Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria


Quando un lavoratore dipendente conclude un rapporto di lavoro — per pensionamento, licenziamento o dimissioni — riceve il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la cosiddetta “liquidazione”. Molti si chiedono quanto di quella somma vada allo Stato e soprattutto come viene tassato il TFR. La risposta è sorprendente: grazie al meccanismo della tassazione separata con aliquota media, il TFR è spesso tassato meno di quanto ci si aspetti, in misura inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria applicata sullo stipendio.

In questa guida completa spieghiamo il funzionamento dell’aliquota media sul TFR, come si calcola passo per passo, perché è vantaggiosa per il lavoratore, e forniamo esempi numerici concreti con tabelle di confronto.

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Cos’è il TFR e perché viene tassato in modo diverso

Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota della retribuzione accantonata ogni anno dal datore di lavoro a favore del lavoratore, che verrà liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 e rivalutando il fondo annualmente al tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 per la destinazione del TFR ai fondi pensione, mentre la tassazione è disciplinata dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986). Il TFR rientra nella categoria dei redditi soggetti a tassazione separata, un regime fiscale speciale previsto per i redditi che si formano nell’arco di più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione.

La ratio della tassazione separata è proprio quella di evitare che un reddito pluriennale venga tassato con le aliquote più elevate dell’IRPEF progressiva, che si applicano alla somma di tutti i redditi dell’anno. Se il TFR venisse sommato al reddito ordinario dell’anno di percezione, il lavoratore potrebbe trovarsi in uno scaglione IRPEF molto più alto del normale, con un aggravio fiscale ingiusto.

Per approfondire il calcolo del TFR e le modalità di accantonamento, consulta la nostra Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo 2026.

L’aliquota media applicata al TFR non è una percentuale fissa: viene calcolata individualmente per ogni lavoratore sulla base del suo reddito di riferimento degli anni precedenti. Il meccanismo, disciplinato dall’art. 19 del TUIR, prevede i seguenti passaggi:

Step 1: calcolo del TFR imponibile

Il TFR accantonato non è interamente imponibile. Si deve sottrarre:

  • Le rivalutazioni del fondo TFR già assoggettate annualmente all’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, D.Lgs. 47/2000, come modificato dall’art. 1 c. 623 L. 190/2014 in vigore dal 2015)
  • Le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 godono di una deduzione di euro 309,87 per ogni anno di anzianità (rapportata a mese per le frazioni d’anno), il che riduce ulteriormente la base imponibile

Per il TFR maturato dal 1° gennaio 2001 non si applica più la deduzione: si sottraggono soltanto le rivalutazioni già tassate con l’imposta sostitutiva.

Step 2: determinazione del reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è la base su cui viene calcolata l’aliquota media. Si ottiene con questa formula, stabilita dall’art. 19 TUIR:

Reddito di riferimento = TFR imponibile / anni di anzianità × 12

Questo importo rappresenta la quota annuale “virtuale” del TFR, come se fosse stato percepito in rate annuali invece che in un’unica soluzione. In questo modo si neutralizza l’effetto cumulativo pluriennale.

Step 3: calcolo dell’aliquota media IRPEF

Sull’importo del reddito di riferimento si calcola l’IRPEF teorica applicando le aliquote ordinarie per scaglioni. L’aliquota media si ottiene dividendo questa IRPEF teorica per il reddito di riferimento:

Aliquota media = IRPEF teorica sul reddito di riferimento / reddito di riferimento × 100

Questa aliquota viene poi applicata al TFR imponibile complessivo per determinare l’imposta dovuta. Il risultato è generalmente un’aliquota inferiore a quella che si applicherebbe sommando il TFR ai redditi ordinari.

Le aliquote IRPEF 2026 applicabili al calcolo

Per il calcolo dell’aliquota media si utilizzano gli scaglioni IRPEF vigenti nell’anno in cui matura il diritto alla percezione del TFR. Dal 2024 gli scaglioni sono tre (resi strutturali dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) e dal 2026 la seconda aliquota è scesa dal 35% al 33% (art. 1 c. 3 L. 199/2025):

Scaglione di reddito Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro 23%
Da 28.001 a 50.000 euro 33%
Oltre 50.000 euro 43%

Questi scaglioni valgono sia per l’IRPEF ordinaria sul reddito da lavoro dipendente, sia per il calcolo del reddito di riferimento su cui si determina l’aliquota media del TFR. Si tratta della riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023 (accorpamento dei primi due scaglioni da 23% e 25% in uno unico al 23%).

Puoi approfondire come queste aliquote impattano il tuo stipendio nell’articolo Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026.

Esempio pratico 1: lavoratore con TFR medio

Vediamo un caso concreto per capire come funziona l’aliquota media in pratica.

Dati del lavoratore

  • Anni di anzianità lavorativa: 20 anni
  • TFR lordo accantonato: 40.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17% (quota sottratta): 3.000 euro
  • TFR imponibile: 37.000 euro

Calcolo passo per passo

Reddito di riferimento:

37.000 euro / 20 anni × 12 = 22.200 euro

IRPEF teorica sul reddito di riferimento (22.200 euro, tutto nel primo scaglione al 23%):

22.200 × 23% = 5.106 euro

Aliquota media:

5.106 / 22.200 × 100 = 23%

Imposta dovuta sul TFR:

37.000 × 23% = 8.510 euro

In questo caso, il lavoratore pagherà il 23% sul TFR, la stessa aliquota del primo scaglione IRPEF. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria si manifesta quando il reddito annuo supera i 28.000 euro, poiché la quota eccedente verrebbe tassata al 33%, mentre il TFR mantiene l’aliquota media più bassa.

Esempio pratico 2: dirigente con TFR elevato

Il vantaggio della tassazione separata è ancora più evidente per chi ha redditi e TFR elevati.

Dati del dirigente

  • Anni di anzianità lavorativa: 30 anni
  • TFR lordo accantonato: 150.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17%: 15.000 euro
  • TFR imponibile: 135.000 euro
  • Reddito da lavoro annuo: 80.000 euro

Calcolo con aliquota media

Reddito di riferimento:

135.000 / 30 × 12 = 54.000 euro

IRPEF teorica su 54.000 euro:

  • Primo scaglione (0-28.000): 28.000 × 23% = 6.440 euro
  • Secondo scaglione (28.001-50.000): 22.000 × 33% = 7.260 euro
  • Terzo scaglione (50.001-54.000): 4.000 × 43% = 1.720 euro
  • Totale IRPEF teorica: 15.420 euro

Aliquota media:

15.420 / 54.000 × 100 = 28,56%

Imposta sul TFR:

135.000 × 28,56% = 38.550 euro circa

Confronto con tassazione ordinaria

Se il TFR fosse stato sommato al reddito ordinario dell’anno (80.000 euro), il reddito complessivo sarebbe stato 80.000 + 135.000 = 215.000 euro. L’aliquota marginale sarebbe stata il 43% sull’intero TFR. L’imposta sul TFR a tassazione ordinaria sarebbe stata circa 58.050 euro, ovvero circa 19.500 euro in più rispetto alla tassazione separata.

Modalità di tassazione Aliquota effettiva Imposta dovuta sul TFR
Tassazione separata (aliquota media) 28,56% circa 38.550 euro
Tassazione ordinaria IRPEF ~43% circa 58.050 euro
Risparmio fiscale -14,44 pp circa 19.500 euro

TFR in azienda vs TFR in fondo pensione: le differenze fiscali

Una scelta fondamentale per il lavoratore dipendente è se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, le regole cambiano:

TFR mantenuto in azienda

  • Tassazione con aliquota media IRPEF (meccanismo art. 19 TUIR)
  • Imposta liquidata dal datore di lavoro in via provvisoria
  • Riliquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’eventuale cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione del modello 770 del datore di lavoro)
  • Eventuale rimborso o conguaglio a debito comunicato dal fisco

TFR destinato a fondo pensione

  • I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito fino a 5.300 euro annui dal 2026 (prima 5.164,57 euro)
  • La prestazione finale (rendita o capitale) è tassata con aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
  • Fiscalità separata e generalmente più favorevole per chi ha lunghi periodi di contribuzione
Caratteristica TFR in azienda TFR in fondo pensione
Aliquota di tassazione Aliquota media IRPEF (variabile) 15% (min 9% dopo 35 anni)
Rivalutazione annua 1,5% + 75% inflazione Rendimento finanziario del fondo
Liquidità in caso di bisogno Anticipo TFR (limiti di legge) Riscatto anticipato (limiti)
Deduzione contributi No Sì, fino a 5.300 euro/anno (dal 2026)

Per un’analisi approfondita sulle novità dei fondi pensione, leggi: Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita.

Il conguaglio fiscale: quando e come interviene l’Agenzia delle Entrate

Il processo di tassazione del TFR non si esaurisce al momento del pagamento da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 c. 1 TUIR) e, se più favorevole, tassa il TFR insieme agli altri redditi dell’anno (art. 17 c. 3 TUIR).

Come funziona il conguaglio

  • Tassazione provvisoria: il datore di lavoro applica in via provvisoria l’aliquota media calcolata sul reddito di riferimento (TFR imponibile diviso per gli anni di anzianità e moltiplicato per 12)
  • Conguaglio definitivo: l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta con l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti; l’eventuale cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello 770 del sostituto d’imposta (art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/1973)
  • Esito del conguaglio: può risultare un credito da rimborsare al contribuente oppure un debito aggiuntivo da versare
  • Notifica: avviene tramite comunicazione bonaria o cartella di pagamento

Per i dipendenti pubblici il TFR (o TFS) è erogato dall’INPS (ex INPDAP), che opera come sostituto d’imposta; la riliquidazione resta di competenza dell’Agenzia delle Entrate, che rimborsa direttamente le eventuali imposte pagate in eccesso.

Tassazione separata: altri redditi che beneficiano dello stesso regime

Il TFR non è l’unico reddito soggetto a tassazione separata. L’art. 17 del TUIR elenca tutti i redditi che godono di questo regime agevolato, tra cui:

  • Indennità di mobilità e integrazione salariale corrisposte anticipatamente
  • Indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita del settore pubblico)
  • Plusvalenze da cessione di aziende possedute da più di 5 anni
  • Redditi a formazione pluriennale (es. arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti)
  • Indennità percepite da sportivi professionisti alla fine della carriera
  • Incentivi all’esodo (prepensionamento agevolato)

L’aliquota però non si calcola per tutti allo stesso modo: le indennità equipollenti e le altre somme legate alla cessazione del rapporto (come gli incentivi all’esodo) seguono il meccanismo del TFR (art. 19 TUIR), mentre per gli altri redditi, come gli arretrati, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente (art. 21 TUIR).

Ecco una tabella riassuntiva che mostra, per diversi livelli di TFR e anzianità, l’aliquota media risultante (scaglioni 2026) e il confronto con l’aliquota IRPEF ordinaria che graverebbe in media sul TFR se fosse sommato a un reddito annuo di 40.000 euro:

TFR imponibile Anni anzianità Reddito di riferimento Aliquota media TFR Aliquota IRPEF ordinaria media sul TFR (reddito 40.000 euro) Risparmio fiscale stimato
20.000 euro 15 16.000 euro 23% 38,0% 15,0 punti
40.000 euro 20 24.000 euro 23% 40,5% 17,5 punti
80.000 euro 25 38.400 euro 25,7% 41,8% 16,1 punti
120.000 euro 30 48.000 euro 27,2% 42,2% 15,0 punti
200.000 euro 35 68.571 euro 31,6% 42,5% 10,9 punti

Nota: i valori sono approssimati. Il risparmio effettivo dipende dalla situazione individuale, dall’aliquota media dei cinque anni precedenti usata dall’Agenzia delle Entrate nella riliquidazione.

Casi speciali: colf, badanti e lavoratori domestici

Un caso particolare riguarda i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). Anche per loro il TFR è soggetto alla tassazione separata con aliquota media. La Corte di Cassazione ha peraltro stabilito che il diritto al TFR spetta anche in assenza di contratto formale scritto, purché il rapporto di lavoro sia riconoscibile di fatto.

Per approfondire: Colf, Badanti e Baby Sitter senza contratto: il TFR spetta lo stesso.

Per i lavoratori domestici, il calcolo del TFR segue regole specifiche del CCNL Domestici: la retribuzione di riferimento include le mensilità aggiuntive (tredicesima) e l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio, se prevista.

Dichiarazione dei redditi e TFR: cosa deve fare il lavoratore

Una domanda frequente è: devo dichiarare il TFR nella dichiarazione dei redditi? La risposta è: generalmente no, con alcune eccezioni.

Regola generale

Il TFR è soggetto a tassazione separata e non deve essere inserito nel 730 o nel Modello Redditi come reddito ordinario. Il datore di lavoro versa la ritenuta provvisoria all’Erario e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica (CU).

Quando il lavoratore deve intervenire

  • Se si riceve una comunicazione di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate
  • Non serve chiedere la tassazione ordinaria: per il TFR non è un’opzione del lavoratore, ma la applica d’ufficio l’Agenzia delle Entrate se è più conveniente (art. 17 c. 3 TUIR)
  • Se ci sono errori nella CU che devono essere corretti
  • Per i TFR corrisposti da chi non è sostituto d’imposta, come la famiglia datrice di lavoro di colf, badanti e baby sitter: vanno indicati nel quadro RM del Modello Redditi PF

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Fonti

Domande frequenti (FAQ)

Il TFR viene sempre tassato meno dell’IRPEF ordinaria?

Non necessariamente. Se il reddito di riferimento calcolato sul TFR cade interamente nel primo scaglione IRPEF (fino a 28.000 euro), l’aliquota media sarà del 23%, uguale all’aliquota ordinaria per redditi bassi. Il vantaggio è massimo per chi ha redditi annui elevati (oltre 28.000 euro) e un TFR accumulato su molti anni: in questo caso l’aliquota media rimane inferiore all’aliquota marginale IRPEF ordinaria.

Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria sul TFR?

Per il TFR il lavoratore non può scegliere la tassazione ordinaria in dichiarazione: la facoltà di rinunciare alla tassazione separata riguarda solo altri redditi (lettere da d) a n-bis) dell’art. 17 TUIR). È l’Agenzia delle Entrate, in sede di riliquidazione, a far concorrere il TFR al reddito complessivo dell’anno di percezione se ciò risulta più favorevole, per esempio quando in quell’anno si ha un reddito molto basso (art. 17 c. 3 TUIR). Nei casi ordinari, la tassazione separata è più conveniente.

L’anticipo del TFR viene tassato nello stesso modo?

Sì, anche l’anticipo del TFR (che può essere richiesto dopo 8 anni di lavoro per specifiche causali come acquisto prima casa o spese mediche) è soggetto a tassazione separata con aliquota media, con le stesse modalità di calcolo della liquidazione finale.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per fare il conguaglio?

Se dalla riliquidazione risultano somme da versare, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione; la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello 770 del sostituto d’imposta che ha pagato il TFR (art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/1973). Per un TFR erogato nel 2026 il 770 si presenta nel 2027, quindi il termine scade il 31 dicembre 2031.

Il TFR percepito in caso di licenziamento è tassato diversamente?

No, la modalità di tassazione del TFR non cambia a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto). In tutti i casi si applica la tassazione separata con aliquota media calcolata secondo l’art. 19 TUIR.

Come viene tassato il TFR per i dipendenti pubblici?

Per i dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000 spetta il TFS (Trattamento di Fine Servizio), cioè l’indennità di buonuscita o l’indennità premio di servizio a seconda della categoria; per gli assunti dal 2001 si applica il TFR. Il TFS è un’indennità equipollente e segue principi analoghi con alcune specificità: l’imponibile si riduce di 309,87 euro per ogni anno di servizio e della quota corrispondente ai contributi versati dal dipendente (art. 19 c. 2-bis TUIR), e la gestione è affidata all’INPS (ex INPDAP). Le tempistiche di erogazione per i dipendenti pubblici sono spesso più lunghe rispetto al settore privato.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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