La contesa da 100 milioni di euro tra l’erario italiano e i piloti di Formula 1 riapre un tema importante per la fiscalità internazionale dello sport. Lo dimostrano le rimostranze e i fraintendimenti nelle dichiarazioni del pilota finlandese della Cadillac, Valtteri Bottas, così come nelle risposte del pluricampione della Red Bull, Max Verstappen.
A settembre, infatti, la Formula 1 ha pagato il conto al fisco italiano dopo l’indagine della Guardia di Finanza di Bologna, che aveva messo nel mirino le scuderie per omessi versamenti relativi al Gran Premio di Imola per le edizioni 2020 e 2021. In particolare, veniva contestato il mancato pagamento delle imposte dovute dai piloti stranieri, o italiani non residenti, previsto tanto dalla normativa internazionale quanto da quella italiana.
La vicenda, per ora, è limitata alla Formula 1, ma il raggio si potrebbe allargare facilmente perché inerente a un tema di particolare rilievo per la fiscalità internazionale dello sport: il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai piloti non residenti per le prestazioni effettuate in Italia e gli eventuali obblighi dichiarativi delle strutture che li remunerano.
Un tema globale per gli sportivi
Come spiega a MF-Milano Finanza, l’avvocato Armando Simbari, founding partner dello studio Simbari Avvocati Penalisti, «le verifiche della Guardia di Finanza di Bologna riaccendono il confronto sulla tassazione dei compensi dei piloti non residenti, ma per configurare una responsabilità penale occorrono prove ulteriori rispetto alla contestazione tributaria».
Una questione che va oltre il mondo delle corse e investe, più in generale, le modalità con cui gruppi e organizzazioni internazionali gestiscono redditi prodotti in più giurisdizioni, tra normative nazionali, convenzioni contro le doppie imposizioni e differenti regimi di tassazione. «Il punto centrale delle verifiche riguarda la possibilità che una quota dei compensi percepiti dai piloti stranieri, in quanto riconducibile all’attività sportiva svolta sul territorio italiano, debba essere assoggettata a imposizione nel nostro Paese», dice Simbari. Che ricorda come «secondo l’impostazione oggetto di accertamento, da tale qualificazione potrebbe derivare per le scuderie estere l’obbligo di applicare le relative ritenute alla fonte, assumendo il ruolo di sostituti d’imposta». Un’interpretazione che, tuttavia, pone diversi interrogativi giuridici e operativi. E che, soprattutto, non può essere automaticamente trasferita dal piano tributario a quello penale.
Il nodo fiscale: compensi, ritenute e obblighi delle scuderie
Nel caso della Formula 1, la dimensione internazionale delle attività sportive e commerciali rende particolarmente articolata la ricostruzione dei rapporti economici. «I contratti dei piloti, le modalità di pagamento dei compensi e la ripartizione delle prestazioni tra differenti Paesi richiedono infatti un’analisi puntuale per determinare quale parte del reddito possa essere considerata fiscalmente prodotta in Italia», spiega il legale. Così come «non meno rilevante è la qualificazione giuridica del rapporto tra pilota e scuderia». Dunque, «occorre stabilire se i compensi siano riconducibili a prestazioni sportive imponibili nel nostro ordinamento, come debbano essere applicate le convenzioni fiscali internazionali e, soprattutto, se il team estero possa essere effettivamente qualificato come sostituto d’imposta».
Quest’ultimo passaggio rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda. L’eventuale imponibilità italiana del reddito del pilota, infatti, non risolve automaticamente la questione degli obblighi di ritenuta e dichiarazione gravanti sulla scuderia.
Quando la contestazione fiscale può assumere rilevanza penale
Per Simbari, l’eventuale evoluzione penale della vicenda potrebbe chiamare in causa l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 74/2000, che disciplina l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta. «La disposizione prevede la reclusione da due a cinque anni per chi, essendovi obbligato e al fine di evadere le imposte, ometta di presentare la dichiarazione del sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate supera la soglia di 50 mila euro».
«La previsione normativa individua quindi presupposti precisi. Non è sufficiente accertare l’esistenza di somme potenzialmente assoggettabili a tassazione in Italia: occorre individuare il soggetto effettivamente tenuto alla dichiarazione, dimostrarne l’omissione, verificare il superamento della soglia di punibilità e accertare l’elemento soggettivo richiesto dalla legge». La stessa disciplina esclude, inoltre, che possa considerarsi omessa una dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza. Per le scuderie estere, dunque, il passaggio da una contestazione amministrativa a un’eventuale ipotesi di reato richiederebbe «un autonomo percorso di accertamento».
La Cassazione: il giudice penale non è vincolato alle presunzioni fiscali
Il principio dell’autonomia tra procedimento tributario e processo penale assume particolare importanza in controversie caratterizzate da rapporti transnazionali e da interpretazioni giuridiche complesse. «L’amministrazione finanziaria può fondare le proprie ricostruzioni anche su presunzioni e metodi induttivi. Il giudice penale, invece, deve valutare autonomamente gli elementi disponibili secondo le regole probatorie previste dal codice di procedura penale».
Un orientamento ribadito, aggiunge Simbari, «anche dalla giurisprudenza di legittimità nel 2025, secondo cui l’esistenza di un reato tributario non può essere desunta automaticamente dalle conclusioni raggiunte in sede fiscale». Gli accertamenti dell’amministrazione possono «certamente costituire elementi di conoscenza utilizzabili nel procedimento penale, ma devono essere sottoposti a una valutazione autonoma, nel rispetto delle regole sulla prova e sugli indizi», aggiunge.
La vicenda F1
«Applicato alla vicenda Formula 1, il principio impone di verificare non soltanto la corretta qualificazione fiscale dei compensi, ma anche l’effettiva sussistenza degli obblighi dichiarativi in capo alle singole scuderie», per cui «il pubblico ministero dovrebbe quindi dimostrare che il reddito del pilota fosse imponibile in Italia, che la scuderia fosse il soggetto obbligato a effettuare le ritenute, che sussistesse uno specifico obbligo dichiarativo rimasto inadempiuto e che fosse stata superata la soglia penale prevista dalla normativa».
Il dolo di evasione, elemento decisivo per la responsabilità penale
A rendere ancora più complesso un eventuale procedimento penale è la necessità di dimostrare il dolo specifico di evasione. «La mancata presentazione della dichiarazione, anche in presenza di imposte dovute, non consente infatti di presumere automaticamente che l’omissione fosse finalizzata a sottrarsi agli obblighi fiscali». «Su questo punto la Corte di Cassazione è intervenuta con le sentenze n. 44170 del 2023 e n. 526 del 2025, richiamando la necessità di distinguere la consapevolezza dell’omissione dalla prova dell’ulteriore finalità evasiva».
Perciò, secondo Simbari, l’entità delle somme contestate e la conoscenza degli obblighi tributari possono costituire elementi indiziari, ma devono essere valutati nel quadro complessivo delle circostanze. «Per organizzazioni internazionali come le scuderie di Formula 1, nelle quali rapporti contrattuali, prestazioni sportive e flussi finanziari coinvolgono più ordinamenti, la ricostruzione dell’elemento soggettivo assume quindi un ruolo determinante». «La complessità delle norme applicabili non esclude di per sé una responsabilità penale, ma impone di verificare concretamente se la condotta sia stata posta in essere con il fine richiesto dalla legge».
Il precedente degli agenti sportivi
Indicazioni utili emergono anche da controversie fiscali che hanno coinvolto operatori del settore calcistico. In alcuni casi, l’amministrazione finanziaria ha ipotizzato l’esistenza in Italia di stabili organizzazioni occulte riconducibili ad agenti sportivi attivi nei trasferimenti internazionali di calciatori.
«Secondo la ricostruzione fiscale», spiega Simbari, «le attività svolte nel nostro Paese avrebbero generato redditi imponibili in Italia, con conseguenti obblighi dichiarativi». Alcune contestazioni hanno avuto anche sviluppi penali, ma «in tali procedimenti il giudice non ha necessariamente condiviso la ricostruzione dell’amministrazione finanziaria, giungendo in determinati casi a conclusioni differenti sulla sussistenza di una stabile organizzazione».
Il precedente evidenzia come «una contestazione tributaria, pur fondata su elementi valutabili in sede amministrativa, non sia di per sé sufficiente a sostenere una responsabilità penale».
La posizione dei piloti resta distinta da quella dei team
Un ulteriore aspetto riguarda la separazione tra la posizione delle scuderie e quella dei singoli piloti. Le verifiche sulle ritenute riguardano principalmente gli eventuali obblighi dei team quali sostituti d’imposta. Diversa è la questione dell’eventuale responsabilità personale degli atleti non residenti. «Per questi ultimi sarebbe necessario accertare l’esistenza di un autonomo obbligo dichiarativo in Italia e verificare l’eventuale applicabilità dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 74/2000, che prevede una soglia di punibilità di 50 mila euro di imposta evasa». Anche in questo caso, un’eventuale contestazione penale «richiederebbe la dimostrazione del dolo specifico di evasione». «Non sarebbe pertanto corretto attribuire automaticamente ai piloti le conseguenze di eventuali irregolarità contestate alle scuderie in relazione all’applicazione delle ritenute».
La vera partita tra fiscalità internazionale e diritto penale
Il caso Formula 1 mette in evidenza una questione destinata ad assumere crescente rilevanza per le attività economiche e professionali transnazionali: il rapporto tra potestà impositiva degli Stati, obblighi delle organizzazioni estere e responsabilità penale tributaria. Per le scuderie coinvolte, il tema non riguarda soltanto l’eventuale quantificazione delle somme dovute al fisco italiano, ma anche la corretta individuazione degli obblighi connessi ai compensi corrisposti ai propri piloti.
«Se le verifiche dovessero sfociare in un contenzioso, il confronto si concentrerebbe dunque su due livelli distinti: da una parte la fondatezza della pretesa fiscale, dall’altra l’eventuale sussistenza dei presupposti necessari a configurare un reato», specifica Simbari. «La distinzione è sostanziale: un accertamento tributario può trovare conferma senza che siano necessariamente integrati gli estremi di una responsabilità penale».
Ed è proprio su questo confine, tra interpretazione delle norme fiscali internazionali e prova dell’eventuale condotta evasiva, che si giocherà la parte giuridicamente più delicata della vicenda. (riproduzione riservata)
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