Cinque pronunce di merito, tutte tra fine luglio e metà agosto 2026, ma un filo che le lega: la mediazione civile continua a creare incertezza su chi debba muoversi, quando serve davvero e cosa succede se si sbaglia strada.

Chi ha una causa pendente, o sta per aprirne una, si chiede spesso: mediazione obbligatoria: cosa cambia dopo le ultime sentenze dei tribunali? La risposta non è unica, perché dipende dal tipo di controversia. Ma alcuni principi valgono per chiunque debba fare i conti con questo passaggio prima di arrivare davanti a un giudice.

Se scelgo la mediazione invece dell’accertamento tecnico, rischio l’inammissibilità della causa?

Nelle cause di responsabilità sanitaria la legge n. 24 del 2017 (articolo 8) prevede due strade alternative prima di poter agire in giudizio: l’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (articolo 696-bis cod. proc. civ.) oppure il procedimento di mediazione disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010. Chi sceglie la prima strada, se la conciliazione fallisce, è tenuto a introdurre il giudizio con il rito sommario di cognizione (articolo 702-bis cod. proc. civ.). Fin qui nessun dubbio.

Il problema nasce quando il paziente sceglie la mediazione. In quel caso, secondo il Tribunale di Monza (sentenza 30 luglio 2026 n. 1592, giudice Ciccone), l’obbligo di usare il rito sommario non è più automatico. Il raccordo tra accertamento tecnico e rito sommario, previsto dalla norma, riguarda solo chi ha percorso quella via specifica. Chi ha esperito la mediazione può introdurre il giudizio anche in altre forme, senza che questo renda la domanda inammissibile.

Nel caso deciso dal tribunale, i familiari di un paziente deceduto avevano agito contro una struttura sanitaria: alcuni avevano avviato l’accertamento tecnico preventivo, uno di loro invece la mediazione. La struttura convenuta aveva eccepito l’inammissibilità sostenendo che, in presenza della mediazione, si sarebbe dovuto usare il rito ordinario. Il giudice ha respinto l’eccezione.

La regola generale che se ne ricava riguarda chiunque debba scegliere tra questi due strumenti prima di una causa sanitaria: la forma del giudizio successivo dipende dal percorso di conciliazione seguito, e sbagliare rito dopo una mediazione fallita non compromette il diritto di agire.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve avviare la mediazione?

Quando un debitore si oppone a un decreto ingiuntivo e la materia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010), la legge stabilisce con chiarezza chi ha l’onere di avviare la procedura: la parte opposta, cioè il creditore che ha ottenuto il decreto (articolo 5-bis dello stesso decreto). Non il debitore opponente.

Il Tribunale di Taranto (sentenza 31 luglio 2026 n. 1617, giudice Pignatelli) ha ribadito questo principio in una controversia su contratti bancari, precisando un dettaglio che vale per tutti: se il giudice, nell’ordinanza con cui fissa il termine per la mediazione, scrive genericamente che l’incombente spetta “alle parti”, questo non sposta l’onere sul debitore. La legge individua già il soggetto responsabile, e un’espressione imprecisa nel provvedimento non cambia le regole.

Nel caso specifico, il creditore opposto non aveva avviato la mediazione entro il termine, e il giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo. Ha però compensato un terzo delle spese di lite, riconoscendo che l’imprecisione dell’ordinanza del giudice precedente aveva contribuito a generare confusione.

Per chi si trova opposto in un giudizio simile, la lezione è diretta: se l’ordinanza del giudice è ambigua, conviene comunque verificare la norma di riferimento prima di dare per scontato chi debba muoversi. Un’ordinanza scritta male non esonera dall’obbligo chi la legge indica come responsabile, ma può comunque incidere sulla ripartizione delle spese.

Nelle liti sull’affitto basta la negoziazione assistita al posto della mediazione?

No, e qui la confusione è frequente perché entrambi gli strumenti vengono percepiti come intercambiabili. Non lo sono. Il Tribunale di Piacenza (sentenza 5 agosto 2026 n. 272, giudice Mazza) ha chiarito che nelle controversie in materia locatizia la mediazione obbligatoria resta l’unica condizione di procedibilità della domanda. La negoziazione assistita, disciplinata dal decreto legge n. 132 del 2014 (articolo 3), non la sostituisce.

Vale anche il contrario: la mediazione è sufficiente a rendere procedibile la domanda in materia di locazione, anche quando riguarda somme sotto i cinquantamila euro, soglia normalmente rilevante per altri ambiti della negoziazione assistita.

Nel caso deciso, l’attrice aveva avviato solo la negoziazione assistita, ritenendola equivalente alla mediazione. Il giudice ha accolto l’eccezione della controparte e dichiarato improcedibile la domanda, con spese di lite a carico della parte soccombente.

Chi ha una controversia da locazione, quindi, deve verificare con attenzione quale procedura la legge richiede prima di agire: scegliere lo strumento sbagliato, anche in buona fede, comporta l’improcedibilità della causa e i relativi costi.

La chiamata in garanzia richiede anch’essa la mediazione preventiva?

Il Tribunale di Campobasso (sentenza 14 agosto 2026 n. 546, giudice Ferrazzoli) ha riaffermato un principio che riguarda chi si trova coinvolto in un giudizio come terzo chiamato, tipicamente un’assicurazione chiamata in garanzia da un professionista convenuto. La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria non si estende automaticamente alle domande proposte durante un giudizio già avviato, quando la causa principale non è soggetta a mediazione e la domanda di garanzia è accessoria rispetto a quella principale.

Il fondamento di questa lettura restrittiva sta nell’articolo 24 della Costituzione: le norme che limitano l’accesso alla giustizia con condizioni di procedibilità sono eccezioni al diritto di agire in giudizio, e le eccezioni non si interpretano estensivamente. La chiamata di terzo (articolo 106 cod. proc. civ.) resta quindi fuori dall’obbligo di mediazione, salvo che sia la legge stessa a prevederlo espressamente.

Nel caso concreto, un cliente aveva citato in giudizio il proprio avvocato per responsabilità professionale. L’avvocato aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, che aveva eccepito l’improcedibilità della domanda di garanzia per mancata mediazione. Il tribunale ha respinto l’eccezione, richiamando anche un precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 7 febbraio 2024 n. 3452).

Chi si trova chiamato in garanzia in un giudizio, dunque, non deve preoccuparsi di avviare una mediazione autonoma per quella specifica posizione, a meno che la controversia principale non rientri tra quelle assicurative espressamente soggette all’obbligo.

Se il contratto prevede una clausola di mediazione, vale anche per il decreto ingiuntivo?

Sì, e questo è forse il punto più insidioso per chi lavora con contratti che contengono clausole di conciliazione. Il Tribunale di Forlì (sentenza 14 agosto 2026 n. 700, giudice Branca) ha distinto nettamente la mediazione concordata, cioè pattuita liberamente tra le parti in un contratto (articoli 1322 e 1372 cod. civ.), dalla mediazione obbligatoria prevista dalla legge. Le deroghe pensate per la seconda, in particolare quella dell’articolo 5-bis del Dlgs n. 28 del 2010 che consente di ottenere comunque un decreto ingiuntivo e rinviare la mediazione alla fase di opposizione, non si applicano alla prima.

Questo significa che se due parti hanno scritto in un contratto l’obbligo di tentare la mediazione prima di rivolgersi al giudice, violare quella clausola rende improcedibile la domanda giudiziale, anche quando viene proposta con ricorso monitorio (articoli 633 e 645 cod. proc. civ.).

Nella vicenda decisa, un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi, senza aver prima tentato la mediazione prevista dal contratto con il cliente. Gli opponenti hanno eccepito la violazione della clausola, e il tribunale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto.

Per chi firma contratti con clausole di questo tipo, il punto pratico è semplice: la clausola vincola davvero, e il fatto di poter normalmente ottenere un decreto ingiuntivo senza passare dalla mediazione non vale quando è lo stesso contratto ad aver imposto quel passaggio in via preventiva.




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Angelo Greco

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