Chiedere un nuovo prestito per pagare le rate di quello vecchio non è, di per sé, colpa grave: lo diventa quando il debitore sa già di non poter rimborsare, continua a firmare e poi non sa spiegare al giudice perché lo ha fatto. È questa la distinzione che decide la sorte di molte domande di ristrutturazione dei debiti del consumatore, cioè quello che fino al 2022 si chiamava “piano del consumatore” e che oggi è disciplinato dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). La vecchia L. 3/2012 è abrogata, e con lei il giudizio di “meritevolezza” nella forma ampia che conteneva un riferimento espresso al ricorso al credito non proporzionato.
L’esperienza insegna che le domande non naufragano quasi mai perché la “catena di prestiti” esiste — esiste praticamente in ogni fascicolo di sovraindebitamento — ma per il modo in cui viene presentata, documentata e difesa. Gli errori che ricorrono con più frequenza sono questi:
- Continuare a firmare finanziamenti di “consolidamento” quando la crisi è già conclamata.
- Nascondere o minimizzare i prestiti, prima al finanziatore e poi all’OCC.
- Credere che il ricorso al credito sproporzionato sia sempre colpa grave (o, all’opposto, che non conti più nulla).
- Non ricostruire con documenti le cause del sovraindebitamento e la destinazione delle somme.
- Ignorare la condotta del finanziatore che ha erogato senza valutare il merito creditizio.
- Contrarre nuovi debiti mentre si prepara la domanda o dopo l’omologazione.
Perché lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia? Perché il tema si trova esattamente all’incrocio tra due discipline: da un lato il credito ai consumatori regolato dagli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, con l’obbligo di verifica del merito creditizio dell’art. 124-bis; dall’altro le procedure di sovraindebitamento del CCII. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario: conosce quindi dall’interno sia il lavoro dell’Organismo che redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, sia l’analisi dei contratti di finanziamento da cui quelle cause, molto spesso, nascono.
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Errore n. 1 — Firmare il “prestito di consolidamento” quando la crisi è già conclamata
L’errore
Un dipendente con 1.640 € netti al mese ha già una cessione del quinto, un prestito personale e una carta revolving. Le rate assorbono più di metà dello stipendio. Una finanziaria gli propone di “unificare tutto in una sola rata più bassa”: firma, ma il nuovo prestito non estingue tutti i debiti, solo alcuni, e dopo otto mesi la rata unica si aggiunge a quelle residue. A quel punto ne chiede un altro, e poi un altro ancora.
Perché è un errore
L’art. 69, comma 1, CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (oltre ai casi di esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte). La norma non parla di “ricorso al credito sproporzionato”, come faceva l’art. 12-bis della L. 3/2012 nella versione originaria: il legislatore del Codice ha scelto di sanzionare solo le condotte più gravi. Ma la colpa grave non è un concetto vuoto. È la negligenza macroscopica, l’omissione delle cautele più elementari che chiunque, nella stessa posizione, avrebbe adottato.
Il punto delicato è il momento. Un primo consolidamento sottoscritto quando il debitore aveva ancora un reddito stabile e la ragionevole aspettativa di farcela è una scelta finanziaria, magari sbagliata, ma non necessariamente gravemente colposa. Una sequenza di nuovi finanziamenti firmati quando le condizioni economiche erano già irrimediabilmente compromesse è un’altra cosa: lì il giudice può leggere la consapevolezza di aggravare un dissesto già in atto.
Le conseguenze
È qui che molti compromettono la propria posizione. Il Tribunale di Benevento, con provvedimento dell’11 dicembre 2023, ha negato l’accesso alla procedura proprio in un caso in cui le condizioni economiche del debitore risultavano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento: l’ultimo prestito non era stato il frutto di un evento imprevisto, ma un aggravamento consapevole. La conseguenza più pesante è l’inammissibilità o il diniego di omologazione: il debitore resta esposto alle azioni esecutive dei creditori, senza la protezione della procedura e senza la prospettiva dell’esdebitazione.
Va detto con chiarezza che non esiste un automatismo. Lo stesso orientamento di merito che ha negato l’accesso a Benevento riconosce, in altri tribunali, che la sproporzione tra debiti e reddito è l’essenza stessa del sovraindebitamento (ne parliamo all’errore n. 3). Ciò che fa la differenza è la cronologia: quando è iniziata la crisi, cosa sapeva il debitore, cosa ha fatto con le somme ricevute.
Cosa fare invece
Prima di firmare un consolidamento, verifica se il nuovo prestito estingue davvero tutti i debiti precedenti e se la rata unica è sostenibile con il reddito che resta dopo le spese essenziali della famiglia. Se la risposta è no, il consolidamento non risolve la crisi: la sposta di qualche mese e la ingrandisce. In quella fase la strada corretta non è un altro finanziamento, ma una valutazione della situazione complessiva con l’OCC competente, per capire se esistono i presupposti di una ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII.
Se il consolidamento è già stato firmato, conserva tutto: il contratto, il prospetto SECCI (le informazioni europee di base sul credito ai consumatori), il conteggio di estinzione dei debiti precedenti, gli estratti conto che mostrano dove sono finite le somme. Questi documenti serviranno a dimostrare che il nuovo prestito era un tentativo di riorganizzazione, non un’operazione per procurarsi liquidità da spendere.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il punto che sfugge quasi sempre è che il consolidamento, se ben documentato, può diventare un argomento a favore del debitore. Un prestito che ha estinto integralmente tre finanziamenti precedenti, abbassando la rata complessiva, dimostra che il consumatore stava cercando di ridurre l’esposizione, non di aumentarla. Il problema nasce quando il prestito di consolidamento è stato erogato solo in parte a estinzione dei debiti e in parte come liquidità aggiuntiva: quella quota “fresca” va spiegata, voce per voce.
C’è poi un aspetto che riguarda la cessione del quinto. I rinnovi anticipati, con cui si chiude una cessione in corso e se ne apre un’altra più lunga e più alta, compaiono spesso nei fascicoli come una sequenza di contratti diversi. In realtà, sul piano sostanziale, sono un unico rapporto che si allunga. Leggerli correttamente evita che il giudice veda “cinque finanziamenti” dove ce n’è stato, nella sostanza, uno solo rinnovato. Ricordiamo inoltre che l’art. 67, comma 3, CCII consente espressamente di prevedere nella proposta la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
Errore n. 2 — Nascondere o minimizzare i prestiti, prima al finanziatore e poi all’OCC
L’errore
Al momento di chiedere l’ultimo prestito, il debitore compila il questionario della finanziaria dichiarando di non avere altri impegni, o ne indica solo uno. Anni dopo, quando presenta la domanda di ristrutturazione, “dimentica” di elencare alcuni finanziamenti o una carta di credito, pensando che meno debiti appaiono, meglio sarà valutato.
Perché è un errore
L’art. 69, comma 1, CCII non punisce solo la colpa grave, ma anche la malafede e la frode nella determinazione del sovraindebitamento. Una dichiarazione falsa resa al finanziatore per ottenere credito che non sarebbe stato concesso è la condotta tipica che i creditori sollevano per contestare l’accesso alla procedura. Quanto alla domanda, l’art. 68 CCII richiede che sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute, e che la relazione dell’OCC valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata. Una domanda che omette debiti viola questo dovere di trasparenza.
Dopo l’omologazione, poi, l’art. 72 CCII consente la revoca quando il debitore ha dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, o dichiarato passività inesistenti.
Le conseguenze
Qui la giurisprudenza è più articolata di quanto si creda, e conviene essere precisi. Le omissioni nelle dichiarazioni al finanziatore non producono automaticamente l’esclusione. Il Tribunale di Bologna, il 21 marzo 2025 (decisione riportata da ilcaso.it), ha ritenuto che le omissioni del debitore riguardo ad altri finanziamenti e alla locazione non fossero gravi al punto da impedire la ristrutturazione, anche perché la finanziaria non poteva limitarsi al questionario firmato ma avrebbe dovuto verificare autonomamente, consultando le banche dati. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2747/2025 pubblicata il 18 settembre 2025, ha precisato che l’onere di provare la malafede o la frode, e la loro efficacia causale, grava sul creditore che le eccepisce, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.; nel caso concreto la dichiarazione contestata non è stata ritenuta causale, perché il reddito familiare avrebbe comunque consentito il finanziamento.
Ma l’omissione di debiti nella domanda di ristrutturazione è un rischio molto più serio: espone al diniego di omologazione e, se scoperta dopo, alla revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 72 CCII, con la perdita di tutti gli effetti del piano. Il debito omesso, inoltre, resta fuori dalla procedura e il creditore escluso potrà comunque agire.
Cosa fare invece
La regola è una sola: tutto sul tavolo, subito, con l’OCC. Ogni finanziamento, ogni carta, ogni debito con familiari, ogni garanzia prestata per terzi. Se nel passato ci sono dichiarazioni inesatte rese alle finanziarie, non vanno nascoste: vanno contestualizzate. Il gestore della crisi deve conoscerle per poterle valutare nella relazione, e il difensore deve conoscerle per preparare la risposta all’eccezione del creditore.
Per ricostruire l’elenco completo dei debiti è utile richiedere la propria posizione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati (come CRIF), e confrontarla con gli estratti conto degli ultimi anni.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il giudizio sulla malafede richiede un nesso causale tra la condotta e il sovraindebitamento. Una dichiarazione inesatta che non ha inciso sulla decisione di erogare, o che riguarda un prestito di importo modesto rispetto al passivo complessivo, pesa molto meno di quanto il debitore teme. Viceversa, un’omissione apparentemente piccola nella domanda all’OCC può avere un effetto sproporzionato, perché incrina la credibilità dell’intera proposta. Chi si preoccupa di ciò che ha scritto alla finanziaria cinque anni fa e trascura ciò che scrive oggi nel ricorso ha l’ordine delle priorità rovesciato.
Errore n. 3 — Credere che il credito sproporzionato sia sempre colpa grave (o che non conti più nulla)
L’errore
Due atteggiamenti opposti, entrambi sbagliati. Il primo: il debitore legge da qualche parte che “chi ha fatto debiti oltre le proprie possibilità non può accedere al piano” e rinuncia in partenza, magari lasciando che le esecuzioni proseguano. Il secondo: legge che “con il Codice della crisi la meritevolezza non esiste più” e presenta una domanda senza preoccuparsi di spiegare nulla delle cause dell’indebitamento.
Perché è un errore
L’art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012, nella versione precedente alla riforma del 2020, escludeva la meritevolezza anche quando il consumatore avesse fatto ricorso a un credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Questa formula non è stata riprodotta nell’art. 69 CCII. Oggi il giudice non valuta la “mera colpa”, ma solo la colpa grave, la malafede o la frode. È una scelta di politica legislativa ispirata alla logica della seconda opportunità, in linea con la Direttiva (UE) 2019/1023.
Tuttavia la colpa grave è rimasta, e il ricorso al credito resta il terreno principale su cui viene valutata. Lo scrutinio è più stretto, non abolito.
Le conseguenze
La giurisprudenza di merito successiva al Codice è ormai ampia e va in una direzione chiara. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 41 dell’8 maggio 2024, ha ribadito che il requisito della meritevolezza della L. 3/2012 è superato e che il consumatore è escluso solo se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 9 febbraio 2024, e il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 25 gennaio 2024, hanno affermato che il giudice verifica soltanto questi requisiti negativi. Il Tribunale di Catania, il 21 giugno 2024, e il Tribunale di Napoli, il 5 maggio 2025, hanno osservato che la sproporzione dell’indebitamento rispetto al reddito non può integrare di per sé colpa grave, perché è precisamente ciò che definisce il sovraindebitamento ed è il presupposto per accedere alla procedura. Il Tribunale di Napoli, con decisione del 27 ottobre 2025, ha aggiunto che il giudice non deve sindacare la colpa lieve, ma solo la causazione del dissesto attraverso condotte specifiche gravemente colpose o dolose.
La conseguenza dell’errore “pessimista” è la rinuncia a una tutela che si sarebbe potuta ottenere: anni di pignoramento dello stipendio o della pensione che una ristrutturazione omologata avrebbe potuto evitare. La conseguenza dell’errore “ottimista” è un ricorso fragile, che al primo rilievo del creditore non ha argomenti con cui rispondere.
Cosa fare invece
Leggi la tua storia debitoria con il criterio giusto: non “quanto ho chiesto in prestito”, ma “perché l’ho chiesto, quando, e cosa sapevo in quel momento”. Un indebitamento cresciuto per spese mediche, per la perdita del lavoro, per una separazione, per l’assistenza a un familiare non è colpa grave neppure se, a posteriori, appare sproporzionato. Un indebitamento cresciuto per spese voluttuarie, mentre il debitore era già insolvente, può esserlo.
In concreto, la domanda deve contenere un racconto ordinato delle cause, supportato da documenti, che il gestore OCC possa verificare e riportare nella relazione.
Gli indici che il giudice guarda davvero
Il punto che sfugge quasi sempre è che il giudizio di colpa grave non si fonda su un’impressione complessiva, ma su elementi concreti che ricorrono nelle motivazioni e che conviene conoscere in anticipo, per affrontarli uno a uno nella domanda:
- la soglia temporale: il momento in cui le rate hanno superato stabilmente il reddito disponibile, e cosa il debitore ha fatto dopo quel momento;
- la causa esterna: la presenza o l’assenza di un evento non dipendente dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, malattia, separazione, decesso del coniuge, calo del fatturato familiare);
- la destinazione delle somme: se il nuovo credito è servito a pagare debiti già esistenti, spese necessarie o consumi non essenziali;
- la trasparenza: le informazioni fornite ai finanziatori e, soprattutto, all’OCC;
- la condotta dei finanziatori: se le erogazioni sono avvenute nonostante segnali evidenti di sovraesposizione, rilevabili dalle banche dati;
- la condotta successiva: se il debitore, una volta consapevole della crisi, ha smesso di indebitarsi e ha cercato una soluzione.
Nessuno di questi indici, da solo, decide l’esito. Ma una domanda che li affronta tutti, con documenti, mette il giudice nelle condizioni di valutare la catena di prestiti per ciò che è stata, e non per ciò che appare a una prima lettura dell’elenco dei creditori. Una domanda che li ignora lascia invece al creditore che si oppone la possibilità di scegliere quale raccontare.
Il dettaglio che pochi conoscono
La meritevolezza, intesa nel senso pieno della L. 3/2012, non è scomparsa dal Codice in modo uniforme. Resta esplicitamente richiesta per l’esdebitazione del debitore incapiente, che l’art. 283 CCII riserva al debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. Chi pensa di ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente per evitare il vaglio dell’art. 69 rischia quindi di trovarsi davanti a un controllo più ampio, non più ristretto. Scegliere la procedura giusta, anche in funzione del modo in cui il giudice valuterà la catena di prestiti, è parte della strategia.
Errore n. 4 — Non ricostruire con documenti le cause del sovraindebitamento e la destinazione delle somme
L’errore
Il debitore arriva all’OCC con una borsa di contratti e una frase: “le cose sono andate male”. Non sa dire quando ha perso il lavoro, quanto ha speso per le cure della madre, dove sono finiti i 14.300 € del penultimo prestito o il TFR incassato tre anni prima. La relazione dell’OCC, inevitabilmente, ne risente.
Perché è un errore
L’art. 68, comma 2, CCII stabilisce che la relazione dell’OCC deve contenere, tra l’altro, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione. È su questa relazione che il giudice fonda in larga parte il giudizio sull’assenza di colpa grave. Una relazione che deve limitarsi a registrare l’impossibilità di ricostruire i flussi finanziari è un segnale che il giudice non può ignorare.
Le conseguenze
Il precedente più istruttivo viene dalla Cassazione, anche se riferito alla disciplina previgente. Con la sentenza n. 10095 del 10 aprile 2019, la Prima Sezione ha ritenuto corretta l’esclusione dalla procedura di un debitore che aveva tenuto una condotta contraria all’ordinaria diligenza: nel caso, l’indebitamento era nato da un evento esterno, ma il debitore non aveva saputo dare conto in modo tracciabile dell’utilizzo del TFR incassato. La sentenza riguarda la L. 3/2012, che conteneva un criterio di meritevolezza più ampio dell’attuale; il messaggio pratico resta però attuale. Anche quando la causa della crisi è incolpevole, l’incapacità di spiegare dove sono finite somme rilevanti può trasformare un caso favorevole in un diniego.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 2747/2025 già ricordata, ha escluso la colpa grave proprio perché il debitore aveva dimostrato di aver agito per necessità, a fronte di eventi familiari documentati come l’assistenza ai genitori, e che il credito era l’unica soluzione disponibile in quel momento. È la prova documentale delle cause che ha fatto la differenza.
Cosa fare invece
Costruisci una cronologia documentata: per ogni finanziamento, la data, l’importo, la rata, la destinazione delle somme e l’evento che lo ha reso necessario. Certificati medici, lettere di licenziamento, provvedimenti di separazione, ricevute di spese funerarie, fatture di riparazioni urgenti: ogni documento che collega un prestito a un bisogno concreto rafforza la tesi dell’assenza di colpa grave.
È in questa fase che il lavoro congiunto tra legale e gestore della crisi rende di più. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i criteri con cui l’Organismo redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, e imposta la ricostruzione dei flussi finanziari in funzione di quella valutazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Non tutti i prestiti devono essere giustificati con lo stesso livello di dettaglio. Il giudizio di colpa grave guarda alla causazione del sovraindebitamento: conta soprattutto il finanziamento (o la sequenza di finanziamenti) che ha fatto superare la soglia oltre la quale il debito non era più sostenibile. Concentrare le energie documentali su quel momento, invece che disperderle su ogni piccola spesa di dieci anni prima, rende la ricostruzione più convincente. Quando poi le somme di un prestito sono state usate per pagare le rate di un altro, l’estratto conto che mostra l’accredito e il pagamento ravvicinati è la prova più efficace che il denaro non è stato “consumato”, ma girato ad altri creditori.
Errore n. 5 — Ignorare la condotta del finanziatore che ha erogato senza valutare il merito creditizio
L’errore
Il debitore si concentra solo sulle proprie responsabilità e non si chiede mai come abbia fatto una finanziaria a concedergli un quarto prestito quando le rate dei primi tre già superavano metà dello stipendio. Così, quando quel creditore si oppone all’omologazione sostenendo la colpa grave del consumatore, la difesa non ha nulla da dire sulla condotta del creditore stesso.
Perché è un errore
L’art. 124-bis TUB impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Il Codice della crisi collega espressamente questo obbligo alla procedura. L’art. 68, comma 3, CCII prevede che l’OCC indichi nella relazione se il finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, parametrato all’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. E l’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Le conseguenze
Il quadro va letto con attenzione, perché qui si gioca un equivoco frequente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la colpa del debitore e quella del creditore sono piani distinti: la mancata verifica del merito creditizio da parte del finanziatore non esclude, di per sé, che il consumatore abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 69 tiene separati gli effetti: la colpa del debitore conduce all’esclusione dalla procedura; quella del creditore gli preclude opposizione e reclamo sulla convenienza, ma il creditore colpevole conserva la possibilità di contestare i profili di legittimità della domanda.
Ciò non significa che la condotta della banca sia irrilevante nel giudizio sulla colpa del consumatore. Il Tribunale di Torino, il 31 maggio 2023, e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 16 ottobre 2023, hanno affermato che il comportamento del finanziatore, specie se professionale, va considerato: un’istruttoria omessa o negligente, se ha concorso in modo determinante al sovraindebitamento, può ridimensionare la colpa del consumatore. Il Tribunale di Bologna, il 21 marzo 2025, ha ritenuto in colpa la finanziaria che si era affidata al solo questionario del cliente senza consultare le banche dati, negandole la legittimazione al reclamo, per la quale basta la colpa semplice del creditore.
Ignorare questi argomenti significa lasciare al creditore il ruolo di accusatore senza che nessuno ricordi al giudice che anche l’accusatore aveva un obbligo di prudenza, e lo ha violato.
Cosa fare invece
Fai analizzare ogni contratto di finanziamento per verificare, prestito per prestito, se all’epoca dell’erogazione il rapporto tra rate e reddito disponibile rendeva il credito sostenibile. La documentazione di partenza è il contratto, il SECCI, l’eventuale questionario di adeguata verifica, la visura delle banche dati creditizie relativa al periodo dell’erogazione. Se emerge che il finanziatore ha erogato a un consumatore già visibilmente sovraesposto, quell’elemento va inserito nella domanda e sottoposto all’OCC perché lo valuti ai sensi dell’art. 68, comma 3.
Come procurarsi la documentazione dell’istruttoria
Molti debitori non hanno più copia dei contratti, o ne conservano solo la prima pagina. Non è un ostacolo insuperabile. L’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta. La richiesta va fatta per iscritto, possibilmente a mezzo PEC, e deve indicare con precisione i rapporti a cui si riferisce. Quando il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione o di gestione dei crediti, la richiesta va indirizzata anche al cessionario o al suo servicer, che normalmente detiene il fascicolo del finanziamento.
Ciò che interessa, ai fini dell’art. 68, comma 3, CCII, non è solo il contratto, ma tutto ciò che documenta l’istruttoria: le buste paga o le certificazioni reddituali acquisite, gli esiti delle interrogazioni alle banche dati, il questionario compilato, le eventuali note interne di valutazione. Un fascicolo dell’istruttoria che contiene solo il documento d’identità e una busta paga, per un prestito erogato a chi aveva già quattro finanziamenti in corso visibili in banca dati, è di per sé un elemento significativo da sottoporre al gestore della crisi.
L’esperienza insegna che la richiesta di documentazione va avviata il prima possibile, idealmente al primo contatto con l’OCC: i tempi di risposta degli intermediari non sempre coincidono con quelli di preparazione della domanda, e arrivare al deposito senza aver verificato l’istruttoria dei finanziatori principali significa rinunciare, in partenza, a uno degli argomenti più solidi a disposizione del consumatore.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sanzione dell’art. 69, comma 2, ha un effetto pratico enorme in fase di omologazione. L’art. 70 CCII consente al giudice di omologare anche quando un creditore contesta la convenienza della proposta, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Ma il creditore che ha violato l’art. 124-bis non può neppure sollevare la contestazione sulla convenienza. Spesso il creditore più aggressivo nell’opposizione è proprio quello che ha erogato l’ultimo prestito, quello che ha fatto traboccare il vaso: ed è proprio quello la cui istruttoria merita di essere esaminata per prima.
Va segnalato, infine, che la disciplina del credito ai consumatori è in evoluzione: la Direttiva (UE) 2023/2225 ha rafforzato gli obblighi di valutazione del merito creditizio e sostituirà la direttiva del 2008 da cui derivano gli artt. 121 ss. TUB. Lo stato del recepimento nazionale va verificato al momento della domanda, perché può incidere sul parametro con cui valutare la condotta dei finanziatori per i contratti più recenti.
Errore n. 6 — Contrarre nuovi debiti mentre si prepara la domanda o dopo l’omologazione
L’errore
Il debitore ha già incontrato l’OCC, la domanda è in preparazione, ma la rata dell’auto scade e lui chiede un piccolo prestito online “per tamponare”. Oppure il piano è omologato da sei mesi e, per far fronte a una spesa imprevista, sottoscrive un nuovo finanziamento con una società che non era tra i creditori.
Perché è un errore
Il giudizio dell’art. 69 CCII riguarda la condotta che ha determinato il sovraindebitamento: un nuovo prestito chiesto quando il debitore sa già di essere insolvente, e sta per chiedere ai creditori di accettare una falcidia, è difficilmente presentabile come scelta diligente. È proprio la situazione in cui il giudizio di colpa grave, o perfino di malafede, diventa più facile da sostenere per il creditore che si oppone.
Dopo l’omologazione il problema cambia natura. Il nuovo debito non è compreso nel piano, quindi il nuovo creditore può agire per l’intero. Se le risorse destinate al piano vengono distolte per pagarlo, il debitore rischia di non adempiere agli obblighi assunti; l’art. 72 CCII consente la revoca dell’omologazione anche per inadempimento degli obblighi derivanti dal piano o se le prestazioni non possono essere eseguite, e l’art. 73 prevede la conversione in liquidazione controllata.
Le conseguenze
Un nuovo debito contratto alla vigilia della domanda può essere il singolo elemento che consente al creditore di sostenere la colpa grave in un fascicolo altrimenti favorevole. Dopo l’omologa, la conseguenza più grave è la perdita dei benefici del piano e la conversione in una procedura liquidatoria, con la vendita dei beni.
C’è poi un effetto di lungo periodo: l’art. 69, comma 1, esclude dalla procedura il consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti o che abbia beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Chi ottiene una ristrutturazione e poi torna a indebitarsi non avrà, per anni, una seconda via d’uscita della stessa natura.
Cosa fare invece
Dal momento in cui decidi di affrontare il sovraindebitamento con una procedura, smetti di chiedere credito: ogni spesa imprevista va discussa con il gestore della crisi e con il difensore prima di essere affrontata. Il piano può prevedere margini per le spese essenziali; se un evento straordinario rende il piano non più eseguibile, l’art. 71 e seguenti del Codice offrono strumenti per gestirlo, compresa, a determinate condizioni, la modifica del piano. Le misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII, che il giudice può disporre su istanza del debitore per sospendere le esecuzioni, servono proprio a evitare che la pressione dei creditori spinga verso nuovi finanziamenti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le finanziarie online e i servizi di pagamento dilazionato (“compra ora, paga dopo”) compaiono sempre più spesso nelle ricostruzioni delle cause. Sono importi piccoli, spesso sottovalutati dal debitore, ma registrati nelle banche dati e facilmente rintracciabili dal creditore che vuole dimostrare un indebitamento continuato anche dopo la consapevolezza della crisi. Dieci micro-acquisti rateizzati nei tre mesi precedenti la domanda raccontano al giudice una storia peggiore di un unico prestito personale chiesto anni prima per una ragione documentata.
Gli errori in cifre: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi di calcolo con dati di fantasia, costruiti per mostrare come lo stesso indebitamento possa essere letto in modo opposto a seconda della cronologia e della documentazione. Non sono casi reali e non anticipano l’esito di alcuna procedura, che dipende sempre dalla valutazione del giudice.
Ipotesi A — Stesso debito, due cronologie
Debito complessivo al momento della domanda: 47.860 €, composto da tre prestiti personali (18.200 €, 11.940 €, 9.380 €) e una carta revolving (8.340 €). Reddito netto mensile: 1.720 €. Nucleo di due persone.
- Cronologia 1. I primi due prestiti risalgono al 2019 e al 2020, con rate complessive di 590 € al mese (34% del reddito). Nel marzo 2022 il debitore subisce una riduzione dell’orario di lavoro e il reddito scende per undici mesi a 1.180 €. Il terzo prestito e la revolving vengono usati, come risulta dagli estratti conto, per pagare le rate dei primi due e un intervento odontoiatrico documentato. Qui la catena di prestiti segue un evento esterno: la tesi della colpa grave è difficile da sostenere per il creditore.
- Cronologia 2. Gli stessi debiti, ma il terzo prestito viene chiesto nell’ottobre 2023, quando le rate già in corso assorbono 1.020 € al mese, cioè il 59% del reddito, senza alcun evento sopravvenuto, e le somme risultano spese in acquisti non riconducibili a necessità. Qui il creditore ha un argomento concreto per sostenere che l’ultimo finanziamento è stato chiesto in una situazione già compromessa, con la consapevolezza di non poterlo restituire.
Il numero finale è identico; la difesa è completamente diversa.
Ipotesi B — Il peso dell’istruttoria del finanziatore
Stesso debitore della cronologia 2. Il quarto finanziatore ha erogato 9.380 € in 60 rate da 196 €. Calcolo del reddito disponibile secondo il parametro richiamato dall’art. 68, comma 3, CCII: si prende il reddito netto (1.720 €) e si sottrae la somma necessaria a un dignitoso tenore di vita, pari all’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente ISEE del nucleo (per due persone, 1,57). Con un assegno sociale indicativo di circa 540 € mensili, la soglia è di circa 848 €. Il reddito disponibile è quindi di circa 872 €. Le rate già in corso erano 1.020 €: il debitore era già oltre il proprio reddito disponibile prima del quarto prestito.
Esito: la colpa del debitore resta oggetto di valutazione (Cass. n. 21048/2025 tiene i due piani distinti), ma il finanziatore che ha erogato in questa situazione rischia di essere considerato in colpa e di perdere la possibilità di opporsi sulla convenienza del piano. Con 9.380 € su 47.860 € (circa il 19,6% del passivo), è un creditore la cui voce in fase di omologa può pesare: neutralizzarla cambia l’equilibrio dell’udienza.
L’importo dell’assegno sociale va aggiornato all’anno di riferimento con il dato INPS vigente; il valore usato qui è solo dimostrativo.
Ipotesi C — Il prestito “ponte” a un mese dalla domanda
Debitore con passivo di 63.470 € e proposta di ristrutturazione che offre ai chirografari il 22%, pari a circa 13.960 € in 84 mesi (circa 166 € al mese). Un mese prima del deposito chiede un prestito online di 2.150 € per pagare la rata dell’auto. Due effetti:
- Il nuovo creditore entra nel passivo (che sale a 65.620 €) e alla stessa percentuale riceverebbe circa 473 €; ma soprattutto può eccepire che il prestito è stato chiesto da chi sapeva di essere insolvente e stava per proporre una falcidia, argomento che si salda a quello degli altri creditori.
- Se la domanda viene respinta, il debitore torna davanti a 65.620 € di debiti esigibili per intero, con il pignoramento dello stipendio che, sui crediti ordinari, può arrivare a un quinto del netto (circa 344 € su 1.720 €): più del doppio della rata del piano.
Un prestito da 2.150 € può mettere a rischio una soluzione che avrebbe chiuso oltre 63.000 € di debiti.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono anni prima della crisi, quando si firmano i contratti; altri si consumano mentre si prepara la domanda; altri ancora dopo l’omologazione, quando il debitore pensa che il peggio sia passato. Saperli collocare nel tempo aiuta a capire quali sono ancora rimediabili e quali no. La tabella riassume il momento, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio: “sì” significa che l’errore può essere ancora corretto senza conseguenze definitive, “parziale” che può essere attenuato con un’adeguata difesa, “no” che i suoi effetti, una volta prodotti, non si cancellano.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Consolidamento a crisi conclamata | Prima della domanda, spesso anni prima | Argomento per la colpa grave ex art. 69, c. 1 | Parziale: ricostruzione cronologica e documentale |
| Dichiarazioni inesatte al finanziatore | Alla firma del contratto | Eccezione di malafede del creditore | Parziale: rileva solo se causale e provata dal creditore |
| Debiti omessi nella domanda | Deposito del ricorso | Diniego o revoca dell’omologa (art. 72) | Sì prima dell’omologa (integrazione); no dopo la revoca |
| Lettura errata del credito sproporzionato | Scelta se presentare domanda | Rinuncia a una tutela o domanda fragile | Sì: nuova valutazione e nuova domanda |
| Cause e flussi non documentati | Preparazione con l’OCC | Relazione OCC sfavorevole, diniego | Sì se corretto prima della relazione; parziale dopo |
| Condotta del finanziatore ignorata | Redazione del ricorso e udienza | Creditore colpevole legittimato a opporsi | Parziale: deducibile fino alla decisione |
| Nuovi debiti in corso di procedura | Vigilia della domanda o dopo l’omologa | Colpa grave; revoca e conversione (artt. 72-73) | Parziale prima; difficile dopo la revoca |
La checklist preventiva
Prima di firmare un nuovo finanziamento, e a maggior ragione prima di depositare una domanda di ristrutturazione dei debiti, verifica una per una queste condizioni. Puoi salvare l’elenco e usarlo come promemoria.
- [ ] Ho calcolato quanta parte del mio reddito netto è già impegnata in rate, includendo cessioni del quinto, deleghe di pagamento, carte revolving e acquisti rateizzati online.
- [ ] Ho confrontato le rate con il mio reddito disponibile, sottraendo la soglia del dignitoso tenore di vita (assegno sociale per coefficiente ISEE del nucleo).
- [ ] Se si tratta di un consolidamento, ho verificato che estingua davvero tutti i debiti indicati e che la nuova rata sia inferiore alla somma delle precedenti.
- [ ] Ho conservato contratti, SECCI, questionari compilati e conteggi di estinzione di ogni finanziamento.
- [ ] Ho richiesto la mia posizione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati.
- [ ] Ho elencato tutti i creditori, nessuno escluso, compresi familiari, garanzie per terzi, debiti fiscali e condominiali.
- [ ] Ho ricostruito, per ogni prestito rilevante, la destinazione delle somme con gli estratti conto.
- [ ] Ho raccolto i documenti degli eventi che hanno causato la crisi: perdita o riduzione del lavoro, malattia, separazione, decessi, spese straordinarie.
- [ ] Ho annotato eventuali dichiarazioni inesatte rese in passato alle finanziarie, per discuterle apertamente con il gestore della crisi.
- [ ] Ho fatto verificare se i finanziatori hanno valutato il mio merito creditizio prima di erogare.
- [ ] Ho smesso di chiedere nuovo credito dal momento in cui ho deciso di affrontare la crisi con una procedura.
- [ ] Ho valutato con un professionista quale procedura sia più adatta (ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente), considerando anche il diverso modo in cui ciascuna valuta la mia condotta passata.
E se l’errore l’ho già fatto?
La domanda che arriva più spesso, a questo punto, è semplice: “ho già fatto tutto quello che c’è scritto qui; per me è troppo tardi?”. La risposta onesta è che dipende da quale errore, e da quando. Molte delle condotte descritte non sono preclusioni automatiche, ma elementi che il giudice valuta insieme a tutto il resto.
Se la catena di prestiti è già alle spalle, la via d’uscita è la ricostruzione: una cronologia documentata che mostri perché ogni finanziamento è stato chiesto e dove sono finite le somme. La giurisprudenza di merito che abbiamo ricordato esclude che la sola sproporzione sia colpa grave, e pone a carico del creditore l’onere di provare la malafede o la frode e la loro efficacia causale. Un passato pesante, se spiegato, non chiude la porta.
Se in passato hai reso dichiarazioni inesatte a un finanziatore, la strada è affrontarle, non nasconderle. Il gestore della crisi deve conoscerle; il difensore deve valutare se erano causali (avrebbero cambiato la decisione di erogare?) e se il finanziatore, con una normale consultazione delle banche dati, se ne sarebbe accorto comunque. È proprio su questo terreno che la colpa del finanziatore ai sensi dell’art. 124-bis TUB diventa un argomento difensivo.
Se la domanda è già stata depositata con debiti omessi, intervieni subito, prima della decisione: la domanda può essere integrata, e il giudice, ai sensi dell’art. 70 CCII, può concedere termini per integrazioni. Un’omissione corretta spontaneamente prima dell’omologa è molto diversa da un’omissione scoperta da un creditore dopo.
Se la domanda è già stata respinta, occorre distinguere. Contro la sentenza che decide sull’omologazione è previsto il reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Va valutato se il diniego si fondi su un errore di valutazione (ad esempio aver qualificato come colpa grave una sproporzione che la giurisprudenza ritiene fisiologica) oppure su una carenza documentale che si può colmare. Nel secondo caso, a volte, è più efficace preparare una nuova domanda ben documentata che impugnare una decisione presa su un fascicolo incompleto. La Cassazione, con la sentenza n. 4786 del 1° marzo 2018, aveva escluso che la sola dichiarazione di inammissibilità della domanda di accesso fosse ricorribile per Cassazione proprio perché non preclude la ripresentazione: la regola andrà verificata sul rito del Codice, ma conferma che un primo esito negativo non è necessariamente definitivo.
Se il piano è già omologato e hai contratto nuovi debiti, la priorità è non compromettere l’esecuzione del piano. Se le rate del piano sono ancora regolari, il nuovo debito è un problema separato da gestire senza distogliere le risorse destinate ai creditori della procedura. Se l’esecuzione è a rischio, va valutata tempestivamente con l’OCC una modifica del piano prima che un creditore chieda la revoca.
Se un creditore ha già depositato osservazioni sostenendo la tua colpa grave, non tutto è perduto, ma il tempo stringe. Nella ristrutturazione dei debiti, dopo la pubblicazione della proposta e del piano, i creditori possono presentare osservazioni entro il termine previsto dall’art. 70 CCII; l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie. È questa la finestra in cui la difesa deve rispondere nel merito: contestando la ricostruzione del creditore, depositando la documentazione sulle cause, evidenziando, se ricorre, la violazione dell’art. 124-bis TUB da parte dello stesso creditore che eccepisce la colpa grave. Un’eccezione rimasta senza risposta, in questa fase, finisce per orientare la decisione; un’eccezione contestata con documenti ha un peso molto diverso.
Se il finanziatore che contesta la convenienza è proprio quello che ha erogato senza verificare il merito creditizio, va chiesto espressamente al giudice di rilevare la preclusione dell’art. 69, comma 2. Non è un argomento che il giudice debba necessariamente cercare da solo: la relazione dell’OCC ai sensi dell’art. 68, comma 3, offre la base, ma la difesa deve trarne le conseguenze in modo esplicito.
Quando invece la preclusione è definitiva? Nei casi di esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte: si tratta di un requisito oggettivo, che nessuna ricostruzione può superare. E quando la colpa grave o la malafede sono state accertate con una decisione non più impugnabile, la stessa domanda, sugli stessi fatti, non potrà semplicemente essere ripresentata: occorrono fatti nuovi o una procedura diversa.
Una precisazione sul ruolo della Cassazione
Va aggiunto un elemento di realismo. La giurisprudenza di legittimità specifica sull’art. 69 CCII è ancora limitata, e la gran parte degli orientamenti che abbiamo richiamato proviene da tribunali e corti d’appello. Questo significa due cose. Da un lato, gli indirizzi possono variare da un ufficio giudiziario all’altro, e la domanda va costruita tenendo conto delle prassi del tribunale competente. Dall’altro, quando una decisione sul punto appare in contrasto con l’impostazione del Codice — ad esempio perché equipara la sproporzione dell’indebitamento alla colpa grave, o perché trascura del tutto la condotta del finanziatore — l’impugnazione può contribuire a fissare il principio. La sentenza n. 10095/2019 ha riconosciuto, sotto la disciplina previgente, l’accesso al ricorso straordinario per Cassazione contro il decreto che decide il reclamo sull’omologa, proprio in considerazione della natura contenziosa del procedimento; la disciplina delle impugnazioni nel Codice va verificata caso per caso, ma la possibilità di arrivare fino all’ultimo grado resta un elemento della strategia, non un’ipotesi remota.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho chiesto sei prestiti in quattro anni: il giudice mi considererà automaticamente in colpa grave?”
No. Il numero di finanziamenti non è, di per sé, il criterio. Conta il momento in cui sono stati chiesti rispetto all’emergere della crisi, la destinazione delle somme e la presenza di eventi esterni documentati. Sei prestiti usati in sequenza per pagare rate precedenti dopo una perdita di reddito raccontano una storia molto diversa da sei prestiti spesi in acquisti superflui mentre si era già insolventi.
“Nel questionario della finanziaria ho dichiarato meno debiti di quelli che avevo. È finita?”
Non necessariamente. La malafede deve essere provata dal creditore e deve aver avuto un effetto causale sul sovraindebitamento. Se il finanziatore avrebbe potuto accorgersene con una normale consultazione delle banche dati, la sua stessa condotta diventa oggetto di valutazione. Va però affrontato apertamente con l’OCC fin dal primo incontro.
“La banca mi ha dato il prestito pur sapendo che ero già pieno di debiti. Questo mi salva?”
Aiuta, ma non basta da solo. La Cassazione (ord. n. 21048/2025) ha chiarito che la colpa del finanziatore non cancella automaticamente quella del consumatore. Però può ridimensionarla, se l’istruttoria negligente ha contribuito in modo determinante alla crisi, e impedisce a quel creditore di contestare la convenienza della proposta.
“Con il nuovo Codice la meritevolezza non c’è più, giusto?”
In parte. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice verifica l’assenza di colpa grave, malafede o frode, non più la meritevolezza ampia della L. 3/2012. Ma per l’esdebitazione del debitore incapiente il requisito della meritevolezza è espressamente richiesto. La scelta della procedura conta.
“Ho preso un piccolo prestito online la settimana scorsa, prima di sapere della procedura. Devo dichiararlo?”
Sì, sempre. Ogni debito va inserito nell’elenco dei creditori. Un debito omesso resta fuori dalla procedura e, se scoperto, può portare al diniego o alla revoca dell’omologazione. Va dichiarato e, se possibile, spiegato.
“La mia domanda è stata respinta per colpa grave. Posso ripresentarla?”
Dipende dai motivi. Se il diniego dipende da una documentazione incompleta, una nuova domanda ben costruita può avere esito diverso. Se la colpa grave è stata accertata sui fatti, occorre valutare il reclamo nei termini o una procedura alternativa. È una valutazione da fare subito, perché il termine per il reclamo è breve.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché documentano, da diverse angolazioni, come i giudici valutano il ricorso al credito nella condotta del consumatore. I principi sono riformulati; dove indicato, gli estremi sono quelli riportati dalle fonti di commento consultate.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Cosa è successo al consumatore che contava solo sulla colpa della banca. La Corte distingue nettamente la colpa del debitore da quella del finanziatore: l’omessa valutazione del merito creditizio non esclude che il consumatore abbia causato il dissesto con colpa grave, malafede o frode. Il creditore colpevole perde opposizione e reclamo sulla convenienza, ma può ancora contestare la legittimità della domanda. Rilevanza: è il punto di riferimento di legittimità sul rapporto tra i due commi dell’art. 69 CCII.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. 10 aprile 2019, n. 10095. Cosa è successo a chi non ha saputo spiegare dove erano finite le somme. Pur di fronte a una crisi originata da un evento esterno, è stata ritenuta corretta l’esclusione del debitore che non aveva dato conto in modo tracciabile dell’impiego del TFR incassato. La sentenza afferma anche la ricorribilità per Cassazione del decreto che decide il reclamo sull’omologa. Rilevanza: riguarda la L. 3/2012, ma mostra il peso della ricostruzione dei flussi.
3. Cass. civ., 1° marzo 2018, n. 4786. Cosa è successo a chi ha impugnato una semplice inammissibilità. Il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di accesso non è stato ritenuto ricorribile per Cassazione, perché privo di effetti preclusivi: il debitore può ripresentare la domanda. Rilevanza: disciplina previgente, utile per orientare la scelta tra impugnazione e nuova domanda.
4. Trib. Benevento, 11 dicembre 2023. Cosa è successo a chi ha chiesto l’ultimo prestito a crisi già in atto. Accesso negato: le condizioni economiche erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento, e questo ha integrato la colpa grave. Rilevanza: è l’esempio più diretto della “catena” letta come aggravamento consapevole.
5. Trib. Bologna, 21 marzo 2025. Cosa è successo alla finanziaria che si era fidata del solo questionario. Il finanziatore doveva verificare autonomamente la situazione del cliente consultando le banche dati; è stato ritenuto in colpa e privato del reclamo, mentre le omissioni del consumatore su altri debiti non sono state giudicate gravi. Rilevanza: mostra come la condotta del creditore riequilibri il giudizio.
6. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2747/2025, pubbl. 18 settembre 2025. Cosa è successo al creditore che eccepiva la malafede senza provarla. L’onere di dimostrare malafede o frode e la loro efficacia causale grava sul creditore; esclusa la colpa grave di chi ha fatto ricorso al credito per necessità familiari documentate. Rilevanza: riparto dell’onere della prova e valore della documentazione delle cause.
7. Trib. Napoli, 5 maggio 2025. Cosa è successo a chi temeva che la sproporzione bastasse a escluderlo. La sproporzione dell’indebitamento non è colpa grave, perché coincide con l’essenza del sovraindebitamento. Rilevanza: smonta l’equivalenza “credito sproporzionato = colpa grave”.
8. Trib. Napoli, 27 ottobre 2025. Cosa è successo alla tesi della “mera colpa”. Il giudice non sindaca la colpa lieve, ma solo la causazione del dissesto con colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: delimita il perimetro del controllo giudiziale.
9. Trib. Catania, 21 giugno 2024. Stesso indirizzo sulla sproporzione dell’indebitamento come dato fisiologico della procedura, non come colpa in sé. Rilevanza: conferma l’orientamento in un diverso distretto.
10. Trib. Nola, sent. 8 maggio 2024, n. 41. Cosa è successo al requisito della meritevolezza. Superata la meritevolezza dell’art. 12-bis L. 3/2012: l’esclusione opera solo per colpa grave, malafede o frode, in una logica di seconda opportunità. Rilevanza: segna il passaggio tra le due discipline.
11. App. Bologna, decreto 9 febbraio 2024. Il giudice si limita a verificare i requisiti negativi dell’art. 69 e nega l’omologa solo in presenza di colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: conferma di secondo grado dell’impostazione restrittiva.
12. Trib. Reggio Calabria, decreto 25 gennaio 2024. Medesimo principio della Corte d’appello di Bologna sul controllo limitato ai requisiti negativi. Rilevanza: diffusione territoriale dell’orientamento.
13. Trib. Torino, 31 maggio 2023. Cosa è successo al finanziatore professionale negligente. La condotta del finanziatore va considerata: un’istruttoria omessa o negligente, se determinante, può ridurre la colpa del consumatore. Rilevanza: collega l’art. 124-bis TUB al giudizio sulla colpa del debitore.
14. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023. Stesso principio del Tribunale di Torino sulla rilevanza della condotta del finanziatore. Rilevanza: rafforza l’orientamento di merito su cui fondare l’analisi dei contratti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni errore descritto ha due momenti: quello in cui si può ancora evitare e quello in cui va riparato. Il lavoro dello studio è organizzato su entrambi.
- Ricostruiamo la cronologia dei finanziamenti: per ogni prestito individuiamo data, importo, rata, incidenza sul reddito dell’epoca e destinazione delle somme, incrociando contratti ed estratti conto.
- Analizziamo i contratti di credito ai consumatori (artt. 121 ss. TUB), verificando SECCI, questionari e documentazione dell’istruttoria per accertare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB.
- Calcoliamo il reddito disponibile secondo il parametro dell’art. 68, comma 3, CCII, per ogni finanziamento rilevante, e indichiamo all’OCC i casi in cui l’erogazione appare non sostenibile già all’origine.
- Intercettiamo l’errore prima che si consumi: esaminiamo un consolidamento o un rinnovo di cessione del quinto prima che venga firmato, quando il debitore è già in difficoltà.
- Raccogliamo la prova delle cause: individuiamo e ordiniamo i documenti che collegano i prestiti a eventi esterni (lavoro, salute, famiglia).
- Verifichiamo la completezza del passivo tramite Centrale dei Rischi e sistemi di informazioni creditizie, perché nessun creditore resti fuori dalla domanda.
- Prepariamo la risposta alle eccezioni di colpa grave e malafede dei creditori, anche sul piano dell’onere della prova e del nesso causale.
- Valutiamo la procedura più adatta tra ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, considerando come ciascuna valuta la condotta passata.
- Quando il termine è scaduto o la domanda è stata respinta, verifichiamo se è più efficace il reclamo o una nuova domanda, e su quali fatti costruirla.
- Accompagniamo il debitore dopo l’omologa, monitorando l’esecuzione del piano e valutando per tempo eventuali modifiche, per evitare revoca e conversione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, la qualifica di Gestore della crisi e l’incarico fiduciario presso un OCC pesano in modo particolare: significano conoscere dall’interno il modo in cui l’Organismo valuta le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, cioè esattamente il terreno su cui si decide se una catena di prestiti è colpa grave. Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: stesso difensore, stessa linea, dal reclamo in Corte d’appello all’eventuale ricorso in Cassazione.
Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sul piano dei contratti, delle eccezioni e del processo; i secondi sulla ricostruzione dei flussi, sul calcolo del reddito disponibile e sulla sostenibilità del piano.
In chiusura
Un prestito chiesto per pagare un altro prestito non è una colpa da cui non si torna indietro. Diventa un problema quando la sequenza viene firmata con la consapevolezza di non poterla sostenere, quando le somme non si sanno spiegare, quando qualcosa viene nascosto. Quasi sempre la differenza tra un diniego e un’omologazione sta nella capacità di raccontare al giudice, con i documenti, perché quella catena si è formata e chi, oltre al debitore, ne porta la responsabilità.
È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia con un approccio specifico: la combinazione tra l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, permette di leggere insieme la condotta del consumatore e quella dei finanziatori, che è esattamente ciò che l’art. 69 CCII chiede al giudice di fare.
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