L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 185/2026, chiarisce il trattamento fiscale degli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso, soffermandosi sulla loro deducibilità ai fini IRES e sull’applicazione dell’articolo 96 del TUIR.
Il chiarimento introduce una distinzione fondamentale: gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili, secondo le regole generali del reddito d’impresa, mentre quelli da ravvedimento operoso sono indeducibili, quando accessori a un’obbligazione tributaria indeducibile, come nel caso esaminato.
La differenza dipende dalla natura degli interessi: compensativa nel primo caso, moratoria e risarcitoria nel secondo.
1) Contestazioni IVA, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso
L’interpello riguarda una società fiscalmente residente in Italia, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
A seguito di controlli fiscali relativi ai rapporti con alcuni fornitori, alla società era stata contestata l’indebita detrazione dell’IVA per diversi periodi d’imposta.
Per la prima annualità, la società aveva avviato un contenzioso tributario, successivamente definito mediante conciliazione giudiziale.
Per altre annualità, invece, aveva regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Gli importi relativi a imposte, sanzioni e interessi erano stati contabilizzati nella voce C17 – Oneri finanziari del conto economico 2025.
La società chiedeva se gli interessi fossero integralmente deducibili ai fini IRES e se dovessero essere applicati i limiti dell’articolo 96 del TUIR.
2) Interessi da conciliazione giudiziale: deducibilità IRES ammessa
Per gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso nelle risposte a interpello n. 541/2022 e n. 172/2024.
Questi interessi hanno una funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi.
Pur essendo collegati al pagamento tardivo delle imposte, non sono strettamente accessori all’obbligazione tributaria e non ne seguono automaticamente il trattamento fiscale.
Pertanto, anche quando l’imposta cui si riferiscono è indeducibile, gli interessi devono essere valutati autonomamente.
In assenza di una specifica disposizione che ne stabilisca l’indeducibilità, gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES, secondo le regole generali di determinazione del reddito d’impresa.
L’Agenzia chiarisce che gli interessi da conciliazione giudiziale non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 96 del TUIR.
La disposizione riguarda gli interessi derivanti da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
Gli interessi esaminati, invece, derivano dalla definizione della posizione fiscale del contribuente e non da operazioni di finanziamento.
3) Interessi da ravvedimento operoso: perché non sono deducibili
Diversa è la conclusione dell’Amministrazione finanziaria per gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso.
L’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede, ai fini della regolarizzazione spontanea, il pagamento di interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Secondo l’Agenzia, questi interessi hanno natura moratoria e risarcitoria, essendo conseguenza del ritardato pagamento del tributo.
A differenza di quelli da conciliazione giudiziale, risultano quindi accessori all’obbligazione principale e ne condividono il trattamento fiscale.
L’interpretazione richiama anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740 del 4 ottobre 2022, secondo cui gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte seguono il regime di indeducibilità dell’obbligazione principale.
Nel caso esaminato, pertanto, gli interessi da ravvedimento operoso sono indeducibili ai fini IRES.
Quanto all’articolo 96 del TUIR, l’Agenzia considera assorbita la questione, poiché l’indeducibilità discende già dalla qualificazione giuridico-fiscale degli interessi.
Conciliazione e ravvedimento: le differenze nella deducibilità
| Aspetto | Conciliazione giudiziale | Ravvedimento operoso |
|---|---|---|
| Natura degli interessi | Compensativa | Moratoria e risarcitoria |
| Rapporto con il tributo | Trattamento autonomo | Accessorietà all’imposta |
| Deducibilità IRES nel caso esaminato | Ammessa | Esclusa |
| Articolo 96 TUIR | Non applicabile | Questione assorbita |
4) Deducibilità degli interessi: cosa cambia per le imprese
La risposta n. 185/2026 conferma che non tutti gli interessi collegati a debiti tributari possono ricevere lo stesso trattamento fiscale.
La distinzione tra conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso assume rilievo nella determinazione del reddito imponibile IRES.
L’Agenzia precisa, inoltre, che il parere non riguarda la correttezza della classificazione contabile, dell’imputazione temporale o della quantificazione delle poste esaminate.
Di conseguenza, il chiarimento non costituisce una conferma della deducibilità nell’esercizio di contabilizzazione indicato dalla società.
5) FAQ
Gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili?
Sì. Secondo la risposta n. 185/2026, sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d’impresa, per la loro funzione compensativa.
Gli interessi da ravvedimento operoso sono deducibili?
Nel caso esaminato, no. Gli interessi moratori seguono il trattamento fiscale del tributo principale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.
L’articolo 96 del TUIR si applica agli interessi da conciliazione?
No. L’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 96 perché tali interessi non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
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