si può configurare abuso del diritto?



Il tema della configurabilità dell’abuso del diritto in relazione alla mancata distribuzione, da parte delle società holding, degli utili percepiti dalle partecipate ai soci persone fisiche presenta profili di indubbio interesse. Perché investe il rapporto tra la disciplina dell’abuso del diritto e l’autonomia delle scelte societarie e, più precisamente, la possibilità di qualificare come vantaggio fiscale indebito il differimento della tassazione conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi. Infatti, la permanenza degli utili nel patrimonio della holding, talvolta protratta per periodi particolarmente lunghi, pone il problema della possibile rilevanza abusiva dell’assetto partecipativo, soprattutto quando la società si limiti alla detenzione delle partecipazioni e alla gestione dei relativi proventi. È necessaria qualche precisazione.

È recentemente tornata all’attenzione la questione della possibile configurabilità di un abuso del diritto in relazione alla mancata distribuzione, da parte delle società holding, degli utili percepiti dalle partecipate ai soci persone fisiche.

Il tema presenta profili di indubbio interesse, poiché investe il rapporto tra la disciplina dell’abuso del diritto e l’autonomia delle scelte societarie e, più precisamente, la possibilità di qualificare come vantaggio fiscale indebito il differimento della tassazione conseguente alla mancata distribuzione dei dividendi.

Il chiarimento ministeriale offre lo spunto per alcune riflessioni sulle holding che percepiscono dividendi dalle società partecipate, soggetti al regime di esclusione da imposizione nella misura del 95% previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR, senza procedere alla successiva distribuzione ai soci persone fisiche. Quest’ultima, ove effettuata a favore di persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sarebbe ordinariamente assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La permanenza degli utili nel patrimonio della holding, talvolta protratta per periodi particolarmente lunghi, pone il problema della possibile rilevanza abusiva dell’assetto partecipativo, soprattutto quando la società si limiti alla detenzione delle partecipazioni e alla gestione dei relativi proventi.

La questione, tuttavia, richiede qualche precisazione.

L’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente riconduce l’abuso del diritto a operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle disposizioni tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Il punto centrale, nel caso in esame, riguarda la qualificazione del beneficio, che presuppone di verificare se il risultato conseguito si ponga in contrasto con le finalità delle norme applicate o con i principi dell’ordinamento tributario.

Occorre, allora, muovere dalla funzione del regime fiscale dei dividendi.

L’esclusione da imposizione del 95% degli utili percepiti dai soggetti IRES, prevista dall’art. 89, comma 2, del TUIR, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso attenuare la doppia imposizione economica dei redditi societari lungo la catena partecipativa. La successiva distribuzione ai soci persone fisiche rappresenta, invece, una distinta vicenda reddituale, riferibile a soggetti passivi differenti e assoggettata a un autonomo regime tributario.

Ne deriva che la mancata distribuzione degli utili da parte della holding comporta l’assenza, in capo ai soci, della fattispecie alla quale la legge ricollega l’imposizione dei dividendi. Si tratta di una conseguenza che trova fondamento nella distinta soggettività tributaria delle società e nelle regole di imputazione del reddito, la cui eventuale qualificazione come vantaggio indebito richiederebbe, pertanto, un ulteriore passaggio interpretativo.

Non sembra, infatti, sufficiente rilevare che la percezione diretta degli utili da parte delle persone fisiche avrebbe determinato un carico fiscale diverso. L’art. 10-bis, comma 4, della legge n. 212 del 2000 riconosce espressamente la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni comportanti un differente trattamento tributario. Il confronto tra assetti partecipativi alternativi può consentire di individuare un beneficio fiscale, ma la sua natura indebita deve essere valutata alla luce della ratio delle disposizioni applicate.

La qualificazione del vantaggio fiscale pone, peraltro, un’ulteriore questione, relativa all’individuazione dell’operazione alla quale riferire l’eventuale contestazione antielusiva.

La costituzione di una holding, l’eventuale conferimento delle partecipazioni e la distribuzione degli utili alla controllante costituiscono vicende giuridicamente distinte, ciascuna soggetta alla propria disciplina. La successiva destinazione dei dividendi percepiti dalla holding dipende, a sua volta, dalle determinazioni degli organi societari competenti.

L’eventuale contestazione antielusiva dovrebbe, dunque, individuare l’operazione concretamente realizzata, ricostruire il collegamento funzionale tra i diversi atti e chiarire quale vantaggio fiscale indebito ne sarebbe derivato. Diversamente, la valutazione rischierebbe di concentrarsi sulla sola mancata distribuzione degli utili, senza una puntuale individuazione della condotta suscettibile di integrare la fattispecie prevista dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente. A ciò si collega il requisito dell’assenza di sostanza economica, che il comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000 riferisce all’inidoneità degli atti, anche collegati, a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

La circostanza che l’attività della holding si limiti alla detenzione delle partecipazioni, alla gestione dei relativi proventi e alla conservazione delle risorse nel patrimonio sociale non sembra, di per sé, sufficiente a dimostrare l’assenza di sostanza economica dell’operazione. Si tratta, infatti, di attività riconducibili alla funzione patrimoniale e organizzativa propria delle società holding. La verifica dovrebbe, piuttosto, riguardare gli effetti giuridici ed economici concretamente prodotti dall’assetto partecipativo adottato, nonché le eventuali ragioni organizzative, patrimoniali o gestionali sottese all’operazione.

Si tratta, del resto, di una ricostruzione che trova riscontro anche nella disciplina dell’accertamento. L’art. 10-bis, commi 8 e 9, della legge n. 212 del 2000 impone all’Amministrazione finanziaria di motivare specificamente la contestazione, con riferimento alla condotta abusiva, alle disposizioni o ai principi elusi e ai vantaggi fiscali indebiti conseguiti, nonché di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’abuso. Il semplice rilievo della mancata distribuzione degli utili non potrebbe, pertanto, esaurire l’accertamento.

Ma v’è un ulteriore profilo che merita attenzione.

La possibilità di attribuire autonoma rilevanza abusiva alla protratta permanenza degli utili nel patrimonio della holding pone una questione relativa ai limiti stessi della clausola generale antiabuso.

La disciplina tributaria dei dividendi non prevede, infatti, un termine entro il quale la holding debba procedere alla loro distribuzione ai soci. Ritenere che il decorso di un periodo particolarmente lungo possa, di per sé, rendere indebito il vantaggio fiscale significherebbe attribuire alla durata della mancata distribuzione conseguenze che non trovano espressa previsione nelle disposizioni che regolano l’imposizione degli utili societari.

Una simile ricostruzione richiederebbe particolare cautela anche rispetto ai principi di capacità contributiva e di riserva di legge sanciti dagli articoli 53 e 23 della Costituzione, soprattutto qualora la protratta mancata distribuzione fosse assunta quale elemento sufficiente a giustificare l’imposizione in capo ai soci, in assenza della fattispecie reddituale prevista dalla legge.
Non può certamente escludersi che una holding sia utilizzata nell’ambito di operazioni effettivamente abusive. Ma la relativa contestazione dovrebbe trovare fondamento nelle caratteristiche concrete dell’operazione e nella dimostrazione dei presupposti richiesti dall’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, senza attribuire alla sola durata della mancata distribuzione un significato che la disciplina positiva non le riconosce.

La mancata distribuzione degli utili non sembra, pertanto, poter essere qualificata come abusiva per il solo fatto di protrarsi nel tempo. In assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare il carattere elusivo dell’operazione, una simile conclusione finirebbe per attribuire rilevanza fiscale a una scelta societaria che, secondo la disciplina ordinaria, non determina l’insorgenza di un’obbligazione tributaria in capo ai soci. Si rischierebbe, in altri termini, di utilizzare la clausola generale antiabuso per anticipare la tassazione dei dividendi indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione, al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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