Questa è, insieme a “quanto tempo ci vuole”, la domanda che riceviamo più spesso da chi ci scrive con una posizione debitoria a sei cifre. Abbiamo raccolto qui le domande esatte che ci vengono poste — con le parole con cui vengono poste — e abbiamo dato a ciascuna una risposta completa, senza giri di parole e senza promesse.
Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che dal 15 luglio 2022 ha sostituito la vecchia Legge 3/2012 e che è stato profondamente ritoccato dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), in vigore dal 28 settembre 2024. Le procedure oggi disponibili per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata (artt. 268-277) e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283). Ognuna produce un “risparmio” diverso, perché ognuna misura in modo diverso ciò che il debitore può realmente dare.
Una precisazione sul perché rispondiamo noi. Il sovraindebitamento non è una materia che si improvvisa leggendo il Codice: si lavora dentro un rapporto tecnico con l’Organismo di Composizione della Crisi, che è il vero cardine del procedimento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura anche dal lato di chi la istruisce e la attesta, non solo dal lato di chi la propone. È una differenza che si vede nella qualità della relazione particolareggiata e nella tenuta del piano davanti alle contestazioni dei creditori.
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“Con 200.000 euro di debiti, quanto risparmio davvero? Mi dia una percentuale”
Una percentuale fissa non esiste, e chi gliela promette prima di aver visto le carte le sta dicendo una cosa non vera. La legge non stabilisce uno sconto: stabilisce un metodo. E il metodo è sempre lo stesso, in tutte le procedure.
Il metro di misura si chiama alternativa liquidatoria. Il tribunale, davanti alla sua proposta, si chiede una cosa sola: se domani liquidassimo tutto quello che questa persona possiede e le pignorassimo la quota disponibile dello stipendio per il tempo utile, quanto incasserebbero i creditori? Quella cifra è il pavimento. La sua proposta deve stare sopra quel pavimento — o almeno non sotto — e il resto del debito, la parte che nessuna esecuzione forzata riuscirebbe mai a recuperare, viene cancellata con l’esdebitazione.
Questo significa che il “risparmio” su 200.000 euro non dipende dall’importo del debito. Dipende da tre variabili, e solo da quelle: che patrimonio ha, che reddito ha al netto di quanto serve per vivere, e per quanti anni può sostenere un pagamento.
Le facciamo vedere subito quanto siano lontani gli esiti possibili. Una persona con 214.000 euro di debiti, nessun immobile, uno stipendio da 1.400 euro netti e due figli a carico può trovarsi in una situazione in cui l’attivo distribuibile è vicino allo zero: qui il taglio sfiora la totalità del debito. La stessa persona, con lo stesso debito, ma proprietaria di un immobile libero da ipoteche del valore di 130.000 euro, non otterrà mai lo stesso trattamento: quell’immobile va offerto ai creditori, e il taglio si riduce di conseguenza.
Il sovraindebitamento non cancella i debiti in proporzione a quanto sono grandi: li cancella in proporzione a quanto è piccolo ciò che lei può realmente dare. Ed è per questo che, paradossalmente, chi ha 200.000 euro di debiti e poco patrimonio ottiene spesso una riduzione percentuale più alta di chi ne ha 60.000 e una casa intestata.
“Chi ci può accedere e chi invece resta fuori?”
Ci accede chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale, che è il nome nuovo del fallimento. In pratica: i consumatori, cioè le persone fisiche che hanno fatto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; i professionisti; le imprese minori; gli imprenditori agricoli; le start-up innovative; e in generale ogni debitore che il Codice non assoggetta alle procedure maggiori.
Per l’impresa la soglia è dimensionale e va verificata sugli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Se sta sotto tutti e tre i parametri è impresa minore e la sua strada è il sovraindebitamento. Se ne supera anche uno solo, la strada è un’altra.
C’è poi una selezione soggettiva che pesa molto più di quella dimensionale. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Codice esclude chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; chi ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o l’ha ottenuta due volte; chi ha commesso atti in frode ai creditori. Il vecchio termine “meritevolezza” oggi ha valore soltanto descrittivo, ma il filtro è rimasto, e la Cassazione lo applica con rigore.
Un chiarimento che evita un errore molto diffuso: non basta chiamarsi “privato” per essere consumatore. Con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 la Prima Sezione civile ha escluso dalla procedura del consumatore la persona fisica che aveva prestato una fideiussione riconducibile a un’attività professionale o imprenditoriale. Chi ha garantito la propria società non è un consumatore per il solo fatto di essere una persona fisica: dovrà valutare il concordato minore o la liquidazione controllata. Sbagliare procedura all’inizio significa perdere mesi e ripartire da capo.
“Quali sono, in concreto, le strade tra cui scegliere?”
Sono quattro, e producono risultati economici molto diversi.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è la strada del privato puro. Presenta un piano che dice quanto paga, a chi e in quanto tempo; i creditori non votano, non possono bloccarla, possono solo contestare la convenienza. Decide il tribunale. È la procedura che consente il taglio più profondo mantenendo però la titolarità dei propri beni, quando il piano regge il confronto con la liquidazione.
Il concordato minore è la strada del professionista e dell’imprenditore minore. Qui i creditori votano, e serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se l’attività prosegue, non servono apporti aggiuntivi; se invece è liquidatorio, occorre l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda — è la formulazione dell’art. 74, comma 2, così come riscritta dal correttivo del 2024.
La liquidazione controllata è la strada di chi non può proporre alcun pagamento sostenibile. Si mette a disposizione il patrimonio, un liquidatore lo vende, i creditori prendono quello che c’è, e trascorsi tre anni dall’apertura scatta l’esdebitazione del residuo.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è l’ipotesi estrema: chi non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva, può essere liberato dai debiti senza pagare nulla, una sola volta nella vita, con un periodo di sorveglianza successivo.
“Devo aspettare il pignoramento per muovermi, o posso partire prima?”
Non deve aspettare niente, e aspettare è quasi sempre la scelta peggiore. Non esiste un termine di legge per accedere al sovraindebitamento: non è un rimedio impugnatorio con una scadenza, è uno strumento di regolazione della crisi che può essere attivato in qualunque momento, anche prima che il primo decreto ingiuntivo arrivi.
Muoversi prima conviene per una ragione tecnica precisa: più il tempo passa, più si consolidano posizioni che riducono lo spazio di manovra. Un’ipoteca giudiziale iscritta prima della domanda trasforma un creditore chirografario in un creditore privilegiato, e questo cambia il trattamento che dovrà riservargli nel piano. Un pignoramento immobiliare già arrivato alla vendita erode il valore del bene con le spese della procedura. Un conto pignorato blocca la liquidità che serviva a far partire il piano.
C’è poi il tema delle misure protettive. Depositando la domanda si può chiedere al giudice la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali: è la leva che ferma l’emorragia mentre si costruisce la soluzione. Ma è una leva che funziona su procedure in corso, non su procedure già concluse: se la casa è stata aggiudicata e il decreto di trasferimento è stato emesso, non c’è misura protettiva che la faccia tornare indietro.
Il ragionamento corretto quindi non è “quanto tempo ho”, ma “quanto valore sto perdendo ogni mese che passa”. Con un’esposizione oltre i 200.000 euro, la risposta a quella domanda è quasi sempre: molto.
“Come si calcola, riga per riga, quanto dovrò pagare?”
Si parte da tre fotografie, e nessuna delle tre è opzionale.
Prima fotografia: il passivo reale. Non l’importo che le chiedono, ma quello effettivamente dovuto. Su un’esposizione di 200.000 euro capita spesso che una parte consistente sia composta da interessi di mora, spese di recupero, penali e capitalizzazioni che non reggono a una verifica. Ricalcolare il passivo prima di costruire il piano è la prima operazione, e a volte è già quella che sposta l’esito.
Seconda fotografia: l’attivo liquidabile. Immobili, quote di immobili, veicoli, polizze riscattabili, crediti verso terzi, TFR maturato. Ogni voce va valutata al valore di realizzo in sede forzata, non al valore di mercato: un immobile che sul mercato vale 130.000 euro, in asta, dopo i ribassi, ne vale realisticamente molto meno, e questa differenza è a suo favore nel confronto con l’alternativa liquidatoria.
Terza fotografia: il reddito disponibile. Si prende il reddito netto, si sottraggono le spese di produzione dello stesso e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. Quel che resta, moltiplicato per gli anni di durata del piano, è la parte di pagamento che viene dal lavoro anziché dal patrimonio.
La somma di attivo liquidabile e reddito disponibile capitalizzato, meno i costi della procedura, è quello che i creditori possono ottenere. Distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima le spese di giustizia e i crediti in prededuzione, poi i privilegiati e gli ipotecari nei limiti del valore del bene su cui insiste la garanzia, infine i chirografari con quello che avanza — e sui debiti di questa dimensione, spesso, ai chirografari avanza poco.
Il resto è la parte che verrà cancellata. Il “risparmio”, tradotto in termini tecnici, è esattamente questo: la differenza tra il passivo verificato e la somma appena calcolata.
“Chi decide alla fine: io, i creditori o il giudice?”
Dipende dalla procedura, e la differenza è sostanziale.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano. È la caratteristica che rende questa procedura così efficace per il privato: nessun creditore, per quanto grande, può porre un veto. Possono presentare osservazioni, possono contestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, possono eccepire la colpa grave nella formazione del debito. Ma la decisione è del tribunale.
Un punto che pochi conoscono e che vale la pena tenere presente: chi resta fuori dal giudizio di omologazione non può poi lamentarsi del risultato. La Cassazione, con la pronuncia n. 5157 del 27 febbraio 2025, ha affermato che la legittimazione a reclamare contro il decreto di omologazione spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel procedimento. Il creditore che ignora la comunicazione dell’OCC e si sveglia dopo, di regola, si trova la porta chiusa.
Nel concordato minore, invece, si vota. La proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto; e se un solo creditore da solo supera quella maggioranza, occorre anche il consenso della maggioranza per teste dei votanti. È una regola pensata proprio per evitare che una banca o un cessionario di crediti deteriorati decida da solo il destino della procedura.
Sul fronte dei crediti fiscali e contributivi esiste inoltre il meccanismo di omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione, quando la proposta è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione e il voto di quel creditore è determinante. È lo strumento che ha reso praticabili molte procedure in cui il Fisco è il creditore principale — situazione tutt’altro che rara sopra i 200.000 euro.
“Quanto dura tutto, e in quanti anni pago?”
La procedura in senso stretto — dal deposito all’omologazione — in condizioni normali si misura in mesi, non in anni, e i tempi reali dipendono molto dal carico del tribunale competente. L’esecuzione del piano è un’altra cosa e dura quanto il piano prevede.
Sui piani del consumatore la durata è quella che rende sostenibile la rata: piani di quattro o cinque anni sono ordinari, e alcuni tribunali hanno ammesso durate significativamente più lunghe, valorizzando il fatto che il blocco delle azioni esecutive consente comunque ai creditori di ottenere più di quanto otterrebbero da un’esecuzione individuale. Più il piano è lungo, più alto è l’importo complessivo pagato: la durata, in un certo senso, è una moneta di scambio con la percentuale.
Sui crediti muniti di prelazione c’è una regola che genera moltissima confusione. L’art. 67, comma 4, nella versione risultante dal correttivo, prevede che il pagamento dei crediti privilegiati possa iniziare anche dopo un differimento. Quel termine è il momento in cui i pagamenti devono cominciare, non quello entro cui devono essere completati. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 9549 dell’11 aprile 2025 e lo ha confermato, sulla norma riformata, con la pronuncia n. 11676 del 2026, precisando che il differimento è ammesso a condizione che ai creditori siano riconosciuti gli interessi legali. È una lettura che allarga sensibilmente lo spazio di manovra nella costruzione dei piani.
Sulla liquidazione controllata il tempo è invece scandito dalla legge: l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura della procedura.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Nomina del gestore e ricostruzione del passivo | Nessun termine di legge | OCC territorialmente competente |
| Deposito | Ricorso con proposta, piano e relazione particolareggiata dell’OCC | Nessun termine di legge | Tribunale del luogo di residenza o sede |
| Protezione | Istanza di sospensione delle azioni esecutive e cautelari | Contestuale o successiva al deposito | Giudice designato |
| Apertura | Decreto di apertura della procedura | — | Tribunale |
| Voto (solo concordato minore) | Comunicazione ai creditori e raccolta delle adesioni | Termine assegnato dal giudice, di regola non inferiore a 30 giorni | OCC, che riferisce al tribunale |
| Omologazione | Decreto o sentenza di omologazione | — | Tribunale in composizione monocratica o collegiale |
| Impugnazione | Reclamo contro il provvedimento di omologazione | 30 giorni, con sospensione dal 1° al 31 agosto | Corte d’appello o tribunale in composizione collegiale |
| Esecuzione | Pagamento delle rate secondo il piano omologato | Durata prevista dal piano | OCC con funzione di vigilanza |
| Chiusura | Esdebitazione del residuo | Alla chiusura o, nella liquidazione controllata, decorsi 3 anni dall’apertura | Tribunale con decreto motivato |
“I pignoramenti si fermano davvero, o è una cosa che dicono e basta?”
Si fermano, ma non da soli e non automaticamente in ogni ipotesi: vanno chiesti al giudice e vanno chiesti bene.
Il Codice prevede il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore che ha avuto accesso alla procedura. Il meccanismo copre sia le esecuzioni già pendenti — che restano sospese e, dopo l’omologazione, perdono ragion d’essere per i crediti trattati nel piano — sia quelle che i creditori vorrebbero avviare dopo.
Nella pratica la questione più delicata riguarda i pignoramenti immobiliari già a uno stadio avanzato. Qui il coordinamento tra il giudice dell’esecuzione e il giudice della crisi è tutto, e ci sono tribunali che hanno ricostruito con precisione cosa accade alla procedura esecutiva pendente dopo l’omologazione e come vadano regolate le statuizioni accessorie che seguono alla sua chiusura. Va segnalato anche l’intervento della Cassazione con la pronuncia n. 5139 del 2026, che si è occupata della sospensione della vendita all’asta in presenza di un’offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria: un profilo che, in una posizione debitoria costruita attorno a un immobile, può valere decine di migliaia di euro.
Sui pignoramenti dello stipendio o della pensione il discorso è più lineare: la quota trattenuta rientra nella disponibilità del debitore e, di norma, viene destinata al piano anziché al singolo creditore che si era mosso per primo. È spesso il primo effetto tangibile che il cliente percepisce.
“Quali spese devo mettere in conto per la procedura?”
Le spese di giustizia in senso proprio sono contenute e sono fissate dalla legge. Per la domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento è dovuto il contributo unificato in misura fissa — il Ministero della Giustizia lo ha quantificato in 98 euro, trattandosi di procedimenti che si svolgono secondo lo schema camerale — oltre all’anticipazione forfettaria di 27 euro. Per le fasi esecutive successive, come l’esecuzione del piano di ristrutturazione, del concordato minore e del programma di liquidazione controllata, non è dovuto un ulteriore contributo.
Il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi è determinato secondo i parametri ministeriali in funzione dell’attivo e del passivo della procedura ed è collocato in prededuzione: viene cioè soddisfatto con priorità sulle risorse della procedura, prima degli altri creditori. Non è una voce che si “aggiunge” al debito: è una voce che incide sull’attivo distribuibile, ed è per questo che va stimata correttamente fin dall’inizio, altrimenti il piano nasce già sbilanciato.
Va segnalato, per completezza, che la Legge di Bilancio 2025 ha istituito un Fondo destinato a coprire le spese procedurali e il compenso dell’OCC per i debitori incapienti meritevoli: un intervento pensato proprio per il paradosso di chi non ha risorse nemmeno per accedere alla procedura che dovrebbe liberarlo.
“E se il debito è cointestato con mia moglie o c’è un garante che ha firmato per me?”
Qui la risposta va data con precisione, perché è uno dei punti su cui si creano più illusioni.
L’esdebitazione libera lei, non chi ha garantito per lei. Il beneficio non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Se sua sorella ha firmato come garante di un prestito da 40.000 euro e lei viene esdebitato, la banca può rivolgersi a sua sorella per l’intero. È il motivo per cui, quando esistono garanzie personali, la strategia va costruita fin dall’inizio guardando a due patrimoni e non a uno.
Esiste però una risposta di sistema: la procedura familiare. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune — formulazione ampliata dal correttivo del 2024, che ha reso alternativi i due presupposti. È lo strumento che consente di trattare insieme il debito del marito e quello della moglie nati dalla stessa vicenda, evitando che l’esdebitazione dell’uno si scarichi sull’altro. Alcuni tribunali hanno ammesso la procedura familiare anche tra parenti non conviventi, valorizzando proprio l’origine comune dell’indebitamento.
Attenzione a una simmetria che sorprende: nemmeno gli eredi possono sostituirsi al debitore. La Cassazione, con la pronuncia n. 30412 del 18 novembre 2025, ha escluso che l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario sia legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. La procedura è personale e segue la persona, non il patrimonio.
“Nei miei 200.000 euro ci sono cartelle e IVA: anche quelle si tagliano?”
Sì, e non è più una questione controversa.
Il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento è caduto con la sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2019, che ne ha dichiarato l’illegittimità. Da allora i crediti tributari — IVA compresa — possono essere ridotti e dilazionati come gli altri, purché la proposta rispetti l’ordine delle cause di prelazione e sia più conveniente per l’Erario rispetto a quanto otterrebbe dalla liquidazione. Interessi e sanzioni, che nelle esposizioni fiscali di lunga data spesso rappresentano una quota impressionante del totale, sono la parte che tipicamente subisce il taglio più profondo.
Il vincolo che resta è la gerarchia. I crediti tributari privilegiati non possono essere trattati come chirografari per fare spazio ad altri: la Cassazione ha ribadito più volte che, salvo l’apporto di risorse esterne, il rispetto della graduazione è inderogabile, e con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile un concordato minore che parificava il trattamento di privilegiati e chirografari. La stessa pronuncia ha chiarito che il correttivo del 2024, espungendo dall’art. 74 il riferimento al “contenuto libero” della proposta, ha eliminato un’ambiguità: libertà di contenuto non significava mai libertà di trattamento.
Un’ultima notazione, perché tocca molte posizioni miste. La reiterata violazione della normativa tributaria può essere valutata come indice di colpa grave e precludere l’accesso: lo ha affermato il Tribunale di Milano con la decisione del 28 agosto 2025. Ma non è un automatismo — il Tribunale di Oristano, il 5 dicembre 2025, ha escluso che il mancato pagamento reiterato delle imposte costituisca di per sé atto in frode ostativo al concordato minore. Conta il contesto, e conta come viene raccontato al giudice.
“Ho la casa con il mutuo. La perdo per forza?”
No, e questa è una delle poche risposte che possiamo dare senza troppe condizioni. Il Codice consente espressamente al consumatore di proseguire il pagamento delle rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, mantenendo il bene fuori dalla falcidia, purché sia in regola con i pagamenti o venga autorizzato a rimetterlo in bonis.
È proprio su questo punto che si gioca gran parte delle procedure sopra i 200.000 euro, perché tipicamente il mutuo residuo è la voce più grossa del passivo. Se il mutuo prosegue, quella parte del debito esce dal calcolo del piano e il “risparmio” si concentra sul resto — prestiti personali, carte revolving, cessioni del quinto, debiti fiscali. Se invece l’immobile va liquidato, il valore di realizzo entra nell’attivo e la percentuale offerta ai creditori sale, ma lei perde la casa.
C’è anche una risposta per chi è già indietro con le rate: il Tribunale di Pescara, con la decisione del 10 maggio 2025, ha ammesso che il debitore possa essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute proprio al fine di poter proseguire nel contratto di mutuo. È un’apertura importante, perché intercetta la situazione tipica di chi arriva da noi dopo mesi di difficoltà.
Su questo tipo di intreccio — mutuo, ipoteca, valore di realizzo, tenuta del piano davanti alle contestazioni della banca — si vede la differenza di un’impostazione tecnica solida. Lo Studio Monardo affronta queste posizioni con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista: i numeri li costruisce chi sa leggere un piano di ammortamento, la difesa la costruisce chi sa portarla fino all’ultimo grado.
“Ero titolare di una ditta che ho chiuso. Cambia qualcosa per me?”
Cambia la porta d’ingresso, non l’esito possibile.
Se i suoi debiti hanno origine imprenditoriale o professionale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore le è preclusa: quella procedura è riservata a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività. La Cassazione mantiene su questo un orientamento restrittivo, come confermato dalla già citata pronuncia n. 29746 del 2025 sul fideiussore professionale. Le restano il concordato minore e la liquidazione controllata.
Sull’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese si è formato un orientamento favorevole: diverse corti di merito hanno ammesso il concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna anche dopo la cancellazione, escludendo l’applicabilità del divieto previsto per l’accesso alle procedure dopo la cessazione dell’attività. È un profilo tecnico che vale la pena verificare caso per caso, perché non tutte le corti la vedono allo stesso modo.
Una buona notizia sulla liquidazione controllata. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 609 del 20 maggio 2025, ha chiarito che la meritevolezza non è requisito di accesso alla liquidazione controllata: l’assenza di colpa grave, dolo o malafede è richiesta per l’esdebitazione, e la valutazione sulla condotta del debitore è rinviata al momento finale. Nella stessa direzione il Tribunale di Catania, il 19 febbraio 2026, ha escluso che per il concordato minore sia richiesto il requisito soggettivo dell’assenza di colpa grave, essendo sufficiente il mancato compimento di atti in frode. Chi arriva da una vicenda imprenditoriale complicata ha, insomma, più spazio di quanto teme.
“Se faccio tutto questo, rischio di restare senza niente per anni?”
No: il minimo vitale non è negoziabile, e questa è la prima cosa che va detta. Il calcolo di quanto lei può versare parte dalla sottrazione di ciò che serve al mantenimento suo e della sua famiglia. Non esiste un piano omologabile che la lasci senza il necessario per vivere, perché un piano del genere sarebbe per definizione insostenibile e verrebbe risolto entro pochi mesi.
Il parametro che il Codice usa nel contesto dell’incapienza dà la misura del ragionamento: la valutazione si fa su base annua, deducendo dal reddito le spese di produzione dello stesso e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo secondo la scala di equivalenza ISEE.
Il limite reale, però, esiste ed è un altro: per la durata del piano la sua vita economica è ingessata. Non potrà accendere nuovi finanziamenti liberamente, non potrà disporre dei beni compresi nel piano, e ogni miglioramento significativo della sua condizione reddituale può avere rilievo. Chi le racconta il sovraindebitamento come una cosa indolore le sta vendendo qualcosa. È una procedura che funziona molto bene, e che chiede in cambio disciplina per un numero definito di anni.
Il confronto giusto non è tra il piano e una vita senza debiti. È tra il piano e l’alternativa concreta: pignoramenti a rotazione, stipendio decurtato a tempo indeterminato, casa in asta e un debito che, con gli interessi, cresce più in fretta di quanto lei riesca a pagarlo.
“Il taglio è definitivo o i creditori possono tornare a bussare?”
Il taglio è definitivo, ma non è incondizionato, e le due cose vanno tenute distinte.
Definitivo significa che, una volta intervenuta l’esdebitazione, i debiti residui non sono più esigibili: il creditore che le scrivesse per la parte cancellata non avrebbe titolo. Nella liquidazione controllata questo effetto opera a seguito della chiusura o, se anteriore, decorsi tre anni dall’apertura, con decreto motivato del tribunale comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni.
Non incondizionato significa due cose. La prima: il piano va eseguito. Se non paga le rate, l’omologazione può essere revocata e la procedura può convertirsi in liquidazione controllata, con l’effetto di riportare in vita l’intero debito originario al netto di quanto versato. La seconda: nell’esdebitazione dell’incapiente resta l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice se sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento. E i finanziamenti, in qualunque forma erogati, non contano come utilità.
Va aggiunto che l’esdebitazione dell’incapiente si può ottenere una sola volta nella vita, e che non è un beneficio automatico: richiede sempre una domanda specifica, come ricordato dalla Cassazione con la pronuncia n. 20711 del 2025. La differenza con la liquidazione controllata, dove l’esdebitazione opera di diritto, è netta e va conosciuta.
“Finirò segnalato ovunque? Potrò riavere un conto, una carta, un mutuo?”
Il conto corrente non si perde: nessuna norma delle procedure di sovraindebitamento comporta la chiusura dei rapporti bancari, e nella pratica il conto serve proprio a far transitare le rate del piano.
Sulle segnalazioni la risposta è meno rosea nel breve e ragionevole nel medio periodo. Le segnalazioni nelle banche dati creditizie hanno tempi di conservazione propri, legati all’inadempimento e non alla procedura; il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito del tribunale o del Ministero della Giustizia. Nell’immediato, quindi, l’accesso al credito resta difficile — ma è bene ricordare che era già difficile prima, con 200.000 euro di esposizione e rate non pagate.
La differenza è che al termine della procedura lei ha una posizione chiusa anziché una posizione aperta che peggiora. È da lì che si ricostruisce. La logica dell’intero sistema — la stessa che la direttiva europea sulla ristrutturazione e l’insolvenza ha imposto agli Stati membri — è dare una seconda possibilità effettiva al debitore onesto, non marchiarlo a vita.
“E se il tribunale mi dice di no? Ho buttato via tempo e soldi?”
Non necessariamente, e questa è una domanda che merita una risposta onesta.
Un diniego di omologazione non chiude la strada. Il Tribunale di Lecce, con la decisione del 24 ottobre 2025, ha ammesso la riproposizione di un piano che rispettasse le ragioni tecniche poste a base della revoca della precedente omologazione: se il problema era la sottostima di una voce o un trattamento non conforme dei privilegiati, si corregge e si ripresenta. Esiste inoltre la conversione in liquidazione controllata, che consente comunque di arrivare all’esdebitazione seguendo un’altra strada.
Quello che si perde davvero, quando un piano viene rigettato, è tempo — e con un’esposizione a sei cifre il tempo ha un costo misurabile in interessi che maturano e in beni che si svalutano in asta.
Per questo il lavoro serio si fa prima del deposito, non dopo il rigetto: nella verifica della posizione soggettiva, nella ricostruzione documentale del passivo, nella stima prudenziale dell’attivo, nel confronto preventivo con l’OCC. Un piano depositato senza aver risolto in anticipo le obiezioni prevedibili dei creditori è un piano che chiede al tribunale di fare il lavoro che avrebbe dovuto fare il difensore.
“Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite per far vedere il meccanismo: non sono casi seguiti dallo Studio e non anticipano l’esito di nessuna procedura reale.
Prima ipotesi — consumatore con casa e mutuo. Passivo complessivo verificato: 217.400 euro, così composto: mutuo ipotecario residuo 118.600 euro su abitazione principale del valore di mercato di 152.000 euro; prestiti personali e cessione del quinto per 47.900 euro; carte revolving per 11.300 euro; cartelle per imposte e contributi per 39.600 euro, di cui 16.200 tra sanzioni e interessi. Reddito netto familiare 2.340 euro al mese, nucleo di tre persone.
Il mutuo è in regola e prosegue: quei 118.600 euro escono dal piano e restano a carico del bilancio familiare come sono sempre stati. Il piano lavora quindi sui restanti 98.800 euro. Dedotte le spese di produzione del reddito, la rata del mutuo e il mantenimento del nucleo, residuano 385 euro mensili destinabili al piano. Su una durata di 84 mesi: 32.340 euro. Detratti i costi della procedura in prededuzione, l’attivo distribuibile si attesta attorno ai 29.000 euro, che vanno prima ai privilegiati — il credito contributivo e la parte privilegiata di quello tributario — e per il residuo ai chirografari.
Esito: il debito trattato nel piano viene soddisfatto per circa il 29% del suo valore nominale, con i chirografari a una percentuale sensibilmente più bassa dei privilegiati, e con l’esdebitazione del residuo all’esecuzione del piano. La casa resta. Il confronto con l’alternativa liquidatoria regge, perché in una liquidazione l’immobile andrebbe venduto e, dedotti mutuo ipotecario, spese di procedura e ribassi d’asta, ai creditori chirografari non arriverebbe quasi nulla.
Seconda ipotesi — ex imprenditore individuale senza continuità. Passivo complessivo verificato: 264.900 euro, prevalentemente fornitori, banche e debiti fiscali dell’attività cessata. Attivo: quota del 50% di un immobile non abitativo stimato in 74.000 euro complessivi, un veicolo strumentale del valore di 4.200 euro, nessun reddito stabile oltre a lavori occasionali.
Non essendoci continuità, il concordato minore sarebbe percorribile solo con l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile: un familiare mette a disposizione 22.000 euro. In alternativa, la liquidazione controllata realizzerebbe la quota immobiliare e il veicolo, con un ricavato prudenziale di 31.000 euro al netto delle spese.
Confronto: il concordato minore con finanza esterna porta ai creditori circa 53.000 euro contro i 31.000 della liquidazione, e consente di definire la posizione in tempi più brevi e in modo negoziato. Percentuale offerta: circa il 20% contro il 11,7% dell’alternativa liquidatoria. In entrambi i casi il residuo viene cancellato — nella liquidazione controllata trascorsi tre anni dall’apertura — ma il percorso, i tempi e il rischio di contestazione sono diversi. Ed è esattamente questo il tipo di confronto che va fatto prima di scegliere, non dopo.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Il mio debito di 200.000 euro, oggi, quanto vale realmente per chi me lo sta chiedendo?”
Nessuno ce la pone mai, e invece è la domanda che determina tutto il resto.
Un credito ha due valori. Il valore nominale è quello scritto sull’estratto conto o sulla cartella. Il valore di realizzo è quello che il creditore incasserebbe davvero, tenendo conto del tempo necessario, delle spese dell’esecuzione, della capienza effettiva del patrimonio e della probabilità di recuperare qualcosa. Su una posizione da 200.000 euro con patrimonio limitato, questi due numeri possono essere lontanissimi.
Questo spiega perché un creditore razionale accetta senza troppe resistenze una percentuale che a lei sembra irrisoria: perché quella percentuale, incassata in tempi certi, vale di più della prospettiva di un’esecuzione lunga, costosa e a esito incerto. Ed è anche il motivo per cui la parte tecnicamente più importante del lavoro non è scrivere il piano, ma dimostrare al tribunale e ai creditori quanto vale l’alternativa liquidatoria. Se quel numero viene stimato con leggerezza — al rialzo, per prudenza malintesa — il piano nasce con una percentuale più alta del necessario e lei pagherà più del dovuto per anni.
C’è poi un corollario che riguarda la posizione dei creditori finanziari. La Cassazione ha delineato con tre pronunce ravvicinate del luglio 2025 il perimetro delle contestazioni della banca che abbia concesso credito senza adeguata valutazione del merito creditizio: con la n. 20672 ha chiarito che al creditore che ha contribuito ad aggravare l’indebitamento non è comunque precluso contestare la legittimità della proposta; con la n. 20725 ha precisato che per escluderlo dall’opposizione occorre che abbia omesso un accertamento realmente necessario, valutazione da compiere caso per caso; con la n. 21048 ha stabilito che la negligenza della banca non elide la colpa grave del debitore. Tradotto: la condotta del finanziatore è un elemento del quadro, non una carta jolly.
“Ma i giudici, su queste cose, cosa dicono?”
Ecco i riferimenti che contano oggi, con il principio essenziale riformulato e la ragione per cui incidono su una posizione oltre i 200.000 euro.
Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. La mancata o negligente valutazione del merito creditizio da parte della banca finanziatrice non elimina la colpa grave del debitore nella formazione del sovraindebitamento. Rilevanza: impedisce di costruire l’accesso alla procedura scaricando ogni responsabilità sui finanziatori, strategia frequente nelle posizioni gonfiate da credito al consumo.
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725. Per precludere alla banca la possibilità di opporsi all’omologazione occorre che essa abbia omesso un accertamento che nel caso concreto era necessario; il dovere di acquisire informazioni ulteriori rispetto alle dichiarazioni del cliente non è automatico, e non ricorre quando le informazioni fornite erano false. Rilevanza: delimita con precisione l’eccezione più usata contro le opposizioni degli istituti di credito.
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha concorso a determinare o aggravare l’indebitamento conserva comunque il potere di contestare la legittimità della proposta. Rilevanza: il piano va costruito per reggere le obiezioni tecniche anche del creditore “in colpa”.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale o imprenditoriale. Rilevanza: chi ha garantito la propria società deve orientarsi su concordato minore o liquidazione controllata.
Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Rilevanza: chiude la strada alla gestione post mortem della posizione debitoria familiare.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile il concordato minore che non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione, parificando privilegiati e chirografari; il correttivo del 2024, eliminando il riferimento al contenuto libero della proposta, ha confermato che la libertà di contenuto non è libertà di trattamento. Rilevanza: è il vincolo che determina come si distribuisce l’attivo, e quindi quanto ciascun creditore incassa.
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Il termine previsto per il pagamento dei crediti privilegiati va inteso come momento iniziale dei pagamenti, non come termine finale entro cui completarli. Rilevanza: consente piani più lunghi e rate più sostenibili senza violare la disciplina della moratoria.
Cass. civ., Sez. I, n. 11676/2026. Sull’art. 67, comma 4, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: il pagamento dei crediti muniti di prelazione può iniziare anche dopo il differimento biennale dall’omologazione, a condizione che siano riconosciuti gli interessi legali. Rilevanza: è l’apertura più recente sulla flessibilità temporale dei piani.
Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. Sotto la disciplina previgente, era ammissibile la dilazione iniziale ultrannuale del pagamento dei debiti prelatizi purché ai creditori fosse consentito esprimersi sulla proposta. Rilevanza: precedente che ha preparato l’attuale assetto e rileva per le procedure regolate dalla vecchia normativa.
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. La legittimazione a proporre reclamo contro il decreto di omologazione spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel procedimento. Rilevanza: riduce drasticamente il rischio di impugnazioni tardive da parte di creditori rimasti inerti.
Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice da soggetto dichiarato fallito in precedenza resta soggetta alla disciplina della legge fallimentare. Rilevanza: orienta chi arriva da una procedura concorsuale anteriore al 15 luglio 2022.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per l’esposizione già afferente a quella procedura. Rilevanza: impedisce l’uso dell’art. 283 come rimedio di recupero per occasioni perse.
Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469. L’esdebitazione dei falliti dichiarati prima dell’entrata in vigore del Codice resta regolata dalla legge fallimentare, in forza del principio di ultrattività; non costituisce procedimento autonomo ma fase conclusiva della procedura. Rilevanza: consolida l’orientamento sulla successione delle discipline.
Cass. civ., Sez. I, n. 5139/2026. Sulla sospensione della vendita all’asta nel procedimento di sovraindebitamento in presenza di offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria. Rilevanza: incide direttamente sul valore recuperabile quando la posizione ruota attorno a un immobile già in esecuzione.
Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245. È illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: è il fondamento della riducibilità dei debiti fiscali, decisiva nelle esposizioni miste sopra i 200.000 euro.
Corte d’Appello di L’Aquila, 20 maggio 2025, n. 609. La meritevolezza non è requisito di accesso alla liquidazione controllata: l’assenza di colpa grave, dolo o malafede rileva per l’esdebitazione, e la valutazione della condotta è rinviata alla fase finale. Rilevanza: apre lo strumento liquidatorio anche a chi teme il vaglio sulla propria condotta.
Corte d’Appello di Bologna, 17 novembre 2025, n. 1945. È improcedibile la domanda di liquidazione controllata in totale assenza di attivo da liquidare. Rilevanza: in quel caso la strada corretta è l’esdebitazione dell’incapiente, non la liquidazione.
Tribunale di Verona, decreto 17 agosto 2025. Sul criterio dell’incremento “in misura apprezzabile” dell’attivo richiesto per il concordato minore liquidatorio con finanza esterna. Rilevanza: dà un parametro operativo a una formula normativa altrimenti indeterminata.
Tribunale di Pescara, 10 maggio 2025. Il debitore può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute al fine di proseguire nel mutuo ipotecario sull’abitazione principale. Rilevanza: è il precedente che salva la casa a chi è già in arretrato.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Non “aiutiamo a capire”: facciamo. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo su una posizione oltre i 200.000 euro.
- Ricostruiamo il passivo reale documento per documento, riconciliando estratti conto, piani di ammortamento, estratti di ruolo e comunicazioni dei cessionari, e ricalcolando le voci di interessi, mora e spese che non trovano titolo.
- Verifichiamo la qualificazione soggettiva prima di ogni altra cosa — consumatore, professionista, imprenditore minore — esaminando l’origine di ciascun debito e la natura di eventuali fideiussioni, perché è lì che si decide quale procedura è percorribile.
- Stimiamo l’alternativa liquidatoria con criteri di realizzo forzato, non di mercato, costruendo il documento che dimostra al tribunale e ai creditori quanto varrebbe davvero l’esecuzione individuale.
- Redigiamo la proposta e il piano con il trattamento dei crediti privilegiati, la formazione delle eventuali classi e la calendarizzazione dei pagamenti conforme alla disciplina della moratoria come interpretata dalla Cassazione più recente.
- Interloquiamo con l’OCC durante l’istruttoria, fornendo la documentazione nella forma in cui il gestore deve poterla attestare, per evitare che la relazione particolareggiata nasca con lacune sfruttabili in sede di opposizione.
- Depositiamo l’istanza di misure protettive e curiamo il coordinamento con i giudici delle esecuzioni pendenti, seguendo le procedure espropriative in corso fino alla loro definizione.
- Costruiamo la strategia sui debiti fiscali e contributivi, valutando la falcidia della quota chirografaria, il trattamento dei privilegi e le condizioni per l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione.
- Rappresentiamo il debitore nel giudizio di omologazione e resistiamo alle opposizioni dei creditori, comprese quelle degli istituti finanziari sulla convenienza e sulla colpa grave.
- Assistiamo nella fase esecutiva del piano, monitorando le scadenze e intervenendo tempestivamente quando si profila un rischio di risoluzione o di revoca dell’omologazione.
- Curiamo la fase finale di esdebitazione, presentando le istanze necessarie e seguendo l’eventuale contenzioso sui reclami proposti dai creditori nel termine di trenta giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare la doppia abilitazione di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’Organismo istruisce la pratica, attesta la completezza dei dati e valuta la fattibilità del piano — e quindi saper preparare una posizione che regga quel vaglio invece di scoprirne le lacune quando è troppo tardi. Per le posizioni che nascono da un’attività d’impresa ancora in vita, l’abilitazione di Esperto Negoziatore consente di valutare se la composizione negoziata sia percorribile prima o accanto agli strumenti di sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dal primo appuntamento fino all’eventuale giudizio di legittimità: non cambia difensore, non cambia impostazione, e ciò che viene affermato nel piano è coerente con ciò che sarà sostenuto in un reclamo o in un ricorso per cassazione. Sulle posizioni oltre i 200.000 euro lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la parte giuridica e quella numerica di un piano di ristrutturazione non sono due lavori separati: sono lo stesso lavoro visto da due lati.
In sintesi: le tre cose da portarsi a casa
Primo: il risparmio non dipende dall’ammontare del debito, ma da quanto lei può effettivamente offrire. Duecentomila euro di debiti con poco patrimonio e reddito modesto producono percentuali di taglio molto elevate; gli stessi duecentomila con un immobile libero producono percentuali ben diverse. Chi le anticipa una cifra prima di aver letto le carte sta indovinando.
Secondo: la scelta della procedura vale quanto il contenuto del piano. Ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente hanno presupposti, poteri dei creditori ed esiti economici differenti, e la giurisprudenza del 2025 e del 2026 ha ridisegnato i confini tra l’una e l’altra.
Terzo: il tempo lavora contro di lei. Ogni mese aggiunge interessi, ipoteche giudiziali e fasi di esecuzione forzata che riducono lo spazio di manovra e peggiorano il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora con una specializzazione che discende direttamente dalle abilitazioni certificate del suo titolare: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano padronanza tecnica del procedimento dal lato di chi lo istruisce, mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa linea difensiva possa essere portata fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà strada.
📩 Se ha più di 200.000 euro di debiti e vuole sapere cosa è realmente ottenibile nella sua situazione, ci scriva adesso: analizzeremo la sua posizione e le diremo con chiarezza quale procedura è percorribile e quali sono i margini concreti. Trova telefono, e-mail e modulo di contatto dello Studio qui sotto, al termine di questa guida.
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