Fringe benefit auto 2026: calcolo e conguaglio


Il D.Lgs. 148/2026 modifica dal 1° gennaio il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo. Alle percentuali ACI del 50%, 20% e 10% si aggiungono le maggiorazioni per anzianità del veicolo e optional, mentre viene ampliato il regime transitorio per le auto ordinate entro il 2024. Datori di lavoro e consulenti devono riesaminare ogni assegnazione e correggere in sede di conguaglio i valori già tassati nel 2026.

Come cambia il fringe benefit auto aziendali nel 2026?

Dal periodo d’imposta 2026 il fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo continua a essere calcolato sulle tabelle ACI, applicando le percentuali del 50%, del 20% per le ibride plug-in e del 10% per le elettriche. Il D.Lgs. 148/2026 introduce inoltre una maggiorazione del 50% legata all’anzianità del veicolo e una del 5% per determinati optional non valorizzati dalle tabelle ACI.

Un correttivo che arriva a metà anno e retroagisce a gennaio

Chi sperava che la disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo avesse trovato un assetto stabile con la legge di bilancio 2025 e con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 deve ricredersi.

Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, fringe benefits auto 2025pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, interviene di nuovo sull’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR e sul regime transitorio previsto dal comma 48-bis della L. 207/2024.

Il punto che merita attenzione immediata non è tanto il merito delle novità, quanto la loro decorrenza: le nuove regole producono effetti dal periodo d’imposta 2026.

Significa che i valori di fringe benefit già esposti nei cedolini da gennaio ad agosto sono stati determinati, per una parte del parco auto, secondo criteri ormai superati. Il riallineamento dovrà essere gestito in sede di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, previa verifica dei valori già assoggettati a imposizione nei cedolini del 2026.

Chi gestisce flotte di una certa consistenza farebbe bene a non aspettare. La verifica richiede il recupero di dati che spesso non sono nel gestionale paghe ma nei contratti di noleggio e negli ordini di acquisto, e il reperimento di quelle informazioni non è un’operazione da ultima settimana dell’anno.

IN 10 SECONDI

Decorrenza
Le nuove regole producono effetti dal periodo d’imposta 2026.

Percentuali
50% per gli altri veicoli,
20% per i plug-in e
10% per gli elettrici.

Veicoli datati
Dopo il periodo individuato dalla norma il valore convenzionale aumenta del 50%.

Optional
Gli accessori non presenti nelle tabelle ACI possono far aumentare il benefit del 5%.

Riassegnazione
Il cambio del dipendente non determina automaticamente la perdita del regime transitorio.

Conguaglio
I valori già tassati nel 2026 devono essere confrontati con quelli ricalcolati.

La regola generale riscritta

Il nuovo testo della lett. a) conferma l’impianto forfetario: si assume una quota dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sul costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Restano ferme le percentuali introdotte nel 2025: 50 per cento in via ordinaria, ridotto al 20 per cento per gli ibridi plug-in e al 10 per cento per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

La novità sistematica sta in ciò che scompare. Non compaiono più né il requisito della nuova immatricolazione né il riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Dal 2026, per le assegnazioni che ricadono nel regime ordinario, l’unico elemento che individua il regime applicabile è il momento in cui il veicolo è materialmente messo a disposizione del dipendente. La data di prima immatricolazione non sparisce dal quadro, ma cambia funzione: non serve più a stabilire quale regime si applica, serve a stabilire se scatta la maggiorazione per vetustà.

Sono espressamente ricompresi, oltre agli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, anche motocicli e ciclomotori.

Le due maggiorazioni e l’ordine in cui si applicano

La prima maggiorazione colpisce l’anzianità del mezzo: i valori determinati con le percentuali forfetarie sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Il parametro è oggettivo e non manipolabile dalle parti. Per un veicolo immatricolato nel 2020, il quinto anno successivo è il 2025 e la maggiorazione opera quindi dal 1° gennaio 2026; per uno immatricolato nel 2024, scatterà dal 1° gennaio 2030. L’incremento si applica sia ai veicoli nel regime ordinario sia a quelli che restano nel transitorio basato sulle emissioni di CO₂.

La seconda maggiorazione riguarda gli optional: in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5 per cento. È una soluzione forfetaria a un problema che si trascinava da tempo. La risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025 aveva confermato che il costo chilometrico tabellare non tiene conto degli optional, aprendo la strada a una valorizzazione analitica al valore normale che nella pratica era ingestibile. Il legislatore ha preferito un forfait secco. Il criterio forfetario evita la valorizzazione analitica del singolo optional, ma il suo effetto economico deve essere verificato caso per caso.

Attenzione a due profili operativi. Primo: la maggiorazione è unica, non si moltiplica per il numero di accessori; basta un solo elemento extra-tabellare a carico del datore perché scatti il 5 per cento sull’intero valore. Secondo: occorre distinguere l’acquisto diretto dell’accessorio da parte del lavoratore, che esclude la maggiorazione, dalle somme trattenute o addebitate dal datore, che invece continuano a operare in diminuzione della base imponibile.

In termini operativi, e ferma restando la necessità di coordinare le trattenute con la formulazione normativa, il calcolo può essere rappresentato come segue:

[(costo km ACI × 15.000 × % forfetaria) − somme trattenute] × 1,50 (se ultra-quinquennale) × 1,05 (se optional extra-tabellari)

Quando ricorrono entrambe le condizioni, le maggiorazioni si cumulano: il valore, eventualmente già incrementato del 50% per l’anzianità del mezzo, è ulteriormente aumentato del 5% per gli optional rilevanti. Poiché si tratta di due coefficienti moltiplicativi, la loro inversione non modifica aritmeticamente il risultato; resta invece essenziale individuare correttamente la base sulla quale applicarli e sottrarre le somme trattenute al dipendente secondo la sequenza prevista dalla norma.

Sugli accessori è prevista una clausola di salvaguardia: restano fermi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza diritto al rimborso di eventuali maggiori imposte già versate.

Il transitorio si allarga, il valore normale attenuato esce di scena

Il decreto riscrive anche il comma 48-bis della L. 207/2024, e lo fa in senso favorevole ai datori di lavoro. Continuano ad applicare il criterio basato sulle emissioni di CO₂ i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oltre a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel corso del 2025.

Su questo secondo gruppo cade il termine del 30 giugno 2025 che nella formulazione precedente relegava le consegne successive nel limbo del valore normale. Tutti i veicoli ordinati entro la fine del 2024 e consegnati in un qualsiasi momento del 2025 rientrano ora nel transitorio. Per le imprese che avevano subito ritardi di consegna è una correzione tutt’altro che marginale.

Il comma riformulato chiarisce inoltre che il regime segue il mezzo e non la persona: la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente non fa perdere il regime transitorio, superando l’indicazione di segno opposto contenuta nella circolare 10/E/2025. Coerentemente, l’anzianità del veicolo non si azzera con la riassegnazione, restando ancorata alla prima immatricolazione. La proroga di un contratto in essere, in assenza di variazioni oggettive o soggettive, non integra una nuova concessione e non modifica il regime.

Con la caduta dei requisiti di nuova immatricolazione e di data del contratto, il criterio residuale del valore normale attenuato — canone a carico del datore meno indennità chilometrica ACI per i chilometri percorsi nell’interesse aziendale — perde spazio: dal 2026 la regola forfetaria copre l’intero perimetro delle assegnazioni promiscue. Il valore normale conserva rilievo solo per fattispecie estranee a quel perimetro, come la concessione a uso esclusivamente personale o i veicoli non riconducibili alle categorie richiamate dalla norma.

Resta però il fatto che quel criterio ha operato per il 2025. Per i veicoli interessati il passaggio al forfait comporta un cambio di metodo da gestire nel conguaglio 2026, e come si vedrà l’impatto può essere consistente.

Le percentuali a confronto per i Fringe benefit auto

Regime transitorio — emissioni CO₂ % Regime ordinario — alimentazione %
Fino a 60 g/km 25% Trazione esclusivamente elettrica (BEV) 10%
Da 61 a 160 g/km 30% Ibridi plug-in (PHEV) 20%
Da 161 a 190 g/km 50% Tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, full e mild hybrid) 50%
Oltre 190 g/km 60% — —

La mappa delle fattispecie

La chiave di lettura è il momento della concessione in uso promiscuo. Da lì si scende alle condizioni ulteriori.

Concessione in uso promiscuo Condizioni ulteriori Regime applicabile dal 2026
 

Entro il 30 giugno 2020

 

Contratto tuttora in essere, senza variazioni

Regime dell’art. 51 c. 4 lett. a) TUIR nel testo vigente al 31.12.2019 (art. 1 c. 633 L. 160/2019): 30% del costo ACI su 15.000 km. Regime del 30% applicabile al rapporto ancora in essere; le nuove maggiorazioni per anzianità e optional non risultano espressamente estese a questa fattispecie.
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 Nessuna Transitorio CO₂ (25/30/50/60%), con +50% per vetustà e +5% per optional dal 2026
Nel 2025 Veicolo ordinato entro il 31.12.2024 (irrilevante la data di consegna) Transitorio CO₂, come sopra. Decade il limite del 30.06.2025
Nel 2025 Non ordinato entro il 2024; nuova immatricolazione e contratto dal 1.1.2025 2025: regime L. 207/2024 (50/20/10%). Dal 2026: stesse percentuali con le due maggiorazioni
Nel 2025 Non ordinato entro il 2024; altre combinazioni 2025: valore normale attenuato. Dal 2026: forfait 50/20/10% con le due maggiorazioni
Dal 1° gennaio 2026 Irrilevanti ordine, immatricolazione e data del contratto Forfait 50/20/10% del costo ACI su 15.000 km, +50% se ultra-quinquennale, +5% se optional extra-tabellari, al netto delle trattenute

Tre casi numerici

I costi chilometrici indicati sono esemplificativi e vanno sostituiti con i valori delle tabelle ACI 2026, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

Auto nel regime transitorio con entrambe le maggiorazioni

Caso 1 — Il veicolo che invecchia dentro il transitorio

Autovettura a benzina immatricolata a giugno 2020, concessa in uso promiscuo dal settembre 2022, emissioni 168 g/km, costo chilometrico 0,72 €/km, con pacchetto di allestimento a carico dell’azienda non valorizzato in tabella. Il regime resta il transitorio, ma il 2026 porta entrambe le maggiorazioni.

Elemento 2025 2026
Percentuale (CO₂ 161–190 g/km) 50% 50%
Base forfetaria (0,72 × 15.000 × 50%) 5.400,00 € 5.400,00 €
Maggiorazione vetustà (quinto anno successivo al 2020 = 2025) non applicabile × 1,50 = 8.100,00 €
Maggiorazione optional salvaguardia fino al 31.12.2025 × 1,05 = 8.505,00 €
Fringe benefit annuo 5.400,00 € 8.505,00 €

L’imponibile cresce di 3.105 euro, oltre il 57 per cento, senza che sia cambiato nulla nel rapporto tra azienda e dipendente.

Auto elettrica assegnata durante il 2026

Caso 2 — L’elettrica assegnata in corso d’anno

Veicolo BEV di prima immatricolazione 2026, concesso in uso promiscuo dal 1° marzo 2026, costo chilometrico 0,48 €/km, dotazione corrispondente alla versione tabellata, nessuna somma trattenuta.

Passaggio Calcolo
Base annua (0,48 × 15.000 × 10%) 720,00 €
Maggiorazioni nessuna
Ragguaglio ai giorni di assegnazione (306/365) 603,62 €

 

Il valore resta ampiamente entro la soglia di esenzione dei fringe benefit, il che rende l’assegnazione di un’elettrica uno strumento retributivo tuttora molto efficiente — a condizione di monitorare il cumulo con gli altri benefit erogati nell’anno.

Dal valore normale attenuato al nuovo forfait

Caso 3 — Il salto dal valore normale attenuato al forfait

Autovettura ibrida non plug-in immatricolata a novembre 2024, ordinata dal datore nel marzo 2025 e quindi fuori dal transitorio, concessa in uso promiscuo dal giugno 2025. Canone di noleggio annuo 8.400 euro, costo chilometrico 0,68 €/km, 10.000 chilometri annui documentati nell’interesse del datore, optional extra-tabellari a carico dell’azienda.

Elemento 2025 su base annua 2026 su base annua
Criterio 8.400 − (0,68 × 10.000) 0,68 × 15.000 × 50%
Valore base 1.600,00 € 5.100,00 €
Maggiorazione optional non applicabile × 1,05 = 5.355,00 €
Fringe benefit annuo 1.600,00 € 5.355,00 €

Il confronto è effettuato su base annua per evidenziare la differenza tra i due criteri. Per la determinazione dell’importo effettivamente imponibile nel 2025 occorre considerare il periodo di concreta assegnazione del veicolo.

È la fattispecie con l’impatto economico più rilevante: l’imponibile più che triplica. Il riflesso su ritenute e contribuzione è immediato e il dipendente se ne accorge in busta paga. Un’informativa preventiva, prima che parta il conguaglio, evita gran parte delle contestazioni.

Cosa fare adesso

L’attività da impostare è una mappatura del parco auto, veicolo per veicolo, che raccolga quattro date e due attributi.

  • Le date: ordine da parte del datore, prima immatricolazione, stipula del contratto di assegnazione, consegna materiale al dipendente. È la combinazione di queste che colloca il veicolo in uno dei sei scenari.
  • Gli attributi: alimentazione (BEV, PHEV, altro) e, per i veicoli nel transitorio, la fascia di emissioni di CO₂.
  • La ricognizione degli accessori: per ciascun mezzo va confrontata la versione tabellata ACI con la configurazione effettivamente consegnata, sulla base dell’ordine, della fattura o della scheda del noleggiatore, distinguendo ciò che ha acquistato il lavoratore da ciò che è a carico dell’azienda.
  • L’individuazione dei veicoli che superano il quinto anno nel 2026 e negli esercizi successivi, per programmare l’aggiornamento dei calcoli dal 1° gennaio dell’anno di decorrenza.
  • L’adeguamento del payroll, con particolare attenzione alla sequenza applicativa delle due maggiorazioni, e la predisposizione di una voce distinta di conguaglio.

Sul piano della car policy, il decreto sposta gli incentivi in modo evidente. Trattenere somme al dipendente riduce la base imponibile e diventa una leva più interessante di prima; tenere in flotta veicoli termici oltre il quinto anno diventa invece costoso in modo automatico, e la scelta tra rinnovo del parco e proseguimento del contratto va rifatta con i numeri nuovi.

I punti ancora aperti sul Fringe benefit auto

Alla data in cui si scrive non risultano documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate sul nuovo assetto, e almeno quattro profili meritano cautela.

  • Il computo del quinquennio: la formulazione «dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo» è stata letta in dottrina anche nel senso di far decorrere la maggiorazione dal sesto anno successivo alla prima immatricolazione. La lettura letterale è quella adottata negli esempi, ma la differenza vale un anno di maggiorazione.
  • L’ordine di applicazione delle due maggiorazioni, che incide sul risultato finale.
  • Il perimetro degli accessori rilevanti, in particolare per gli allestimenti compresi in pacchetti commerciali che le tabelle ACI non dettagliano.
  • Il trattamento contributivo del conguaglio, sul quale occorre attendere le istruzioni degli enti competenti.

In attesa di chiarimenti, la prudenza suggerisce di documentare le scelte interpretative adottate e di predisporre il calcolo in modo da poterlo rifare rapidamente se la prassi dovesse orientarsi diversamente. Il conguaglio di dicembre non è un termine mobile: la classificazione dei veicoli e la raccolta dei dati devono quindi iniziare prima dell’ultima elaborazione annuale delle retribuzioni.

 

Matteo Niccoli

Giovedì 24 settembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO — I dati da raccogliere per ogni veicolo

Prima del conguaglio di fine anno, il datore di lavoro deve ricostruire per ciascun mezzo:

  • data dell’ordine;
  • data della prima immatricolazione;
  • data del contratto di assegnazione;
  • data della consegna al dipendente;
  • alimentazione del veicolo;
  • emissioni di CO₂, se rilevanti per il regime transitorio;
  • presenza di optional non valorizzati nelle tabelle ACI;
  • somme trattenute al dipendente;
  • eventuali precedenti riassegnazioni;
  • fringe benefit già assoggettato a imposizione nei cedolini del 2026.

La verifica deve essere condotta veicolo per veicolo: la sola data di immatricolazione o la sola alimentazione non sono sufficienti a individuare il trattamento applicabile.

🔎 FOCUS TECNICO — Le maggiorazioni non sono nuovi regimi

L’incremento del 50% per anzianità e quello del 5% per optional non costituiscono autonomi regimi di tassazione. Sono correttivi applicati al valore convenzionale determinato secondo il regime proprio del veicolo.

Quando sussistono entrambe le condizioni, gli incrementi si cumulano. Il 5% non si applica al costo storico degli optional, ma al valore fiscale del fringe benefit già determinato, eventualmente aumentato per l’anzianità del mezzo.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE Fringe benefit auto

Il D.Lgs. 148/2026 rende necessario riesaminare il parco auto aziendale e i valori esposti nei cedolini dall’inizio dell’anno. Il controllo non può limitarsi alle vetture assegnate dal 2026: coinvolge anche numerosi veicoli concessi negli anni precedenti e quelli assegnati nel 2025 fuori dal regime transitorio.

La priorità consiste nel classificare correttamente ogni mezzo, verificare le due maggiorazioni e confrontare il valore annuo corretto con quello già tassato. Solo al termine di questa ricostruzione sarà possibile elaborare un conguaglio attendibile e informare preventivamente i lavoratori interessati.

❓ FAQ Fringe benefit auto

Le nuove percentuali cambiano dal 2026?
No. Restano il 50% per gli altri veicoli, il 20% per gli ibridi plug-in e il 10% per gli elettrici. Cambiano i requisiti di applicazione e si aggiungono le maggiorazioni.

La maggiorazione del 5% dipende dal costo degli optional?
No. È forfetaria e si applica al valore fiscale del fringe benefit, indipendentemente dal prezzo degli accessori.

Più optional comportano più maggiorazioni del 5%?
No. L’incremento è unico anche in presenza di più accessori rilevanti.

La riassegnazione a un altro dipendente fa perdere il regime transitorio?
No. La nuova disciplina riconosce la continuità del regime collegato al veicolo.

Il regime anteriore al 1° luglio 2020 subisce le nuove maggiorazioni?
La nuova normativa non estende espressamente a tale fattispecie gli incrementi per anzianità e optional.

Che cosa deve fare il datore di lavoro entro fine anno?
Deve ricostruire il regime applicabile a ogni veicolo, ricalcolare il benefit 2026 e confrontarlo con gli importi già tassati.

 

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