cos’è, requisiti e come funziona


Il concordato minore è una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la regolazione delle situazioni di sovraindebitamento.

A differenza della ristrutturazione dei debiti esaminata nel precedente capitolo, che riguarda il consumatore, il concordato minore è rivolto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

La disciplina è contenuta principalmente negli articoli 74 e seguenti del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Chi può accedere al concordato minore?

Il primo elemento da verificare riguarda la posizione del debitore.

L’art. 74 CCII prevede che i debitori in stato di sovraindebitamento indicati dal Codice, con esclusione del consumatore, possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando questa consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

La procedura può quindi interessare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, soggetti quali professionisti, imprenditori minori e altri debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori.

Non è però sufficiente appartenere astrattamente a una di queste categorie: occorre verificare concretamente la natura dell’attività esercitata, la situazione di sovraindebitamento e la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge.

È necessario continuare l’attività?

La prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale rappresenta l’ipotesi ordinariamente contemplata dall’art. 74, comma 1.

Il Codice ammette tuttavia il concordato minore anche al di fuori di questa ipotesi, ma pone una condizione specifica: devono essere apportate risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Questa formulazione deriva dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024.

Non è quindi corretto ritenere che qualsiasi debitore non consumatore possa accedere indistintamente alla procedura.

Cosa può prevedere la proposta?

Il concordato minore consente di formulare una proposta destinata a regolare l’esposizione debitoria secondo modalità compatibili con la disciplina prevista dal Codice.

L’art. 74 stabilisce che la proposta debba indicare specificamente modalità e tempi di adempimento e possa prevedere anche il soddisfacimento parziale dei crediti e, nei casi previsti, la suddivisione dei creditori in classi.

Non esiste quindi un’unica struttura valida per ogni situazione.

La costruzione della proposta dipende, tra l’altro, dalla composizione dell’indebitamento, dal patrimonio disponibile, dai redditi e dai flussi derivanti dall’attività, dalla presenza di garanzie e cause di prelazione e dalla concreta sostenibilità del piano.

Tutti i creditori devono essere pagati integralmente?

La disciplina consente, ricorrendone i presupposti, il soddisfacimento anche parziale dei crediti. Ciò non significa però che il debitore possa liberamente stabilire quali debiti pagare e quali non pagare.

La proposta deve rispettare le regole previste dal Codice, compresa la disciplina relativa ai crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca e il confronto, quando richiesto, con quanto il creditore potrebbe conseguire nell’alternativa liquidatoria.

Per questo motivo la percentuale eventualmente proposta ai creditori non può essere valutata isolatamente: deve essere inserita nella complessiva struttura economica e giuridica del piano.

Qual è il ruolo dell’OCC?

Anche nel concordato minore l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo centrale.

La documentazione prevista dalla legge deve consentire di ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, l’elenco dei creditori e delle cause di prelazione, nonché gli ulteriori elementi richiesti dal Codice. L’OCC svolge le attività e le verifiche previste dall’art. 76 e predispone la relazione destinata ad accompagnare la domanda.

È quindi essenziale che la situazione debitoria e patrimoniale sia ricostruita in maniera completa e attendibile.

Su questo aspetto abbiamo già dedicato il Capitolo 02 della Guida alla documentazione utile per valutare una situazione di sovraindebitamento.

I creditori votano sulla proposta?

Qui troviamo una delle differenze più importanti rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore analizzata nel Capitolo 03.

Nel concordato minore i creditori partecipano all’approvazione della proposta.

Come regola generale, l’art. 79 CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La disposizione detta inoltre regole specifiche quando un solo creditore detiene più della maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure quando siano previste diverse classi di creditori.

Un aspetto particolarmente importante è che, secondo l’art. 79, comma 3, la mancata comunicazione all’OCC nel termine assegnato equivale al consenso alla proposta nei termini trasmessi.

Il sistema delle maggioranze deve quindi essere esaminato sulla concreta composizione del ceto creditorio.

L’approvazione dei creditori è sufficiente?

Il raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge non comporta da solo l’automatica conclusione della procedura.

Il concordato è sottoposto al controllo del giudice, che verifica i presupposti previsti dalla legge. L’art. 80 disciplina l’omologazione del concordato minore e prevede, tra l’altro, la verifica dell’ammissibilità e della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza richiesta.

In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta, il Codice contempla inoltre il confronto con l’alternativa liquidatoria secondo le condizioni previste dall’art. 80.

voto dei creditori e omologazione del giudice costituiscono momenti distinti della procedura.

Il concordato minore blocca automaticamente i pignoramenti?

È importante evitare formulazioni troppo semplicistiche.

La presentazione della domanda non deve essere descritta come un blocco automatico e generalizzato di ogni pignoramento.

Il Codice disciplina specificamente le misure che possono essere adottate nell’ambito del procedimento e i relativi effetti. La situazione deve quindi essere verificata caso per caso, considerando anche l’eventuale presenza di procedure esecutive già pendenti.

È uno dei temi ai quali dedicheremo un successivo capitolo specifico della Guida.

Cosa accade dopo l’omologazione?

L’omologazione non coincide semplicemente con una generica “cancellazione dei debiti”.

Il concordato deve essere eseguito secondo quanto previsto dal piano omologato. L’art. 81 disciplina infatti la fase di esecuzione, mentre gli articoli successivi regolano le ipotesi di revoca dell’omologazione e, nei casi previsti, l’eventuale apertura della liquidazione controllata. La sezione normativa dedicata al concordato minore comprende proprio gli artt. 74–83.

Per questo la sostenibilità del piano non riguarda soltanto il momento dell’accesso alla procedura, ma anche la sua concreta esecuzione nel tempo.

Concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore: qual è la differenza?

La distinzione fondamentale riguarda innanzitutto il soggetto che può accedere alla procedura.

La ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67 e seguenti è destinata al consumatore; il concordato minore è invece previsto per il debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, secondo i presupposti dell’art. 74.

Esiste poi un’importante differenza procedurale: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è previsto il voto dei creditori secondo il modello del concordato minore; in quest’ultimo, invece, l’approvazione della proposta è disciplinata attraverso le maggioranze previste dall’art. 79.

La scelta dello strumento, quindi, non dipende semplicemente dalla preferenza del debitore, ma dalla sua qualificazione giuridica e dalle caratteristiche della situazione concreta.

In sintesi

Il concordato minore è uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi per affrontare determinate situazioni di sovraindebitamento dei debitori diversi dal consumatore.

Prima di valutarne l’applicabilità occorre verificare almeno:

  • la qualificazione del debitore;

  • la natura e l’origine dell’indebitamento;

  • la possibilità di prosecuzione dell’attività o, negli altri casi, la presenza delle risorse esterne richieste dalla legge;

  • patrimonio, redditi e flussi disponibili;

  • tipologia e grado dei crediti;

  • fattibilità della proposta;

  • eventuali condizioni di inammissibilità;

  • possibilità di raggiungere le maggioranze previste dalla legge.

Non esiste, quindi, una soluzione identica per tutte le situazioni di sovraindebitamento.

La scelta della procedura richiede una valutazione complessiva della posizione del debitore e delle condizioni previste dal Codice della crisi.

GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 05 – Liquidazione controllata: cos’è, quando può essere aperta e quali effetti produce?

FAQ

Il concordato minore è riservato al consumatore?

No. Il consumatore dispone della specifica procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dagli artt. 67 e seguenti. Il concordato minore è rivolto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, ricorrendo le condizioni previste dalla legge.

È necessario continuare l’attività?

L’art. 74 contempla anzitutto il concordato che consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tale ipotesi, la procedura può essere proposta soltanto con l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

I creditori devono approvarelo?

Sì. Come regola generale, occorre l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ferme le ulteriori regole previste dall’art. 79 per particolari configurazioni del ceto creditorio.

Il concordato può prevedere un pagamento parziale dei debiti?

La legge consente il soddisfacimento anche parziale dei crediti, nel rispetto delle condizioni e delle regole previste dal Codice.

Presentare la domanda sospende automaticamente ogni pignoramento?

No. Non è corretto descrivere la presentazione della domanda come una sospensione automatica e generalizzata di tutte le procedure esecutive. Gli eventuali effetti protettivi dipendono dalla disciplina e dai provvedimenti applicabili al caso concreto.

Dopo l’approvazione dei creditori il concordato è automaticamente efficace?

No. È prevista la successiva fase di omologazione giudiziale disciplinata dall’art. 80 CCII.

Quarto capitolo della Guida al sovraindebitamento, dedicato al concordato minore disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.


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