Il tema della configurabilità dell’abuso del diritto in relazione alla mancata distribuzione, da parte delle società holding, degli utili percepiti dalle partecipate ai soci persone fisiche presenta profili di indubbio interesse. Perché investe il rapporto tra la disciplina dell’abuso del diritto e l’autonomia delle scelte societarie e, più precisamente, la possibilità di qualificare come vantaggio fiscale indebito il differimento della tassazione conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi. Infatti, la permanenza degli utili nel patrimonio della holding, talvolta protratta per periodi particolarmente lunghi, pone il problema della possibile rilevanza abusiva dell’assetto partecipativo, soprattutto quando la società si limiti alla detenzione delle partecipazioni e alla gestione dei relativi proventi. È necessaria qualche precisazione.
È recentemente tornata all’attenzione la questione della possibile configurabilità di un abuso del diritto in relazione alla mancata distribuzione, da parte delle società holding, degli utili percepiti dalle partecipate ai soci persone fisiche.
Il tema presenta profili di indubbio interesse, poiché investe il rapporto tra la disciplina dell’abuso del diritto e l’autonomia delle scelte societarie e, più precisamente, la possibilità di qualificare come vantaggio fiscale indebito il differimento della tassazione conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi.
La permanenza degli utili nel patrimonio della holding, talvolta protratta per periodi particolarmente lunghi, pone il problema della possibile rilevanza abusiva dell’assetto partecipativo, soprattutto quando la società si limiti alla detenzione delle partecipazioni e alla gestione dei relativi proventi.
La questione, tuttavia, richiede qualche precisazione.
L’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente riconduce l’abuso del diritto a operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle disposizioni tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Il punto centrale, nel caso in esame, riguarda la qualificazione del beneficio, che presuppone di verificare se il risultato conseguito si ponga in contrasto con le finalità delle norme applicate o con i principi dell’ordinamento tributario.
Occorre, allora, muovere dalla funzione del regime fiscale dei dividendi.
Ne deriva che la mancata distribuzione degli utili da parte della holding comporta l’assenza, in capo ai soci, della fattispecie alla quale la legge ricollega l’imposizione dei dividendi. Si tratta di una conseguenza che trova fondamento nella distinta soggettività tributaria delle società e nelle regole di imputazione del reddito, la cui eventuale qualificazione come vantaggio indebito richiederebbe, pertanto, un ulteriore passaggio interpretativo.
La qualificazione del vantaggio fiscale pone, peraltro, un’ulteriore questione, relativa all’individuazione dell’operazione alla quale riferire l’eventuale contestazione antielusiva.
La costituzione di una holding, l’eventuale conferimento delle partecipazioni e la distribuzione degli utili alla controllante costituiscono vicende giuridicamente distinte, ciascuna soggetta alla propria disciplina. La successiva destinazione dei dividendi percepiti dalla holding dipende, a sua volta, dalle determinazioni degli organi societari competenti.
La circostanza che l’attività della holding si limiti alla detenzione delle partecipazioni, alla gestione dei relativi proventi e alla conservazione delle risorse nel patrimonio sociale non sembra, di per sé, sufficiente a dimostrare l’assenza di sostanza economica dell’operazione. Si tratta, infatti, di attività riconducibili alla funzione patrimoniale e organizzativa propria delle società holding. La verifica dovrebbe, piuttosto, riguardare gli effetti giuridici ed economici concretamente prodotti dall’assetto partecipativo adottato, nonché le eventuali ragioni organizzative, patrimoniali o gestionali sottese all’operazione.
Ma v’è un ulteriore profilo che merita attenzione.
La possibilità di attribuire autonoma rilevanza abusiva alla protratta permanenza degli utili nel patrimonio della holding pone una questione relativa ai limiti stessi della clausola generale antiabuso.
La disciplina tributaria dei dividendi non prevede, infatti, un termine entro il quale la holding debba procedere alla loro distribuzione ai soci. Ritenere che il decorso di un periodo particolarmente lungo possa, di per sé, rendere indebito il vantaggio fiscale significherebbe attribuire alla durata della mancata distribuzione conseguenze che non trovano espressa previsione nelle disposizioni che regolano l’imposizione degli utili societari.
La mancata distribuzione degli utili non sembra, pertanto, poter essere qualificata come abusiva per il solo fatto di protrarsi nel tempo. In assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare il carattere elusivo dell’operazione, una simile conclusione finirebbe per attribuire rilevanza fiscale a una scelta societaria che, secondo la disciplina ordinaria, non determina l’insorgenza di un’obbligazione tributaria in capo ai soci. Si rischierebbe, in altri termini, di utilizzare la clausola generale antiabuso per anticipare la tassazione dei dividendi indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione, al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge.
(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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