguenza, l’Inps non può negare la prestazione imponendo al richiedente di rivolgersi preventivamente ad altri soggetti per procurarsi i mezzi necessari alla propria sussistenza. Può accadere, ad esempio, che una persona separata abbia teoricamente diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge: l’eventuale mancata percezione di tale somma non consente, da sola, di considerare inesistente lo stato di bisogno effettivamente accertato.
Che cosa conta davvero per ottenere l’assegno sociale?
Il principio è quindi chiaro: per l’assegno sociale rileva l’effettiva insufficienza dei mezzi economici, verificata sulla base dei redditi considerati dalla legge. Non possono essere aggiunti dall’amministrazione requisiti diversi da quelli previsti dalla normativa.
Lo stato di bisogno deve essere valutato in termini oggettivi: se i redditi del richiedente, e quelli del coniuge quando previsto, sono assenti o inferiori alle soglie stabilite, la condizione economica può integrare il requisito richiesto per la prestazione, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato quella situazione e dalla presenza di eventuali soggetti astrattamente tenuti al mantenimento o agli alimenti.
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Mariano Acquaviva
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