La distribuzione degli utili ai soci comporta, nelle società di capitali, una doppia imposizione: prima sul reddito della società, poi sul dividendo percepito dal socio.
L’onere complessivo varia in funzione della forma giuridica della società e della natura del socio (persona fisica, società, ente). Per questo motivo la scelta tra distribuire, accantonare o remunerare i soci in altro modo richiede una valutazione preventiva.
Presupposti civilistici
Gli utili possono essere distribuiti solo se realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (art. 2433 c.c.; per le S.r.l. art. 2478-bis c.c.).
La distribuzione presuppone alcune condizioni:
- Delibera assembleare: l’assemblea che approva il bilancio decide sulla destinazione dell’utile; in assenza di delibera non sorge il diritto del socio al dividendo.
- Riserva legale: almeno un ventesimo dell’utile netto va accantonato finché la riserva non raggiunge un quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.).
- Perdite pregresse: se il capitale è diminuito per perdite, non si possono distribuire utili fino alla sua reintegrazione o riduzione.
- Vincoli specifici: ad esempio, finché i costi di sviluppo non sono ammortizzati, si possono distribuire utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirli (art. 2426, n. 5, c.c.).
Oltre all’utile dell’esercizio, possono essere distribuite le riserve di utili disponibili accantonate in esercizi precedenti. Gli acconti sui dividendi sono ammessi solo nei casi e alle condizioni dell’art. 2433-bis c.c.
Tassazione in capo alla società
Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) l’utile è tassato prima della distribuzione, con IRES ad aliquota ordinaria del 24%. A questa si aggiunge l’IRAP, che però si calcola su una base imponibile diversa (valore della produzione netta) e con aliquota ordinaria del 3,9%, variabile per regione e settore.
Il dividendo è quindi formato da un utile già tassato. Sommando l’IRES e la ritenuta applicata al socio persona fisica (vedi sezione successiva), il carico fiscale complessivo sull’utile distribuito è il seguente, al netto dell’IRAP:
| Voce | Importo (€) |
|---|---|
| Utile ante imposte | 100,00 |
| IRES (24%) | – 24,00 |
| Utile distribuibile | 76,00 |
| Ritenuta a titolo d’imposta sul dividendo (26%) | – 19,76 |
| Netto percepito dal socio | 56,24 |
| Carico fiscale complessivo | 43,76 (43,76%) |
L’esempio non considera eventuali regimi agevolativi applicabili alla società né l’accantonamento obbligatorio a riserva legale.
Soci persone fisiche
Per il socio persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori dell’attività d’impresa, i dividendi sono redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 del D.P.R. 600/1973).
Dal 2018, per effetto della Legge 205/2017, la ritenuta del 26% si applica sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate. Il regime transitorio, che consentiva la tassazione parziale in dichiarazione degli utili prodotti fino al 2017, si è chiuso con le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022.
La ritenuta è definitiva: il dividendo non concorre al reddito complessivo IRPEF e non va indicato in dichiarazione, salvo specifici casi (ad esempio, dividendi esteri incassati senza intermediario italiano).
Se la partecipazione è detenuta in regime d’impresa (imprenditore individuale o socio di società di persone), il dividendo non subisce ritenuta e concorre al reddito d’impresa nella misura del 58,14%, tassato con le aliquote IRPEF progressive.
Soci società di capitali e holding
Quando il socio è una società soggetta a IRES, il dividendo concorre al reddito solo per il 5% del suo ammontare (art. 89 TUIR). Con l’aliquota IRES del 24%, l’imposizione effettiva sul dividendo è pari all’1,2%.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva limitato questa esclusione alle partecipazioni di almeno il 5% del capitale o con valore fiscale di almeno 500.000 euro. Il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ha abrogato tali soglie con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, ripristinando il regime precedente.
Se il socio è una società di persone commerciale (S.n.c., S.a.s.), il dividendo concorre al reddito della società nella misura del 58,14% e viene poi imputato ai soci per trasparenza.
Società di persone
Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplici) il reddito è imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione (art. 5 TUIR).
Il socio dichiara la propria quota di reddito ai fini IRPEF, con aliquote progressive e addizionali locali. La società resta soggetta solo all’IRAP, se dovuta.
Di conseguenza, il prelievo degli utili già tassati per trasparenza non genera ulteriore imposizione. La questione della scelta tra distribuire e accantonare riguarda quindi, sotto il profilo fiscale, essenzialmente le società di capitali.
Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplici) il reddito è imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione (art. 5 TUIR).
Il socio dichiara la propria quota di reddito ai fini IRPEF, con aliquote progressive e addizionali locali. La società resta soggetta solo all’IRAP, se dovuta.
Di conseguenza, il prelievo degli utili già tassati per trasparenza non genera ulteriore imposizione. La questione della scelta tra distribuire e accantonare riguarda quindi, sotto il profilo fiscale, essenzialmente le società di capitali.
Alternative alla distribuzione
L’ordinamento consente di remunerare i soci o di gestire le risorse della società con strumenti diversi dal dividendo, ciascuno con effetti fiscali e vincoli propri.
| Alternativa | Effetto per la società | Tassazione per il socio | Aspetti da valutare |
|---|---|---|---|
| Compenso amministratore | Costo deducibile nell’esercizio di pagamento (art. 95 TUIR) | IRPEF progressiva e contributi INPS (Gestione Separata) | Delibera, congruità, cumulo con altri redditi |
| Trattamento di fine mandato (TFM) | Accantonamento deducibile per competenza se previsto da atto con data certa anteriore all’inizio del mandato | Tassazione separata (art. 17 TUIR) | Data certa, congruità dell’importo |
| Rimborso finanziamenti soci | Nessun costo; uscita di liquidità | Non tassato per la quota capitale; tassati gli eventuali interessi | Postergazione (art. 2467 c.c.), presunzione di onerosità (art. 46 TUIR) |
| Accantonamento a riserva | Utile già tassato a IRES, resta in azienda | Nessuna imposta fino alla distribuzione | Rafforzamento patrimoniale; tassazione rinviata, non evitata |
| Interposizione di una holding | Dividendi alla holding tassati all’1,2% (5% imponibile × IRES 24%) | Ritenuta del 26% solo alla distribuzione dalla holding alla persona fisica | Costi di struttura, disciplina delle società di comodo, abuso del diritto |
In caso di distribuzione di riserve, l’art. 47 TUIR presume che vengano distribuiti prima gli utili e le riserve di utili, a prescindere dalla delibera, e solo dopo le riserve di capitale (non tassate come dividendo).
Le scelte organizzative motivate esclusivamente dal risparmio d’imposta possono essere contestate come abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000) se prive di sostanza economica.
Conclusioni
Nelle società di capitali la distribuzione degli utili a soci persone fisiche comporta un carico fiscale complessivo di circa il 43,76%, escluse IRAP e addizionali. Le alternative possono ridurre o differire questo onere, ma ciascuna presenta vincoli civilistici, contributivi e antielusivi.
La scelta dipende da elementi specifici: forma giuridica, composizione della compagine sociale, fabbisogno di liquidità dei soci, situazione reddituale personale e programmi di investimento della società.
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