Una delle domande più frequenti che ricevo in ufficio riguarda i clienti che hanno venduto in perdita quote di fondi o ETF e che, l’anno dopo, realizzano un guadagno sullo stesso tipo di strumento. Si aspettano di compensare e invece pagano l’imposta piena.
Il cliente ha in mano il rendiconto e vede una minusvalenza pregressa, che considerava un credito verso il fisco. Non capisce perché sulla vendita in guadagno di un ETF azionario gli sia stato trattenuto il 26% pieno. La risposta sta nel modo in cui il TUIR classifica i proventi degli OICR: una distinzione nata per ragioni sistematiche che, applicata agli organismi di investimento collettivo, produce un risultato asimmetrico.
1) Redditi di capitale e redditi diversi: la regola di compensazione
Il TUIR divide i redditi finanziari in due famiglie[1]. I redditi di capitale (art. 44) sono i proventi dell’impiego del capitale: interessi, dividendi, proventi distribuiti da fondi ed ETF. I redditi diversi di natura finanziaria (artt. 67 e 68) sono invece i differenziali realizzati con la cessione a titolo oneroso, con il rimborso o con la chiusura dei rapporti.
La compensazione è regolata dall’art. 68, comma 5. Le plusvalenze delle lettere c), c-bis) e c-ter) dell’art. 67, comma 1, si sommano con le relative minusvalenze e con i redditi e le perdite delle lettere c-quater) e c-quinquies)[2]. Se il saldo è negativo, l’eccedenza si può dedurre dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto. A una condizione: che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la perdita è stata realizzata.
I redditi di capitale restano fuori. Un dividendo incassato è tassato al 26%[3] anche se il contribuente ha uno zainetto capiente. E in regime dichiarativo, senza l’indicazione in dichiarazione nell’anno di realizzo, il riporto non opera.
Con azioni e obbligazioni la regola funziona in modo intuitivo: la plusvalenza su un titolo assorbe la minusvalenza su un altro, perché entrambe appartengono alla stessa categoria. La cedola no, ma la cedola è un provento del capitale, non un differenziale.
2) Fondi ed ETF: il guadagno è reddito di capitale, la perdita no
Per gli OICR il meccanismo si sdoppia. Il risultato positivo è qualificato come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g), TUIR. Il risultato negativo, sulla stessa operazione e sullo stesso strumento, resta reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter).
La conseguenza pratica è netta. Chi opera esclusivamente in fondi ed ETF armonizzati accumula minusvalenze che non potrà compensare con i guadagni realizzati sugli stessi strumenti. Lo zainetto si riempie e non si svuota, a meno che il contribuente non realizzi redditi diversi positivi di altra provenienza. Allo scadere del quarto periodo d’imposta successivo, le minusvalenze si perdono.
Un esempio rende l’effetto evidente. Nel 2024 il cliente vende un ETF azionario con una perdita di 5.000 euro, correttamente indicata in dichiarazione. Nel 2026 vende un altro ETF armonizzato con un guadagno di 5.000 euro. L’operazione è economicamente in pareggio, ma il guadagno è reddito di capitale e sconta il 26%: 1.300 euro di imposta. La minusvalenza del 2024 resta nello zainetto, in attesa di un reddito diverso positivo che potrebbe non arrivare mai.
3) Cosa genera e cosa assorbe le minusvalenze
Per chi assiste il cliente, la mappa delle categorie è lo strumento operativo che conta.
Generano e assorbono minusvalenze le fattispecie elencate dall’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies): plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate, da titoli non partecipativi, da valute e metalli preziosi, redditi da rapporti a termine e da contratti differenziali, plusvalenze da cessione di crediti, contratti e strumenti finanziari. Vi rientrano anche gli ETC, che l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto alla lettera c-quater)[4]. Per certificates ed ETN la qualificazione dipende dalla struttura del singolo strumento e va verificata caso per caso.
Non assorbono nulla i redditi di capitale puri: cedole, dividendi, proventi periodici distribuiti da fondi ed ETF.
Fondi comuni ed ETF armonizzati (prodotti ampiamente presenti nei portafogli di risparmiatori e investitori) generano minusvalenze, ma il loro risultato positivo, essendo reddito di capitale, non le assorbe.
Merita attenzione il caso delle obbligazioni acquistate sotto la pari. L’art. 45, comma 1, secondo periodo, TUIR considera reddito di capitale anche la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione[5]: lo scarto di emissione, quindi, non entra nella compensazione. Al rimborso, il reddito diverso è solo la differenza tra prezzo di emissione e prezzo di acquisto, perché dal calcolo della plusvalenza si scomputano i redditi di capitale maturati[6]. Chi compra il titolo sul mercato secondario e lo porta a rimborso può quindi realizzare entrambe le componenti, con trattamenti distinti.
4) Regime amministrato, dichiarativo e gestito
Nel regime del risparmio amministrato l’intermediario opera come sostituto d’imposta: applica l’imposta operazione per operazione e gestisce lo zainetto fiscale[7]. Il contribuente non ha adempimenti, ma lo zainetto resta confinato al singolo rapporto. Se il cliente ha posizioni presso più intermediari, le minusvalenze maturate su un dossier non compensano le plusvalenze realizzate su un altro.
Alla chiusura del rapporto, o alla revoca dell’opzione, l’intermediario rilascia la certificazione delle minusvalenze residue. Il contribuente può utilizzarle in un altro rapporto in regime amministrato intestato agli stessi soggetti oppure in dichiarazione, sempre entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo.
Nel regime dichiarativo il professionista ricostruisce i differenziali operazione per operazione e li riporta in dichiarazione, dove la compensazione avviene tra componenti della stessa categoria. È un lavoro più oneroso, ma permette di far confluire in un unico calcolo le posizioni detenute in regime dichiarativo presso intermediari diversi.
Fa eccezione il regime del risparmio gestito[8]. Qui l’imposta si applica sul risultato complessivo maturato della gestione, nel quale confluiscono anche i redditi di capitale: è oggi l’unico regime in cui minusvalenze, dividendi e interessi si compensano tra loro.
5) Il controllo di fine anno e le novità normative
Prima del 31 dicembre conviene fare tre verifiche.
Le scadenze dello zainetto. Le minusvalenze realizzate nel 2022 sono utilizzabili fino al periodo d’imposta 2026: è il momento in cui hanno più probabilità di andare perse.
La composizione del portafoglio. Se il cliente detiene solo OICR, le minusvalenze in scadenza non hanno possibilità di essere assorbite da quel patrimonio.
La dispersione tra intermediari. Zainetti separati su più dossier in regime amministrato producono crediti che non comunicano tra loro.
Va segnalato al cliente che la scelta di strumenti finanziari in base a considerazioni fiscali richiede valutazioni che vanno oltre l’aspetto tributario e competono a chi è abilitato alla consulenza in materia di investimenti.
Sul fronte normativo, due scadenze vanno tenute d’occhio. La prima riguarda il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117[9], che si applica dal 1° gennaio 2027 e prende il posto del D.P.R. 917/1986: 377 articoli e nove allegati. Il testo ha natura prevalentemente compilativa e di coordinamento: raccoglie e riorganizza le norme vigenti, ma ne cambia la collocazione. I riferimenti citati in questo articolo sono quelli applicabili fino al 31 dicembre 2026; dal 2027 andranno riletti secondo la nuova numerazione.
La seconda riguarda una riforma che non c’è stata. L’art. 5 della legge delega 111/2023 prevedeva, per i redditi di natura finanziaria, un’unica categoria reddituale: vi sarebbero confluite le fattispecie oggi qualificate come redditi di capitale e redditi diversi, con determinazione secondo il principio di cassa e possibilità di compensazione[10]. Il termine per l’esercizio della delega è però scaduto nell’agosto 2026 senza che quel principio sia stato attuato.
Fino a un nuovo intervento del legislatore, il professionista che assiste un contribuente con posizioni in OICR dovrà continuare a spiegare perché lo zainetto fiscale resta pieno.
NOTE
[1]D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 44, 45, 67 e 68, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2026.
[2]Nel testo vigente dell’art. 68, comma 5, TUIR sono escluse dalla somma algebrica le plusvalenze di cui ai commi 2-bis e 4 dello stesso articolo. Dal 1° gennaio 2019 le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate hanno lo stesso trattamento fiscale.
[3]Aliquota stabilita dall’art. 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
[4]Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 72/E del 12 luglio 2010.
[5]Sul trattamento dello scarto di emissione si veda Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, “Obbligazioni e titoli assimilati tra redditi di capitale e diversi”, 2017.
[6]Art. 68, comma 7, lettera a), TUIR.
[7]D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 6. Il comma 5 disciplina l’utilizzo delle minusvalenze e il rilascio della relativa certificazione in caso di chiusura del rapporto o di revoca dell’opzione.
[8]D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7.
[9]D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026. Le disposizioni abrogate sono elencate all’art. 376. Nel nuovo testo, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi rinvia all’art. 76, comma 1, lettere da d) a i).
[10]L. 9 agosto 2023, n. 111, art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2). Il termine per l’esercizio della delega, originariamente di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge (29 agosto 2023), è stato esteso a trentasei mesi nel 2025.
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