Un decreto tecnico, un’aliquota fissa, effetti concreti sui conti dei professionisti che comprano crediti fiscali sul mercato secondario.
Un avvocato che acquista un credito d’imposta a sconto, magari per compensarlo con i propri debiti fiscali, oggi deve fare i conti con una disciplina che fino a poco tempo fa non esisteva. La riforma del reddito di lavoro autonomo, avviata con il Dlgs 192/2024, aveva già riscritto l’articolo 54 del Tuir introducendo il principio di onnicomprensività e nuove regole sulle spese. Il quarto decreto correttivo, il Dlgs 148/2026, aggiunge un tassello specifico: disciplina cosa succede quando un professionista compra un credito d’imposta e poi lo usa in compensazione o lo cede. La regola generale è semplice da enunciare: quei crediti concorrono comunque alla formazione del reddito, e sui differenziali si applica un’imposta sostitutiva al 26 per cento, non la tassazione ordinaria. Ma procediamo con ordine e vediamo come cambia la determinazione del reddito professionale a seguito del cosiddetto decreto Omnibus.
Cosa prevede il principio di onnicomprensività del reddito professionale?
Il nuovo articolo 54 del Tuir, come riscritto dal Dlgs 192/2024, stabilisce che tra i compensi imponibili del lavoratore autonomo rientrano tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività professionale, salvo le eccezioni espressamente previste. È un cambio di impostazione che avvicina il reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa, pur senza cancellarne le peculiarità. Insieme a questo principio, il decreto ha introdotto una regola speculare: i rimborsi delle spese addebitate analiticamente ai committenti non concorrono alla formazione del reddito. Il legislatore ha inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento delle spese, compresi gli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni immateriali usati nell’attività.
Quali spese richiedono il pagamento tracciato?
La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) e il successivo decreto fiscale (Dl 84/2025) hanno introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per alcune categorie di spese. Per i professionisti l’obbligo riguarda due tipologie precise: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e Ncc, quando sostenute nel territorio dello Stato; le spese di rappresentanza, ovunque sostenute, senza limiti territoriali. Non si tratta di un vincolo generico applicato a ogni costo dell’attività, ma di una condizione che incide su specifici effetti fiscali, diversi a seconda di chi sostiene la spesa e di come viene gestita nel rapporto con il committente.
Quando la tracciabilità serve a non tassare i rimborsi?
Il primo caso riguarda le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato e addebitate analiticamente al committente. Se il pagamento è tracciato, il rimborso che il professionista riceve non viene assoggettato a tassazione, come previsto dal comma 2-bis dell’articolo 54. Senza tracciabilità, quella somma rientra invece tra i compensi imponibili, in coerenza con il principio di onnicomprensività appena descritto.
Un consulente che sostiene una spesa di trasporto in taxi per raggiungere la sede del cliente, paga con carta e la riaddebita puntualmente in fattura, non viene tassato su quell’importo. Se paga in contanti, il rimborso concorre invece al suo reddito imponibile.
La spesa non rimborsata è comunque deducibile?
Il secondo caso disciplinato riguarda le spese addebitate analiticamente al committente ma che, per qualche ragione, non vengono rimborsate. In questa ipotesi il comma 5-bis dell’articolo 54-ter consente la deduzione della spesa, sempre a condizione che il pagamento sia stato tracciato. La logica è la stessa del caso precedente: la tracciabilità funziona come requisito di accesso al beneficio fiscale, che si tratti di esclusione dalla tassazione del rimborso o di deducibilità della spesa non rimborsata.
Le spese sostenute per l’attività, senza addebito, restano deducibili?
Il terzo caso previsto dal comma 6-bis dell’articolo 54-septies riguarda tre situazioni distinte, accomunate dallo stesso requisito di tracciabilità. Rientrano qui le spese sostenute nell’esercizio dell’attività e non addebitate a nessuno, le spese sostenute dal professionista in qualità di committente di un incarico affidato a un altro lavoratore autonomo, e infine le spese rimborsate a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi. In tutti e tre i casi, la deducibilità è condizionata al pagamento tracciato, seguendo lo stesso impianto logico delle due ipotesi precedenti.
Cosa cambia con il decreto correttivo Omnibus sui crediti d’imposta?
Il Dlgs 148/2026, quarto decreto correttivo della riforma fiscale, introduce una disciplina specifica per i crediti d’imposta acquistati dai professionisti. La regola di fondo è che questi crediti concorrono comunque alla formazione del reddito. Il decreto disciplina inoltre il regime fiscale degli eventuali proventi che derivano dalla successiva cessione o compensazione di quei crediti, colmando un vuoto normativo che fino a questo momento lasciava aperti diversi dubbi interpretativi su come trattare fiscalmente l’acquisto di crediti sul mercato secondario da parte di un professionista.
Come si calcola il differenziale in caso di compensazione?
Il decreto introduce un nuovo comma nell’articolo 54 del Tuir che fissa il criterio di calcolo. In caso di compensazione, i differenziali si determinano con riferimento alla parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. Non si tassa quindi l’intero valore del credito acquistato, ma solo la quota che trova corrispondenza nell’importo effettivamente compensato in quell’anno. Su questi differenziali si applica un’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, in luogo della tassazione ordinaria Irpef.
Un professionista acquista un credito d’imposta per un valore di 80 e nel corso dell’anno ne compensa 30. Il differenziale rilevante ai fini della sostitutiva riguarda solo la quota di costo proporzionalmente riferibile a quei 30, non l’intero importo di 80 versato all’acquisto.
Da quando si applica la nuova aliquota del 26%?
La disciplina si applica ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026. Per i crediti acquistati prima di questa data, il decreto prevede però un regime transitorio: gli esercenti arti e professioni possono optare per l’applicazione delle nuove regole anche ai crediti acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’opzione si esercita mediante dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. Chi sceglie questa strada deve però tenere presente un limite preciso: l’opzione non dà diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate secondo le regole precedenti. Si tratta quindi di una scelta da valutare caso per caso, confrontando il carico fiscale già sostenuto con quello che deriverebbe dall’applicazione retroattiva della sostitutiva al 26 per cento.
Quando il credito d’imposta resta escluso dal nuovo regime?
Non tutti i crediti d’imposta rientrano in questa disciplina. Restano esclusi i casi in cui il credito costituisce il corrispettivo di una prestazione professionale: qui continua ad applicarsi la disciplina ordinaria, senza il regime sostitutivo appena descritto. La distinzione ha una logica precisa. Quando il credito viene acquistato sul mercato, come operazione finanziaria distinta dall’attività professionale, si applica la nuova aliquota fissa sui differenziali da compensazione. Quando invece il credito rappresenta il modo in cui un cliente paga una prestazione resa dal professionista, quel credito è a tutti gli effetti un compenso, e va tassato secondo le regole ordinarie previste per i compensi professionali, coerentemente con il principio di onnicomprensività che governa l’intero impianto del nuovo articolo 54 del Tuir.
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Paolo Florio
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