Il 7 ottobre alle 12.25 doveva scattare il martelletto del banditore. Adesso quella lancetta, fissata da mesi sul calendario del Tribunale di Frosinone, si è fermata. E non per un rinvio di cortesia: a fermarla è stato un Collegio di tre giudici che ha ribaltato quanto si era detto finora sulla scuola Pietrobono di Frosinone.

Il verdetto in tre righe

Il Collegio Reclami B del Tribunale di Frosinone (presidente Fabrizio Fanfarillo, giudice relatore-estensore Luigi Petraccone, a latere Roberta Bisogno) ha accolto il reclamo presentato dal Comune di Frosinone. Ha riformato l’ordinanza che era stata emessa all’inizio dell’anno dal Giudice dell’Esecuzione: in pratica, ha sospeso la vendita all’asta della scuola. Carte alla mano: non era stata perfezionata la procedura di esproprio del terreno sul quale il Comune poi aveva costruito la Pietrobono. Se ne era accorto un creditore del vecchio proprietario: facendo l’elenco delle sue proprietà era uscita anche quell’area. Da qui la procedura per mettere in vendita il terreno con tutto l’immobile costruito dal Comune e da sempre usato come scuola.

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Oggi il Collegio ha sospeso la procedura esecutiva limitatamente al cespite che ospita l’istituto scolastico. La materia, scrivono i giudici, resta «assai dibattuta e controversa» tra le Corti di merito.

Non è la parola fine, ma è la prima volta, in un anno di scontro giudiziario, che un provvedimento va nella direzione voluta da Palazzo Munari.

Come si era arrivati fin qui

La vicenda va avanti da gennaio. Il Giudice dell’Esecuzione aveva prima disposto lo sgombero dell’immobile mandando via i circa 500 studenti, divisi in 21 classi, compreso l’indirizzo musicale. Aveva investito della questione, se necessario, la forza pubblica (leggi qui: Scuola Pietrobono, la rabbia del sindaco: ma lo sgombero non si ferma).

La scuola Pietrobono

Poi, il 2 febbraio, il giudice Simona Di Nicola aveva respinto il primo tentativo del Comune di bloccare la vendita, dichiarando il decreto comunale di acquisizione sanante «inopponibile» alla procedura esecutiva. In pratica: il Comune aveva preso atto di avere fatto tutto il necessario tranne l’ultimo passaggio formale, la registrazione della sua proprietà. Aveva provveduto ad una ‘acquisizione sanante‘ cioè proprio la formula che in questi casi va a sanare l’iter rimasto incompleto. Ma il giudice aveva detto “in questo caso non basta”. Perché? Nel frattempo era entrato in scena un nuovo soggetto che reclamava il diritto di essere pagato e quel bene poteva servire al pagamento. (Leggi qui: Pietrobono all’asta, il giudice non ferma lo sgombero: “Sgomberate le aule”).

Il 20 aprile era arrivato il secondo no, definitivo per quella fase: asta fissata al 7 ottobre, «non è stato aggiunto nulla rispetto al passato» (leggi qui: La scuola Pietrobono all’asta: fissata la data del 7 ottobre per lo sgombero).

La contromossa: un’opposizione diversa

Il punto di svolta è tecnico ma decisivo. Il 29 gennaio 2026 il Comune aveva depositato un nuovo atto di opposizione di terzo, distinto da quello presentato nel 2023 che era basato sull’usucapione. Cioè ho tenuto il terreno in tutti questi anni e l’ho migliorato, siccome non lo hai reclamato è diventato mio.

Questa volta il fondamento era il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis firmato dal dirigente comunale il 1° ottobre 2024 e trascritto il 13 febbraio 2025, la cui legittimità amministrativa era già stata confermata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 281/2025.

I creditori reclamati — dal Fallimento della Mancini S.p.A. alle società di recupero crediti, passando per le banche — avevano eccepito l’inammissibilità del reclamo, sostenendo che si trattasse di una mera riproposizione. Il Collegio non è stato d’accordo: trattandosi di un fatto costitutivo nuovo, sopravvenuto rispetto al 2023, la nuova opposizione era pienamente ammissibile.

Il nodo: l’articolo 25 vale anche per il 42-bis?

Qui sta il cuore della decisione, ed è lo stesso nodo su cui il Comune aveva già perso due volte. La legge sugli espropri prevede che un esproprio classico (art. 25 D.P.R. 327/01) estingua automaticamente tutti i diritti — reali o personali, compresi i pignoramenti — gravanti sul bene. Invece l’acquisizione sanante (art. 42-bis) produce effetti non retroattivi: la stessa norma lo dice esplicitamente. Da qui la lettura che a febbraio aveva affondato il Comune: se l’acquisto non è retroattivo, non può ripulire un pignoramento iscritto prima.

Il Palazzo di Giustizia di Frosinone

Il Collegio ribalta la prospettiva, richiamando la giurisprudenza che negli ultimi dieci anni ha progressivamente equiparato i due istituti sul piano funzionale: dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015 alle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3517/2019). L’acquisizione sanante è un «procedimento espropriativo semplificato», con la medesima funzione ablativa dell’esproprio ordinario.

Per i giudici, la non retroattività riguarda solo l’illecito pregresso: che resta tale e non viene sanato. Non riguarda l’effetto «purgativo» sui diritti dei terzi, che opera comunque per il futuro, salvo un giudicato preclusivo che qui non esiste. In maniera più semplice: l’occupazione del terreno senza un regolare esproprio resta un illecito e il Comune non viene «assolto» per gli anni in cui ha usato quel suolo senza averlo mai formalmente acquisito. Ma questo non impedisce che, da oggi in avanti, l’acquisizione produca lo stesso effetto «ripulente» di un esproprio vero e proprio: cancella i diritti che i creditori vantavano sull’immobile.

L’unica cosa che potrebbe bloccare questo effetto sarebbe una sentenza già divenuta definitiva che avesse stabilito il contrario. E qui, dicono i giudici, non c’è.

Cosa cambia (e cosa no) per la Pietrobono

Riccardo Mastrangeli

I presupposti dell’art. 42-bis, annota l’ordinanza, risultano tutti rispettati: motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, assenza di alternative e l’indennizzo di 110mila 351 euro ed 88 centesimi già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di Gianpiero Mancini Pacifici fin dal febbraio 2025.

Applicando anche l’art. 2742 del Codice civile, il Collegio chiude il cerchio: da oggi i creditori potranno far valere le loro pretese solo sull’indennizzo, non più sull’immobile.

Nell’immediato, la procedura esecutiva riunita — RGE 112/14 e RGE 184/21 — resta sospesa limitatamente al lotto 2, quello della scuola. Niente asta il 7 ottobre, almeno per ora. Ma l’ordinanza del Collegio nasce dentro un procedimento cautelare, con «una valutazione del tutto sommaria»: la partita di merito, quella che dirà l’ultima parola sull’opposizione di terzo, resta ancora da giocare. Ed i 26 reclamati (dal Fallimento Mancini alle SPV di recupero crediti) hanno tutto l’interesse a giocarla fino in fondo.

Per otto mesi il diritto processuale aveva parlato una lingua sola e non era quella del Comune. Ora la stessa norma, letta da un collegio diverso, dice l’opposto. Succede, nelle procedure esecutive. Raramente, però, succede a un edificio con dentro 500 ragazzini.


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