#Finsubito news dalla rete – Crediti d’imposta acquistati su Bonus edilizi : tassa al 26%


Il Decreto Omnibus ha introdotto per i professionisti un’imposta sostitutiva del 26% sul differenziale positivo realizzato attraverso la cessione o la compensazione dei crediti d’imposta acquistati, compresi i bonus edilizi. La disciplina si applica agli acquisti effettuati dal 12 agosto 2026 e, su opzione, ai crediti acquisiti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Restano esclusi i crediti propri e quelli ricevuti come compenso per prestazioni professionali.

Come vengono tassati i crediti d’imposta acquistati e utilizzati in compensazione dai professionisti?Per i professionisti, il differenziale positivo tra il valore del credito d’imposta ceduto o compensato e il relativo costo di acquisto è soggetto a un’imposta sostitutiva del 26%. Il nuovo regime si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026 e, su opzione, a quelli acquisiti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Crediti d’imposta acquistati: la nuova tassazione

L’articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, (c.d. “Decreto Omnibus”), introduce una disciplina specifica per il trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dagli esercenti arti e professioni a un prezzo inferiore al relativo valore nominale e successivamente utilizzati in compensazione o ceduti a terzi. Viene in particolare previsto l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 26% dei differenziali positivi da cessione o compensazione.

La nuova imposta sostitutiva si applica per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Viene, però, prevista una disposizione transitoria, che consente agli esercenti arti e professioni di applicare le nuove regole ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

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💶 Aliquota
Il differenziale positivo sui crediti acquistati è tassato al 26%.

🧮 Base imponibile
Conta la differenza tra valore utilizzato e costo proporzionale di acquisto.

📅 Decorrenza
Regime obbligatorio per gli acquisti effettuati dal 12 agosto 2026.

🔄 Regime opzionale
L’opzione può comprendere i crediti acquistati dal periodo d’imposta 2024.

🚫 Crediti esclusi
Restano fuori i crediti propri e quelli ricevuti come compenso professionale.

📂 Documentazione
Occorre tracciare costo, data di acquisto e quote utilizzate o cedute.

Dal principio di onnicomprensività alla riforma del 2026

Nell’ambito del D.Lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. “Revisione IRPEF – IRES”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, il Legislatore ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo prevedendo, in particolare dal 2024:

  • l’introduzione del principio di onnicomprensività;
  • l’individuazione di specifiche fattispecie che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Come si determina il reddito di lavoro autonomo

Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’art. 54, comma 1, TUIR faceva riferimento alla differenza tra

  • l’ammontare dei compensi percepiti (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali)
  • le spese sostenute nel periodo d’imposta.

Ora, con l’introduzione del principio di “onnicomprensività”:

“il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.

Di conseguenza, la nuova disciplina:

  • conferma l’applicazione del principio “di cassa”;
  • introduce la rilevanza di tutte le somme o valori riconducibili all’attività professionale, analogamente a quanto previsto dall’art. 51, TUIR nell’ambito del reddito di lavoro dipendente.

L’orientamento dell’Agenzia prima del Decreto Omnibus

Con Risposta a Interpello 26 giugno 2025, n. 171, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di un’associazione professionale, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività di cui all’art. 54, TUIR, con effetto a partire dai redditi prodotti dal 2024.

Nello specifico,

  • il primo quesito posto dall’istante riguarda il corretto inquadramento fiscale degli interessi attivi bancari percepiti sul conto corrente dell’associazione: al riguardo, ai sensi dell’art. 54, comma 3-bis, TUIR, tali interessi costituiscono redditi di capitale e quindi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
  • il secondo quesito concerne il trattamento fiscale del premio assicurativo per rischi professionali versato dall’associazione e successivamente riaddebitato pro-quota in capo ai singoli associati. L’Agenzia sottolinea che le somme percepite dall’associazione professionale, a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio addebitato agli associati, non costituisce provento relativo all’attività professionale. L’associazione può quindi dedurre solo la quota del premio rimasta a suo carico.

Il caso dei bonus edilizi acquistati sotto la pari

Il terzo e ultimo quesito trattato dall’Agenzia delle Entrate corrisponde al quesito più importante e riguarda l’imputazione temporale del provento derivante dall’acquisto di un credito di imposta da bonus edilizi ad un valore inferiore rispetto al corrispondente valore nominale (art. 121 D.L. n. 34/2020).

Tale aspetto obbliga ad un’analisi più approfondita.

Bonus edilizi: cessione alla pari e sotto la pari

Ricordiamo che i bonus edili sono stati oggetto di ampia “circolazione” in un recente passato.

Le cessioni sono avvenute tramite esercizio dell’opzione del committente (prima cessione a terzi o sconto in fattura pattuito col fornitore) oppure tramite “piattaforma cessione crediti” di crediti “caricati”

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