In queste settimane ha fatto scalpore l’inchiesta del nostro giornale sui lavori di “riqualificazione” del comprensorio sciistico della Sellata sul monte Pierfaone ad Abriola. Alle nostre domande qualcuno, non chi di dovere, ha provato a rispondere con una certa retorica sull’economia e lo sviluppo. È nostro dovere perciò chiarire meglio le domande, nel caso qualcuno non le avesse capite, e già che ci siamo, ne aggiungiamo altre. Sulle questioni ambientali sono già intervenuti organismi autorevoli quali il WWF e anche partiti politici quali Avs. La questione è stata anche sollevata da giornali a carattere nazionale e non sono mancati interventi di singoli cittadini a tutela della Montagna lucana.
C’è da dire che molte sentenze degli organismi giudiziari amministrativi hanno consolidato una giurisprudenza che limita fortemente interventi invasivi, come quelli sulla Sellata. Bocciando progetti e in alcuni casi obbligando i proponenti a presentare la Valutazione di incidenza ambientale o anche la Valutazione di impatto ambientale. Certo, come hanno provato a chiarire alcuni, l’abbattimento degli alberi a Pierfaone non è dovuto alla costruzione della pista da sci sintetica, ma alla costruzione della nuova seggiovia. Peggio mi sento. Nulla cambia, anzi tutto peggiora. Perché nel momento in cui “riqualifichi” e sistemi l’esistente non aggiungi manufatti e non distruggi mille alberi. Infatti nella delibera della Giunta Regionale n.350 del 17 giugno 2026 si parla di “revisione ventennale seggiovia esistente”, ma questi la fanno nuova.
Hanno chiesto la Vinca al boscaiolo
Una delle novità sul versante amministrativo è una contraddizione di fondo che coinvolge direttamente la Regione Basilicata. Come già sappiamo, per i lavori di “riqualificazione” sulla Sellata è bastata un Valutazione di incidenza ambientale in formato screening. Come se quei lavori impattassero minimamente sull’ambientale e sul paesaggio. Scopriamo però che nel 2019 un signore chiede l’utilizzazione di una parte di bosco di alto fusto sempre ad Abriola, al fine di prelevare massa legnosa. L’area si trova a nord-ovest rispetto al centro abitato, in posizione esterna rispetto alla Z.S.C. “Faggeta di Monte Pierfaone”. Ebbene in questo caso viene richiesta la Vinca con tanto di prescrizioni. Quindi, per tagliare alberi da legna viene chiesta una Valutazione di incidenza ambientale con tutti i crismi, mentre oggi per lavori impattanti e abbattimento di mille alberi, viene chiesta in fretta e furia una Vinca in screening. Qualcosa non quadra.
L’obbligo di rispondere alle domande
Ora, a parte l’impatto emotivo per le ferite che sta subendo la montagna, a parte la reazione legittima e necessaria di tutte le sensibilità ambientaliste, dobbiamo riprendere gli aspetti non chiariti sul piano amministrativo e politico. E questo perché l’intera operazione si è dipanata attraverso una sequenza di 13 atti coordinati. E sono proprio quegli atti la causa dello scempio sul Monte Pierfaone. Va bene il dibattito sull’uso della montagna e sul suo futuro. Non vorremmo però, che i responsabili amministrativi e politici della vicenda lo usassero per evitare di rispondere alle domande.
Ora qualcuno ci deve spiegare se ognuno di questi atti sia inficiato da vizi autonomi e da illegittimità. Alcuni li abbiamo già illustrati con linguaggio più accessibile, nella seconda parte dell’inchiesta, ma li riprendiamo insieme ad altri, tanto per essere più chiari con chi dovrebbe rispondere.
Chiediamo perdono per il linguaggio tecnico e schematico che, magari, tedierà il lettore. Tuttavia, anche chi non è un tecnico potrà intuire il senso e l’importanza delle domande. Sicuramente lo capirà chi a quelle domande ha il dovere di rispondere. E proprio perché ci rivolgiamo a chi ha questo dovere siamo costretti ad usare un linguaggio e a richiamare norme che loro conoscono benissimo.
ANALISI DELLA FILIERA DOCUMENTALE
L’intera operazione si è dipanata attraverso una sequenza di 13 atti coordinati, ognuno sembrerebbe inficiato da vizi autonomi e da illegittimità derivata riflessa. Usiamo il condizionale perché non siamo noi a stabilire la correttezza degli atti, ma chi li ha scritti e approvati.
ATTO 1 (19/05/2026) – Determinazione R.G. n. 128 (Comune di Abriola): Il RUP Ing. Fellone affida direttamente alla società uscente RETI SRL il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per € 135.000,00, eludendo la soglia di € 140.000,00. Motivazione testuale: l’operatore “è già in possesso della cartografia di supporto”. È legittimo?
ATTO 2 (19/05/2026) – Determinazione R.G. n. 129 (Comune di Abriola): Ordinativo di liquidazione e pagamento immediato di € 6.260,00 alla Regione Basilicata per oneri istruttori VINCA. L’atto recita: “Visto il progetto di PFTE consegnato dal professionista incaricato”. Il progetto viene dichiarato redatto, consegnato, esaminato e protocollato lo stesso giorno dell’affidamento dell’incarico. Possibile?
ATTO 3 (25/05/2026) – Determinazione R.G. n. 139 (Comune di Abriola): Rettifica del pagamento VINCA, portato a € 10.000,00 su rilievo regionale. Il RUP, accortosi dell’assenza di budget a bilancio, inserisce una clausola sospensiva: “l’importo sarà versato nei 60 giorni successivi all’ottenimento del finanziamento”. È legittima la clausola?
ATTO 4 (11/06/2026) – DD Regione Basilicata n. 23BD.2026/D.00814: Rilascio del parere favorevole di VINCA (screening). L’atto svela che il progetto del “lotto II” non è una mera manutenzione, ma comprende 8 macro-interventi massivi (nuova seggiovia, piste sintetiche, 4 parcheggi, area camper, parco giochi di 1800 mq). Frazionamento dell’appalto (Art. 14 c. 6 Codice) per nascondere un’opera da 6 milioni sotto la soglia dell’affidamento diretto di progettazione?
ATTO 5 (12/06/2026) – Determinazione R.G. n. 149 (Comune di Abriola): Approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria asincrona. L’atto certifica che la conferenza, indetta il 19 maggio 2026, è stata chiusa l’11giugno 2026. Violazione dell’art. 14-bis L. 241/90? I termini minimi inderogabili per i vincoli ambientali (45/90 giorni) sono stati troncati a soli 23 giorni. Perché?
ATTO 6 (12/06/2026, ore 11:00) – Deliberazione della Giunta Comunale n. 27: Approvazione del PFTE (qualificato nel testo come “Progetto Esecutivo”) da 6.000,000,00. Lo spazio relativo al parere di regolarità contabile ex art. 49 TUEL è completamente vuoto. La voce B.2 per la verifica esterna del progetto è pari a € 0,00. È stato violato l’obbligo dell’organismo accreditato? L’Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 impone tassativamente che la verifica del progetto, sopra 5 milioni, sia affidata a un organismo di controllo accreditato esterno. O no?
ATTO 7 (16/06/2026) – Determinazione R.G. n. 152 (Comune di Abriola): Decisione a contrarre. Il RUP dispone il mandato alla C.U.C. di Tito ordinando lo spacchettamento della gara in 3 lotti funzionali distinti per complessivi € 4.799.091,41, scomparendo dal quadro economico oltre 1,2 milioni di euro. L’atto è privo di visto contabile e rinvia l’impegno all’aggiudicazione?
ATTO 8 (26/06/2026) – Deliberazione della Giunta Comunale n. 28: Variazione di bilancio in via d’urgenza ex art. 175 c. 4 TUEL per iscrivere i 6 milioni. Il dispositivo stabilisce di inviare l’atto al Revisore dopo il voto. Commessa una violazione dell’art. 239 TUEL per mancanza del parere preventivo obbligatorio?
ATTO 9 (16/06/2026) – Determinazione C.U.C. del Comune di Tito n. 509: Il RP della C.U.C. approva gli atti di gara eccependo formalmente che l’ordine del Comune di fare 3 lotti viola l’art. 14 c. 6 del Codice. Dispone quindi l’indizione di una procedura ad “appalto unitario non frazionabile”. L’atto fa riferimento a una delibera del Comune del 10 giugno, antecedente alla delibera di Giunta (12 giugno).
ATTO 10 (08/07/2026) – Determinazione R.G. n. 173 (Comune di Abriola): Il RUP del Comune scavalca la C.U.C. e adotta direttamente l’aggiudicazione efficace (vizio di incompetenza assoluta?). Ignora il bando unico della C.U.C. e aggiudica tre lotti separati con tre CIG differenti (BC1050AFAA, BC1114791B, BC1137773C). Dispone la consegna d’urgenza dei lavori sotto riserva di legge. Viene accertato che il bando da 6 milioni poggia sui fondi della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata.
ATTI 11, 12, 13 (16/06/2026) – Tracciati digitali DGUE Europei (TED): Configurazione informatica della gara sulla piattaforma cloud. Rappresentano la prova regina dell’artificio telematico e dell’azzeramento dei requisiti di legge?
ANALISI DETTAGLIATA DI ALCUNE DELLE PRESUNTE IRREGOLARITÀ
La determinazione richiama l’utilizzo del MePA tramite una RdO (Richiesta di Offerta) n. 6333412. Tuttavia, in premessa si esplicita chiaramente che la società RETI SRL è stata “interessata per le vie brevi” e si è detta disponibile “considerato che è già in possesso della cartografia di supporto”. L’utilizzo di una RdO (che per sua natura è una procedura competitiva o quantomeno negoziata rivolta a più operatori) si è configurato nei fatti come un mero paravento informatico per mascherare un affidamento diretto personalissimo. Ciò viola i doveri di correttezza e trasparente azione amministrativa previsti dal Libro I del D. Lgs. 36/2023? L’affidamento si pone o no in contrasto con i pilastri del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici?
La determinazione ammette testualmente che “in precedenza sono stati effettuati già due interventi… progettati e diretti dalla società di ingegneria RETI SRL”. L’art. 49, comma 2, vieta tassativamente l’affidamento al contraente uscente quando due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa nello stesso settore dei servizi o categoria di opere. Nel caso in esame, siamo addirittura al terzo affidamento consecutivo allo stesso operatore.
Sempre l’art. 49, comma 4, stabilisce che il reinvito o l’affidamento diretto all’uscente è un’eccezione straordinaria. Richiede una motivazione stringente e cumulativa basata su: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e particolare qualità dell’esecuzione precedente. L’affermazione secondo cui l’operatore “è già in possesso della cartografia” non costituirebbe un requisito oggettivo di infungibilità, ma una situazione di vantaggio anticoncorrenziale creata dalla stessa stazione appaltante. La giurisprudenza amministrativa prevalente (es. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2292/2021 – Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1362) ribadisce che il possesso di informazioni o documenti pregressi non giustifica la deroga alla rotazione. Non è così?
Il frazionamento della gara
L’analisi del contenuto tecnico del progetto validato dalla Regione (pag. 5-7 del doc. 4) offre gli elementi per rafforzare il dubbio di frazionamento artificioso dell’appalto (art. 14, c. 6 D. Lgs. 36/2023).
La reale entità delle opere: Ii progetto approvato non è una semplice “riqualificazione di un’area adiacente”, ma prevede ben 8 macro-interventi massivi: demolizione e ricostruzione di un centro accoglienza in acciaio e vetro, 3 casette prefabbricate per servizi/noleggio, 4 nuove aree parcheggio e area camper, posa di piste sintetiche artificiali, ampliamento e rifacimento di una seggiovia (con opere civili, stazioni motrici ed edifici in muratura), percorsi pedonali in pietra per centinaia di metri, trincee drenanti e interventi idrogeologici e un parco giochi inclusivo di 1800 mq.
È evidente che la progettazione di un’opera di tale portata economica e ingegneristica (il cui valore complessivo dei lavori stimato supererà diversi milioni di euro) non può costare solo € 135.000,00 di servizi tecnici, importo tenuto sotto i € 140.000,00 al solo fine di fare l’affidamento diretto? L’Ente ha scorporato la progettazione del “lotto II” per evitare la procedura negoziata o aperta? Si configura una violazione del principio di concorrenza?
Sotto il profilo economico-finanziario emergerebbero anomalie strutturali
Al punto 5 del dispositivo della Determinazione R.G. n. 128 si dà atto che “con successivo provvedimento verrà impegnata la spesa… a seguito di opportuna variazione al bilancio corrente”. Questo modus operandi violerebbe l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)?È possibile procedere all’affidamento di un incarico e all’approvazione di una convenzione vincolante per l’Ente prima che la variazione di bilancio sia approvata e l’impegno di spesa sia formalmente assunto con attestazione di copertura finanziaria?
L’atto dichiara che la spesa sarà “assicurata dalla Regione Basilicata nell’ambito del programma”, ma specifica anche che l’Ente intende “candidare” il progetto. L’amministrazione sta quindi spendendo fondi comunali correnti (pari a un lordo di € 164.700,00) per una mera candidatura, senza la certezza giuridica del finanziamento, esponendo il bilancio dell’Ente a un potenziale squilibrio?
È opportuna la concentrazione di funzioni? L’ingegnere Valentino Fellone è contemporaneamente Responsabile del Settore Tecnico (firmatario della determina), RUP (proponente ed esecutore), soggetto che esprime il Parere di Regolarità Tecnica e Responsabile della Pubblicazione.
In relazione alla Determinazione R.G. n. 129 del 19 maggio 2026 del Comune di Abriola avente ad oggetto il pagamento di € 6.260,00 alla Regione Basilicata per oneri istruttori di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) l’esame incrociato con la determina n. 128, evidenzierebbe un effetto domino di illegittimità derivata e confermerebbe il quadro di violazione delle norme contabili e procedurali che potrebbe inficiare l’intera operazione. Nel documento n. 2 si attesta: “Visto il progetto di PFTE consegnato dal professionista incaricato il quale nella documentazione è emerso la necessità di richiedere… la VINCA“. E qui appare un paradosso temporale.
L’atto n. 1 (affidamento dell’incarico di redazione del PFTE alla RETI SRL) è stato firmato lo stesso identico giorno, il 19 maggio 2026. È logicamente e materialmente impossibile che il professionista abbia ricevuto l’incarico, redatto il progetto e consegnato gli elaborati in tempo utile affinché il RUP potesse esaminarli, quantificare gli oneri e adottare una seconda determinazione di pagamento nello stesso giorno. Questa tempistica dimostrerebbe documentalmente che il progetto era già pronto e depositato prima dell’affidamento formale, confermando che la procedura sul MePA descritta nell’atto n. 1 potrebbe essere stata una mera simulazione di gara per sanare una situazione pregressa illegittima (affidamento di fatto ex ante). C’è un’altra spiegazione?
Sotto il profilo strettamente giuridico, l’atto n. 2 potrebbe essere inficiato. Se l’affidamento alla RETI SRL fosse viziato per violazione del principio di rotazione (art. 49 D. Lgs. 36/2023) e per frazionamento artificioso (art. 14, c. 6), tutti gli atti consequenziali della filiera procedimentale – compresa l’attivazione della VINCA su quel medesimo progetto sarebbero nulli. L’Ente in questo caso avrebbe speso soldi pubblici per validare un progetto nato da un atto illegittimo. E’ possibile?
Sotto il profilo economico e di bilancio, l’atto n. 2 aggraverebbe esponenzialmente le criticità finanziarie già rilevate nell’atto n. 1 L’atto ordina di liquidare e pagare immediatamente la somma di € 6.260,00 a favore della Tesoreria della Regione Basilicata, ma dichiara meramente che “la spesa di cui al presente provvedimento sarà prevista nel quadro economico di progetto”. Non pare che al momento dei fatti sia stato indicato alcun capitolo di bilancio comunale, né un numero di impegno di spesa a valere sull’esercizio 2026.
Il comma 1 e il comma 5 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 vietano tassativamente di ordinare pagamenti (dare mandato all’Ufficio finanziario) in assenza di un preventivo e regolare impegno contabile registrato sul bilancio esecutivo. L’ordine di liquidazione immediata a valere su un “quadro economico di progetto” non ancora approvato e privo di copertura finanziaria reale è una irregolarità contabile?
Leggiamo che la Conferenza di Servizi è stata indetta con nota prot. n. 0002737 del 19 maggio 2026 (indicata a pag. 2 anche come “15 maggio 2026” per evidente imperizia). Il 19 maggio è la stessa data in cui il Comune ha affidato l’incarico alla RETI SRL. È giuridicamente impossibile indire una conferenza di servizi decisoria su un progetto lo stesso giorno in cui si affida l’incarico per redigerlo, poiché per legge (art. 14-bis L. 241/90) l’atto di indizione deve contenere e trasmettere il progetto già redatto e protocollato. È così?
L’atto dichiara in premessa: “la società incaricata ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi al progetto suddetto”. Se la conferenza è stata indetta il 19 maggio, significa che la RETI SRL ha ricevuto l’incarico, redatto il PFTE (comprendente gli 8 complessi macro-interventi e 38 allegati tecnici) e lo ha consegnato in pochi minuti, permettendo al RUP di protocollarlo e indire la conferenza in pari data. Quindi la gara MePA è stata una mera copertura per un progetto già pronto ex ante?
Sotto il profilo del diritto amministrativo, la conferenza di servizi sarebbe radicalmente nulla o annullabile per palese violazione dei termini di legge e dei presupposti autorizzativi?
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della L. 241/90, nella modalità asincrona le amministrazioni coinvolte hanno un termine non inferiore a 45 giorni (90 giorni per i vincoli ambientali/paesaggistici) per rendere i propri pareri. Avendo il RUP indetto la conferenza il 19 maggio 2026 e avendola chiusa formalmente in data 11 giugno 2026, sono decorsi appena 23 giorni. Il RUP ha così troncato illegittimamente i termini di legge spettanti a Soprintendenza, Ufficio Paesaggio e Ufficio Foreste?
Il RUP dichiara che in data 11 giugno 2026 ha “concluso positivamente la conferenza di servizio” avendo acquisito tutti i pareri positivi. Tuttavia, incrociando i dati, la VINCA della Regione emessa proprio l’11 giugno 2026 risulta trasmessa al Comune il 12 giugno 2026, prot. U.0130402 23.BD via pec alle ore 8:06. Il RUP ha recepito e “chiuso” la conferenza senza l’atto ufficiale della Regione?
DAL QUADRO ECONOMICO AL TITOLO EDILIZIO
L’ ingegnere Valentino Fellone si conferma l’unico e incontrollato attore della filiera: è il progettista di fatto (avendo gestito i rapporti per le vie brevi), il controllore dell’affidamento, il liquidatore delle spese, l’autorità procedente che indice la Conferenza dei Servizi e, infine, il soggetto che firma il Parere di Regolarità Tecnica favorevole su se stesso. È normale?
In relazione al documento n. 6 avente ad oggetto l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) del II lotto del Comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone per un importo complessivo di € 6.000.000,00, l’analisi incrociata con l’intera filiera documentale evidenzierebbe come questo atto di vertice politico-amministrativo rappresenti il culmine delle anomalie procedimentali. Emergerebbero violazioni in materia di bilancio, riparto di competenze e regole di ingegneria finanziaria pubblica. C’è coerenza tra il titolo formale dell’atto, la normativa applicata e il reale contenuto del deliberato?
L’oggetto dell’atto analizzato recita espressamente “Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica”. Tuttavia, all’interno del testo e nelle tabelle finanziarie viene esplicitamente approvato il “PROGETTO ESECUTIVO”. Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023, il PFTE e il Progetto Esecutivo sono due livelli di progettazione radicalmente distinti. Approvare un progetto esecutivo qualificandolo in epigrafe come PFTE configurerebbe una violazione dell’evidenza pubblica e del dovere di chiarezza degli atti?
La Giunta si riunisce il 12 giugno 2026 alle ore 11:00. In premessa si attesta che il progetto è stato validato dal RUP con verbale in pari data (12 giugno 2026) e che la determinazione UTC n. 149 (approvazione risultanze conferenza di servizi) è anch’essa del 12 giugno 2026. È materialmente impossibile che il RUP abbia adottato la determina di chiusura conferenza, redatto il verbale di validazione, trasmesso la proposta alla Giunta e che l’organo politico abbia deliberato, il tutto nella stessa mattina ed entro le ore 11:00, confermando la natura preordinata dell’atto.
La Giunta delibera che l’atto “autorizza anche il permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, nello specifico dell’art. 7”. Potrebbe trattarsi di un errore. L’art. 7 del DPR 380/200, infatti, disciplina l’attività edilizia delle amministrazioni dello Stato o di opere pubbliche di interesse statale, non certo le opere locali comunali. La Giunta non avrebbe il potere normativo di auto-rilasciarsi un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali attraverso una delibera di approvazione progettuale. O sì?
Nel quadro economico sono inseriti € 80.382,42 per “incentivo di cui all’art. 45 del codice”. L’art. 45 del D. Lgs 36/2023 vieta espressamente l’erogazione dell’incentivo al personale interno per le attività di progettazione (fatta eccezione per il supporto al RUP e poche tutele specifiche). Avendo il Comune affidato l’intera progettazione all’esterno (alla RETI SRL per € 135.000,00 di PFTE e ulteriori € 60.000,00 di Progetto Esecutivo indicati nella stessa tabella, lo stanziamento di oltre 80mila euro di incentivo interno per le medesime prestazioni configurerebbe una duplicazione illegittima di spesa e un manifesto danno erariale preventivo?
IL FINANZIAMENTO DELLA “SANITÀ” PER GLI IMPIANTI SCIISTICI
Un aspetto non secondario da chiarire riguarda la destinazione a monte dei 6 milioni o di parte di essi. La determinazione dirigenziale n. 13BD.2026/D.00395 del 03 luglio 2026 della Regione Basilicata riguarda la presa d’atto del PFTE, l’approvazione del quadro economico e del disciplinare, l’impegno dei fondi e la liquidazione dell’anticipazione al Comune di Abriola per il progetto di riqualificazione del comprensorio Sellata-Pierfaone. Tuttavia, questa determinazione è attestata alla “Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona”.
L’utilizzo di fondi destinati al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e alle politiche sociali per finanziare l’ampliamento di impianti di risalita e parcheggi di un comprensorio sciistico con attività private e commerciali? Sì. Perché? Il progetto è nell’Asse 7 “Inclusione sociale” del POC Basilicata 2014-2020. L’asse 7 finanzia interventi per aiutare le persone fragili, migliorare i servizi socio-sanitari e riqualificare gli spazi collettivi. L’asse comprende misure specifiche per il welfare locale e bandi infrastrutturali come il programma “Top Sport” per gli impianti sportivi. L’Azione 6 dell’Asse 7 nello specifico prevede “Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti”. Tutto questo è stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n.350 del 17 giugno 2026. Nel documento si legge, infatti, che “l’Ufficio regionale responsabile dell’attuazione (RdA) dell’operazione “Progetto di riqualificazione dell’area adiacente la pista del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone nel Comune di Abriola”, è l’Ufficio “Risorse Finanziare del SSR” della “Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona”. Quindi il 3 luglio con la determinazione dirigenziale n. 13BD.2026/D.00395, il Dipartimento per la Salute assegna un’anticipazione di 1,8 milioni al Comune di Abriola che li incassa il 9 luglio.
Ora, va tutto bene. E vogliamo immaginare che a fine lavori la montagna sarà invasa da persone con diverse fragilità e disabilità. La qual cosa ci sembra abbastanza improbabile. Ci sembra più probabile, invece, che quel denaro potesse avere altre destinazioni, più utili, meno dannose e anche più nobili. Sono scelte politiche. L’assessore alla Sanità Cosimo Latronico è però convinto del contrario: “Saranno realizzate nuove infrastrutture pensate per garantire la piena accessibilità a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, abbattendo ogni barriera architettonica e sociale”. In che cosa consista “l’inclusione sociale” ce lo spiega l’assessore
“Mettiamo in campo un intervento ambizioso che coniuga lo sviluppo turistico ed economico del territorio con i valori cardine del benessere, dell’inclusione sociale e della salute psicofisica. Non parliamo solo di impianti sportivi, ma di una vera e propria rigenerazione territoriale pensata per essere vissuta da tutti, nessuno escluso”, dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico. L’obiettivo è quello di permettere la pratica dello sci e di altre attività sportive prettamente invernali anche in primavera e in estate. Questo sarà possibile grazie alla realizzazione di una pista sintetica. Il vero cuore del progetto è l’attenzione speciale rivolta alle persone con disabilità. Saranno realizzate nuove infrastrutture pensate per garantire la piena accessibilità a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, abbattendo ogni barriera architettonica e sociale.
“Questo finanziamento – conclude l’assessore Latronico – dimostra come le politiche sociali, il welfare e la gestione attenta dei fondi debbano camminare insieme per rigenerare i nostri luoghi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Offrire spazi di sport e socialità significa, al tempo stesso, dare una risposta concreta contro lo spopolamento e creare nuove opportunità di crescita per la Basilicata sfruttando in questo caso la montagna come volano di sviluppo”.
“gli specifici elementi progettuali che compongono l’intervento, volti complessivamente allo sviluppo economico-turistico, sociale e alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, quali: la demolizione della preesistente struttura a piè pista (attualmente in condizioni precarie) e la contestuale ricostruzione di una moderna struttura in acciaio dalla
“forma alpina”, con facciate vetrate e area solarium; la realizzazione di piccoli ambienti di servizio adiacenti (noleggio attrezzature, ristoro, servizi igienici); la sistemazione e l’arredo montano delle aree da adibire a parcheggio, collegate alla pista tramite un apposito percorso pedonale a ridosso del bosco; la realizzazione di un’innovativa area ludico-sportiva mediante la posa di una pista sintetica in polietilene che consentirà la pratica dello sci per 365 giorni all’anno senza necessità di innevamento naturale, garantendo un’alternativa ecosostenibile a basso impatto idrico, ideale per l’allenamento e l’insegnamento; l’ampliamento e l’ammodernamento della seggiovia biposto esistente;
l’esecuzione di necessarie opere di sistemazione idrogeologica ed ingegneria naturalistica dell’intera area per la mitigazione dei rischi e la gestione delle risorse idriche. Il tutto al fine di migliorare la qualità urbana e di promuovere l’inclusione sociale mediante la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani ed alla popolazione in età scolare”.
Non poteva mancare il solito richiamo allo spopolamento: “l’investimento proposto non è destinato a servire la sola popolazione residente, bensì funge da polo attrattivo per la popolazione giovanile dell’intera provincia di Potenza e della regione, configurandosi quale efficace catalizzatore anche per il contrasto allo spopolamento delle aree interne della Basilicata”. Amen. FINE TERZA PARTE
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Michele Finizio
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