le 9 FAQ su DAC8 e CARF


Le nove FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono gli obblighi DAC8/CARF relativi a pagamenti, prestiti, garanzie, token e portafogli multivaluta. Per professionisti e contribuenti è essenziale distinguere la comunicazione dell’operazione dalla sua effettiva rilevanza fiscale.

Le nove FAQ sulle cripto-attività pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2026 chiariscono gli obblighi DAC8/CARF su pagamenti in cripto-attività, prestiti, garanzie, token, soggetti trasparenti e portafogli multivaluta. Le comunicazioni riguardano la trasparenza fiscale: un’operazione segnalata non è per questo automaticamente imponibile.

DAC8 e CARF: dal 2026 partono i nuovi obblighi informativi

La disciplina delle cripto-attività entra, dal 2026, nella fase operativa dei nuovi obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli obblighi di trasparenza fiscale. Dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2226, nota anche con l’acronimo “DAC8”, attraverso il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, e l’adozione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 giugno 2026, n. 186865, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato, lo scorso 29 luglio, nove FAQ dedicate agli aspetti più problematici del nuovo sistema di comunicazione.

I nove argomenti chiariti dall’Agenzia delle Entrate

Le risposte intervengono su alcune questioni operative che riguardano:

  • la nozione di sede abituale dell’attività del prestatore;
  • i pagamenti al dettaglio effettuati mediante cripto-attività;
  • l’identificazione dei token;
  • la determinazione della residenza fiscale delle entità prive di autonoma residenza;
  • la distinzione tra scambio e trasferimento;
  • i prestiti e le garanzie in cripto-attività;
  • il coordinamento tra CARF e CRS;
  • la qualificazione delle attività finanziarie digitalizzate o tokenizzate;
  • la gestione dei portafogli di moneta elettronica multivaluta.

Comunicazione al Fisco e imponibilità sono piani distinti

Va evidenziato che le FAQ non modificano il regime sostanziale della tassazione italiana delle cripto-attività. Esse riguardano, invece, il diverso pianoFAQ cripto-attività della raccolta e della trasmissione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi con obbligo di comunicazione. Da questo punto di vista è importante che la distinzione sia mantenuta ferma in quanto un’operazione comunicata al Fisco non è necessariamente un’operazione imponibile.

Il sistema DAC8/CARF consente, infatti, all’Amministrazione Finanziariadi acquisire e confrontare i dati; la rilevanza reddituale delle operazioni deve però essere valutata sulla base della disciplina tributaria applicabile alla singola operazione. La prima comunicazione riguarderà le informazioni relative al periodo 2026 e dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027 (vedi provvedimento provvedimento n. 186865/2026).

IN 10 SECONDI

Prima comunicazione
I dati relativi al 2026 devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2027.

Comunicazione ≠ imposta
Un’operazione segnalata non è automaticamente fiscalmente imponibile.

Identificazione del token
Si utilizza il DTI; se manca, si indica la denominazione completa.

Prestiti e garanzie
Sono comunicati come trasferimenti, non come operazioni di scambio.

Tokenizzazione
La forma digitale non rende automaticamente l’attività una cripto-attività.

Prova documentale
Contratti e movimenti devono spiegare la funzione effettiva dell’operazione.

FAQ n. 1: il portafoglio clienti non crea, da solo, una sede abituale

La FAQ n. 1 affronta la nozione della cd. “sede abituale dell’attività” prevista dall’art. 7, comma 1, lettera b.4), del D.Lgs. n. 194/2025.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata redatta anche sulla base delle indicazioni pubblicate dall’OCSE e chiarisce che la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una giurisdizione oggetto di comunicazione non costituisce, di per sé, una sede abituale dell’attività.

Il semplice fatto che un prestatore offra servizi a utenti residenti in Italia, o in altro Stato soggetto a comunicazione, non determina automaticamente l’insorgenza degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in quella giurisdizione.

FAQ n. 2: I pagamenti al dettaglio oltre i 50.000 dollari

La FAQ n. 2 riguarda i pagamenti in cripto-attività effettuati da un cliente a favore di un esercente, per un controvalore superiore a 50.000 dollari statunitensi (USD). Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non introduce una regola generale secondo cui ogni pagamento in cripto-attività superiore alla soglia debba essere automaticamente segnalato come “Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione”. La classificazione dipende dal ruolo concretamente svolto dal prestatore di servizi nella catena del pagamento. Quando il prestatore interviene per conto del cliente pagatore, il pagamento in cripto-attività effettuato verso l’esercente, se superiore a 50.000 dollari, deve essere comunicato come “Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione”. In questa ipotesi, il prestatore dispone normalmente delle informazioni sul soggetto che dispone il pagamento e l’operazione viene riferita a tale utente.

Quando il provider opera per conto dell’esercente

Diversamente, se il prestatore interviene per conto dell’esercente, il movimento è ordinariamente comunicato come trasferimento. Se però la normativa antiriciclaggio impone al prestatore di identificare anche il cliente dell’esercente, quest’ultimo assume la qualifica di Utente di cripto-attività e il pagamento deve essere comunicato anche con riferimento a tale soggetto.

La FAQ chiarisce quindi che la classificazione non può basarsi solo sulla direzione del trasferimento. Occorre, invece, individuare il cliente contrattuale del prestatore e verificare se quest’ultimo debba identificare anche l’altra parte del pagamento.

FAQ n. 3: l’identificazione della cripto-attività e il Digital Token Identifier (DTI)

La FAQ n. 3 riguarda l’identificazione della cripto-attività oggetto di comunicazione. L’art. 13, comma 1, lettera c.1), del D.Lgs. n. 194/2025 richiede al prestatore di indicare, per ciascuna tipologia di cripto-attività rispetto alla quale siano state effettuate operazioni oggetto di comunicazione, la relativa denominazione completa. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che la denominazione non deve essere indicata liberamente quando al token sia già stato attribuito un Digital Token Identifier (DTI). In tale ipotesi, il prestatore deve utilizzare il codice DTI registrato presso la Digital Token Identifier Foundation (dtif.org).

Quando indicare il DTI e quando la denominazione completa

La regola operativa da seguire è semplice:

  • se la cripto-attività dispone di un DTI è necessario indicare il DTI;
  • viceversa, se la cripto-attività non dispone di un DTI, allora si deve indicare la sua denominazione completa.

Il DTI svolge una funzione analoga a quella di un codice identificativo univoco dato che consente di evitare ambiguità derivanti dall’uso di denominazioni commerciali


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