Flat tax sul salario accessorio nella PA: per il limite di 50mila euro qual è il reddito che conta? Come si applica il calcolo? Scopriamolo.
Il chiarimento interessa direttamente uffici del personale, enti locali, amministrazioni centrali, aziende sanitarie e, naturalmente, i lavoratori pubblici non dirigenti che potrebbero beneficiare della tassazione agevolata. La misura consente infatti di sottoporre a un’imposta sostitutiva del 15%, invece che alla normale Irpef con relative addizionali regionali e comunali, una parte delle somme legate al trattamento economico accessorio.
La novità, però, non vale indistintamente per tutti e non riguarda l’intera retribuzione. L’agevolazione ha confini precisi: opera soltanto nel periodo d’imposta 2026, fino a un importo massimo di 800 euro e a favore dei dipendenti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro. Proprio sull’anno da utilizzare per verificare quest’ultima soglia era stato chiesto il parere dell’Amministrazione finanziaria.
La flat tax al 15% sul salario accessorio dei dipendenti pubblici si applica guardando al reddito di lavoro dipendente maturato nello stesso anno in cui viene riconosciuta l’agevolazione: il 2026. È questo il punto centrale chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 173 del 15 settembre 2026, dedicata alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio.
Flat tax PA al 15%: quali somme rientrano nell’agevolazione
L’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di bilancio 2026, ha previsto un trattamento fiscale speciale per il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel perimetro rientra anche il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.
La disposizione riguarda i compensi riferibili al trattamento economico accessorio, compresi quelli derivanti da indennità di natura fissa e continuativa. Si tratta dunque di una platea più ampia rispetto alle sole voci occasionali o strettamente collegate a singole prestazioni straordinarie. In concreto, il datore di lavoro pubblico dovrà individuare, nell’ambito delle somme erogate, quelle che possiedono le caratteristiche richieste dalla norma.
L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia un limite importante: stabilire se una specifica componente retributiva sia effettivamente riconducibile al trattamento accessorio non è una valutazione che può essere compiuta in sede di interpello. Spetta quindi all’amministrazione, in qualità di sostituto d’imposta, esaminare la natura delle somme corrisposte alla luce della disciplina contrattuale e delle regole applicabili al singolo rapporto di lavoro.
Se i requisiti sono rispettati, il datore può applicare l’imposta sostitutiva del 15% senza attendere una domanda del lavoratore. La norma prevede infatti il riconoscimento automatico del beneficio, fatta salva la possibilità per il dipendente di rinunciarvi con una esplicita dichiarazione scritta. Una scelta che potrebbe avere senso in situazioni particolari, da valutare con attenzione anche in funzione della posizione fiscale complessiva dell’interessato.
Il tetto di 800 euro vale sull’intero anno 2026
Un altro passaggio rilevante della risposta n. 173 riguarda il limite quantitativo della misura. La legge stabilisce che, per l’anno 2026, i compensi agevolabili siano sottoposti alla tassazione del 15% entro l’importo di 800 euro. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, questa soglia deve essere letta come un massimale complessivo annuo.
In altri termini, non si tratta di un limite applicabile a ogni singola mensilità, a ogni indennità o a ogni erogazione accessoria. Nell’arco del 2026, la quota di retribuzione che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può superare complessivamente gli 800 euro. Le somme eccedenti restano assoggettate al regime fiscale ordinario.
La precisazione appare coerente con il carattere temporaneo della misura. Il legislatore ha delimitato l’efficacia dell’agevolazione al solo periodo d’imposta 2026 e non ha inserito indicazioni che consentano di frazionare o moltiplicare il tetto massimo. Per gli uffici paghe e per i responsabili finanziari degli enti sarà quindi necessario monitorare progressivamente le erogazioni effettuate durante l’anno, evitando che la soglia venga superata.
Dal punto di vista del lavoratore, il vantaggio può tradursi in una minore pressione fiscale sulla parte di salario accessorio che rientra nel beneficio. L’effettivo risparmio, naturalmente, dipenderà dall’aliquota Irpef ordinaria che sarebbe stata applicata a quelle somme e dall’incidenza delle addizionali territoriali.
Reddito sotto i 50mila euro: la verifica si fa nello stesso anno
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate nasceva da un dubbio operativo molto concreto: la soglia di 50mila euro deve essere controllata considerando il reddito dell’anno precedente, quello dell’anno in corso oppure un altro periodo? La norma non lo specifica espressamente.
La risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria scioglie il nodo: il limite deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026. Potranno quindi accedere alla flat tax sul salario accessorio i dipendenti che, nel medesimo anno, risultino titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro.
È un’indicazione di particolare rilievo perché consente ai sostituti d’imposta di impostare correttamente le procedure di calcolo. Nella gestione ordinaria delle retribuzioni, la verifica potrà essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili e delle proiezioni reddituali relative al 2026, con gli eventuali aggiustamenti in sede di conguaglio, se necessari.
Resta essenziale ricordare che il parametro indicato dalla norma è il reddito di lavoro dipendente. Per le situazioni personali più articolate, ad esempio in presenza di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno o di variazioni rilevanti della retribuzione, sarà opportuno prestare maggiore attenzione alla ricostruzione della posizione fiscale.
Chi resta escluso e il caso del personale sanitario
La disciplina non si applica al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinatario delle specifiche agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per queste categorie continua dunque a operare il diverso quadro normativo già previsto.
La legge di bilancio contiene invece una precisazione favorevole per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure introdotte nel 2024 e nel 2025. In tali casi, il nuovo beneficio del 15% si aggiunge alle agevolazioni già riconosciute, senza sostituirle.
La risposta dell’Agenzia offre quindi una bussola chiara per l’applicazione della misura: nel 2026, fino a 800 euro annui di trattamento accessorio e indennità fisse e continuative possono essere tassati al 15%, purché il dipendente non dirigente non superi nello stesso anno la soglia di 50mila euro di reddito da lavoro dipendente. Un chiarimento che aiuta a trasformare una previsione normativa in un adempimento concretamente gestibile dagli enti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
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