La risposta n. 165/2026 chiarisce la tassazione del beneficiario residente di un trust estero trasparente: il reddito si calcola secondo le regole fiscali dello Stato del trust, viene imputato anche senza distribuzione e confluisce nel reddito complessivo come reddito di capitale. Non si applica invece la presunzione che considera reddito l’intera attribuzione quando non è distinguibile dal patrimonio. Restano aperte le questioni delle plusvalenze estere, del credito d’imposta e del monitoraggio fiscale.
Un trust californiano e una beneficiaria che vive in Italia
Il caso nasce da una situazione che chi segue clienti con famiglia o patrimoni negli Stati Uniti incontra sempre più spesso. Una cittadina americana, fiscalmente residente in Italia da diversi anni, è beneficiaria di un trust costituito in California il 18 ottobre 2006 dai genitori, cittadini e residenti statunitensi. Il patrimonio è fatto di attività finanziarie depositate presso intermediari americani e di immobili situati negli Stati Uniti.

Nel 2023, dopo che la madre era stata dichiarata incapace di decidere senza assistenza, un giudice californiano ha autorizzato una distribuzione straordinaria di capitale ai figli. La beneficiaria residente in Italia non ha dichiarato come reddito la somma ricevuta, trattandosi di capitale, tassato negli Stati Uniti come donazione; dal 2023 ha però indicato nel quadro RW la propria quota dei beni detenuti tramite i trust. La madre è morta il 20 maggio 2025.
La contribuente parte da una premessa: fino alla morte della madre i trust erano interposti, cioè fiscalmente riferibili alla madre come se il trust non esistesse; da quel momento diventano trasparenti nei confronti dei figli. Su questa base chiede come determinare il reddito da dichiarare per il 2025. La sua proposta era articolata. I beni andavano considerati parte dell’attivo ereditario, la componente di patrimonio andava fissata al valore dei beni alla data della morte e in Italia si sarebbe tassata solo l’eccedenza, calcolata con le regole italiane.
Per gli immobili americani nemmeno l’eccedenza sarebbe stata imponibile, perché le plusvalenze sugli immobili acquisiti per successione sono escluse dalla tassazione (art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR). Per arrivare a questo risultato invocava l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, che riguarda proprio la distinzione tra reddito e patrimonio nelle attribuzioni da trust esteri.
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👤 Beneficiario individuato
Deve avere un diritto attuale a pretendere dal trustee la propria quota di reddito.
🌍 Regole dello Stato estero
Il reddito del trust si determina applicando la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente o stabilito.
💶 Reddito di capitale
La quota imputata al beneficiario residente assume in Italia natura di reddito di capitale.
📥 Nessun incasso necessario
Il reddito è tassato anche se rimane nel trust e non viene distribuito al beneficiario.
🚫 Presunzione esclusa
L’articolo 45, comma 4-quater, non si applica al beneficiario individuato del trust trasparente.
🧾 Quadro RL
Il reddito 2025 va indicato nel rigo RL4 del modello Redditi PF 2026.
📅 Scadenza dichiarativa
Il modello Redditi PF 2026 deve essere trasmesso entro il 2 novembre 2026.
I tre principi affermati dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia risponde su tre punti:
- il reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario si determina tenendo conto delle «regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito», come già chiarito dalla circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022;
- nei confronti del beneficiario residente rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente e a lui riferibile, indipendentemente dal requisito di territorialità dell’art. 23 del TUIR, e si tratta di reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR;
- l’art. 45, comma 4-quater, non si applica, perché dalla morte della madre la contribuente è beneficiaria individuata in base all’atto istitutivo.
La conclusione è che la beneficiaria, individuata dal 20 maggio 2025, deve adempiere agli obblighi fiscali dal periodo d’imposta 2025, sulla base dei chiarimenti della circolare n. 34/E del 2022, della circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 sul monitoraggio fiscale e della circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 su IVIE e IVAFE.
Che cosa non ha deciso l’Agenzia delle Entrate
Due avvertenze prima di andare avanti.
La prima: la risposta non si pronuncia sulla qualificazione del trust. L’Agenzia dichiara di assumere «acriticamente» quanto affermato dalla contribuente sulla trasparenza del trust dopo la morte della madre; sull’interposizione del periodo precedente, che è la premessa dell’istanza, non si esprime. Chi legge nella risposta la conferma che un trust revocabile americano è interposto rispetto al disponente le fa dire più di quanto dice.
La seconda: il principio delle regole dello Stato estero non è nuovo, perché la risposta lo riprende alla lettera dalla circolare n. 34/E del 2022. La novità sta nell’applicazione a un caso concreto e, soprattutto, in ciò che l’Agenzia ha lasciato cadere della tesi della contribuente.
Trust trasparente, opaco o interposto: tre regimi diversi
Per il fisco italiano un trust estero può rientrare in tre categorie, e da questa classificazione dipende tutto il resto. Il trust è il rapporto con cui un disponente (settlor) trasferisce beni a un trustee perché li amministri secondo l’atto istitutivo, a favore di beneficiari o per uno scopo. Dal 2007, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il trust è soggetto passivo IRES ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Il trust è trasparente quando ha beneficiari individuati. L’ultimo periodo dell’art. 73, comma 2, del TUIR stabilisce che in questo caso «i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali». Per beneficiario individuato la prassi intende il beneficiario di reddito individuato: un soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale e che ha il diritto di pretendere dal trustee la parte di reddito che gli viene imputata (circolare n. 34/E del 2022, par. 3.1, che riprende la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007). Chi riceverà qualcosa solo se il trustee lo deciderà, o solo alla fine del trust, non è un beneficiario individuato in questo senso.
Il trust è opaco quando non ci sono beneficiari individuati: il reddito è tassato in capo al trust come soggetto IRES. Se il trust opaco è estero, in Italia è tassato solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 151 e 153 del TUIR) e, di regola, le attribuzioni ai beneficiari residenti non sono tassate (circolare n. 34/E del 2022, par. 3.3). L’eccezione riguarda i trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata, di cui si dirà più avanti.
Il trust è interposto quando esiste solo sulla carta: il disponente o il beneficiario conserva poteri tali che il trustee non può agire senza il suo consenso, oppure l’attività del trustee è eterodiretta. La circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, richiamata anche dalla risposta, elenca le ipotesi tipiche; in questi casi i redditi sono attribuiti direttamente a chi controlla il trust, come se il trust non esistesse (circolare n. 34/E del 2022, par. 3.4). Il trust revocabile, in cui il disponente può riprendersi i beni in qualunque momento, è il caso su cui si discute di più.
| Tipo di trust | Chi è tassato in Italia | Su quale reddito |
Quando |
| Trasparente, con beneficiario individuato residente | Il beneficiario, a titolo di reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR) | Il reddito del trust riferibile alla sua quota, ovunque prodotto, determinato con le regole dello Stato del trust | Per imputazione, anche se il reddito non è distribuito |
| Opaco estero, non a fiscalità privilegiata | Il trust, come soggetto non residente | Solo i redditi prodotti in Italia | Le attribuzioni ai beneficiari, di regola, no |
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