L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali fa sì che anche Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possano concedere riduzioni, falcidie e dilazioni sui propri crediti tributari nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e composizione negoziata della crisi. Ma per fare questo le pubbliche amministrazioni devono attrezzarsi opportunamente arrivare alla decisione corretta nell’ambito delle accennate procedure di crisi. Cosa devono fare in concreto?
Il decreto si limita a individuare il perimetro oggettivo dell’istituto e a rimettere la disciplina del “chi decide” e “come si decide” agli ordinamenti interni delle Regioni e degli enti locali. Il rischio, se non si interviene tempestivamente con un riassetto organizzativo e procedurale adeguato, è un’applicazione disomogenea, frammentata e ad elevato rischio di contestazioni sia da parte dei debitori sia da parte della magistratura contabile.
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Come individuare il soggetto decisore negli enti
Il primo e più urgente snodo è strettamente organizzativo: chi, all’interno dell’ente, ha il potere di esprimere il voto nelle assemblee dei creditori e di sottoscrivere gli accordi transattivi relativi ai tributi locali? Il decreto rinvia agli ordinamenti interni, ma questi raramente disciplinano in modo esplicito questo tipo di fattispecie. Occorre quindi chiarire, in via preventiva, se e in che misura debbano intervenire organi politici (Consiglio o Giunta) per definire indirizzi generali, e individuare con precisione il dirigente o l’ufficio con la competenza gestionale a esprimere il voto nelle procedure collettive e a sottoscrivere gli accordi transattivi relativi ai tributi locali.
Perché è necessario un regolamento interno per decidere
La transazione fiscale opera su un terreno storicamente sensibile per gli enti territoriali: quello dell’indisponibilità del credito tributario. Consentire riduzioni di crediti, dilazioni atipiche, rinunce parziali significa esporsi, se non adeguatamente motivati, a un potenziale sindacato della magistratura contabile. Il presidio fondamentale è la prevenzione, attraverso l’adozione preventiva di un regolamento o di un atto di indirizzo interno che stabilisca i criteri generali ex ante per la valutazione delle proposte. Il regolamento dovrebbe individuare casi tipici di valutazione positiva, ad esempio debitori in crisi assistiti da procedure previste dal Codice della crisi, proposte attestate come più convenienti della liquidazione giudiziale, esposizioni di importo significativo con ridotta probabilità di realizzo tramite riscossione coattiva, e criteri oggettivi di convenienza economico-finanziaria basati sul confronto tra il valore attuale dei flussi promessi dal piano o dalla proposta e la stima realistica dell’incasso in uno scenario liquidatorio o di riscossione coattiva ordinaria.
L’adozione di regole chiare riduce la discrezionalità “pura” del singolo funzionario e colloca le decisioni dell’ente entro un perimetro difendibile anche sul piano erariale, poiché consente di dimostrare che la scelta non è estemporanea o dettata da logiche politiche contingenti, ma è il risultato di un’istruttoria condotta secondo criteri predeterminati, omogenei e trasparenti.
Come articolare la procedura interna
L’altro pilastro fondamentale è la definizione di un procedimento standardizzato che disciplini, fase per fase, l’iter di valutazione di ogni proposta. Uno schema procedurale lineare dovrebbe prevedere:
– la protocollazione e assegnazione della proposta all’ufficio tributi quale ufficio competente principale; la ricostruzione analitica dei crediti con verifica contabile in coordinamento con ragioneria e bilancio;
– la valutazione economico-giuridica comparativa tra incassi attesi in caso di adesione e incassi stimati in caso di alternativa liquidatoria;
– l’acquisizione dei pareri interni obbligatori di Ragioneria e Avvocatura oltre determinate soglie di importo;
– l’adozione di una determinazione motivata del soggetto competente con esplicitazione dei criteri di convenienza economica adottati;
– la gestione dei termini procedurali con un calendario interno delle scadenze per ciascuna pratica.
La tempistica è un profilo critico spesso sottovalutato. Un ritardo o un silenzio nella partecipazione alle assemblee dei creditori può precludere all’ente la possibilità di incidere concretamente sull’esito della procedura, e allo stesso tempo esporlo a contestazioni per omessa cura degli interessi pubblici. Il monitoraggio sistematico delle procedure di crisi in cui l’ente è creditore e la costruzione di un calendario interno delle scadenze processuali sono misure organizzative non rinviabili.
Perché il dissenso deve essere motivato
Una delle novità più delicate introdotte dalla disciplina è la possibilità che il tribunale omologhi la proposta anche contro il voto contrario dell’ente territoriale: il cram down. La circostanza che l’ente possa essere “superato” dal giudice non lo esonera dall’obbligo di istruire comunque la pratica ed esprimere un voto o quantomeno formulare osservazioni motivate.
È proprio nelle ipotesi in cui un professionista indipendente attesti la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria che un diniego immotivato o irragionevole espone l’ente a un duplice rischio: da un lato, la probabilità del cram down giudiziale aumenta; dall’altro, si apre un terreno classico per l’attenzione della magistratura contabile in termini di possibile danno erariale per mancato recupero ottimale del credito.
La logica di unitarietà del comportamento dei creditori pubblici, cui il legislatore ha fatto crescente riferimento, spinge in direzione di scelte coerenti e non manifestamente eccentriche rispetto al quadro attestato dai professionisti della crisi. Un’adesione a piani che prevedono riduzioni anche significative dei crediti locali non è di per sé fonte di responsabilità: ciò che rileva è la razionalità e la tracciabilità del percorso istruttorio, la standardizzazione dei criteri decisionali, la documentazione puntuale dell’istruttoria e la coerenza nel trattamento di casi analoghi nel tempo.
Cosa devono fare subito gli enti territoriali
– individuare formalmente, con atto coerente con statuto e regolamenti, il soggetto competente a votare e sottoscrivere le transazioni su tributi locali;
– adottare un regolamento o linee guida interne con criteri di convenienza economica, soglie di importo, obblighi di pareri interni e coinvolgimento degli organi politici per gli indirizzi generali;
– disegnare un procedimento standard con fasi istruttorie, responsabilità, tempistiche e modulistica uniforme;
– organizzare flussi informativi stabili tra tributi, ragioneria e avvocatura, con gestione integrata dei casi di maggior rilievo;
– monitorare sistematicamente le procedure di crisi pendenti per rispettare le scadenze;
– curare la qualità delle motivazioni di ogni decisione, di adesione o di dissenso. Solo così sarà possibile sfruttare appieno le opportunità offerte dalla riforma, riducendo al minimo il rischio di censure da parte della magistratura contabile.
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