Fringe benefit auto aziendali, Il fringe benefit auto 2026 cambia per effetto del D.Lgs. n. 148/2026. Il valore convenzionale aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione e del 5% per gli optional non compresi nelle tabelle ACI. La riforma amplia inoltre il regime transitorio ai veicoli ordinati entro il 2024 e concessi durante il 2025. Datori di lavoro e consulenti devono riesaminare le auto assegnate e verificare gli importi già tassati ai fini del conguaglio.il Decreto Omnibus modifica la tassazione: +50% dal sesto anno e +5% per optional non inclusi nelle tabelle ACI.
Come cambia il fringe benefit delle auto aziendali dal 2026?
Dal periodo d’imposta 2026 il fringe benefit delle auto aziendali aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. È inoltre prevista una maggiorazione del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Quando scatta la maggiorazione del 50% per le auto aziendali?
La maggiorazione scatta su base annuale, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Per esempio, per un veicolo immatricolato nel 2020, l’incremento opera dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal giorno e dal mese di immatricolazione.
Come vengono tassati gli optional dell’auto aziendale?
Se gli accessori o gli allestimenti non sono valorizzati nelle tabelle ACI e non sono stati acquistati direttamente dal dipendente, il fringe benefit determinato secondo i criteri ordinari deve essere maggiorato del 5%. Le somme trattenute al lavoratore per veicolo e optional sono poi sottratte dal valore convenzionale.
Attuale situazione normativa

La norma modificata è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir che, in deroga al principio di tassazione basato sul valore normale, prevede un criterio forfettario. Il regime era stato rivisto in un’ottica premiale dal punto di vista ecologico con la legge di bilancio 2025, prevedendo poi successivamente, con il cosiddetto “decreto Bollette”, un regime transitorio (Dl n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis),
Il Decreto Omnibus introduce due nuove maggiorazioni del valore convenzionale del fringe benefit:
- del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo;
- del 5% in presenza di accessori/allestimenti non ricompresi nel valore forfetario delle Tabelle ACI.
Auto aziendale a uso promiscuo: disciplina fiscale
Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali.
Tale fattispecie rappresenta la forma più diffusa di assegnazione di auto ai dipendenti, e la disciplina applicabile ai veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo prevede:
- la deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto;
- l’imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore.
📌 IN 10 SECONDI
Decorrenza
Le nuove regole si applicano all’intero periodo d’imposta 2026.
Percentuali base
50% per la generalità dei veicoli, 20% per i plug-in e 10% per gli elettrici.
Veicoli meno recenti
Dopo il quinto anno successivo all’immatricolazione il valore aumenta del 50%.
Optional
Gli accessori non compresi nelle tabelle ACI comportano un aumento del 5%.
Somme trattenute
Gli importi addebitati al dipendente riducono il valore imponibile.
Regime transitorio
La salvaguardia copre anche i veicoli ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025.
Conguaglio
I valori applicati da gennaio 2026 devono essere verificati e, se necessario, rettificati.
Come si calcola il fringe benefit auto
L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina il cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente che ne beneficia. L’applicazione agli amministratori richiede la verifica dell’inquadramento del relativo compenso tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dell’esistenza di una preventiva deliberazione o previsione del compenso in natura.
In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Fringe benefit |
| percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente |
Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare n. 326 del 23.12.1997 , di una determinazione del tutto forfettaria dell’importo da assoggettare a tassazione, che prescinde:
- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo;
- dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.
Risulta inoltre del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dato che ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
L’art. 51, comma 4 del Tuir assoggetta a tassazione un importo “convenzionale”, calcolato come segue:
- una misura percentuale dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri;
- calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI;
- al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente (si veda in seguito).
Auto aziendali: le regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025
La percentuale utilizzata per determinare convenzionalmente il fringe benefit imponibile è stata modificata più volte negli ultimi anni. Prima la Legge di Bilanci
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