Scopri cos’è la Centrale Rischi, quando scatta la segnalazione a sofferenza e come richiedere il risarcimento in caso di errore della banca.

La Centrale dei Rischi è spesso vista con timore dai correntisti, ma conoscerne il funzionamento è fondamentale per proteggere la propria reputazione economica. Questo sistema, gestito direttamente dalla Banca d’Italia, raccoglie i dati sui finanziamenti oltre una certa soglia per garantire la stabilità del mercato e ridurre i pericoli legati all’indebitamento eccessivo. Molti si chiedono come funziona la segnalazione alla Centrale Rischi per capire se si tratti di una lista nera o di una semplice cronologia dei pagamenti. In realtà, essa registra sia gli eventi positivi che quelli negativi, permettendo agli intermediari di valutare se un cliente è affidabile. Tuttavia, quando un istituto commette un errore o invia una segnalazione di sofferenza senza i dovuti presupposti, il cittadino deve sapere come muoversi. In questo articolo analizzeremo gli obblighi delle banche e i diritti di chi viene segnalato.

Che cos’è la Centrale Rischi e chi viene segnalato?

La Centrale dei Rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia che raccoglie informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario. Non è una lista di cattivi pagatori, ma un archivio della storia creditizia dei clienti. Contiene dati positivi, come la regolarità nei rimborsi, e dati negativi, come eventuali ritardi. Gli intermediari, tra cui banche e società finanziarie, hanno l’obbligo di alimentare questa banca dati se il debito del cliente supera la soglia di censimento di 30.000 euro (Circolare Banca d’Italia n. 139/1991).

Il sistema serve a tutelare la stabilità finanziaria, permettendo alle banche di conoscere l’indebitamento complessivo di chi chiede un prestito. Partecipano a questa raccolta dati anche le società di cartolarizzazione e le assicurazioni che erogano crediti. Il flusso di informazioni è mensile: ogni banca invia i dati entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento. I debitori possono accedere gratuitamente ai propri dati per verificare che le informazioni siano corrette e trasparenti.

Quando scatta la segnalazione a sofferenza?

La segnalazione di un credito a sofferenza è l’evento più grave e non può derivare da un semplice ritardo nel pagamento o da una singola contestazione (Cass. sent. n. 23453/2020). La banca deve effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente. Si parla di sofferenza quando emerge uno stato di insolvenza o una situazione di grave difficoltà economica che faccia temere l’irrecuperabilità del credito (Cass. sent. n. 23083/2013).

Ad esempio, un professionista che non paga alcune rate ma ha un’attività solida non dovrebbe essere segnalato a sofferenza. Al contrario, se una società accumula numerosi inadempimenti, subisce procedure esecutive o mostra un bilancio gravemente deficitario, la segnalazione diventa legittima. Anche l’ammissione a procedure come il concordato preventivo può giustificare il passaggio a sofferenza, poiché rappresenta un’ammissione ufficiale di uno stato di crisi (Tribunale di Monza, provv. del 22.12.2014).

La banca deve avvisare prima di fare la segnalazione?

Prima di procedere con la segnalazione, l’intermediario ha l’obbligo di inviare un preavviso al cliente. Si tratta di un atto necessario per permettere al debitore di regolarizzare la propria posizione ed evitare il pregiudizio economico (Tribunale di Cassino, provv. del 03.12.2018). Secondo l’Arbitro Bancario e Finanziario, l’avviso deve pervenire al destinatario in tempo utile affinché questi possa adempiere al debito prima che il dato venga trasmesso alla centrale (ABF Collegio di Roma n. 95/2010).

Tuttavia, la giurisprudenza precisa che la mancanza del preavviso non rende sempre illegittima la segnalazione se questa è corretta nel merito. Se il debito esiste davvero e lo stato di insolvenza è reale, la mancata ricezione dell’avviso assume rilievo solo per un eventuale risarcimento dei danni, ma non cancella la segnalazione sostanzialmente giusta (Tribunale di Treviso, sent. del 29.09.2020).

Cosa fare in caso di errore nella segnalazione?

Se un intermediario invia dati errati o incompleti, ha il dovere di provvedere immediatamente alla rettifica di propria iniziativa (ABF n. 392/2010). Una volta che il cliente regolarizza i pagamenti, la segnalazione del ritardo deve essere integrata con la comunicazione dell’avvenuto pagamento entro 10 giorni (DL n. 70/2011). Gli errori possono danneggiare pesantemente la reputazione economica del soggetto, rendendo difficile l’accesso a nuovi finanziamenti.

Le banche devono smettere di inviare la segnalazione non appena il debito scende sotto la soglia dei 30.000 euro o viene estinto. Se la segnalazione persiste per errore, il cliente può rivolgersi all’autorità giudiziaria. In caso di urgenza, è possibile presentare un ricorso immediato per ottenere la cancellazione del dato se si dimostra che la segnalazione è infondata e sta causando un danno grave (Tribunale di Roma, provv. del 27.01.2017).

Si può chiedere il risarcimento per una segnalazione errata?

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi può dare diritto a un risarcimento, ma il danno non è considerato automatico. Non basta dimostrare che la segnalazione era sbagliata: il danneggiato deve provare concretamente il pregiudizio patito (Cass. sent. n. 1931/2017). Questo significa allegare prove che dimostrino, ad esempio, la revoca di altri fidi, il rifiuto di nuovi prestiti o un evidente calo della credibilità commerciale (Appello Milano sent. del 07.07.2022).

Il giudice valuta il danno come una conseguenza della condotta illecita e non come una punizione automatica per la banca. Se l’impresa era già in crisi prima della segnalazione per motivi indipendenti, il risarcimento potrebbe essere negato perché manca il nesso causale tra l’errore della banca e il fallimento del business (Cass. ord. n. 13264/2020). La prova può essere fornita anche tramite presunzioni, valutando se la segnalazione ha effettivamente minato il “buon nome” del soggetto sul mercato (Tribunale Verona ord. del 23.04.2021).




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Angelo Greco

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