Ex marito e figli mettono immobili e quote in un trust dopo il divorzio. L’Agenzia vuole l’imposta subito. La Cassazione sposta il momento, e dà un’indicazione che vale per tutti.
Costituire un trust e trasferire i beni al trustee non costa nulla in termini di imposta sulle successioni e donazioni. Il tributo si paga dopo, quando i beni passano dal trustee al beneficiario finale, perché solo allora qualcuno si arricchisce davvero. Lo ha ribadito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26643 depositata il 12 ottobre 2026, che ha accolto il ricorso di un trust nato dagli accordi di divorzio tra due ex coniugi. Il principio si fonda sull’art. 53 della Costituzione: l’imposizione deve collegarsi a un indice effettivo di ricchezza, e il trustee, che acquista una titolarità formale e temporanea, non ne mostra alcuno. La Corte non ha messo in discussione la lettura dell’Agenzia sull’esenzioneper gli atti di divorzio, che copre solo i conferimenti dell’ex marito e non quelli dei figli. Ha però cancellato la decisione dei giudici di merito che avevano tassato subito la dotazione del trust: quei beni, per ora, non sono di nessuno.
La vicenda
Due coniugi divorziano e, nell’ambito degli accordi, costituiscono un trust. L’ex marito vi conferisce partecipazioni societarie, immobili e denaro, con l’ex moglie come beneficiaria. I figli aggiungono beni propri, destinati ai rispettivi futuri discendenti. Lo scopo dichiarato è doppio: dare all’ex moglie una tutela economica più solida e rassicurarla sulla conservazione del patrimonio familiare per le generazioni successive.
L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione. Riconosce l’esenzione dell’art. 19 della legge 74/1987, che esonera da ogni imposta gli atti relativi al procedimento di divorzio, per il conferimento dell’ex marito eseguito in attuazione degli accordi. La nega per gli apporti dei figli: non hanno un collegamento con la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sono liberalità autonome a favore di discendenti futuri, e vanno tassate con l’imposta proporzionale sulle donazioni. I giudici di merito confermano la tassazione immediata. La Cassazione accoglie il ricorso del trust.
Cos’è un trust e chi possiede i beni?
Il trust è un istituto di origine anglosassone, riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con la legge 364/1989. Un disponente trasferisce beni a un trustee, che li amministra secondo le istruzioni dell’atto istitutivo nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo. Il trustee è proprietario, ma di una proprietà vincolata: non può usare i beni per sé, non rispondono dei suoi debiti, deve gestirli e alla fine trasferirli a chi l’atto indica. È uno strumento usato per il passaggio generazionale, la protezione di soggetti deboli, la sistemazione di patrimoni familiari dopo una separazione.
Proprio questa struttura crea il problema fiscale. L’imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall’art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, colpisce i trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione. Il trust è un vincolo di destinazione. Per anni l’Agenzia ha sostenuto che l’imposta fosse dovuta all’ingresso, al momento del conferimento al trustee, con l’aliquota determinata dal rapporto tra disponente e beneficiario.
Perché la costituzione del trust non si tassa?
La Cassazione, con un orientamento consolidato dal 2019 e ora ribadito, ragiona sulla capacità contributiva. L’istituzione del trust e il conferimento dei beni sono atti fiscalmente neutri perché non producono un passaggio effettivo e stabile di ricchezza né un incremento del patrimonio del trustee, che acquista la titolarità solo formalmente e per trasferirla. Tassare quel momento significherebbe colpire una ricchezza che non esiste in capo a nessuno: il disponente non ce l’ha più, il beneficiario non ce l’ha ancora, il trustee la custodisce. L’art. 53 della Costituzione vuole un’imposizione ragionevole e legata a un indice effettivo di ricchezza, e l’unico momento in cui quell’indice compare è l’attribuzione finale.
Il tributo si applica quindi quando il trustee trasferisce beni o diritti al beneficiario, con le aliquote e le franchigie calcolate in base al rapporto tra chi ha conferito e chi riceve: 4% con franchigia di un milione tra genitori e figli, 6% tra fratelli, 8% tra estranei. La riforma del d.lgs. 139/2024 ha recepito questa impostazione nel nuovo art. 4-bis del Tus, in vigore dal 2025, con la possibilità per il disponente di optare per la tassazione anticipata all’ingresso, con i valori e le aliquote di quel momento, se lo ritiene conveniente.
L’esenzione per il divorzio copre anche i conferimenti dei figli?
Su questo punto la Cassazione non interviene e lascia in piedi la ricostruzione dell’Agenzia. L’art. 19 della legge 74/1987 esenta gli atti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, e la Corte costituzionale ha esteso la portata a tutti gli accordi patrimoniali tra coniugi collegati alla crisi. I conferimenti dell’ex marito a favore dell’ex moglie rientrano. Gli apporti dei figli a favore dei propri futuri discendenti, invece, non regolano i rapporti tra i coniugi: sono donazioni a terzi inserite in un atto che ha anche un’altra funzione, e l’esenzione non le copre. Quando quei beni usciranno dal trust verso i nipoti, l’imposta sarà dovuta.
La differenza, dopo l’ordinanza, è il quando. L’avviso di liquidazione che pretendeva il tributo sulla dotazione iniziale è caduto. Il Fisco incasserà al momento dell’attribuzione ai beneficiari, che per discendenti ancora da nascere può essere lontano di decenni.
Cosa cambia per chi usa un trust?
Per i trust costituiti prima del 2025, l’ordinanza conferma la strada del rimborso per chi ha pagato all’ingresso su richiesta dell’Agenzia, entro i termini di decadenza. Per quelli nuovi, il quadro è stabilizzato dalla legge: tassazione all’uscita come regola, tassazione anticipata come opzione. Chi sceglie l’opzione lo fa di solito per bloccare valori e aliquote attuali, in previsione di un aumento futuro. Chi non la sceglie paga quando il beneficiario riceve, con i valori di allora. E in un trust nato da un divorzio, la linea di confine dell’esenzione resta quella tracciata dall’Agenzia: ciò che sistema i rapporti tra ex coniugi è esente, ciò che i figli donano ai nipoti no.
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