Quali Documenti Servono Per Il Sovraindebitamento Da Presentare All’OCC?


Questo non è un articolo da leggere e dimenticare. È un piano da eseguire, una mossa dopo l’altra, con una cartella aperta sulla scrivania e una penna in mano. Se sei arrivato fin qui hai già capito una cosa: le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) possono davvero rimettere in piedi una persona schiacciata dai debiti. Ma prima di arrivare davanti al giudice c’è un passaggio obbligato: l’Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC, e il gestore che ti viene assegnato. E l’OCC lavora su una sola materia prima: i tuoi documenti.

La relazione che il gestore deve depositare insieme alla tua domanda contiene, per legge, una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione che hai prodotto. Tradotto: se il fascicolo è lacunoso, contraddittorio o incompleto, la tua procedura parte zoppa, rallenta, oppure si ferma. Se invece è ordinato e coerente, il gestore può concentrarsi su ciò che conta davvero: la sostenibilità della proposta e la ricostruzione delle cause del tuo indebitamento.

La promessa di questo piano è semplice: alla fine delle otto mosse avrai un fascicolo che un OCC può prendere in carico senza rimandartelo indietro, e saprai esattamente perché ogni documento è lì.

Perché è lo Studio Monardo a proporti questo percorso? Perché il tema del titolo coincide con due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un OCC. Significa che conosce il fascicolo dal lato di chi lo riceve, lo esamina e deve attestarne l’attendibilità davanti al tribunale: sa quali carte fanno scattare richieste di integrazione, quali omissioni pesano sulla valutazione della tua diligenza e come si costruisce una documentazione che regge al vaglio del gestore e poi del giudice.

📩 Hai già una pila di carte e non sai da dove cominciare? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio li trovi in fondo a questa pagina.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere in quale punto del percorso ti trovi. Non tutti partono da zero: c’è chi ha già contattato un OCC e ha ricevuto una lista di documenti da integrare, chi ha un pignoramento in corso e deve muoversi in fretta, chi ha un’attività d’impresa chiusa da poco e non sa se è ancora “consumatore”. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Ti diranno da dove iniziare.

Domanda 1 — I tuoi debiti nascono dalla vita privata o da un’attività?

Il Codice della crisi distingue nettamente. Se i tuoi debiti sono stati contratti per esigenze personali o familiari (mutuo per la casa, prestiti personali, carte revolving, finanziamenti per l’auto, debiti verso il fisco come persona fisica), sei con ogni probabilità un consumatore e la procedura tipica è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). Se invece i debiti derivano in tutto o in parte da un’attività professionale, artigianale, commerciale o agricola sotto le soglie di fallibilità, sei un debitore “minore” e la strada è il concordato minore (artt. 74-83 CCII). Se non c’è modo di offrire un piano, resta la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), e per chi non ha nulla da offrire nemmeno in prospettiva c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).

Attenzione a un caso frequente: se hai firmato una fideiussione a garanzia dei debiti della società di cui eri socio, non dare per scontato di essere consumatore. La Cassazione ha escluso l’accesso al piano del consumatore per il socio-fideiussore quando la garanzia era funzionale all’attività d’impresa (lo vedrai nella Mossa 1).

Domanda 2 — Hai già un contatto con un OCC?

Se non hai ancora presentato alcuna istanza, parti dalla Mossa 1. Se l’OCC ti ha già nominato un gestore e ti ha consegnato una lista di documenti, puoi saltare alla Mossa 3, ma non prima di aver verificato con la Mossa 1 che la procedura scelta sia quella giusta: la lista dei documenti cambia, e non poco, da una procedura all’altra.

Domanda 3 — Ci sono azioni esecutive in corso o imminenti?

Un pignoramento dello stipendio già operativo, un’asta immobiliare fissata, un precetto appena notificato: in questi casi il tempo diventa la variabile principale. Non significa saltare passaggi, significa eseguirli in parallelo e dare priorità ai documenti che servono per chiedere le misure protettive. Ti spiego come nella Mossa 8 e negli scenari di deviazione.

Domanda 4 — Hai venduto, donato o intestato beni negli ultimi cinque anni?

È la domanda che molti sottovalutano. La legge chiede espressamente di elencare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio precedente. Se ce ne sono, la Mossa 6 è la più delicata del tuo percorso e conviene affrontarla presto, perché il gestore la esaminerà con attenzione.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti da Perché
Debiti personali, nessun contatto con OCC Mossa 1 Devi prima fissare la procedura: decide quali documenti servono
Ex imprenditore o professionista con debiti misti Mossa 1, poi Mossa 8 Concordato minore e liquidazione richiedono anche scritture e bilanci
Gestore già nominato, lista integrazioni ricevuta Mossa 3 (dopo verifica rapida della Mossa 1) Il lavoro è sulla completezza del fascicolo
Pignoramento o asta imminente Mossa 2 e Mossa 3 in parallelo Serve depositare presto per chiedere le misure protettive
Vendite, donazioni o fondo patrimoniale negli ultimi 5 anni Mossa 6 subito dopo la Mossa 2 Sono atti che il gestore e il giudice valutano con particolare attenzione
Nessun bene, nessun reddito utile Mossa 1 (verifica esdebitazione incapiente) La documentazione da produrre è diversa e più snella, ma non meno rigorosa
Familiari conviventi anch’essi indebitati Mossa 1 (procedura familiare, art. 66 CCII) Un unico progetto può richiedere documenti di più persone

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga in tabella: è la tua mappa per tutto il resto del piano.

Mossa 1 — Fissa la procedura, perché è lei a decidere la lista dei documenti

Obiettivo della mossa

Stabilire con ragionevole certezza quale procedura di sovraindebitamento è adatta a te, perché ogni procedura ha il suo elenco di allegati obbligatori e il gestore lavorerà su quello.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra attività. Non c’è un termine di legge per questa scelta, ma ogni settimana spesa a raccogliere documenti per la procedura sbagliata è una settimana persa. Se ci sono esecuzioni in corso, questa mossa va chiusa in pochi giorni.

Come si esegue

Il primo passo è verificare il presupposto oggettivo. Il Codice della crisi definisce il sovraindebitamento all’art. 2, comma 1, lettera c): è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per l’insolvenza. In pratica: hai debiti che non riesci più a pagare regolarmente con le tue entrate e il tuo patrimonio, e non sei una società o un’impresa sopra soglia.

Poi verifica il presupposto soggettivo, e qui scegli tra le quattro strade:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). Sei una persona fisica che ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Proponi un piano ai creditori; non c’è voto dei creditori, decide il giudice con l’omologazione.
  2. Concordato minore (artt. 74-83 CCII). Sei un professionista, un imprenditore minore, un imprenditore agricolo o un altro debitore non fallibile, e i tuoi debiti derivano almeno in parte dall’attività. Il piano va approvato dai creditori secondo le maggioranze di legge.
  3. Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Metti a disposizione il tuo patrimonio (e, entro certi limiti, i redditi futuri) perché un liquidatore lo realizzi e distribuisca il ricavato. Al termine puoi accedere all’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Sei una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Si accede una sola volta.

Se nella tua famiglia più persone conviventi sono sovraindebitate, o se il sovraindebitamento ha un’origine comune, valuta la procedura familiare dell’art. 66 CCII: in quel caso i documenti vanno raccolti per ciascun membro e coordinati in un unico progetto.

Prima di procedere, assicurati anche di non trovarti in una delle condizioni ostative dell’art. 69 CCII per la ristrutturazione del consumatore: non può accedervi chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La base giuridica

Artt. 2, comma 1, lett. c), 65, 66, 67, 69, 74, 268 e 283 CCII. L’art. 65 CCII inquadra le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, per quanto non specificamente previsto, rinvia in quanto compatibili alle disposizioni del titolo III del Codice: è questo rinvio che, in alcuni casi, porta a integrare la lista dei documenti con elementi tipici delle procedure maggiori.

Sulla qualifica di consumatore la Cassazione è stata netta. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746 ha negato l’accesso alla procedura riservata al consumatore al socio che aveva prestato fideiussione per i debiti di una s.r.l., perché la garanzia era strumentale all’attività d’impresa: per la Corte conta lo scopo dell’obbligazione, non la semplice veste di persona fisica. Se sei in questa situazione, la tua cartella dovrà contenere anche la documentazione societaria (visura, bilanci, contratti garantiti) e la scelta della procedura andrà fatta con particolare cautela.

Sulla colpa grave, Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 ha precisato che la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non cancella, di per sé, l’eventuale colpa grave del consumatore che si è indebitato: le due condotte vanno valutate separatamente. È un principio che ha un impatto diretto sui documenti, perché il gestore dovrà ricostruire la tua diligenza a prescindere da quella del finanziatore (lo approfondisci nella Mossa 7).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il debito “misto”: una partita IVA chiusa, qualche debito fiscale legato all’attività, prestiti personali e mutuo casa. In questi casi la scelta tra ristrutturazione del consumatore e concordato minore non è ovvia. Non scegliere da solo sulla base di una lettura veloce: qui serve il legale. Raccogli comunque fin da ora sia i documenti personali sia quelli dell’attività cessata (dichiarazioni con quadro professionale o d’impresa, eventuali scritture, comunicazioni di cessazione della partita IVA): non perderai tempo, perché almeno una parte servirà in ogni caso.

Altro imprevisto: scopri di essere stato esdebitato in passato. Recupera subito il provvedimento e la sua data, perché il termine di cinque anni dell’art. 69 CCII si conta dalla domanda.

Check di completamento

  • Hai scritto su un foglio quale procedura stai preparando (e un’alternativa, se il caso è dubbio).
  • Hai verificato di non rientrare nelle condizioni ostative dell’art. 69 CCII o, se rilevante, hai recuperato i provvedimenti di eventuali esdebitazioni precedenti.
  • Hai deciso se la procedura riguarda solo te o anche familiari conviventi.

Chi la esegue: puoi impostarla tu; nei casi di debiti misti, fideiussioni societarie o precedenti procedure, qui serve il legale.

Mossa 2 — Individua l’OCC competente e presenta l’istanza di nomina del gestore

Obiettivo della mossa

Aprire formalmente il rapporto con l’Organismo di Composizione della Crisi competente e ottenere la nomina del gestore che seguirà la tua pratica, presentando fin da subito un primo nucleo di documenti ordinato.

Quando va fatta

Appena hai chiuso la Mossa 1. Non serve aspettare di avere tutto il fascicolo pronto: l’istanza di nomina può partire con i documenti essenziali, e il resto verrà raccolto mentre il gestore inizia a lavorare. Anzi, più tardi parti, più tardi scatta un passaggio importante: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC deve dare notizia della procedura all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che hanno poi quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 68, comma 4, CCII per la ristrutturazione del consumatore; previsioni analoghe sono dettate per le altre procedure). Questa ricognizione arricchisce il tuo elenco creditori e va avviata il prima possibile.

Come si esegue

Il primo passo è individuare l’OCC giusto. La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore va presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68, comma 1, CCII). Il tribunale competente, per le procedure di sovraindebitamento, è in linea generale quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, CCII): per la persona fisica non imprenditrice, di regola, la residenza o il domicilio. Se nel circondario non è costituito un OCC, i compiti dell’organismo possono essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti di legge, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Gli OCC sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia secondo il regolamento del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Possono essere costituiti, tra gli altri, presso enti pubblici, camere di commercio, ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai) e segretariato sociale. Verifica sul sito dell’organismo o del tribunale il regolamento interno: molti OCC hanno un proprio modulo di istanza e un proprio elenco di allegati “minimi”.

Ecco il primo nucleo di documenti da allegare all’istanza di nomina. Non è un elenco di legge, ma è quello che quasi ogni OCC chiede in partenza:

  1. Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (tuoi e, nella procedura familiare, di ogni familiare coinvolto).
  2. Certificato di residenza e stato di famiglia (o autocertificazione, se l’OCC la accetta): servono per la competenza territoriale e per quantificare il nucleo familiare.
  3. Una sintesi scritta della tua situazione: due pagine al massimo con l’elenco provvisorio dei creditori, gli importi approssimativi, le entrate mensili, i beni principali, le azioni esecutive in corso. Non deve essere perfetta: serve al gestore per inquadrare la pratica.
  4. Il modulo di istanza dell’OCC, compilato e firmato, con il consenso al trattamento dei dati personali.
  5. Gli eventuali atti esecutivi già notificati (precetti, pignoramenti, avvisi d’asta): se c’è urgenza, il gestore deve saperlo subito.

Una volta nominato il gestore, l’OCC ti farà firmare il conferimento dell’incarico, con l’indicazione del preventivo del compenso dell’organismo determinato secondo i criteri del D.M. 202/2014. Il compenso dell’OCC è un costo della procedura stabilito da quel regolamento: chiedi che ti venga illustrato per iscritto, perché anche la sua indicazione presumibile entra nella relazione.

La base giuridica

Art. 68, commi 1 e 4, CCII; art. 27, comma 2, CCII; D.M. 202/2014 (regolamento sui requisiti di iscrizione e sul funzionamento degli OCC, sulla formazione dei gestori e sui compensi).

Sui costi dell’organismo c’è un precedente utile. Cass. civ., ord. 19 dicembre 2019, n. 34105, pronunciata sotto la vecchia L. 3/2012, ha escluso che il giudice possa imporre al debitore, in assenza di una norma specifica, il deposito preventivo delle spese di procedura a pena di inammissibilità, ammettendo però la possibilità di disporre acconti sul compenso dell’organismo, tenendo conto della consistenza dei beni e dei redditi del debitore. Il principio va maneggiato con prudenza nel nuovo quadro del Codice, ma ricorda una cosa: la difficoltà a sostenere i costi non deve, da sola, impedirti di accedere alla procedura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’OCC che non risponde o che ha tempi di nomina lunghi. Il piano B: verifica se nel circondario esistono altri organismi iscritti (spesso ce ne sono più d’uno) e, se davvero non è disponibile alcun OCC, valuta con un legale l’istanza al presidente del tribunale per la nomina di un professionista. Altro imprevisto: ti accorgi di aver sbagliato circondario perché da poco hai cambiato residenza. Recupera il certificato storico di residenza e fai verificare dove si colloca il centro dei tuoi interessi: un errore sulla competenza può costare mesi.

Check di completamento

  • Hai presentato l’istanza all’OCC corretto e hai la ricevuta o la PEC di deposito.
  • Hai il nome e i recapiti del gestore nominato e hai firmato il conferimento dell’incarico.
  • Hai chiesto al gestore la sua lista di documenti e l’hai confrontata con quella di questo piano.

Chi la esegue: tu, direttamente. Il legale serve se ci sono dubbi sulla competenza o urgenze esecutive.

Mossa 3 — Ricostruisci la mappa completa dei tuoi debiti

Obiettivo della mossa

Produrre l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, sostenuto da documenti che ne provino l’esistenza e l’importo. È il primo allegato espressamente richiesto dall’art. 67, comma 2, lett. a), CCII.

Quando va fatta

Subito dopo l’istanza di nomina, in parallelo con la ricognizione che l’OCC svolge presso l’agente della riscossione e gli uffici fiscali. È la mossa che richiede più tempo, perché molti documenti vanno chiesti a soggetti terzi: mettiti in conto da tre a sei settimane.

Come si esegue

La parola chiave è tutti. Non “i principali”, non “quelli che mi chiamano”. Tutti i creditori, compresi quelli che non ti scrivono da anni, quelli per cui pensi che il debito sia prescritto, quelli verso cui sei solo garante. L’omissione di un creditore è uno degli errori più gravi, perché incide sia sulla completezza della documentazione sia sulla tua credibilità.

Procedi in quattro passaggi.

Passaggio 1 — Le banche dati pubbliche e private. Richiedi:

  • la visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che si ottiene gratuitamente e riporta le esposizioni segnalate dagli intermediari sopra le soglie previste;
  • i report dei sistemi di informazione creditizia privati (i cosiddetti SIC, come CRIF e gli altri operatori del settore), che registrano anche finanziamenti di importo minore e i ritardi di pagamento;
  • l’estratto di ruolo o la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, insieme alle eventuali posizioni presso altri enti di riscossione locali;
  • il cassetto fiscale e le comunicazioni di irregolarità ricevute.

Passaggio 2 — I contratti e i documenti di ogni singolo debito. Per ciascun creditore raccogli: il contratto di finanziamento o di mutuo (con il documento informativo precontrattuale, se lo hai), il piano di ammortamento, l’ultimo estratto conto o il conteggio del debito residuo, le eventuali lettere di messa in mora, decreti ingiuntivi, precetti, atti di pignoramento. Per le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento recupera il contratto e l’ultimo cedolino che mostra la trattenuta. Per le carte revolving, gli estratti conto degli ultimi mesi e il contratto con il fido concesso.

Passaggio 3 — Le garanzie. Elenca le fideiussioni che hai prestato, le ipoteche iscritte sui tuoi beni (le vedrai anche nella Mossa 4 con le visure ipotecarie), i pegni, le eventuali garanzie prestate da terzi a tuo favore. Per ogni ipoteca indica il creditore, l’importo iscritto e quello effettivamente dovuto.

Passaggio 4 — Le cause di prelazione. Per ogni credito annota se è chirografario o assistito da privilegio, pegno o ipoteca, e quale. Non devi fare una perizia giuridica, ma devi fornire al gestore gli elementi per farla. Distingui in particolare: crediti ipotecari (mutuo), crediti privilegiati (tributi, contributi, alcuni crediti di lavoro, condominio per alcune voci), crediti chirografari (prestiti personali, carte, scoperti).

Organizza tutto in una tabella con queste colonne: creditore / titolo del debito / importo capitale residuo / interessi e spese / totale / prelazione / documento di riferimento / note (es. “precetto notificato il…”). Il gestore te ne sarà grato, e il giudice anche.

La base giuridica

Art. 67, comma 2, lett. a), CCII (elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione); art. 68, comma 4, CCII (ricognizione dei debiti tributari a cura dell’OCC). Per il concordato minore, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione è richiesto dall’art. 75 CCII.

Perché è così importante indicare correttamente le prelazioni? Perché da esse dipende ciò che il piano può proporre. La Cassazione, già sotto la L. 3/2012, ha ammesso che il piano del consumatore possa prevedere il pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno, a condizione che questi possano esprimersi sulla convenienza della proposta: è quanto affermato da Cass. civ., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622, in continuità con Cass. civ., 20 agosto 2020, n. 17391, secondo cui la durata della dilazione incide sul giudizio di convenienza e non su quello di fattibilità giuridica, e con Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17834, che aveva esteso agli accordi da sovraindebitamento la possibilità di dilazione ultrannuale dei privilegiati con equiparazione ai chirografari per la parte non soddisfatta. Il nuovo Codice disciplina espressamente la possibilità di soddisfare i privilegiati non integralmente nei limiti di quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione (art. 67, comma 4, CCII): ma per fare questi calcoli il gestore deve sapere con esattezza chi è privilegiato e su quali beni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che non risponde alla richiesta di conteggio del debito residuo. Il piano B: invia la richiesta per PEC o raccomandata con ricevuta, conserva la prova dell’invio e consegnala al gestore insieme alla migliore stima documentata dell’importo (ultimo estratto conto, piano di ammortamento). Il gestore potrà dare atto che la mancanza del dato non dipende da te. Altro imprevisto: un debito ceduto a una società di recupero. Recupera la comunicazione di cessione o, in mancanza, indica entrambi i soggetti (cedente e cessionario) e lascia che la ricognizione chiarisca chi è il titolare attuale.

Check di completamento

  • Hai una tabella dei creditori in cui ogni riga ha almeno un documento di supporto.
  • Hai confrontato la tabella con la Centrale Rischi, i report SIC e l’estratto di ruolo, e non ci sono creditori “fantasma” che compaiono in una banca dati ma non nella tua lista.
  • Per ogni credito hai indicato la prelazione o hai segnalato il dubbio al gestore.

Chi la esegue: tu, con l’aiuto del gestore per la qualificazione delle prelazioni; il legale serve quando ci sono debiti contestati, prescritti o di dubbia esistenza.

Mossa 4 — Fotografa il tuo patrimonio, senza dimenticare nulla

Obiettivo della mossa

Documentare la consistenza e la composizione del tuo patrimonio, cioè tutto ciò che possiedi e che potrebbe, in tutto o in parte, servire a soddisfare i creditori. È il secondo allegato richiesto dall’art. 67, comma 2, lett. b), CCII.

Quando va fatta

In parallelo con la Mossa 3. Alcuni documenti si ottengono in giornata (visure catastali, visure PRA), altri richiedono più tempo (perizie di stima, documentazione di polizze e fondi pensione).

Come si esegue

Il primo passo è costruire l’inventario per categorie. Non chiederti “questo bene conta?”: elenca tutto e lascia che sia il gestore a valutare.

Immobili. Per ogni immobile di cui sei proprietario, comproprietario, usufruttuario o nudo proprietario raccogli:

  • la visura catastale aggiornata e la planimetria, se disponibile;
  • l’atto di provenienza (compravendita, successione, donazione, divisione);
  • la visura ipotecaria (ispezione presso la conservatoria, oggi servizio di pubblicità immobiliare), che mostra ipoteche, pignoramenti trascritti, vincoli;
  • una stima del valore di mercato: può bastare una valutazione documentata di un’agenzia o di un tecnico, ma su beni di valore significativo spesso il gestore chiede una perizia;
  • se l’immobile è gravato da mutuo, il conteggio del debito residuo (che hai già raccolto nella Mossa 3).

Beni mobili registrati. Veicoli, motocicli, imbarcazioni: visura PRA o certificato di proprietà, libretto, una stima del valore (quotazioni di mercato). Indica se il veicolo è indispensabile per il lavoro.

Conti, depositi e investimenti. Estratti conto degli ultimi dodici mesi di tutti i rapporti bancari e postali a te intestati o cointestati, dossier titoli, buoni postali, libretti, carte prepagate con saldo rilevante. Per questi documenti l’arco temporale conta: molti OCC chiedono almeno un anno di movimenti per capire l’andamento delle tue finanze.

Polizze e previdenza. Polizze vita con valore di riscatto, fondi pensione complementare, TFR maturato presso il datore di lavoro (con l’ultima comunicazione disponibile).

Partecipazioni. Quote di società, anche minime, con visura camerale.

Crediti verso terzi. Somme che altri ti devono: rimborsi, crediti da lavoro, risarcimenti in corso, eredità non ancora divise.

Vincoli particolari. Se esiste un fondo patrimoniale, recupera l’atto costitutivo e la sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio; se esiste un trust, l’atto istitutivo. Sono vincoli che il gestore e, nella liquidazione controllata, il liquidatore valuteranno attentamente.

Una precisazione utile, perché è il punto in cui molti si bloccano: non devi “difendere” i tuoi beni nascondendoli o sottovalutandoli; devi descriverli con esattezza. La proposta potrà poi prevedere, entro i limiti di legge, quali beni restano a te e quali vengono destinati ai creditori. L’art. 67, comma 5, CCII consente ad esempio, a determinate condizioni, di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore è in regola con i pagamenti alla data della domanda o il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto. Ma nessuna di queste possibilità funziona se l’abitazione non è documentata correttamente.

Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce bene il momento in cui il gestore incrocia l’inventario dei beni con le visure: è lì che una dimenticanza diventa un problema di attendibilità.

La base giuridica

Art. 67, comma 2, lett. b), e comma 5, CCII. Per il concordato minore, art. 75 CCII (relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria). Per la liquidazione controllata, l’inventario dei beni è il cuore della procedura, e l’art. 268 CCII individua i beni che non vi rientrano (tra cui, nei limiti indicati dal giudice, quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il bene in comproprietà con un familiare che non partecipa alla procedura (la casa cointestata con il coniuge separato, il terreno ereditato con i fratelli). Il piano B: documenta comunque la tua quota, l’atto di provenienza e lo stato dei rapporti con gli altri comproprietari (accordi di separazione, eventuali giudizi di divisione). Il gestore valuterà il valore effettivo della quota, che spesso è molto inferiore a quello pro quota dell’intero. Altro imprevisto: non trovi l’atto di provenienza. Chiedi copia al notaio rogante o all’archivio notarile distrettuale, oppure estrai la nota di trascrizione: nel frattempo segnala al gestore che la richiesta è in corso.

Check di completamento

  • Ogni bene elencato ha almeno un documento ufficiale (visura, certificato, estratto) e una stima di valore.
  • Hai incrociato l’inventario con le visure ipotecarie e catastali a tuo nome su tutto il territorio nazionale, non solo nel tuo comune.
  • Hai segnalato al gestore fondi patrimoniali, trust o altri vincoli.

Chi la esegue: tu, con l’eventuale supporto di un tecnico per le stime; il legale serve se ci sono vincoli (fondo patrimoniale, trust) o comproprietà conflittuali.

Mossa 5 — Documenta redditi ed entrate tuoi e del tuo nucleo familiare

Obiettivo della mossa

Dimostrare quanto entra ogni mese nella tua famiglia e quanto serve, realisticamente, per vivere: la differenza è la base su cui si costruisce qualsiasi proposta ai creditori. La legge chiede due allegati distinti: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67, comma 2, lett. d), CCII) e l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lett. e), CCII).

Quando va fatta

In parallelo con le Mosse 3 e 4. I documenti sui redditi sono di solito i più rapidi da raccogliere, ma quelli sulle spese richiedono un lavoro di ricostruzione che non va improvvisato.

Come si esegue

Le dichiarazioni dei redditi. Recupera i modelli 730 o Redditi degli ultimi tre anni, completi di ricevuta di presentazione. Se non eri tenuto a presentarle, recupera le Certificazioni Uniche. Puoi scaricarle dal cassetto fiscale o chiederle al CAF o al professionista che le ha trasmesse. Nella procedura familiare, servono quelle di ciascun membro coinvolto.

Le entrate correnti. Raccogli:

  • le ultime buste paga (almeno sei, meglio dodici) o i cedolini della pensione;
  • il contratto di lavoro, per capire se è a tempo determinato o indeterminato, e l’eventuale comunicazione di cessazione o riduzione dell’orario;
  • la documentazione di altre entrate: assegno unico, assegni di mantenimento ricevuti, canoni di locazione percepiti, indennità di disoccupazione, prestazioni assistenziali;
  • l’ISEE in corso di validità, che molti OCC chiedono perché offre una fotografia standardizzata del nucleo.

Le spese necessarie al mantenimento. È la parte più delicata. Devi indicare quanto occorre al mantenimento della tua famiglia, e non basta un numero: servono documenti. Raccogli:

  • casa: contratto di locazione e ricevute, oppure rata del mutuo; spese condominiali;
  • utenze: bollette di luce, gas, acqua, telefono, internet degli ultimi mesi;
  • salute: spese mediche ricorrenti, terapie, documentazione di eventuali patologie o invalidità;
  • figli: spese scolastiche, mensa, trasporto, attività necessarie; eventuali assegni di mantenimento versati con il provvedimento del giudice;
  • trasporti: costi necessari per raggiungere il luogo di lavoro;
  • alimentazione e spese correnti: qui la prova documentale è più difficile, ma puoi aiutarti con la media dei movimenti del conto.

Costruisci un prospetto mensile entrate/uscite con a fianco di ogni voce il documento che la prova. Evita voci gonfiate o non documentate: il gestore le confronterà con gli estratti conto, e una spesa dichiarata ma assente dai movimenti mina l’attendibilità di tutto il resto.

Ricorda che la legge offre un parametro per orientare la valutazione del “dignitoso tenore di vita”: nella disciplina del merito creditizio richiamata nella relazione dell’OCC, il reddito disponibile si considera al netto dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, determinato con riferimento all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza dell’ISEE (art. 68, comma 3, CCII). È un parametro, non un tetto automatico: le spese reali documentate restano decisive.

La base giuridica

Art. 67, comma 2, lett. d) ed e), CCII; art. 68, comma 3, CCII. Per il concordato minore, art. 75 CCII, che richiede anche la documentazione di stipendi, pensioni e altre entrate del debitore e della famiglia. Nella liquidazione controllata, l’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla liquidazione quanto il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di ciò che occorre al mantenimento suo e della famiglia: anche qui il prospetto delle spese documentate è ciò su cui il giudice decide.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il familiare convivente che non vuole fornire i propri documenti reddituali (il nuovo partner, un figlio maggiorenne che lavora). Il piano B: se non partecipa alla procedura, la legge comunque ti chiede di indicare le entrate del nucleo familiare; spiega per iscritto al gestore la situazione, fornisci almeno l’ISEE (che aggrega i dati del nucleo) e indica il contributo effettivo che quel familiare dà alle spese comuni. Il gestore valuterà come rappresentarlo. Altro imprevisto: lavori in nero o hai entrate irregolari. Non nasconderle e non inventarle: parlane con il legale prima di depositare, perché la trasparenza è la condizione per tutto il resto.

Check di completamento

  • Hai tre anni di dichiarazioni (o CU) per ogni persona coinvolta.
  • Hai un prospetto mensile entrate/uscite con un documento accanto a ogni voce.
  • Il saldo del prospetto è coerente con l’andamento dei tuoi estratti conto degli ultimi dodici mesi.

Chi la esegue: tu, con l’aiuto del CAF o del commercialista per le dichiarazioni; il legale serve per entrate irregolari o situazioni familiari conflittuali.

Mossa 6 — Ricostruisci gli atti degli ultimi cinque anni

Obiettivo della mossa

Elencare e documentare tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, così che il gestore e il giudice possano valutarli con trasparenza e non debbano “scoprirli” da soli. È l’allegato dell’art. 67, comma 2, lett. c), CCII.

Quando va fatta

Presto. Se nella diagnosi hai risposto “sì” alla domanda 4, anticipa questa mossa subito dopo la Mossa 2. Se hai risposto “no”, eseguila comunque, perché spesso ci si accorge solo cercando di aver compiuto atti che rientrano nella categoria.

Come si esegue

Il primo passo è capire che cosa si intende per atto di straordinaria amministrazione. Non c’è un elenco tassativo nell’art. 67, ma nella prassi degli OCC e dei tribunali vi rientrano, a titolo di esempio:

  • vendite e acquisti di immobili o di quote di immobili;
  • donazioni, anche indirette (ad esempio il pagamento del prezzo di un immobile intestato a un figlio);
  • costituzione di fondi patrimoniali, trust, vincoli di destinazione;
  • costituzione di diritti reali (usufrutto, servitù) o di ipoteche volontarie;
  • rinunce all’eredità o accettazioni con beneficio d’inventario;
  • accordi di separazione o divorzio con trasferimenti patrimoniali;
  • cessioni di quote societarie o di aziende;
  • prelievi o bonifici di importo rilevante non giustificati da spese ordinarie;
  • liquidazione anticipata del TFR o riscatto di polizze, con l’indicazione di come sono state impiegate le somme;
  • estinzioni anticipate di debiti verso alcuni creditori a scapito di altri.

Per ciascun atto prepara una scheda: data, tipo di atto, controparte, valore, documento (rogito, scrittura, contabile bancaria), e soprattutto la ragione per cui è stato compiuto e la destinazione delle somme ricavate. Un immobile venduto per pagare un mutuo e chiudere debiti più onerosi racconta una storia molto diversa da un immobile donato al figlio mentre arrivavano i decreti ingiuntivi.

Non passare oltre finché non hai una scheda per ogni atto: un atto omesso pesa sulla valutazione di completezza della documentazione più di dieci atti dichiarati e spiegati.

La base giuridica

Art. 67, comma 2, lett. c), CCII. Per il concordato minore l’art. 75 CCII richiede l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore e l’art. 76 CCII chiede all’OCC di indicare anche l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. Questi elementi sono collegati alla valutazione della condotta del debitore: per la ristrutturazione del consumatore, l’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e gli atti dispositivi del quinquennio sono uno dei principali indicatori su cui si misura questa condotta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’atto dispositivo “scomodo”: una donazione o un fondo patrimoniale costituito quando i debiti esistevano già. Il piano B non è ometterlo: è documentarne il contesto, valutare con il legale l’impatto sulla procedura scelta (in alcuni casi può rendere preferibile un’altra strada o richiedere una proposta che tenga conto del valore uscito dal patrimonio) e lasciare che il gestore lo rappresenti con correttezza. Altro imprevisto: non ricordi le date esatte. Usa le ispezioni ipotecarie, gli estratti conto e la visura storica catastale per ricostruirle.

Check di completamento

  • Hai una scheda per ogni atto del quinquennio, con documento, ragione e destinazione delle somme.
  • Hai verificato gli estratti conto dei cinque anni per individuare movimenti rilevanti non spiegati.
  • Hai discusso con il legale gli atti potenzialmente critici prima del deposito.

Chi la esegue: la raccolta la fai tu; la valutazione degli atti critici è un punto in cui serve il legale.

Mossa 7 — Racconta le cause del tuo indebitamento, con i documenti che le provano

Obiettivo della mossa

Mettere il gestore nelle condizioni di scrivere la parte più importante della sua relazione: perché ti sei indebitato, con quale diligenza hai assunto le obbligazioni e perché oggi non riesci più ad adempiere.

Quando va fatta

Quando le Mosse 3, 4, 5 e 6 sono a buon punto. Prima non hai gli elementi per ricostruire la storia in modo coerente; dopo, rischi di arrivare al deposito con una narrazione affrettata. È la mossa che richiede più riflessione e meno raccolta.

Come si esegue

Il primo passo è capire che cosa il gestore deve scrivere. L’art. 68, comma 2, CCII stabilisce che alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore va allegata una relazione dell’OCC che contiene:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presumibile dei costi della procedura.

Il comma 3 aggiunge che l’OCC indica nella relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tutto questo il gestore non può inventarlo: lo ricava dai documenti e dal tuo racconto. Ecco come preparare entrambi.

La memoria cronologica. Scrivi, in prima persona, una cronologia della tua vita finanziaria degli ultimi dieci anni circa. Per ogni debito importante indica: quando l’hai contratto, perché, qual era la tua situazione in quel momento (reddito, famiglia, salute), che cosa è cambiato dopo. Non scrivere un’autodifesa: scrivi i fatti. Il gestore li selezionerà.

I documenti degli eventi. Le cause del sovraindebitamento più frequenti sono eventi che lasciano tracce documentali. Raccoglile:

  • perdita o riduzione del lavoro: lettera di licenziamento, comunicazione di cassa integrazione, mancato rinnovo del contratto, cessazione della partita IVA;
  • malattia o invalidità: certificati medici, verbali di invalidità, documentazione delle spese sanitarie sostenute;
  • separazione o divorzio: ricorso, accordi omologati, sentenza, provvedimenti sull’assegno di mantenimento;
  • lutto: certificato di morte del familiare che contribuiva al reddito, eventuali debiti ereditati;
  • eventi straordinari: danni, sinistri, procedimenti giudiziari;
  • dipendenze (ad esempio dal gioco): documentazione di eventuali percorsi terapeutici. È un tema delicato che il gestore e il giudice valutano caso per caso, e la documentazione di un percorso di cura cambia molto la lettura della condotta.

I documenti sul merito creditizio. Per ciascun finanziamento importante recupera ciò che hai consegnato alla banca o alla finanziaria al momento della richiesta (buste paga, CU, dichiarazioni) e ciò che hai ricevuto (modulo SECCI, contratto). Servono al gestore per valutare se il finanziatore ha considerato il tuo reddito disponibile. Se hai ottenuto nuovi prestiti per pagare quelli precedenti, ricostruisci la catena: quale prestito ha estinto quale, con quali importi.

La base giuridica

Art. 68, commi 2 e 3, CCII; art. 69 CCII. Qui la giurisprudenza recente è particolarmente rilevante, ed è bene che tu la conosca prima di depositare.

Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 ha chiarito che l’eventuale negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio non esclude automaticamente la colpa grave del consumatore: le due condotte restano distinte, e il giudice deve accertare la tua a prescindere da quella del finanziatore. Conseguenza operativa: non costruire la tua documentazione solo sulla colpa della banca; documenta anche la tua diligenza, cioè perché, quando hai contratto ciascun debito, avevi ragionevoli motivi per ritenere di poterlo restituire.

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 ha precisato il perimetro dell’art. 69, comma 2, CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la proposta sotto il profilo della convenienza, ma resta legittimato a contestarne la legittimità. Conseguenza operativa: anche se la banca ha sbagliato nel concederti credito, la tua domanda deve essere comunque ineccepibile sul piano dei requisiti e della documentazione, perché su quel terreno ogni creditore può sollevare obiezioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la causa non documentabile: anni di difficoltà vissute senza lasciare carte, un aiuto economico a un familiare dato in contanti, un’attività finita male senza scritture. Il piano B: non riempire i vuoti con affermazioni generiche. Usa le prove indirette (estratti conto, dichiarazioni di terzi, corrispondenza, messaggi) e lascia che il gestore valuti quanto possono pesare. Altro imprevisto: ti rendi conto che alcuni debiti sono stati contratti in un momento in cui sapevi di non poterli restituire. Parlane con il legale prima del deposito: è esattamente il tipo di valutazione che può orientare verso una procedura diversa, ad esempio la liquidazione controllata, dove la meritevolezza viene in rilievo in un momento successivo, al momento dell’esdebitazione.

Check di completamento

  • Hai una cronologia scritta, coerente con le date dei contratti raccolti nella Mossa 3.
  • Ogni evento che indichi come causa ha almeno un documento a supporto.
  • Hai raccolto, per i finanziamenti principali, la documentazione consegnata al momento della richiesta.

Chi la esegue: la cronologia la scrivi tu; la sua lettura in chiave di meritevolezza e di colpa grave è una valutazione in cui serve il legale.

Mossa 8 — Completa il fascicolo per la procedura scelta, verifica e deposita

Obiettivo della mossa

Integrare i documenti specifici della procedura che hai scelto, consegnare al gestore un fascicolo indicizzato e coerente e arrivare al deposito della domanda in tribunale con la relazione dell’OCC.

Quando va fatta

Quando il gestore ti conferma che il fascicolo è completo, o quando un’urgenza esecutiva impone di depositare il prima possibile. In quest’ultimo caso, concorda con il gestore e con il legale quali documenti possono essere integrati dopo il deposito e quali sono indispensabili da subito.

Come si esegue

Il primo passo è integrare i documenti specifici della procedura. Ecco le differenze principali.

Se prepari una ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Oltre ai cinque allegati che hai già raccolto (creditori, patrimonio, atti del quinquennio, dichiarazioni dei redditi, entrate e spese del nucleo), serve la proposta, cioè il piano con le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori. Il piano lo costruisci con il gestore e con il legale, ma tu devi fornire i dati: quanto puoi destinare ogni mese, per quanto tempo, quali beni metti a disposizione. Se la proposta prevede il mantenimento del mutuo sulla prima casa (art. 67, comma 5, CCII), aggiungi la prova di essere in regola con le rate o i documenti per chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare l’arretrato. Se ci sono cessioni del quinto, segnala al gestore che il piano può prevederne la falcidia (art. 67, comma 3, CCII): servono il contratto e l’ultimo cedolino.

Se prepari un concordato minore (artt. 74-75 CCII). Alla domanda vanno allegati, tra l’altro: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (e, per l’attività, quelle IVA e IRAP); una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio; la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate tue e della famiglia. Per chi esercita attività d’impresa, servono anche visura camerale, registri IVA, libro dei beni ammortizzabili, elenco dei contratti in corso. Se la proposta prevede la continuità aziendale, servono i dati per dimostrarne la sostenibilità.

Se prepari una liquidazione controllata (artt. 268-269 CCII). La domanda del debitore va presentata con l’assistenza dell’OCC; al ricorso va allegata una relazione dell’organismo che esprima una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. In concreto, i documenti che hai raccolto nelle Mosse 3-6 sono la base: l’inventario dei beni assume qui un peso ancora maggiore, perché il liquidatore li dovrà realizzare. Prepara anche il prospetto delle spese familiari, che servirà al giudice per determinare la quota di reddito che resta a te.

Se prepari un’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). La domanda va presentata tramite l’OCC ed è corredata, in sostanza, dei documenti che conosci: elenco dei creditori con le somme dovute, elenco degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicazione di stipendi, pensioni e altre entrate del nucleo con le spese necessarie al mantenimento. La relazione dell’OCC deve contenere, tra l’altro, le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata e la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione. Ricorda che si accede una sola volta e che, se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, è previsto l’obbligo di pagamento; per questo il provvedimento impone anche una dichiarazione annuale sulle sopravvenienze.

Il fascicolo indicizzato. Consegna al gestore un indice numerato con questa struttura, che rispecchia la legge:

  1. Documenti personali e familiari
  2. Elenco creditori e documenti di ciascun debito
  3. Consistenza del patrimonio (immobili, mobili registrati, conti, polizze, partecipazioni, crediti, vincoli)
  4. Atti di straordinaria amministrazione del quinquennio
  5. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
  6. Entrate e spese del nucleo familiare
  7. Cronologia e documenti sulle cause dell’indebitamento
  8. Documenti specifici della procedura (piano, scritture, bilanci)
  9. Atti esecutivi in corso

Il controllo incrociato finale. Prima del deposito, assicurati che:

  • il totale dei debiti della tabella creditori coincida con quello indicato nel piano;
  • i beni dell’inventario coincidano con quelli risultanti dalle visure;
  • le entrate del prospetto coincidano con buste paga e dichiarazioni;
  • i movimenti degli estratti conto non contengano operazioni rilevanti non spiegate negli atti del quinquennio.

Il deposito e le misure protettive. Il deposito della domanda avviene in tribunale con la relazione dell’OCC. Nella ristrutturazione del consumatore, se la proposta e la documentazione sono ammissibili, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano e la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC, e su istanza del debitore può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e le altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento (art. 70 CCII). Per il concordato minore, misure analoghe sono previste dall’art. 78 CCII. Se hai un pignoramento in corso, queste misure sono il motivo per cui la qualità del fascicolo e la rapidità del deposito vanno di pari passo.

La base giuridica

Artt. 67, commi 3 e 5, 70, 74, 75, 78, 268, 269 e 283 CCII. Sulla fattibilità della proposta, la Cassazione ha più volte chiarito che il controllo del giudice riguarda la fattibilità giuridica e che le valutazioni di convenienza spettano ai creditori o, nella ristrutturazione del consumatore, al giudice nei limiti di legge. Cass. civ., ord. 26 settembre 2022, n. 28013 ha ricordato che la verifica della fattibilità è un giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione solo entro i limiti stretti del vizio di motivazione: se la documentazione è debole, quindi, difficilmente un errore di valutazione potrà essere corretto davanti alla Suprema Corte. Cass. civ., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544 ha escluso un limite massimo di durata per i piani, rimettendo la valutazione della convenienza ai creditori: un piano lungo è possibile, ma i documenti sulle entrate future devono renderlo credibile.

Sul concordato minore, Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 ha affermato che la proposta non può derogare all’ordine delle cause di prelazione fuori dai casi previsti dalla legge, censurando un piano che riduceva il soddisfacimento dei privilegiati mentre un creditore ipotecario veniva pagato integralmente. Conseguenza operativa: la qualificazione delle prelazioni che hai fatto nella Mossa 3 non è un dettaglio burocratico, è la base su cui il piano viene giudicato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la richiesta di integrazione del giudice dopo il deposito. Il piano B: rispondi entro il termine assegnato, con un documento di accompagnamento che indichi punto per punto dove si trova la documentazione richiesta. Se un documento non è ottenibile, spiega perché e offri la migliore alternativa. Se la domanda viene dichiarata inammissibile o l’omologazione viene negata, valuta con il legale le strade disponibili: il reclamo, una nuova domanda corretta, la conversione in liquidazione controllata quando la legge la consente. In tema di reclamo, Cass. civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2025, n. 5157 ha precisato che è legittimato a reclamare solo chi ha partecipato al procedimento come parte ed è rimasto soccombente.

Sul calcolo dei termini processuali, tieni presente che la sospensione feriale opera dal 1 al 31 agosto; la sua applicabilità ai singoli procedimenti di sovraindebitamento va però verificata con il legale caso per caso, perché alcune procedure concorsuali hanno regole proprie.

Check di completamento

  • Hai consegnato al gestore un fascicolo indicizzato secondo la struttura di legge.
  • Hai superato il controllo incrociato finale senza discrepanze non spiegate.
  • Hai ricevuto dal gestore la bozza della relazione e l’hai verificata nei dati di fatto.

Chi la esegue: il fascicolo lo prepari tu con il gestore; il deposito, la proposta e la gestione delle misure protettive sono attività in cui serve il legale.

La tabella master dei documenti per procedura

Prima di consegnare il fascicolo, confronta i tuoi allegati con questa tabella. Indica, per ciascuna procedura, se il documento è richiesto dalla legge (L), di norma richiesto dagli OCC nella prassi (P) o non pertinente (—). La colonna “P” non è un obbligo normativo, ma ignorarla significa quasi sempre ricevere una richiesta di integrazione.

Documento Ristrutturazione consumatore Concordato minore Liquidazione controllata Esdebitazione incapiente
Elenco creditori con somme dovute e prelazioni L L L/P L
Consistenza e composizione del patrimonio L L (relazione aggiornata) L/P P
Atti di straordinaria amministrazione del quinquennio L L P L
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni L L (anche IVA/IRAP per l’attività) P L
Entrate del nucleo e spese di mantenimento L L P (decisive per la quota di reddito esclusa) L
Proposta / piano L L — —
Scritture contabili e bilanci — L (se tenuti) P (se imprenditore) —
Visura camerale P (se ex imprenditore) P P P
Centrale Rischi e report SIC P P P P
Estratto di ruolo e cassetto fiscale P P P P
Visure catastali, ipotecarie, PRA P P P P
Estratti conto almeno 12 mesi P P P P
Documenti sulle cause dell’indebitamento P (serve alla relazione OCC) P P P (serve alla relazione OCC)
Atti esecutivi in corso P P P P
ISEE P P P P

Due avvertenze. La prima: la tabella sintetizza il contenuto minimo degli artt. 67, 75, 269 e 283 CCII e la prassi più diffusa, ma ogni OCC può avere un proprio elenco interno e ogni tribunale proprie linee guida: verifica sempre la versione aggiornata sul sito dell’organismo e del tribunale. La seconda: nella liquidazione controllata molte voci sono indicate come “L/P” perché il Codice chiede in modo più sintetico che la relazione dell’OCC valuti completezza e attendibilità della documentazione e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria; in concreto, per poterlo fare, il gestore ti chiederà gli stessi documenti delle altre procedure.

Che cosa fa il gestore con i tuoi documenti

Per capire perché la completezza conta così tanto, mettiti per un momento dalla parte del gestore. Il suo lavoro sulla documentazione segue, di regola, tre passaggi.

Primo passaggio: la verifica formale. Il gestore controlla che ci siano tutti gli allegati richiesti dalla norma della procedura scelta, che siano leggibili, aggiornati e firmati dove serve. Un documento scaduto (un ISEE dell’anno precedente, una visura vecchia di mesi) non è un documento mancante, ma è un documento che va rifatto.

Secondo passaggio: il controllo di coerenza. Il gestore incrocia le fonti. I debiti che hai dichiarato coincidono con la Centrale Rischi e con l’estratto di ruolo? I beni dell’inventario coincidono con le visure? Le entrate del prospetto coincidono con buste paga e dichiarazioni? I movimenti degli estratti conto sono compatibili con le spese che hai indicato? Ogni discrepanza diventa una domanda, e ogni domanda senza risposta diventa una riserva nella relazione.

Terzo passaggio: la valutazione. Solo dopo i primi due passaggi il gestore può esprimersi su ciò che la legge gli chiede: completezza e attendibilità della documentazione, cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, e, nella ristrutturazione del consumatore, l’attenzione del finanziatore al merito creditizio. Più il tuo fascicolo supera senza intoppi i primi due passaggi, più la relazione potrà concentrarsi sul terzo, che è quello che il giudice legge con maggiore attenzione.

Il gestore, inoltre, non è un tuo consulente di parte: è un ausiliario che deve riferire al giudice con imparzialità. È proprio per questo che la sua attestazione ha valore, ed è proprio per questo che non può “aggiustare” un fascicolo lacunoso. Il lavoro di completamento spetta a te, eventualmente con il supporto del tuo legale.

I documenti più spesso dimenticati

Dalla prassi degli organismi emergono alcune dimenticanze ricorrenti. Prima di consegnare, controlla di averli:

  • i debiti verso il condominio, spesso non segnalati in nessuna banca dati;
  • i debiti verso familiari e amici, che sono a tutti gli effetti debiti e vanno indicati con la prova della dazione (bonifici, scritture);
  • le multe e le sanzioni amministrative, anche verso enti locali con propri sistemi di riscossione;
  • le utenze insolute cedute a società di recupero;
  • i debiti verso il fisco non ancora iscritti a ruolo (avvisi di accertamento, comunicazioni di irregolarità);
  • le fideiussioni prestate anni prima per familiari o per una società, anche se il debito principale sembra in regola;
  • i conti correnti dormienti o le carte prepagate con piccoli saldi;
  • le quote ereditarie non ancora divise, anche se di valore modesto;
  • il TFR maturato e la posizione nel fondo pensione;
  • le polizze vita stipulate insieme a un mutuo o a un prestito.

Ognuna di queste voci, se emerge dopo il deposito, costringe il gestore a integrare la relazione e il giudice a chiedersi che cos’altro manchi. Ognuna di queste voci, se dichiarata prima, è soltanto una riga in più nella tabella.

Il formato del fascicolo: come consegnarlo

Ultimo dettaglio operativo, che fa risparmiare tempo a tutti. Consegna i documenti al gestore in formato digitale (PDF leggibili, non foto storte scattate col telefono), con nomi dei file che riprendono la numerazione dell’indice (ad esempio “02.03 – Contratto prestito finanziaria – 2021.pdf”). Tieni una copia completa per te. Quando il gestore ti chiede un’integrazione, rispondi indicando il numero dell’indice dove l’hai inserita. Un fascicolo ordinato non è una questione estetica: riduce i tempi della relazione e rende immediatamente visibile la tua collaborazione.

Il piano alla prova dei numeri

Ecco quattro simulazioni dimostrative, costruite sulla stessa situazione di partenza. Sono ipotesi didattiche, non casi reali: servono a mostrarti come tempestività e completezza dei documenti cambiano l’esito.

Situazione di partenza comune. Dipendente a tempo indeterminato, stipendio netto di 1.742 € al mese, coniuge con part-time da 683 € al mese, un figlio minore. Debiti complessivi di 67.318 €: mutuo prima casa con residuo di 41.260 € (rate regolari), cessione del quinto di 293 € al mese con residuo di 11.427 €, due prestiti personali per 9.875 € complessivi, carta revolving con 3.140 €, debiti verso l’agente della riscossione per 1.616 €. Il 9 marzo viene notificato un atto di pignoramento presso terzi sullo stipendio da parte della finanziaria di uno dei prestiti.

Simulazione A — Chi esegue le mosse nei tempi

Il 16 marzo il debitore presenta l’istanza all’OCC (Mossa 2) allegando il primo nucleo di documenti e l’atto di pignoramento. Il gestore viene nominato entro fine marzo; entro sette giorni dal conferimento l’OCC avvia la ricognizione presso l’agente della riscossione e gli uffici fiscali. Tra aprile e maggio il debitore completa le Mosse 3-6: dalla visura della Centrale Rischi e dai report SIC emerge un quarto creditore dimenticato, un finanziamento di 1.380 € per un elettrodomestico, che viene inserito nella tabella. Il totale sale a 68.698 €. A giugno la Mossa 7 documenta la causa principale: la riduzione dell’orario del coniuge e spese mediche ricorrenti per il figlio, con certificati e fatture. Il fascicolo arriva al deposito completo e coerente; con la domanda si chiede la misura protettiva sul patrimonio. Il gestore può attestare la completezza della documentazione senza riserve, e il piano (mantenimento del mutuo, falcidia della cessione del quinto e dei chirografari) viene valutato nel merito.

Simulazione B — Chi dimentica un creditore

Stessa sequenza, ma il debitore non richiede i report SIC e il finanziamento da 1.380 € non compare. Dopo la pubblicazione della proposta, quel creditore si fa vivo. Il gestore deve integrare la relazione, il piano va ricalcolato e la credibilità complessiva del fascicolo ne esce indebolita: l’omissione, anche se involontaria, apre una domanda sulla completezza degli altri dati. Un costo di qualche giorno in fase di raccolta si trasforma in settimane di ritardo e in un rischio sulla valutazione dell’attendibilità.

Simulazione C — Chi omette un atto del quinquennio

Stessa situazione, ma tre anni prima il debitore aveva venduto un box auto per 18.600 €, usando 11.200 € per estinguere un vecchio finanziamento e 7.400 € per spese familiari. Se l’atto è dichiarato nella Mossa 6 con rogito, contabili e destinazione delle somme, il gestore lo rappresenta come un atto giustificato. Se invece emerge dalle ispezioni ipotecarie del gestore senza essere stato dichiarato, la lettura cambia: la stessa vendita, perfettamente lecita, diventa un elemento che il gestore deve segnalare come lacuna della documentazione.

Simulazione D — Chi arriva tardi

Il debitore rimanda tutto fino a settembre. Nel frattempo, il pignoramento ha prodotto l’ordinanza di assegnazione: ogni mese 348,40 € (circa un quinto dello stipendio netto, nel calcolo dimostrativo) vanno al creditore procedente, in aggiunta alla trattenuta della cessione del quinto. In sei mesi escono 2.090,40 € destinati a un solo creditore, che restano fuori da qualsiasi distribuzione proporzionale. La procedura resta percorribile, ma il debitore arriva all’OCC con una disponibilità mensile ridotta e meno margini per costruire la proposta. Il tempo perso non si recupera con documenti migliori: si recupera solo depositando prima.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Le otto mosse non sono rigidamente sequenziali: le Mosse 3, 4, 5 e 6 si eseguono in parallelo, la Mossa 7 le riassume, la Mossa 8 le chiude. Ma l’ordine logico conta: la Mossa 1 decide la lista, la Mossa 2 apre il rapporto con l’OCC, la Mossa 8 è il controllo finale prima del giudice.

Mossa Obiettivo Termine / tempistica Rischio se saltata
1. Fissa la procedura Scegliere tra ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente Subito; giorni se ci sono esecuzioni Raccogliere i documenti sbagliati; domanda inammissibile
2. Istanza all’OCC Ottenere la nomina del gestore Appena chiusa la Mossa 1 Ritardo nella ricognizione tributaria (7 + 15 giorni dal conferimento)
3. Mappa dei debiti Elenco completo dei creditori con importi e prelazioni 3-6 settimane Creditore omesso; piano da rifare; dubbi di attendibilità
4. Patrimonio Inventario documentato dei beni In parallelo alla Mossa 3 Bene non dichiarato scoperto dal gestore
5. Redditi e spese Tre anni di dichiarazioni e prospetto entrate/uscite In parallelo Spese non documentate; proposta non sostenibile
6. Atti del quinquennio Schede di ogni atto straordinario degli ultimi 5 anni Presto, se ci sono atti critici Atto omesso; incidenza sulla valutazione della condotta
7. Cause dell’indebitamento Cronologia e documenti sulla diligenza Quando 3-6 sono a buon punto Relazione debole su cause e diligenza
8. Fascicolo e deposito Integrazioni specifiche, controllo incrociato, deposito Al via libera del gestore o subito in caso di urgenza Richieste di integrazione; ritardo nelle misure protettive

Tieni questa tabella accanto al fascicolo e spunta ogni riga solo quando il relativo check di completamento è superato. Una riga spuntata senza check è una riga che il gestore ti rimanderà indietro.

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Il creditore accelera mentre stai raccogliendo i documenti

Hai appena presentato l’istanza all’OCC e arriva la notifica di un pignoramento immobiliare, oppure viene fissata la data dell’asta. Non fermarti e non ricominciare da capo. Il piano B:

  1. Informa subito il gestore, inviandogli l’atto esecutivo.
  2. Dai priorità ai documenti indispensabili per il deposito: elenco creditori, patrimonio, dichiarazioni dei redditi, entrate e spese. Gli altri possono seguire.
  3. Valuta con il legale il deposito anticipato con richiesta di misure protettive: nella ristrutturazione del consumatore il giudice può, su istanza, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari (art. 70 CCII); nel concordato minore, misure analoghe sono previste dall’art. 78 CCII.
  4. Non pagare selettivamente il creditore aggressivo per “calmarlo” con somme che sottrai agli altri: un pagamento preferenziale fatto in quel momento è proprio il tipo di atto che il gestore dovrà valutare.

Scenario 2 — Hai scoperto tardi di essere fuori termine o fuori requisito

Durante la Mossa 1 hai scoperto di aver ottenuto un’esdebitazione meno di cinque anni fa, oppure il gestore ti fa notare che i tuoi debiti derivano in gran parte da un’attività e non sei consumatore. Il piano B:

  1. Non forzare la procedura sbagliata. Una domanda inammissibile ti costa tempo e ti espone alle esecuzioni.
  2. Riconsidera le alternative: il concordato minore per chi non è consumatore; la liquidazione controllata quando le procedure con piano non sono accessibili. La Cassazione, con Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746, ha mostrato quanto sia decisiva la qualifica soggettiva: meglio affrontarla subito che vederla contestata dopo.
  3. Riutilizza i documenti: quasi tutto ciò che hai raccolto per una procedura serve anche per l’altra. Aggiungi solo gli allegati specifici (scritture contabili e bilanci per il concordato minore).
  4. Se in passato sei stato dichiarato fallito, fai verificare con attenzione l’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente: Cass. civ., ord. 14 novembre 2025, n. 30108 ne ha escluso l’ammissibilità per il fallito che non aveva ottenuto l’esdebitazione nella procedura fallimentare.

Scenario 3 — Un documento è irreperibile

L’atto di provenienza è introvabile, la banca non risponde, un vecchio contratto è andato perso in un trasloco. Il piano B:

  1. Documenta il tentativo: richiesta formale via PEC o raccomandata, con la data. Il gestore potrà dare atto che la lacuna non dipende da te.
  2. Cerca la fonte alternativa: archivio notarile per i rogiti, conservatoria per le trascrizioni, Centrale Rischi e SIC per i finanziamenti, cassetto fiscale per le dichiarazioni, estratti conto per i pagamenti.
  3. Fornisci la migliore ricostruzione possibile: un piano di ammortamento al posto del conteggio, un estratto conto al posto della quietanza.
  4. Segnala la lacuna nell’indice del fascicolo, invece di sperare che nessuno se ne accorga. Ricorda che il gestore deve pronunciarsi sulla completezza e attendibilità della documentazione: una lacuna dichiarata e spiegata pesa molto meno di una lacuna scoperta.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la Mossa 3 prima della Mossa 2?

Sì, ed è anzi consigliabile iniziare a richiedere Centrale Rischi e report SIC anche prima di presentare l’istanza all’OCC. Ma non rimandare l’istanza in attesa di avere tutto: la ricognizione dei debiti tributari scatta dal conferimento dell’incarico al gestore, e prima parte, prima ottieni quel tassello.

Quanto indietro devo andare con gli estratti conto?

La legge fissa espressamente due archi temporali: cinque anni per gli atti di straordinaria amministrazione e tre anni per le dichiarazioni dei redditi. Per gli estratti conto non c’è un termine unico nel Codice: molti OCC chiedono almeno dodici mesi per tutti i rapporti, ma per individuare gli atti rilevanti del quinquennio può servire andare più indietro. Chiedi al tuo gestore la sua regola e, nel dubbio, raccogli di più.

Devo produrre anche i documenti di mio marito o di mia moglie se non è indebitato?

La legge chiede di indicare le entrate del nucleo familiare e quanto occorre al suo mantenimento. Quindi sì: almeno le entrate del coniuge convivente vanno documentate, anche se non partecipa alla procedura. Se anche il coniuge è sovraindebitato, valuta la procedura familiare dell’art. 66 CCII.

Posso continuare a usare la carta di credito mentre preparo i documenti?

Evita di contrarre nuovi debiti. Ogni nuovo finanziamento durante la preparazione della procedura comparirà nei documenti e il gestore dovrà spiegarlo nella relazione su cause e diligenza. Per le spese correnti usa il conto e conserva le ricevute.

Il gestore mi chiede documenti che non sono nella lista di legge: devo darli?

Sì. L’elenco dell’art. 67 CCII indica il contenuto minimo, ma il gestore deve valutare completezza e attendibilità della documentazione: per farlo può aver bisogno di altri elementi (estratti conto più lunghi, contratti, corrispondenza). Collaborare è nel tuo interesse. Se una richiesta ti sembra sproporzionata o riguarda dati di terzi che non puoi ottenere, non ignorarla: rispondi per iscritto spiegando il motivo e proponi un documento alternativo, così il gestore potrà dare atto della tua collaborazione nella relazione.

Se il fascicolo è perfetto, l’omologazione è garantita?

No. Un fascicolo completo è la condizione perché la tua domanda venga valutata nel merito, non una garanzia del risultato. L’esito dipende dai requisiti di legge, dalla sostenibilità della proposta, dalla valutazione della tua condotta e, nel concordato minore, dal voto dei creditori. Quello che puoi controllare è la qualità dei documenti: è il motivo per cui questo piano esiste.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco i provvedimenti richiamati, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. Per ognuno trovi gli estremi, il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui conta per la tua documentazione. Alcune pronunce risalgono alla L. 3/2012: i principi sono richiamati nella misura in cui restano coerenti con la disciplina del Codice della crisi.

A sostegno della Mossa 1 (scelta della procedura)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: il socio che ha prestato fideiussione per i debiti della società non è consumatore quando la garanzia era funzionale all’attività d’impresa; rileva lo scopo dell’obbligazione. Rilevanza: prima di raccogliere i documenti per la ristrutturazione del consumatore, verifica la natura di ogni garanzia firmata.
  2. Cass. civ., ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: l’esdebitazione del debitore incapiente non è accessibile a chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nell’ambito di quella procedura. Rilevanza: chi ha un passato fallimentare deve recuperare subito i relativi provvedimenti, perché decidono quale strada è percorribile.

A sostegno della Mossa 2 (rapporto con l’OCC)

  1. Cass. civ., ord. 19 dicembre 2019, n. 34105. Principio: in assenza di norma specifica, il giudice non può subordinare l’ammissibilità al deposito preventivo delle spese, potendo però disporre acconti sul compenso dell’organismo tenendo conto di beni e redditi del debitore. Rilevanza: i costi dell’OCC, regolati dal D.M. 202/2014, vanno indicati e gestiti, ma la loro difficoltà non chiude da sola l’accesso alla procedura.

A sostegno della Mossa 3 (debiti e prelazioni)

  1. Cass. civ., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Principio: il piano del consumatore può prevedere il pagamento dei privilegiati oltre l’anno, purché questi possano esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: la corretta indicazione delle prelazioni nell’elenco creditori incide direttamente su ciò che il piano può proporre.
  2. Cass. civ., 20 agosto 2020, n. 17391. Principio: la dilazione ultrannuale dei privilegiati è ammessa se ai titolari è riconosciuto il diritto di esprimersi; la durata riguarda la convenienza, non la fattibilità giuridica. Rilevanza: rafforza l’importanza di qualificare ogni credito con esattezza.
  3. Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17834. Principio: anche negli accordi da sovraindebitamento i privilegiati possono essere dilazionati oltre l’anno, con equiparazione ai chirografari per la parte non soddisfatta. Rilevanza: il trattamento dei privilegiati dipende dai dati documentali su crediti e garanzie.

A sostegno della Mossa 7 (cause e diligenza)

  1. Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: la negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non elimina automaticamente la colpa grave del consumatore; le due condotte vanno valutate separatamente. Rilevanza: la documentazione deve provare la tua diligenza, non solo l’errore della banca.
  2. Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Principio: il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento perde la possibilità di contestare la convenienza della proposta, ma può contestarne la legittimità. Rilevanza: requisiti e documentazione devono essere solidi anche quando la banca ha sbagliato.

A sostegno della Mossa 8 (proposta, deposito e impugnazioni)

  1. Cass. civ., ord. 26 settembre 2022, n. 28013. Principio: la verifica della fattibilità è un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione. Rilevanza: la partita della fattibilità si gioca in primo grado, sui documenti.
  2. Cass. civ., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. Principio: non esiste un limite massimo di durata del piano; la convenienza di un piano lungo è valutata dai creditori. Rilevanza: un piano lungo richiede documenti sulle entrate future particolarmente convincenti.
  3. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: nel concordato minore la proposta non può alterare l’ordine delle cause di prelazione fuori dai casi consentiti dalla legge. Rilevanza: l’elenco dei creditori con le prelazioni è la base su cui il giudice controlla la legittimità del piano.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: il reclamo contro il decreto sull’omologazione spetta a chi ha partecipato al procedimento come parte ed è rimasto soccombente. Rilevanza: chi vuole difendere la propria posizione deve partecipare correttamente fin dall’inizio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Un fascicolo per l’OCC si può preparare da soli. Ma ci sono passaggi in cui un errore di impostazione costa mesi. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio, mossa per mossa.

  1. Analizziamo la tua posizione soggettiva e oggettiva e indichiamo per iscritto quale procedura è percorribile tra ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, verificando le condizioni ostative dell’art. 69 CCII.
  2. Individuiamo l’OCC competente sulla base del tribunale del tuo centro degli interessi principali e predisponiamo l’istanza di nomina con il primo nucleo di allegati.
  3. Costruiamo la tabella dei creditori incrociando Centrale Rischi, report SIC, estratto di ruolo e contratti, e qualifichiamo ogni credito per prelazione.
  4. Esaminiamo contratti di finanziamento, cessioni del quinto e carte revolving per individuare profili rilevanti sul merito creditizio da sottoporre al gestore.
  5. Verifichiamo visure catastali, ipotecarie e PRA e confrontiamo l’inventario con quanto dichiarato, segnalandoti ogni discrepanza prima del deposito.
  6. Ricostruiamo con te gli atti del quinquennio, valutiamo quelli potenzialmente critici (donazioni, fondi patrimoniali, vendite) e ne prepariamo la rappresentazione documentata.
  7. Redigiamo la cronologia delle cause dell’indebitamento sulla base dei tuoi documenti, in modo che il gestore possa valutare cause e diligenza con elementi verificabili.
  8. Elaboriamo la proposta o il piano con lo staff di commercialisti, verificandone la sostenibilità rispetto al prospetto entrate/uscite.
  9. Depositiamo la domanda e chiediamo le misure protettive quando ci sono esecuzioni in corso, gestendo le richieste di integrazione del giudice.
  10. Seguiamo le fasi successive, dall’omologazione agli eventuali reclami e, se necessario, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano in particolare le ultime due qualifiche legate al sovraindebitamento. Essere Gestore della crisi e fiduciario di un OCC significa conoscere il fascicolo dal punto di vista di chi deve attestarne la completezza e l’attendibilità davanti al giudice: per questo verifichiamo la documentazione con lo stesso metodo con cui la esaminerà il gestore, prima che sia lui a doverne segnalare le lacune.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne. E sul tuo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla procedura, sui requisiti e sulle impugnazioni; i secondi su dichiarazioni, scritture, bilanci e sostenibilità numerica del piano.

Chiusura: il fascicolo è la tua prima difesa

Arrivato a questo punto hai una mappa completa: otto mosse, un indice di fascicolo, una tabella da stampare, tre piani B. Ora tocca a te eseguirle. Ogni documento consegnato nei tempi è un argomento a tuo favore; ogni documento mancante è una domanda a cui qualcun altro risponderà al posto tuo.

Lo Studio Monardo segue questo percorso con una competenza che nasce esattamente dal tema del titolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno ciò che l’organismo deve verificare e attestare. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizzeremo la tua documentazione, verificheremo la procedura più adatta e costruiremo con te il fascicolo da presentare all’OCC.

📩 Non lasciare che una carta mancante rallenti la tua procedura: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i riferimenti per raggiungerci sono qui sotto, al termine di questa guida.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม