Dall’accesso alla professione ai compensi, dalle società tra avvocati al sistema disciplinare: ecco punto per punto cosa cambierà entro marzo 2027.
Molti avvocati, praticanti e aspiranti tali si chiedono cosa prevede davvero la riforma forense varata con la legge 28 luglio 2026, n. 137, entrata in vigore il 17 agosto scorso. La risposta è complessa perché la delega tocca quasi ogni aspetto della professione forense: accesso, organizzazione, compensi, società, disciplina. Il Governo ha tempo fino al 19 marzo 2027 per emanare i decreti attuativi, sei mesi dall’entrata in vigore più un’eventuale proroga di trenta giorni legata ai pareri parlamentari.
Quanto dura il tirocinio e come si svolge?
Il tirocinio per l’accesso alla professione forense scende da ventiquattro a diciotto mesi complessivi. Si divide in due fasi: dodici mesi di scuola forense e sei mesi di pratica. La scuola forense è organizzata dagli Ordini o da soggetti accreditati, anche in collaborazione con le Università, e copre teoria, pratica professionale, redazione di atti, ricerca giuridica e deontologia. La pratica può svolgersi presso un avvocato iscritto all’albo da almeno cinque anni, oppure presso l’Avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici di Comuni e Regioni, o all’estero in un Paese Ue per un semestre.
La riforma consente di svolgere il praticantato mentre si lavora, a patto che gli orari siano compatibili con la formazione e che il datore di lavoro non interferisca con l’attività formativa. Il praticante ha alcuni obblighi precisi: frequenza regolare ai corsi e alle attività pratiche; tenuta di un registro delle attività svolte; rispetto del segreto professionale. Dopo il tirocinio si accede all’esame di Stato.
Come cambia l’esame di abilitazione?
L’esame di Stato prevede due prove scritte invece di tre: un parere motivato su un caso concreto e un atto giudiziario, come un ricorso o una comparsa. La prova orale verte su casi pratici (simulazioni di udienze, negoziazioni) e su deontologia professionale, quindi sul Codice deontologico forense e sui doveri dell’avvocato.
Le commissioni d’esame saranno composte in maggioranza da avvocati, con la presenza di magistrati e docenti universitari in materie giuridiche. I criteri di valutazione riguardano competenza tecnica, capacità di argomentazione e conoscenza della deontologia. L’esame si svolgerà in unica sessione annuale e potrà prevedere l’uso di sistemi informatici, per esempio la redazione delle prove scritte al computer con i soli codici annotati.
Torna il giuramento di fedeltà allo Stato?
Sì. La riforma reintroduce il giuramento obbligatorio di fedeltà allo Stato per gli avvocati, abolito nel 2012. Il giuramento sancisce il ruolo del legale come garante dello Stato di diritto e della corretta amministrazione della giustizia. La formula sarà definita con decreto ministeriale, sentiti il Cnf e gli Ordini territoriali.
Cosa cambia nella tenuta degli albi?
Ogni Ordine circondariale avrà un albo unico per chi esercita la professione a qualsiasi titolo, con l’indicazione delle forme di esercizio collettivo. La scheda personale dell’iscritto conterrà i dati anagrafici e professionali dell’avvocato, l’indicazione dell’eventuale associazione, società o rete professionale di appartenenza, e informazioni aggiornate in tempo reale.
Resta confermato l’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto direttamente dal Cnf, così come restano separati l’elenco degli specialisti e il registro dei praticanti. Una novità pratica: l’iscrizione all’albo comporta l’automatica iscrizione all’ente previdenziale, senza bisogno di un adempimento separato.

Sul piano tecnologico, nasce un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle iscrizioni e cancellazioni, accessibile a Ordini, Consigli distrettuali, Cnf e Cassa forense. Nel procedimento disciplinare le notifiche avverranno unicamente tramite Pec, con raccomandata o ufficiale giudiziario riservati ai casi residuali.
Chi amministra gli Ordini e con quali poteri?
Gli Ordini degli avvocati restano enti pubblici non economici, senza scopo di lucro, dotati di autonomia finanziaria e sottoposti alla vigilanza del ministero della Giustizia, che esercita un controllo di legittimità. Il Consiglio amministra l’Ordine e rappresenta gli avvocati: viene eletto ogni tre anni, con un massimo di tre mandati consecutivi, e la sua composizione deve garantire l’equilibrio di genere. Il presidente rappresenta l’Ordine e convoca il Consiglio, il segretario cura la gestione amministrativa.
Le funzioni dell’Ordine restano quelle tradizionali: tenuta dell’albo (iscrizione, cancellazione, aggiornamento); vigilanza disciplinare, con l’avvio di procedimenti per violazioni deontologiche; formazione continua, con l’organizzazione di corsi e seminari; assistenza agli iscritti, con servizi come consulenza legale e assicurazioni.
Il Cnf resta l’organo di rappresentanza nazionale, eletto con voto ponderato in base alle dimensioni dei singoli Ordini, in carica per tre anni. Emana il codice deontologico, regolamenta la formazione continua, disciplina le specializzazioni forensi e tiene i rapporti istituzionali con il ministero della Giustizia.
Quanto al bilancio, gli Ordini circondariali devono approvare consuntivo e preventivo tramite l’assemblea degli iscritti, che esprime pareri sugli argomenti sottoposti dal Consiglio. Il potere regolamentare e di vigilanza resta in capo all’ente, che può fissare contributi annuali e straordinari, riscuotere contributi per il funzionamento, gestire in autonomia il bilancio nel rispetto della neutralità finanziaria, e investire in formazione, servizi agli iscritti e innovazione digitale. Il ministero della Giustizia mantiene un controllo di legittimità sui rendiconti.
Come si vota per eleggere gli organi dell’Ordine?
Le elezioni si terranno senza voto di lista, indette dal Consiglio uscente. Possono candidarsi tutti gli iscritti all’albo in regola con i requisiti. I risultati vengono pubblicati e comunicati al ministero della Giustizia.
Quali libertà ha l’avvocato nell’esercizio della professione?
La libertà dell’avvocato è definita dalla riforma come diritto inviolabile, insieme all’indipendenza e alla dignità sociale della professione. Il professionista deve poter scegliere le strategie processuali (ricorsi, impugnazioni), esprimere il proprio parere senza timore di ritorsioni, e rifiutare incarichi che ritiene contrari alla deontologia o ai propri principi.
L’avvocato può esprimere le proprie opinioni anche in pubblico dibattito, a condizione di rispettare il segreto professionale, non ledere la dignità della professione e non diffamare clienti, colleghi o istituzioni. Anche quando esercita in forma collettiva, mantiene piena libertà di accettare o rifiutare incarichi, scegliere la strategia difensiva e lasciare la società o la rete senza vincoli eccessivi.
Sul piano organizzativo, si consolida l’esercizio in forma collettiva: oltre alle associazioni e alle società tra avvocati, la delega apre alle reti professionali, anche multidisciplinari con almeno due avvocati, e alle reti-soggetto dotate di soggettività giuridica.
Quali incompatibilità vengono eliminate?
Le incompatibilità professionali si riducono. Gli avvocati potranno ricoprire cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, enti pubblici o privati, e potranno fare l’amministratore di condominio, attività finora precluse o limitate.
Cos’è la monocommittenza e come viene regolata?
La riforma disciplina per la prima volta la monocommittenza, il rapporto di collaborazione tra un avvocato e un altro avvocato, un’associazione professionale, una società tra avvocati (Sta) o una rete professionale. Non si tratta di lavoro subordinato, ma di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale: il legale collaboratore mantiene piena indipendenza di giudizio e azione.
Il compenso non può essere inferiore ai parametri ministeriali e deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il rapporto è regolato da un contratto che definisce durata della collaborazione, compensi e modalità di pagamento, obblighi e diritti delle parti. Il contratto può prevedere una clausola di esclusiva, per cui l’avvocato lavora solo per un determinato studio, oppure di prevalenza, per cui il legale lavora prevalentemente per uno studio ma può avere altri clienti.
Un avvocato che collabora in modo continuativo con uno studio associato, senza vincolo di subordinazione, può concordare per contratto di dedicarsi in via prevalente a quello studio pur mantenendo qualche cliente proprio, purché il compenso pattuito rispetti comunque i parametri ministeriali.
Cosa cambia nella pubblicità degli avvocati?
Si passa da una pubblicità meramente informativa a qualcosa di più vicino a un vero e proprio advertising, con tutele per clienti e professione. È consentita la promozione dell’attività su siti web, social media e stampa, l’indicazione delle specializzazioni riconosciute dal Cnf, la descrizione dei servizi offerti e le testimonianze di clienti, se verificabili.
Restano vietati i messaggi ingannevoli o lesivi della dignità della professione, la divulgazione di dati sensibili dei clienti, la pubblicità comparativa e quella che promette risultati certi. La trasparenza è obbligatoria: i messaggi devono essere chiari, veritieri e non fuorvianti, e il cliente può recedere dal mandato se la pubblicità che lo ha attratto risulta ingannevole. Le violazioni comportano sanzioni disciplinari, fino alla radiazione.
Quanto costa un avvocato e come si calcola il compenso?
L’onorario resta liberamente pattuito tra avvocato e cliente, salvo quando si applica la normativa sull’equo compenso. La riforma consente di collegare una parte dell’onorario al raggiungimento di obiettivi specifici, come la vittoria in giudizio o un accordo transattivo favorevole, ma gli emolumenti devono restare sempre proporzionati all’attività svolta, secondo il criterio dell’articolo 2233 cod. civ.

Il ministro della Giustizia, su proposta del Cnf, aggiornerà i parametri forensi ogni due anni invece che ogni quattro. I parametri si applicano quando manca un accordo scritto tra avvocato e cliente, e nei casi di liquidazione giudiziale del compenso. Il cliente resta obbligato a rimborsare le spese anticipate dall’avvocato e quelle forfettarie, il cui importo sarà fissato con decreto ministeriale.
Una novità riguarda la solidarietà passiva tra più clienti per le spettanze del professionista: diventa derogabile. Quando la causa si chiude con un accordo, le parti possono decidere chi paga cosa, senza che il legale possa pretendere l’intero importo da ciascuna di esse. Resta invece riservata agli iscritti all’albo forense la consulenza legale stragiudiziale continuativa.
Cosa succede se un cliente paga un consulente non iscritto all’albo?
La riforma introduce cause di nullità precise. Sono nulli i pagamenti a soggetti non iscritti all’albo per consulenza legale stragiudiziale continuativa, se connessa all’attività giurisdizionale, e per l’assistenza legale negli ambiti riservati agli avvocati. Restano invece valide le consulenze specifiche di altre professioni regolamentate, per esempio i commercialisti per questioni fiscali.
Gli atti compiuti sono nulli o annullabili quando l’assistenza legale è obbligatoria per legge, come nei procedimenti giudiziari, e l’atto ha rilevanza per l’ordinamento forense. Sono nulli, in particolare, i patti che limitano l’indipendenza dell’avvocato, condizionano le sue scelte professionali o violano il segreto professionale.
Il patto di quota lite resta vietato?
Sì, resta vietato. Nelle società tra avvocati i professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, e nei compensi il patto di quota lite continua a essere proibito. La ragione è duplice: evitare che l’avvocato privilegi il proprio interesse economico a scapito del cliente, che altrimenti non saprebbe in anticipo quanto pagherà, ed evitare che il legale venga percepito come un imprenditore piuttosto che come un professionista.
Resta invece consentito collegare parte del compenso al raggiungimento di obiettivi, ma non in percentuale sul risultato economico; pattuire un compenso forfettario o a tempo, con importo fisso o orario; stabilire un compenso a risultato con un premio fisso in caso di esito positivo.
Come funzionano le società tra avvocati?
Le regole per le società tra avvocati (Sta) restano stringenti, con l’obiettivo dichiarato di tutelare l’indipendenza dei legali ed evitare modelli simil-imprenditoriali sul tipo delle law firm anglosassoni. Sono ammesse società di persone (semplice e snc), di capitali (srl e spa) e cooperative. Almeno due terzi del capitale sociale devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, e due terzi dei diritti di voto devono restare in mano ai legali.
I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche, come informatica e amministrazione, o per finalità di investimento. La società non può svolgere attività in misura prevalente a favore dei soci non professionisti o dei soggetti da loro controllati. Il cliente conferisce il mandato alla società, ma deve scegliere il socio-avvocato che seguirà il caso; in assenza di designazione, il nominativo del professionista va comunicato per iscritto al cliente. Il legale che accetta l’incarico risponde in solido con la società per eventuali danni.
Sulla ripartizione degli utili, la riforma distingue due situazioni. Per l’attività prestata a favore dei soci investitori, la quota di partecipazione agli utili è determinata con criteri di stretta proporzionalità rispetto agli utili generati da quella specifica attività. Per l’attività verso la clientela esterna, invece, i soci non professionisti possono ricevere una quota maggiore, ma non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci avvocati.
Come cambia il recupero dei crediti professionali?
Per il recupero dei crediti dai clienti, la riforma interviene sul parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, oggi definito piuttosto farraginoso. Il Governo è delegato a valutare interventi per ridurre i casi in cui il parere è richiesto, escludendo per esempio le liti di modesto valore o i casi semplici; introdurre un termine per la risposta del Coa; prevedere una presunzione di congruità, secondo cui se l’avvocato rispetta i parametri ministeriali il parere diventa superfluo.
Come funziona l’obbligo di formazione continua?
La formazione continua diventa un obbligo annuale per tutti gli avvocati, non più biennale o triennale, con sanzioni immediate in caso di inadempienza. Ogni avvocato deve acquisire un numero minimo di crediti stabilito dal Cnf. In caso di mancato assolvimento, scatta la sospensione amministrativa dall’albo, immediata e senza bisogno di un procedimento disciplinare. Lo stop viene revocato solo dopo il recupero dei crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Alcune categorie restano esenti dall’obbligo, salvo che per la deontologia e l’ordinamento forense: avvocati con cariche istituzionali; professori universitari in materie giuridiche in ruolo, fuori ruolo o a riposo; ricercatori in materie giuridiche; avvocati con anzianità di iscrizione parametrata all’anzianità pensionistica, oltre a ulteriori esenzioni che stabilirà il Cnf.
Il Consiglio nazionale forense definirà con regolamento le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo, i criteri di accreditamento dei soggetti che organizzano corsi (Ordini, associazioni forensi, Università), eventuali misure premiali per chi si forma di più, e i criteri di esenzione. Le iniziative formative degli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, anche specialistiche, saranno tendenzialmente gratuite, nel rispetto del regolamento Cnf.
Cosa cambia nel procedimento disciplinare?
Il sistema disciplinare viene riscritto in ottica garantista. L’azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto contestato, con possibilità di proroga fino a sette anni e mezzo, escludendo i periodi di sospensione del procedimento. Le cause di interruzione della prescrizione sono tre: la comunicazione della notizia di illecito, la notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (Cdd), la sentenza del Cnf.
L’avvocato sanzionato in via definitiva, ma non radiato, può chiedere la riabilitazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, a condizione di aver tenuto un comportamento corretto per un periodo successivo alla sanzione. Il beneficio è concedibile una sola volta. Per gli illeciti di lieve entità, scatta solo un richiamo verbale in adunanza plenaria: il provvedimento è opponibile ma non impugnabile, e non può essere applicato a chi lo ha già ricevuto due volte.
Sul piano delle garanzie difensive, per il legittimo impedimento si applicano, se compatibili, le norme del codice di procedura penale, e possono partecipare al dibattimento sia il Consiglio dell’Ordine sia la Procura della Repubblica. I termini per impugnare le decisioni si allungano. Nei Consigli distrettuali di disciplina non possono partecipare consiglieri iscritti allo stesso Ordine circondariale dell’avvocato segnalato: l’incompatibilità vale anche per il consigliere che conduce la fase istruttoria, il quale deve proporre l’archiviazione o formulare il capo d’incolpazione entro sei mesi dalla nomina.
La sospensione cautelare automatica scatta in tre casi: misura cautelare detentiva o interdittiva in sede penale; condanna in primo grado per illeciti propri; condanna penale definitiva non inferiore a tre anni. Dal periodo di sanzione effettiva vengono infine detratti i periodi di sospensione cautelare già scontata e la sospensione, radiazione o interdizione dall’esercizio della professione già subita per lo stesso fatto.
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Angelo Greco
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