Scopri la normativa su concorsi e manifestazioni a sorte. Ecco regole, divieti, sanzioni e quando comunicare tutto al Ministero o al Prefetto.
Lanciare una sfida online o un gioco con ricompense sembra un’operazione semplice, spesso legata al marketing sui social network, ma in realtà è un’attività strettamente regolata dalla legge italiana. Non basta avere una buona idea o un budget per i regali: bisogna muoversi all’interno di un perimetro giuridico ben definito per evitare sanzioni pesanti. Molti si chiedono, riguardo a challenge e giochi a premi: servono autorizzazioni? La risposta è affermativa e varia in base alla natura dell’evento. La disciplina di riferimento è il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che ha riformato il settore abrogando gran parte delle vecchie norme del 1938. Questa legge distingue nettamente tra iniziative commerciali e quelle locali o benefiche, imponendo obblighi di comunicazione preventiva e garanzie a tutela della fede pubblica. Ignorare questi passaggi può costare caro, con multe che partono da cinquantamila euro. In questo articolo vedremo chi può organizzare cosa e come mettersi in regola.
Che differenza c’è tra concorsi e manifestazioni locali?
La legge individua due grandi categorie di eventi, trattandoli in modo molto diverso. Da un lato ci sono le manifestazioni a premio, che comprendono concorsi e operazioni a premio: queste hanno tipicamente finalità commerciali e servono a promuovere la conoscenza o la vendita di prodotti e servizi (Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 11232/2018). Dall’altro lato troviamo le manifestazioni di sorte locali, come lotterie, tombole e pesche di beneficenza. Queste ultime sono generalmente vietate, ma la normativa prevede specifiche eccezioni per eventi legati a scopi non lucrativi, assistenziali o ricreativi (Tribunale di Isernia, Sentenza n.335 del 17 ottobre 2023).
Cosa distingue i concorsi dalle operazioni a premio?
All’interno delle iniziative commerciali, il D.P.R. n. 430/2001 opera un’ulteriore suddivisione. I concorsi a premio sono quelle manifestazioni in cui l’assegnazione della vincita dipende dalla fortuna, dall’abilità dei partecipanti o da un mix di entrambi: in questo caso solo alcuni vincono (Provvedimento n. 18897 del 17/09/2008). Le operazioni a premio, invece, premiano tutti: si tratta di offerte in cui il regalo spetta a chiunque acquisti un determinato bene o servizio, spesso attraverso la raccolta di prove d’acquisto come i bollini (Tribunale Ordinario Alessandria, sez. 1, sentenza n. 870/2023).
Quali regole bisogna rispettare per i concorsi?
Per organizzare legalmente una manifestazione a premio è necessario rispettare requisiti rigidi. Innanzitutto, i soggetti promotori possono essere solo imprese produttrici o commerciali e i loro consorzi, escludendo quindi i privati cittadini (TAR Puglia – Sezione staccata di Lecce num. 134 del 2004). Un aspetto fondamentale è la gratuità della partecipazione: non si può chiedere denaro per partecipare al gioco, se non le normali spese di telefono o spedizione. È vietato aumentare il prezzo del prodotto promozionato per coprire i costi del concorso, poiché il gioco deve essere un accessorio gratuito all’acquisto (Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 11232/2018). Inoltre, i premi non possono mai consistere in denaro (TAR Puglia – Sezione staccata di Lecce num. 135 del 2004).
Ogni fase dell’assegnazione dei premi, nel caso dei concorsi, deve avvenire alla presenza di un notaio o di un funzionario responsabile della tutela del consumatore, per garantire la fede pubblica e la parità di trattamento (Tribunale Ordinario Alessandria, sez. 1, sentenza n. 870/2023). È necessario redigere un regolamento dettagliato che spieghi durata, valore dei premi e modalità di svolgimento, mettendolo a disposizione dei consumatori (Provvedimento n. 21850 del 01/12/2010).
A chi e quando bisogna comunicare il concorso?
La comunicazione preventiva è obbligatoria e va indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy(ex Ministero dello Sviluppo Economico). Chi intende svolgere un concorso a premio deve inviare una comunicazione telematica almeno quindici giorni prima dell’inizio, allegando il regolamento e la prova del versamento di una cauzione a garanzia dei premi promessi (DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 / CAPO V,Art. 12.). Se si organizza un concorso vietato o si omette questa comunicazione, si rischiano sanzioni amministrative pesantissime, che variano da 50.000 a 500.000 euro.
Come funzionano le lotterie e le pesche di beneficenza?
Per le manifestazioni di sorte locali (tombole, riffe, pesche), la regola generale è il divieto. Tuttavia, sono consentite se promosse da enti morali e associazioni senza fini di lucro per finanziare le proprie attività, oppure da partiti politici nell’ambito di feste locali. Sono ammesse anche le tombole in ambito familiare e privato, purché fatte solo per gioco (Tribunale di Isernia, Sentenza n.335 del 17 ottobre 2023). In questi casi autorizzati, la comunicazione non va al Ministero ma al Prefetto e al Sindaco del comune competente, almeno trenta giorni prima. Se entro trenta giorni non arriva un divieto, vale la regola del silenzio-assenso.
La pubblicità del concorso è soggetta a controlli?
Rispettare le regole del Ministero non mette al riparo da tutto. La promozione dell’iniziativa deve seguire anche le norme del Codice del Consumo, vigilate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le due autorità lavorano su piani diversi: il Ministero controlla la regolarità tecnica del gioco, l’AGCM verifica che la pubblicità non sia ingannevole (TAR Lazio – Roma num. 308 del 2017). Ad esempio, se un messaggio pubblicitario omette informazioni sulla durata reale della promozione o induce in errore il consumatore per “agganciarlo”, si commette una pratica commerciale scorretta, anche se il concorso è stato regolarmente denunciato al Ministero.
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Paolo Florio
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