La Corte costituzionale ha eliminato il carcere automatico per i casi di lieve gravità. Il giudice di sorveglianza valuta caso per caso le misure alternative.
Un condannato per atti sessuali con minorenne, ma con riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto, deve necessariamente entrare in carcere prima che qualsiasi giudice valuti se possa scontare la pena in modo diverso? Fino a oggi la risposta era sì. La legge lo imponeva in modo automatico, vietando persino di chiedere misure alternative per il primo anno di detenzione. La Corte costituzionale ha stabilito che questa regola è incostituzionale.
Con la sentenza n. 68/2026, la Corte ha dichiarato illegittima la norma che imponeva al condannato ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen. — atti sessuali con minorenne — con l’attenuante della minore gravità, di cominciare sempre a scontare la pena in carcere, senza che il pubblico ministero potesse disporre la sospensione dell’esecuzione e senza che fosse possibile accedere a misure alternative prima di un anno di detenzione.
La domanda se per gli atti sessuali con minore di lieve gravità il carcere sia automatico trova ora una risposta diversa: no. La pena deve essere sospesa in attesa che il tribunale di sorveglianza valuti se il condannato possa accedere sin dall’inizio a misure alternative. Il carcere non è più la risposta obbligata, ma una possibilità che il giudice deve valutare caso per caso.
Qual era la regola prima della sentenza?
Il quadro normativo che la Corte costituzionale ha giudicato illegittimo era costruito su due norme che si intrecciavano producendo un effetto automatico.
La prima è l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che vieta al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per i reati inclusi nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sospensione è lo strumento ordinario che consente al condannato, prima di entrare in carcere, di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per l’accesso a misure alternative come l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare o altre forme di esecuzione della pena fuori dal carcere.
La seconda è l’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario, che per il reato di atti sessuali con minorenne — incluse le ipotesi con attenuante della minore gravità — precludeva l’accesso ai benefici penitenziari in assenza di almeno un anno di osservazione in carcere.
Il risultato combinato di queste due norme era inequivocabile: chiunque fosse condannato ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen., anche con il riconoscimento della minore gravità del fatto, doveva sempre scontare almeno un anno di pena in carcere prima di poter accedere a qualsiasi misura alternativa. Anche se la pena totale era breve e avrebbe normalmente consentito l’accesso immediato a misure alternative, la legge lo vietava in modo assoluto.
Perché la Corte ha dichiarato la norma incostituzionale?
La Corte costituzionale ha individuato tre profili di illegittimità, ciascuno autonomamente sufficiente a giustificare la declaratoria.
Il primo è la irragionevolezza intrinseca della norma, in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il reato di atti sessuali con minorenne comprende una gamma molto eterogenea di condotte, che il legislatore stesso ha riconosciuto introducendo l’attenuante della minore gravità. Se il legislatore ha ritenuto di differenziare le ipotesi più lievi da quelle più gravi, attribuendo a queste ultime una cornice sanzionatoria ridotta, è contraddittorio presumere che la pericolosità del condannato sia comunque tale da rendere necessaria l’immediata detenzione in carcere e l’impossibilità di accedere a misure alternative per un intero anno. La previsione di un blocco automatico e assoluto, indipendente da qualsiasi valutazione individuale, è irragionevole proprio perché ignora quella differenziazione che lo stesso legislatore aveva introdotto.
Il secondo profilo è la disparità di trattamento rispetto a una situazione analoga, anch’essa in violazione dell’art. 3 Cost. Il condannato per violenza sessuale — reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. — cui sia stata riconosciuta la stessa attenuante ad effetto speciale della minore gravità beneficia, per espressa previsione dello stesso art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario, della sospensione dell’esecuzione della pena e della possibilità di chiedere sin dall’inizio misure alternative. Le due fattispecie tutelano beni giuridici analoghi, condividono la stessa cornice edittale e prevedono la stessa attenuante. Non esiste alcuna giustificazione razionale per trattarle in modo così diverso sul piano esecutivo.
Il terzo profilo è il contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata imponeva un sacrificio della libertà personale del tutto inutile: costringere il condannato a trascorrere almeno un anno in carcere, senza che nessun giudice avesse valutato se fosse necessario, non offre alcun corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività e danneggia il percorso di risocializzazione che la Costituzione considera obiettivo essenziale della pena.
Cosa cambia concretamente dopo la sentenza?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.
La conseguenza immediata è che, per questi condannati, torna ad applicarsi la regola ordinaria: il pubblico ministero deve sospendere l’esecuzione della pena, consentendo al condannato di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per l’accesso a misure alternative. Il tribunale di sorveglianza valuterà poi in concreto, caso per caso, se concedere quelle misure.

Questo non significa che il carcere sia escluso. Significa che non è più automatico. Il giudice di sorveglianza conserva il potere — e il dovere — di valutare la situazione individuale del condannato: il tipo di reato commesso nelle sue specificità concrete, il percorso personale, le condizioni di vita, la pericolosità sociale, la prognosi favorevole di reinserimento. Se ritiene che il carcere sia necessario, lo dispone. Se ritiene che una misura alternativa sia adeguata, la concede.
La sentenza si applica anche ai condannati già detenuti?
La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti anche sui procedimenti in corso. Chi si trova già in esecuzione della pena in carcere per atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità, e che non aveva potuto presentare istanza per misure alternative a causa del divieto ora eliminato, può ora rivolgersi al tribunale di sorveglianza per chiedere la valutazione della propria situazione.
La Corte non ha disposto automaticamente la scarcerazione di nessuno: ha eliminato l’ostacolo normativo che impediva la valutazione individualizzata. Spetta ora al tribunale di sorveglianza, per ciascun caso, decidere se le condizioni per le misure alternative sussistano o meno.
Qual è il principio generale che emerge dalla sentenza?
La sentenza n. 68/2026 si inserisce in una linea giurisprudenziale della Corte costituzionale che negli ultimi anni ha progressivamente eroso i meccanismi di preclusione automatica nell’accesso alle misure alternative alla detenzione, affermando che la risposta dell’ordinamento alla commissione di un reato non può essere rigidamente predeterminata dalla legge senza spazio per una valutazione individuale.
Il principio che emerge è chiaro: la sospensione dell’esecuzione della pena è la regola ordinaria ogni volta che il condannato potrebbe sin dall’inizio accedere a misure alternative. Il carcere immediato e obbligatorio è l’eccezione, che il legislatore può prevedere solo in presenza di ragioni che giustifichino quella scelta. Quando quelle ragioni non esistono — come nel caso dei condannati con attenuante della minore gravità per atti sessuali con minorenne — la presunzione assoluta di pericolosità che imponeva il carcere automatico non regge al confronto con i principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
In sintesi
Il carcere automatico per i condannati per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità è incostituzionale. La pena deve essere sospesa per consentire al tribunale di sorveglianza di valutare caso per caso se il condannato possa accedere a misure alternative. Non è una liberalizzazione automatica: è la restituzione al giudice del potere di valutare la situazione individuale, che la legge gli aveva illegittimamente sottratto.
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Angelo Greco
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