[1]“La direttiva CCD2 è volta ad aumentare la protezione e la resilienza dei consumatori, aumentando il livello di dettaglio delle norme che regolano il credito al consumo, per assicurare a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per creare un mercato interno più efficiente, nonché al fine di adeguare la normativa ai recenti sviluppi tecnologici, che vedono l’affermarsi di nuove forme di concessione del credito al consumo, anche online, di nuovi prodotti finanziari e operatori, con l’applicazione della normativa anche alle dilazioni di pagamento e la sottoposizione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi che concedono tali dilazioni di pagamento al regime di abilitazione o registrazione e di vigilanza definito dall’articolo 37 della direttiva. Il Presidente relatore evidenzia come, con l’attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, si consenta di garantire una maggiore tutela dei consumatori e degli intermediari finanziari, e che attraverso una normativa europea omogenea si assicuri una effettiva parità di trattamento con gli operatori degli altri Stati membri.” (Così le osservazioni della IV Commissione del Senato allo schema di D.Lgs. nella seduta del 12 novembre 2025). In tema, v. C. Cazzato – F. Di Giorgi (a cura di), Concorrenza, tutela dei consumatori e AI, Milano, 2026.
[2]In attuazione della Dir. 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
[3]Per un primo ma già esaustivo commento della nuova disciplina v. G. Falcone, Prime riflessioni sulla Direttiva CCD II: le informazioni e la valutazione del merito creditizio, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 4, 2024, U. Piattelli – S. Caruso, Recepimento CCD2: cosa cambia per gli intermediari del credito, in Dirittobancario.it, ottobre 2025 nonché A. Ciccia Messina, Credito ai consumatori 2026: tutte le regole per i contratti, Milano, 2026.
[4]Di rilievo, l’art. 59- octies c. cons. che ora prevede il diritto del consumatore di recedere dai contratti finanziari conclusi a distanza entro il termine di 14 giorni, senza penalità e senza obbligo di motivazione; inoltre, il diritto di recesso deve essere consentito in modo semplice, effettivo e non discriminatorio. Il successivo art. 59-novies definisce le modalità con cui al consumatore può essere richiesto un corrispettivo (non una sorta di penale) per il servizio già prestato in modo proporzionale purché questi sia stato previamente informato delle modalità di calcolo di tale corrispettivo. Questa norma non trova applicazione in ambito assicurativo. Quanto al rimborso anticipato, il legislatore ha recepito l’orientamento della Corte di Giustizia nel caso Lexitor: la riduzione del costo totale del credito deve comprendere non solo i costi legati alla durata del contratto, ma anche quelli sostenuti “upfront”, con esclusione di imposte e spese pagate direttamente a terzi e non dipendenti dalla durata del rapporto. Il lettore ricorderà che questa sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi sostenuti e non solo quelli “recurring” (quelli dipendenti dalla durata del contratto). In tal modo, si rimedia al possibile abuso che si realizzerebbe gonfiando i costi “upfront” (R. Ricciardi, in Banca, borsa, tit. cred., 2022, I, 292). Successivamente, con il D.L. n. 73/2021, è stato modificato l’art. 125- sexies T.U.B. lasciando a carico del consumatore solo le imposte sostenute, nemmeno pro quota, mettendo la normativa italiana – comunque – in parziale contrasto con la giurisprudenza europea con problemi di legittimità costituzionale, su cui la Corte è intervenuta con sentenza n. 263/2022 relativamente al diritto intertemporale.
[5]Nel differente caso di rimborso anticipato, il finanziatore può richiedere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente connessi all’estinzione anticipata del credito: l’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato nel caso in cui la vita residua del contratto sia superiore ad un anno, o lo 0,5% negli altri casi, fermo restando esclusa la possibilità di superare l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe corrisposto per il periodo residuo.
[6] “Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti”.
[7] Evaluation roadmap of the consumer credit directive, la cui genesi sta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (l’art. 169 parla di “assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori”) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 18 dicembre 2000, nota anche come Carta di Nizza (art. 38 che stabilisce “nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”), entrambi richiamati dal “Considerando” n. 11.
[8]Cioè non applicabile ai contratti in corso.
[9]Oppure, se successiva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia.
[10]Già evidenziata da F. Greco – M. Lecci, La trasparenza bancaria, Pisa, 2020, 151 ss.
[11]“Considerando” n. 13: “È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante”.
[12] Client’s best interest.
[13]Art. 1. “La presente direttiva istituisce un quadro comune per l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori”.
[14]Con riferimento allo sviluppo dei canali digitali (fintech) per la commercializzazione di prodotti e servizi anche bancari, finanziari e assicurativi tramite strumenti come gli smartphone, tablet, piattaforme, ecc. “La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la Dir. 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dall’adozione di tale direttiva hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito al consumo, sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l’evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore” (“Considerando” n. 4 della Direttiva).
[15]Art. 3, comma 1, n. 12: “‘intermediario del credito’: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, che può essere costituita da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito: a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore”.
[16]V. infra, il riformulato art. 124- bis T.U.B.
[17]Registro Unico Intermediari.
[18]Per la Consob, Comunicazione DIN/2049119 del 15 luglio 2002, “l’attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi prestati dallo stesso non rappresenta un’effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare”.
[19]La locuzione è mutuata dall’ambito assicurativo, Direttiva IDD, pur sempre di derivazione comunitaria (art. 1, comma 1, lett. cc-septies).
[20]Anche il tema delle dilazioni di pagamento è stato oggetto di riformulazione (art. 122, comma 5).
[21]Organismo Agenti e mediatori.
[22]Il recepimento avverrà nove mesi dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 212/2025.
[23]Il broker è un consulente che assiste il cliente nella scelta della polizza assicurativa più adatta alle sue esigenze, ma non ha alcun ruolo nella gestione dei sinistri o nelle decisioni interne delle compagnie. Pertanto, le responsabilità del broker si limitano alla consulenza e all’intermediazione, mentre le decisioni relative alla liquidazione dei sinistri e alle politiche operative delle compagnie assicurative sono di esclusiva competenza di queste ultime. Qualsiasi tentativo di attribuire al broker responsabilità che esulano dalle sue mansioni di intermediario sarebbe in contrasto con la normativa vigente e con la natura stessa del suo ruolo (sentenza Trib. Modena n. 197/2025). Restando all’intermediazione si veda G. De Cristofaro, Credito al consumo e nuovi modelli di intermediazione: verso una disciplina europea più inclusiva, in Contr. e impr. Europa, 2022, 145 ss.
[24]Il complesso normativo si occupa di molti altri argomenti quali il costo globale del credito (TAEG che, ex art. 30 della CCD2, adotterà una formula matematica unica per il suo calcolo, le pratiche commerciali abbinate e aggregate (art. 3, comma 1, nn. 15 e 16 e art. 14 della Direttiva), il contratto di credito collegato (quando il consumatore esercita il recesso dal contratto di fornitura il contratto di finanziamento “collegato” si risolve automaticamente), il consenso esplicito (nuovo art. 124, comma 1, in attuazione dell’art. 15 della CCD2), gli obblighi di comportamento, l’adozione di “misure di tolleranza” ex art. 35 della CCD2 secondo cui, in caso di difficoltà finanziaria del cliente, occorre che il creditore adotti un ragionevole grado di tolleranza, tramite un approccio proattivo (quindi, non solo misure di forborne ma rinegoziazioni, postergazioni, moratorie ecc.), prima di dare avvio alla risoluzione del contratto di credito e alle esecuzioni per il recupero, ed altro ancora. Occorre attendere – verosimilmente – le norme secondarie della banca d’Italia. La CCD2 impone anche dei divieti: le pratiche scorrette, la pubblicità ingannevole sui costi, la concessione di crediti senza richiesta o consenso esplicito del cliente, e il consenso desunto.
[25]“Considerando” n. 19 e art. 2, comma 2, lett. g). In tema, v. D. Roselli, Concessione abusiva del credito ed analisi del merito creditizio in dirittobancario.it, febbraio 2023.
[26]Art. 122, comma 1-ter. Si definisce – in particolare – offerta di credito da parte di terzi anche la dilazione di pagamento offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, inclusa la cessione di credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione (nulla, peraltro, si dice delle analoghe cessioni pro solvendo).
[27]Su cui la Banca d’Italia, con una apposita comunicazione del 2022, chiariva che non fosse oggetto di una specifica normativa.
[28]Nel marzo 2026 la Banca d’Italia ha diramato una nota sull’evoluzione, le caratteristiche ed i rischi dello specifico mercato.
[29]In tema, v. D. Roselli, op. cit., ove si sottolinea la necessità del preventivo accertamento della sostenibilità del finanziamento (anche in presenza di scenari avversi). Per l’Autore, quindi, si tratta di un obbligo legale cui andrebbe correlato il divieto legale di contrarre.
[30]La riforma ha notevoli ricadute anche nel campo del sovraindebitamento del consumatore oltre che sul T.U.B.
[31]Si allude, quindi, alla presumibile capacità restitutoria del cliente.
[32]È da considerarsi ancora una norma di condotta o può essere interpretata come norma di validità, stante le diverse conseguenze in termini di patologia?
[33]Così M. Marchesi, Le attività consulenziali quali filo conduttore della nuova Direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, in dirittobancario.it, aprile 2026.
[34]La Dir. UE 2014/17 sul credito immobiliare ai consumatori ed il suo decreto di recepimento (n. 72/2016), attuato con il D.M. n. 380/2016, che pur trattano della valutazione del merito creditizio nulla aggiungono di rilevante al quadro rappresentato.
[35]Art. 6: “Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell’Unione. Il primo comma non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi”.
[36]Quindi, non più solo la fase precontrattuale.
[37]Resta sullo sfondo – e andrebbe approfondita – la possibile applicazione dell’art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa del danneggiato che potrebbe far degradare la colpa grave a mera colpa, rendendo così inapplicabile la preclusione.
[38]Art. 3, comma 1, n. 17: “‘servizi di consulenza’: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito e che costituiscono un’attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 12)”.
[39]E, comunque, da non assimilare a quella prestata in occasione dei servizi di investimento, con cui – pure – ha qualche elemento in comune.
[40]Che costituiscono l’oggetto del servizio di consulenza.
[41]Art. 124, comma 2 (Servizi di consulenza).
“1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis (cioè i mediatori creditizi).
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore (la norma richiama l’art. 21, comma 1, T.U.F.);
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore (anche qui la norma replica principi già presenti nel T.U.F.);
c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato (cioè per tutta la vita del ‘prodotto’, replicando una disposizione analoga contenuta nella distribuzione assicurativa);
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:
a) l’indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell’informativa l’importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all’art. 124, comma 2 (cioè ‘le informazioni europee di base sul credito ai consumatori’).
6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.”; (la norma allude al possibile sovraindebitamento del consumatore).
[42]Tra cui ora rientrano i prestatori del servizio buy now, pay later (compra ora, paga dopo), recentemente in forte sviluppo.
[43]Art. 3, comma 1, n. 22: “‘servizio di consulenza sul debito’: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all’art. 3, punti 6) e 8), della Dir. UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”.
[44]Così il “Considerando” n. 81 “I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Le difficoltà finanziarie riguardano un’ampia gamma di situazioni, ad esempio, tra le tante, il ritardo del rimborso del debito per oltre 90 giorni. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano difficoltà finanziarie e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente può includere consulenza legale e in materia di gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. L’assistenza dovrebbe essere fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, acquirenti di crediti o gestori di crediti, e sono indipendenti da essi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili ai consumatori in modo diretto o indiretto e solo con spese limitate. In linea di principio, tali spese dovrebbero coprire solo i costi operativi e non imporre oneri non necessari ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. Ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti sono indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che siano avviati procedimenti esecutivi. I servizi di consulenza sul debito dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori, tenendo conto, ad esempio, del loro luogo di residenza e della loro lingua. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per i servizi di consulenza sul debito. I creditori possono svolgere un ruolo nel prevenire il sovraindebitamento attraverso l’individuazione tempestiva e il sostegno dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. Per tale motivo, i creditori dovrebbero dotarsi di procedure e politiche per l’individuazione di tali consumatori al fine di garantire che essi possano essere efficacemente indirizzati verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili”.
[45]In realtà, l’art. 16 della Direttiva prevede anche “servizi aggiuntivi di consulenza” che gli intermediari possono offrire al consumatore, su base sempre personalizzata, per una determinata operazione di credito.
[46]Ed è diverso e più esteso delle “informazioni personalizzate” di cui tratta il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) e dell’assistenza di cui all’art. 120-novies, entrambi riconducibili alla valutazione del merito di credito.
[47]U. Piattelli – S. Caruso, op. cit.
[48]Per il quale, il soggetto interessato (cliente) deve essere edotto dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato (che si estende anche alla profilazione del soggetto) e sulla logica su cui è basato l’algoritmo (art. 13): è il c.d. principio di trasparenza; inoltre, in caso di trattamenti interamente automatizzati, il soggetto interessato deve poter rifiutare di soggiacere ad una decisione che non preveda il coinvolgimento dell’uomo, anche quando l’attribuzione del giudizio (scoring) e la decisione sia affidato dal finanziatore ad un soggetto terzo (art. 22): è il c.d. diritto di contestazione.
[49]Così il “Considerando” n. 56 “ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del creditore. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e un riesame della decisione relativa alla concessione del credito. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di essere informato relativamente a tali diritti dopo aver debitamente ricevuto informazioni sulla procedura da seguire. La possibilità di chiedere un riesame della valutazione iniziale e della decisione non dovrebbe necessariamente portare alla concessione di un credito al consumatore”.
[50]Vedi M. Lembo, L’intelligenza artificiale e i contratti bancari: il caso del credit scoring, in questa Rivista, 2025, 401.
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