Accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o composizione negoziata: quale strada conviene davvero per tagliare il debito con l’Erario?
Conviene proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale dentro un accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure è più prudente percorrere la strada del concordato preventivo, o ancora tentare un’intesa con il Fisco già nella composizione negoziata della crisi? È la domanda che si pone quasi ogni imprenditore che scopre che il debito tributario accumulato negli anni pesa più di banche e fornitori messi insieme. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa proposta, con gli stessi numeri, può essere omologata in un percorso e respinta nell’altro.
Dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), l’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha introdotto soglie minime di pagamento per l’Erario, un requisito di adesione degli altri creditori e alcune cause ostative; nel frattempo la Cassazione, tra la fine del 2025 e l’estate del 2026, ha delimitato con molta precisione il perimetro dell’omologazione forzosa. Ne risulta un quadro in cui la scelta dello strumento non è più un dettaglio tecnico, ma l’elemento dirimente dell’intera operazione.
Questa guida mette a confronto le tre strade oggi realmente percorribili, pesandone vantaggi e rovesci della medaglia. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché essa si colloca all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio la composizione negoziata e le trattative con i creditori pubblici; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per quantificare il debito fiscale e costruire la proposta; e l’abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di difendere l’omologazione davanti al tribunale, alla Corte d’appello e fino in Cassazione, dove oggi si decidono i confini del cram down fiscale.
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Il quadro di partenza: cosa accomuna le tre strade
Prima di confrontare le opzioni, conviene isolare i pochi concetti che tutte condividono, perché è su questi che si gioca il confronto.
Il debito oggetto di riduzione. Tutti e tre gli strumenti consentono di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi). L’art. 63, comma 1, CCII precisa che, negli accordi di ristrutturazione, la proposta può riguardare i debiti sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione. Accordi e concordato preventivo possono includere anche i contributi previdenziali e assistenziali; la composizione negoziata, invece, no. Restano fuori dal perimetro della transazione, in tutte e tre le strade, i tributi locali gestiti direttamente dagli enti territoriali, come IMU e TARI, e i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio i dazi doganali).
L’IVA non è più intoccabile. Il vecchio art. 182-ter della legge fallimentare imponeva il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate e non versate. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14, e le successive riforme, anche l’IVA può essere falcidiata, a condizione che l’Erario riceva un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I) ammette espressamente la falcidia dell’IVA anche nell’accordo transattivo della composizione negoziata.
Il parametro della liquidazione giudiziale. Il criterio che attraversa tutti gli strumenti è il confronto con ciò che il Fisco incasserebbe se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale. La proposta deve essere conveniente, o almeno non deteriore, rispetto a quello scenario. Per questo ogni percorso richiede una relazione o un’attestazione di un professionista indipendente che stimi il valore di liquidazione dei beni e la collocazione del credito erariale nell’ordine dei privilegi.
Il cram down fiscale. Con questa espressione si indica la possibilità per il tribunale di omologare lo strumento anche se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non aderiscono o votano contro, sostituendo la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione. È qui che le tre strade si separano in modo netto: il cram down esiste, con presupposti diversi, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo; non esiste nella composizione negoziata, dove senza il consenso dell’Agenzia non c’è accordo.
Il fattore tempo. L’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024 stabilisce che il nuovo art. 63 CCII si applica alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 24 dicembre 2024, ha infatti applicato la disciplina previgente a una domanda depositata nell’ottobre 2023. Per le proposte formulate oggi vale integralmente il testo riformato, ed è su quello che si svolge il confronto che segue.
Un’ultima premessa: le tre opzioni esaminate riguardano le imprese soggette agli strumenti “maggiori” del Codice. Per l’imprenditore sotto soglia, l’imprenditore agricolo o il professionista esiste un canale parallelo, il concordato minore, nel quale l’art. 80, comma 3, CCII prevede a sua volta un meccanismo di superamento del dissenso dei creditori pubblici; è una strada diversa, con organi diversi (l’Organismo di Composizione della Crisi e il Gestore), che merita un’analisi separata.
Le misure protettive e la riscossione. Un secondo elemento comune riguarda la protezione del patrimonio durante il percorso. In tutti e tre gli strumenti l’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori, compreso l’agente della riscossione, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’impresa esercita l’attività. Si tratta però di misure che vanno richieste, pubblicate e, nei casi previsti, confermate dal giudice, con una durata limitata. Il loro effetto è circoscritto: non sospendono l’attività di controllo e di accertamento dell’amministrazione, che può continuare a notificare atti impositivi. Il debitore deve quindi presidiare contemporaneamente due fronti, quello negoziale e quello del contenzioso tributario, perché un avviso non impugnato nei termini diventa definitivo e aumenta la base su cui si calcolano soglie e percentuali.
Il peso dei privilegi. Il credito erariale non è un blocco unico. Le imposte dirette e l’IVA godono in larga parte di privilegio generale sui beni mobili, mentre le sanzioni hanno natura chirografaria; anche i contributi previdenziali sono assistiti da privilegi di grado elevato. Nella liquidazione giudiziale, dunque, l’Erario viene soddisfatto dopo i crediti prededucibili e i privilegi di grado anteriore, ma prima dei chirografari. Se l’attivo mobiliare è modesto, il privilegio resta in buona parte incapiente e il credito degrada al chirografo per la parte non coperta. È questa operazione di collocazione, spesso sottovalutata, a determinare il valore dell’alternativa liquidatoria e quindi il margine entro cui la proposta può ridurre il debito.
Opzione 1 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale (artt. 57, 60, 61 e 63 CCII)
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione è uno strumento a base negoziale: l’imprenditore stipula accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII), ridotto al 30% negli accordi agevolati se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e non chiede misure protettive (art. 60 CCII), oppure estende gli effetti ai non aderenti della stessa categoria negli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII). I creditori che non aderiscono devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, o dalla scadenza, se non lo sono ancora.
Nell’ambito delle trattative, l’art. 63 CCII consente di proporre al Fisco e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e accessori. La proposta si deposita presso gli uffici competenti insieme alla documentazione dell’accordo e a una dichiarazione sostitutiva del debitore che attesti la fedeltà e completezza della rappresentazione patrimoniale. L’Amministrazione ha novanta giorni per aderire; il termine si allunga di sessanta giorni se la proposta viene modificata e di ulteriori novanta se la modifica contiene una proposta nuova. L’adesione dell’Agenzia equivale a sottoscrizione dell’accordo.
Le condizioni del cram down dopo il correttivo-ter
Se l’Agenzia non aderisce o vota contro, il tribunale può comunque omologare, ma soltanto se l’adesione pubblica è determinante per raggiungere le percentuali di legge e ricorrono congiuntamente quattro condizioni (art. 63, comma 4):
- l’accordo non ha carattere liquidatorio;
- i crediti degli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- il pagamento offerto a ciascun ente è almeno pari al 50% del credito, esclusi sanzioni e interessi, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale.
Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o non ve ne sono affatto, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni (comma 5). Il cram down è poi escluso (comma 6) se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, oppure se il debito pubblico supera l’80% dell’indebitamento complessivo e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta, o per almeno un terzo da violazioni commesse con documentazione falsa, operazioni inesistenti o condotte fraudolente. La transazione si risolve di diritto se i pagamenti al Fisco non vengono eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze (comma 8).
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa operativa con un debito fiscale rilevante ma non dominante, che ha già un dialogo avviato con le banche e con i principali fornitori: qui l’adesione di questi creditori consente di superare la soglia del 25% e di restare nel regime del 50%.
Il secondo è quello dell’impresa in continuità indiretta, in cui l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo che prosegue l’attività. La giurisprudenza di merito ammette questa ipotesi, purché la continuità sia reale e documentata da un piano industriale: il Tribunale di Milano, con decisione del 12 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile una domanda di omologa forzosa proprio perché mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la prosecuzione dell’attività in equilibrio.
Il terzo è quello dell’impresa che vuole conservare la gestione senza la presenza di un commissario giudiziale e senza sottoporsi a un voto generalizzato dei creditori, e che è in grado di pagare integralmente i non aderenti nei termini di legge.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso si articola in cinque passaggi: ricostruzione puntuale del debito tributario e previdenziale (estratti di ruolo, carichi pendenti, avvisi non ancora iscritti); predisposizione del piano e dell’attestazione del professionista indipendente, che per i crediti pubblici deve estendersi alla convenienza o al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione; deposito della proposta presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5; decorso dei novanta giorni o adesione; deposito della domanda di omologazione, con avviso all’Amministrazione tramite PEC, da cui decorre il termine per l’opposizione.
Il ruolo decisivo dell’attestazione
In questa opzione l’attestazione del professionista indipendente svolge una funzione doppia. Da un lato certifica la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, in particolare la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge. Dall’altro, per i crediti fiscali e previdenziali, deve esprimersi sulla convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale, se l’accordo è liquidatorio, o sulla sussistenza di un trattamento non deteriore, quando è prevista la continuità. L’art. 63, comma 4, consente al tribunale di fondare anche su questa relazione la verifica della determinanza dell’adesione pubblica. Un’attestazione generica, che non stimi analiticamente il valore di realizzo dei singoli beni e non ricostruisca la graduazione dei privilegi, espone la domanda all’opposizione dell’Agenzia e, nei casi più gravi, al rigetto. Va inoltre soppesato il profilo della determinanza: se i creditori privati aderenti raggiungono da soli il 60%, l’adesione dell’Erario non è determinante e il meccanismo dell’omologazione forzosa non entra nemmeno in gioco, con la conseguenza che il Fisco non aderente dovrà essere pagato integralmente come qualunque estraneo.
Vantaggi motivati
A fronte di un onere documentale significativo, l’accordo offre una procedura più snella del concordato: niente commissario giudiziale, niente adunanza dei creditori, tempi di omologazione in genere più contenuti e un controllo del tribunale concentrato sui presupposti di legge. I creditori non coinvolti mantengono il diritto al pagamento integrale, il che riduce la conflittualità. La dilazione può essere lunga, fino a dieci anni nell’ipotesi del comma 5, con interessi al solo tasso legale. Un ulteriore elemento da soppesare riguarda il profilo processuale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, ha chiarito che il reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione, sicché l’ente pubblico rimasto inerte non può rimettere in discussione l’omologa, salvo vizi procedurali che gli abbiano impedito di partecipare.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è evidente. Le soglie del 50% e del 60% rendono il cram down inaccessibile a molte imprese che, pur offrendo al Fisco più della liquidazione, non riescono a pagare la metà del capitale tributario. Il requisito del carattere non liquidatorio esclude le società che intendono semplicemente dismettere l’attivo. Il requisito del quarto di adesioni esterne impone trattative reali: la Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha confermato l’annullamento dell’omologa di un accordo in cui due soli creditori chirografari, per poche centinaia di euro, erano stati coinvolti al solo scopo di attivare il cram down su un debito tributario di oltre sette milioni. Con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, inoltre, la Corte ha escluso che si possano computare tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Infine, la risoluzione di diritto per un ritardo superiore a sessanta giorni rende la transazione fragile se i flussi di cassa non sono stati stimati con prudenza.
Profilo ideale dell’accordo con transazione fiscale: impresa in continuità (diretta o indiretta), con un debito pubblico inferiore all’80% del totale, creditori privati disposti ad aderire per almeno un quarto dei crediti e flussi di cassa in grado di sostenere almeno il 50% del capitale tributario, anche in forma dilazionata.
Opzione 2 — Il concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII)
In cosa consiste
Il concordato preventivo è uno strumento pienamente concorsuale: il debitore propone ai creditori un piano, che può essere in continuità aziendale o liquidatorio, sottoposto al voto dei creditori divisi in classi, sotto la vigilanza di un commissario giudiziale. L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Il principio è che il pagamento parziale o dilazionato di tali crediti è ammesso se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio. Se il credito tributario è chirografario, anche per degradazione dovuta a incapienza, il suo trattamento non può essere differenziato da quello degli altri chirografari o dei creditori delle classi trattate più favorevolmente.
Il cram down nel concordato
Il correttivo-ter ha sostituito il vecchio comma 2-bis dell’art. 88 con i commi 3 e 4, che disciplinano distintamente il superamento del dissenso pubblico nel concordato liquidatorio e in quello in continuità. Per le domande presentate prima della riforma, la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha risolto il contrasto escludendo il cram down fiscale nel concordato in continuità, ammesso allora solo ai fini delle maggioranze del concordato liquidatorio. Per le domande successive, la norma lo prevede espressamente in entrambe le forme.
Il dato che più distingue questa opzione dalla precedente è l’assenza delle soglie percentuali minime del 50% o del 60%, del requisito del quarto di adesioni esterne e della clausola ostativa legata a omessi versamenti e condotte fraudolente. Il giudizio verte sulla convenienza economica. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, ha affermato che, accertata la determinanza del voto contrario pubblico, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, rendendo irrilevanti le ragioni del dissenso. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte ha aggiunto che la meritevolezza soggettiva del debitore non è un presupposto dell’omologazione: le condotte fiscali pregresse contano solo se incidono sulla completezza e trasparenza delle informazioni fornite ai creditori.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario riguarda l’impresa il cui debito pubblico supera l’80% dell’indebitamento e deriva in buona parte da anni di omessi versamenti: nell’accordo di ristrutturazione il cram down le sarebbe precluso dall’art. 63, comma 6, mentre nel concordato quella preclusione non è prevista.
Il secondo riguarda l’impresa che non può offrire al Fisco il 50% del capitale, ma può dimostrare che la sua proposta, magari sostenuta da finanza esterna, gli garantisce comunque molto più della liquidazione giudiziale.
Il terzo riguarda l’impresa destinata a cessare, per la quale l’accordo di ristrutturazione con cram down è escluso dal requisito del carattere non liquidatorio. Il concordato liquidatorio resta percorribile, ma richiede un apporto di risorse esterne che incrementi in misura significativa il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, secondo i requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII.
Il nodo delle classi e della parità di trattamento
Nel concordato la costruzione delle classi è un passaggio strategico. Il credito tributario privilegiato capiente deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione; la parte degradata al chirografo, invece, confluisce in una classe che non può essere trattata peggio degli altri chirografari o delle classi chirografarie più favorite. Il rovescio della medaglia è che una proposta molto generosa verso i fornitori strategici, magari per garantire la continuità delle forniture, trascina automaticamente verso l’alto anche la percentuale dovuta al Fisco sulla parte degradata. Nel concordato in continuità, la disciplina della ristrutturazione trasversale e della regola della priorità relativa introduce ulteriori variabili, che vanno simulate prima del deposito del piano per capire se, in caso di voto contrario dell’Erario, le condizioni per l’omologazione forzosa risulterebbero comunque soddisfatte. A fronte di questo vincolo, il concordato offre un vantaggio di coerenza: tutti i creditori concorrono secondo regole predeterminate, e il giudizio del tribunale si concentra su numeri verificabili piuttosto che su soglie fisse.
Come si esegue, in sintesi
La domanda si deposita in tribunale, anche con riserva di presentare successivamente piano e proposta; il tribunale nomina il commissario giudiziale; si formano le classi, con i crediti tributari collocati secondo privilegio o degradati al chirografo per incapienza; la proposta di trattamento fiscale si deposita anche presso gli uffici dell’Agenzia e dell’agente della riscossione; i creditori votano; il tribunale, in caso di dissenso pubblico determinante, verifica la convenienza e omologa o respinge.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la flessibilità economica del cram down, svincolato da percentuali minime. A questo si aggiunge l’efficacia generalizzata: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti, e non impone il pagamento integrale degli estranei. Per l’impresa con molti creditori frammentati, che non riuscirebbe mai a raccogliere adesioni individuali, il voto per classi è spesso l’unico modo per ottenere una ristrutturazione complessiva. Sul piano processuale, la giurisprudenza di legittimità del 2026 ha rafforzato la stabilità dell’omologa, circoscrivendo gli spazi di contestazione dell’amministrazione.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è la maggiore invasività. Il debitore resta alla guida dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario, con limiti agli atti di straordinaria amministrazione e con un controllo penetrante sulla veridicità dei dati; eventuali atti in frode possono condurre alla revoca e, nei casi più gravi, all’apertura della liquidazione giudiziale. I tempi sono in genere più lunghi e la procedura coinvolge più figure tecniche e più passaggi davanti al tribunale. Il vincolo di non differenziare il trattamento del credito tributario chirografario rispetto agli altri chirografari limita la libertà di costruzione delle classi. Infine, se il voto fallisce e il cram down non viene concesso, l’esito negativo espone l’impresa al rischio concreto di una domanda di liquidazione giudiziale, anche da parte del pubblico ministero o dei creditori.
Profilo ideale del concordato preventivo: impresa con debito pubblico molto elevato o legato a omessi versamenti ripetuti, impossibilitata a raggiungere le soglie del 50-60% ma in grado di dimostrare una convenienza netta per l’Erario rispetto alla liquidazione, con una platea di creditori numerosa e difficile da coinvolgere uno per uno.
Opzione 3 — L’accordo transattivo con il Fisco nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII)
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice, è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore tratta con i creditori assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. Il correttivo-ter, con decorrenza dal 28 settembre 2024, ha inserito all’art. 23 il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori. La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, nella Parte I, ha ricostruito in modo organico presupposti, documentazione e criteri di valutazione, estendendo per analogia il criterio temporale dell’art. 63: sono transigibili i debiti sorti fino alla presentazione della proposta.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario riguarda l’impresa ancora in fase di crisi reversibile, che vuole evitare la pubblicità di una procedura giudiziale per non compromettere i rapporti con clienti e fornitori.
Il secondo riguarda l’impresa il cui debito è in larga misura verso l’Agenzia delle Entrate, mentre la posizione contributiva è gestibile con rateazioni ordinarie, dato che i contributi previdenziali sono esclusi da questo accordo.
Il terzo riguarda l’impresa che ha buone ragioni per ritenere che l’Agenzia possa aderire, per esempio perché la proposta è ampiamente superiore alla liquidazione ed è corredata da relazioni solide.
Come si esegue, in sintesi
Si presenta l’istanza di accesso alla composizione negoziata sulla piattaforma telematica; si svolgono le trattative con l’esperto; si deposita la proposta all’Agenzia con le due relazioni richieste, che secondo la bozza della circolare e le linee guida del D.M. 23 aprile 2026 non possono essere redatte dallo stesso professionista per ragioni di indipendenza; l’accordo sottoscritto viene depositato in tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione. La transazione si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la riservatezza e la natura non giudiziale del percorso, che preserva il valore dell’azienda. A ciò si aggiungono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che prevedono riduzioni di sanzioni e interessi e possibilità di rateazione ampia se le trattative approdano a una delle soluzioni previste dall’art. 23. Non operano soglie percentuali minime rigide: la misura dello stralcio dipende dalla negoziazione e dalla dimostrazione della convenienza. Un argomento spesso trascurato, valorizzato nei documenti del CNDCEC, è che per l’Erario chiudere un’intesa in questa fase evita di dover affrontare in seguito proposte probabilmente meno favorevoli in strumenti dotati di cram down.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il limite strutturale è radicale: senza il consenso dell’Agenzia non c’è accordo, perché il tribunale non può imporre la transazione. Restano fuori INPS e INAIL, così come i tributi locali, il che obbliga a gestire in parallelo posizioni diverse. Le misure protettive, se concesse, bloccano azioni esecutive e cautelari ma non impediscono controlli, liquidazioni e accertamenti, che vanno comunque presidiati e, se illegittimi, impugnati nei termini ordinari. La durata della composizione negoziata è limitata e un eventuale insuccesso lascia l’impresa più avanti nel tempo, con un debito nel frattempo cresciuto e da ricollocare in un altro strumento.
Profilo ideale della composizione negoziata con transazione fiscale: impresa in crisi ancora reversibile, con debito concentrato verso l’Agenzia delle Entrate, una proposta ragionevolmente condivisibile dall’amministrazione e l’interesse primario a mantenere riservatezza e continuità dei rapporti commerciali.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le regole operano. Utilizzano gli stessi dati di partenza, così da rendere confrontabili gli esiti.
Dati comuni. Una S.r.l. manifatturiera in continuità presenta debiti complessivi per 1.847.300 €, così ripartiti: Agenzia delle Entrate 812.640 € (di cui 604.200 € di imposte e 208.440 € tra sanzioni e interessi); INPS 143.900 € (di cui 118.700 € di contributi); banche 511.000 €; fornitori 379.760 €. Il debito pubblico complessivo è quindi di 956.540 €, pari al 51,8% del totale, sotto la soglia dell’80% che, insieme alle altre condizioni, farebbe scattare la preclusione dell’art. 63, comma 6. La relazione del professionista stima che, in caso di liquidazione giudiziale, l’Agenzia delle Entrate incasserebbe 116.210 € (circa il 14,3% del suo credito).
Simulazione A — Accordo di ristrutturazione con un quarto di adesioni esterne
Ipotesi: aderiscono tutte le banche (511.000 €) e fornitori per 247.300 €, in totale 758.300 €, pari al 41,05% dei crediti. La soglia del 60% richiesta dall’art. 57 è di 1.108.380 €: senza l’Erario non si raggiunge, quindi l’adesione pubblica è determinante. Gli altri aderenti superano un quarto dei crediti (461.825 €), dunque si applica la soglia del 50% del comma 4.
Proposta: all’Agenzia delle Entrate 318.400 € in otto anni con interessi legali, pari al 52,7% dei 604.200 € di imposte; all’INPS 62.900 €, pari al 53% dei 118.700 € di contributi. Totale ai creditori pubblici: 381.300 € contro 956.540 € dovuti.
Esito: se l’Agenzia rifiuta, il tribunale può omologare, perché l’accordo non è liquidatorio, le adesioni esterne superano il quarto, l’offerta (318.400 €) supera ampiamente il valore di liquidazione (116.210 €) e la soglia del 50% è rispettata. La riduzione complessiva del debito pubblico è di 575.240 €. Resta però l’obbligo di pagare integralmente, entro centoventi giorni dall’omologa, i fornitori non aderenti per 132.460 €: un esborso che va inserito con cura nel piano di tesoreria.
Simulazione B — Accordo di ristrutturazione con adesioni esterne sotto il quarto
Ipotesi: stessi dati, ma aderiscono solo banche e fornitori per 402.000 €, pari al 21,76% dei crediti. Con l’Erario si arriva a 1.358.540 € (73,5%), quindi l’adesione pubblica resta determinante; ma gli altri aderenti sono sotto il quarto, per cui si applica il comma 5.
Proposta necessaria: almeno il 60% del capitale di ciascun ente, cioè 362.520 € all’Agenzia e 71.220 € all’INPS, con dilazione non superiore a dieci anni. Arrotondando la proposta a 365.000 € e 71.500 €, il totale ai creditori pubblici diventa 436.500 €.
Esito: rispetto alla simulazione A, la minore adesione dei creditori privati costa all’impresa 55.200 € in più verso l’Erario. Nemmeno l’accordo agevolato dell’art. 60 risolve il problema: il 21,76% resta sotto la soglia del 30%. Il dato mostra quanto il lavoro sulle adesioni private pesi sul risultato fiscale.
Simulazione C — Concordato preventivo in continuità con cram down
Ipotesi: stessi dati, proposta concordataria in continuità che offre all’Agenzia delle Entrate 243.800 € (30% del credito complessivo) e all’INPS 43.170 € (30%), per un totale ai creditori pubblici di 286.970 €, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e del divieto di trattare il credito tributario degradato al chirografo in modo deteriore rispetto agli altri chirografari. L’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante per l’approvazione.
Esito: non operando soglie minime percentuali, il tribunale valuta la convenienza: 243.800 € contro 116.210 € della liquidazione. Se le altre condizioni dell’art. 88 e della disciplina del concordato in continuità risultano soddisfatte, l’omologazione forzosa è possibile. Rispetto alla simulazione A, l’impresa paga ai creditori pubblici 94.330 € in meno e non deve pagare integralmente i fornitori estranei, perché il concordato vincola tutti. A fronte di questo vantaggio, affronta commissario giudiziale, voto per classi, tempi più lunghi e il rischio che, in caso di esito negativo, si apra la strada alla liquidazione giudiziale.
Simulazione D — Composizione negoziata con accordo transattivo
Ipotesi: stessi dati. Nel corso delle trattative l’impresa propone all’Agenzia delle Entrate 340.000 € (41,8% del credito complessivo, compresa una quota di IVA stralciata), mentre l’INPS, escluso dall’accordo, viene gestito con una rateazione ordinaria dei 143.900 €.
Esito: se l’Agenzia aderisce, l’impresa ottiene la riduzione senza procedure pubbliche e beneficia delle misure premiali su sanzioni e interessi; il carico complessivo verso gli enti pubblici, però, include l’intero debito contributivo e raggiunge 483.900 €, più di quanto previsto nelle simulazioni A e C. Se l’Agenzia rifiuta, non esiste alcun potere del tribunale di imporre l’accordo: l’impresa dovrà trasferire la proposta in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, con alcuni mesi in più alle spalle.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza gli elementi che più spesso orientano la scelta. Va letta tenendo presente che ogni riga è una semplificazione: la valutazione concreta dipende dal piano, dalla composizione del passivo e dalla qualità della documentazione. Per i costi, sono indicati solo quelli di giustizia previsti dalla legge, cioè il contributo unificato e i diritti di cancelleria dovuti per i procedimenti davanti al tribunale; il percorso stragiudiziale della composizione negoziata prevede invece i diritti di segreteria camerali per l’accesso alla piattaforma, oltre al deposito finale dell’accordo in tribunale.
| Elemento | Accordo di ristrutturazione + art. 63 | Concordato preventivo + art. 88 | Composizione negoziata + art. 23, c. 2-bis |
|---|---|---|---|
| Natura | Negoziale con omologazione giudiziale | Concorsuale, con voto dei creditori | Stragiudiziale e riservata, con esperto |
| Creditori pubblici coinvolti | Agenzie fiscali ed enti previdenziali | Agenzie fiscali ed enti previdenziali | Solo Agenzie fiscali e AdER (no INPS) |
| Superamento del no del Fisco | Sì, con soglie del 50% o 60% e altri requisiti | Sì, fondato sulla convenienza, senza soglie minime | No |
| Carattere liquidatorio | Esclude il cram down | Ammesso, con requisiti di finanza esterna | Non compatibile con la finalità di risanamento |
| Tempi indicativi | Medi: 90 giorni per l’adesione più omologa | Più lunghi: ammissione, voto, omologa | Legati alla durata delle trattative |
| Complessità | Media-alta: trattative individuali e attestazione | Alta: classi, commissario, voto | Media: due relazioni e negoziazione |
| Rischi in caso di esito negativo | Rigetto dell’omologa, possibile liquidazione giudiziale | Rigetto o revoca, rischio concreto di liquidazione giudiziale | Nessun accordo, tempo perso e debito cresciuto |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive su richiesta; estranei pagati integralmente | Misure protettive su richiesta; vincolo per tutti i creditori | Misure protettive su richiesta, confermate dal tribunale |
| Reversibilità | Possibile conversione in concordato | Possibile passaggio da riserva a piano diverso | Possibile sbocco in accordo o concordato |
| Causa di risoluzione della transazione | Mancato pagamento entro 60 giorni dalle scadenze | Regole di risoluzione del concordato | Mancato pagamento entro 60 giorni o liquidazione giudiziale |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è in assoluto migliore delle altre. Il ragionamento più corretto è condizionale e si sviluppa attorno a cinque criteri concreti.
Primo criterio: la composizione del passivo. Se il debito verso Erario ed enti previdenziali supera l’80% del totale e deriva in prevalenza da omessi versamenti ripetuti o da violazioni fraudolente, il cram down nell’accordo di ristrutturazione è precluso; in quella situazione il concordato preventivo tende a diventare la via obbligata. Se invece il debito pubblico è una componente importante ma non dominante, l’accordo resta pienamente praticabile.
Secondo criterio: la capacità di pagare almeno metà del capitale tributario. Se i flussi prospettici consentono di offrire al Fisco almeno il 50% delle imposte e dei contributi, esclusi sanzioni e interessi, l’accordo di ristrutturazione conserva tutti i suoi vantaggi di snellezza. Se la proposta sostenibile si ferma molto più in basso, pur restando superiore alla liquidazione, va soppesato il passaggio al concordato, dove conta la convenienza e non una percentuale fissa.
Terzo criterio: la disponibilità reale dei creditori privati. Se banche e fornitori sono pronti ad aderire per almeno un quarto dei crediti, la soglia resta al 50%. Se le adesioni sono scarse, la soglia sale al 60%; se sono simboliche o artificiose, la giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 considera l’operazione un uso distorto dello strumento. L’elemento dirimente non è il numero dei creditori, ma la genuinità del loro coinvolgimento.
Quarto criterio: la prospettiva di continuità. Se l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite affitto o cessione a un terzo, e ha un piano industriale credibile, sia l’accordo sia il concordato in continuità sono aperti. Se l’unica prospettiva è la dismissione dell’attivo, l’accordo con cram down è escluso e il concordato liquidatorio richiede apporti esterni.
Quinto criterio: il bisogno di riservatezza e la probabilità di adesione dell’Agenzia. Se l’impresa ha molto da perdere dalla pubblicità di una procedura e ha argomenti solidi per ottenere il consenso dell’amministrazione, la composizione negoziata merita di essere tentata per prima, con la consapevolezza che non offre rete di protezione in caso di rifiuto. Se il consenso appare improbabile, iniziare direttamente da uno strumento dotato di cram down evita di consumare mesi preziosi.
In molti casi la soluzione più equilibrata non è una scelta secca, ma una sequenza pianificata: trattative nella composizione negoziata, con la proposta già costruita in modo da poter essere trasferita senza dispersioni in un accordo di ristrutturazione o in un concordato se l’Agenzia non aderisce.
Scegliere lo strumento significa decidere oggi quali argomenti si potranno difendere domani davanti al tribunale e, se necessario, fino in Cassazione: per questo lo Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, costruisce la strategia pensando fin dall’inizio all’intero percorso.
Le domande di chi è indeciso
Posso iniziare con la composizione negoziata e poi cambiare strada?
Sì. La composizione negoziata può concludersi, tra le altre soluzioni previste dall’art. 23 CCII, con il deposito di un accordo di ristrutturazione o di una domanda di concordato. Il passaggio è tanto più efficace quanto più la documentazione prodotta durante le trattative è già conforme ai requisiti dello strumento successivo. Va però considerato che i debiti transigibili si fermano alla data della proposta: ogni mese di attesa amplia la quota che resterà fuori.
E se scelgo l’accordo di ristrutturazione e il tribunale nega il cram down?
Il rigetto dell’omologazione non comporta automaticamente la liquidazione giudiziale, ma lascia l’impresa esposta alle iniziative dei creditori. È possibile, a determinate condizioni, presentare una domanda di concordato preventivo. Per questo è prudente verificare in anticipo, con simulazioni rigorose, se tutte le condizioni dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 63 sono soddisfatte, invece di scoprirlo in udienza.
Il Fisco può impugnare l’omologazione anche se non si è opposto?
Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta soltanto a chi ha assunto la veste di parte proponendo opposizione nel giudizio di primo grado; l’ente rimasto estraneo può reclamare solo deducendo un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. L’avviso via PEC previsto dall’art. 63, comma 3, diventa quindi un passaggio da curare con estrema attenzione.
Le mie condotte fiscali passate mi escludono dal cram down?
Dipende dallo strumento. Nell’accordo di ristrutturazione l’art. 63, comma 6, prevede cause ostative precise, legate alla prevalenza del debito pubblico e alla sua origine. Nel concordato preventivo la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che la meritevolezza del debitore sia un presupposto dell’omologa, salvo che le condotte pregresse incidano sulla trasparenza delle informazioni rese ai creditori.
I tributi locali come IMU e TARI entrano nella transazione?
No, perché la disciplina si riferisce ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Ciò non impedisce all’ente locale di aderire all’accordo di ristrutturazione come qualunque altro creditore, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, come ritenuto dal Tribunale di Forlì con sentenza del 19 agosto 2025. Si tratta però di un’adesione volontaria, senza possibilità di superare il dissenso del Comune con il meccanismo dell’art. 63.
Cosa succede ai soci e ai garanti se la transazione viene omologata?
La risposta varia in base allo strumento e al tipo di garanzia, ed è uno degli aspetti che più spesso sposta la valutazione complessiva. Negli accordi di ristrutturazione, la Corte d’Appello di Brescia, con decisione del 30 giugno 2025, si è occupata proprio degli effetti dell’omologazione forzosa nei confronti di fideiussori e obbligati solidali, a conferma che il tema non può essere lasciato ai margini. Nel concordato preventivo, l’esdebitazione della società non si estende automaticamente ai coobbligati e ai fideiussori, salvo per i soci illimitatamente responsabili. Per l’amministratore o il socio che ha prestato garanzie personali a favore delle banche, dunque, il confronto tra le opzioni non riguarda solo quanto pagherà l’impresa, ma anche quale esposizione residua resterà a suo carico: un elemento da inserire nelle simulazioni fin dal primo esame.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati in sintesi, a fini divulgativi.
Pronunce che illuminano l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale indirizzato in sostanza al solo creditore erariale resta soggetto al pieno controllo di merito del giudice, e il cram down presuppone un accordo effettivo con altri creditori. Rilevanza: segna il punto di partenza dell’orientamento che esclude le operazioni costruite solo contro il Fisco.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione non possono essere conteggiati tra gli aderenti; in assenza di aderenti anteriori, l’omologazione forzosa non è accessibile. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo del quarto di adesioni richiesto dall’art. 63, comma 4, lett. b).
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: il coinvolgimento di creditori privati per importi irrisori, al solo fine di attivare il cram down su un debito quasi interamente tributario, costituisce uso distorto dell’istituto, ostativo all’omologa a prescindere dal confronto di convenienza; l’accertamento dell’abuso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Rilevanza: chiarisce che le adesioni devono essere sostanziali, non di facciata.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948. Principio: la legittimazione al reclamo contro l’omologazione degli accordi spetta a chi è stato parte formale del giudizio mediante opposizione; l’ente pubblico che non vi ha partecipato non può reclamare, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: rafforza la stabilità dell’omologa ottenuta con cram down.
Tribunale di Vasto, sentenza 24 dicembre 2024. Principio: alla proposta di transazione depositata prima del 28 settembre 2024 si applica la disciplina anteriore al correttivo-ter, in forza della norma transitoria dell’art. 56, comma 3, D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: rende essenziale verificare la data della proposta prima di valutare soglie e requisiti.
Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026. Principio: senza un piano industriale e senza elementi che dimostrino la prosecuzione dell’attività in equilibrio, l’accordo non può qualificarsi come in continuità indiretta e l’omologa forzosa è inammissibile. Rilevanza: mostra come il requisito del carattere non liquidatorio venga verificato in concreto.
Corte d’Appello di Brescia, 30 giugno 2025. Principio: il cram down negli accordi va applicato secondo la disciplina vigente ratione temporis, e la Corte si è pronunciata anche sugli effetti dell’omologazione forzosa nei confronti di fideiussori e coobbligati. Rilevanza: evidenzia l’importanza del regime temporale e delle ricadute sulle garanzie personali dei soci.
Tribunale di Forlì, sentenza 19 agosto 2025. Principio: l’esclusione dei tributi locali dalla transazione fiscale non impedisce all’ente territoriale di aderire all’accordo di ristrutturazione quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: offre una via per coinvolgere IMU e TARI nella ristrutturazione complessiva.
Pronunce che illuminano il concordato preventivo
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: accertata la determinanza del dissenso dell’amministrazione ai fini delle maggioranze, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’ente e le ragioni del dissenso diventano irrilevanti. Rilevanza: conferma la natura oggettiva ed economica del giudizio che governa il cram down nel concordato.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: il presupposto dell’omologazione forzosa in caso di mancata adesione alla proposta sui crediti tributari è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore; le condotte pregresse rilevano solo se incidono sull’informazione dei creditori. Rilevanza: segna una differenza sostanziale rispetto alle cause ostative dell’art. 63, comma 6.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: nella formulazione anteriore al correttivo-ter, l’art. 88, comma 2-bis, non consentiva il cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, essendo riferito alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: per le procedure più risalenti la data di deposito può decidere l’intero esito.
Tribunale di Vicenza, Sez. I, 31 ottobre 2024. Principio: prima del correttivo il cram down fiscale non era applicabile al concordato in continuità in mancanza di una norma espressa; la riforma ha poi introdotto una disciplina distinta per le due forme di concordato. Rilevanza: anticipa l’orientamento poi consolidato dalla Cassazione e aiuta a leggere la nuova struttura dell’art. 88.
Pronunce trasversali, rilevanti per tutte le opzioni
Cass. civ., Sezioni Unite, 22 novembre 2021, n. 35954. Principio: il sindacato sul mancato assenso dell’Agenzia fiscale alla proposta di transazione dei debiti tributari appartiene alla giurisdizione del tribunale ordinario della crisi, non a quella tributaria. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale si discute la convenienza della proposta.
Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Principio: la direttiva IVA non osta a che, in una procedura concorsuale sottoposta al controllo del giudice, il debito IVA venga pagato solo in parte, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA in tutti e tre gli strumenti, richiamato anche dalla Circolare n. 5/E del 2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio di questa portata, lo Studio Monardo mette in campo strumenti precisi, orientati a costruire una scelta che regga nel tempo.
- Ricostruiamo l’intero debito tributario e previdenziale, incrociando estratti di ruolo, carichi pendenti, avvisi di accertamento e posizioni INPS, per stabilire con esattezza il capitale, le sanzioni e gli interessi su cui calcolare le soglie del 50% e del 60%.
- Verifichiamo le cause ostative dell’art. 63, comma 6, calcolando l’incidenza del debito pubblico sul totale e analizzando l’origine delle posizioni, per capire subito se il cram down negli accordi è accessibile.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, sviluppando simulazioni parallele su accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e composizione negoziata con gli stessi dati di partenza.
- Stimiamo con i commercialisti dello staff il valore dell’alternativa liquidatoria, collocando il credito erariale nell’ordine dei privilegi, perché su quel confronto si fonda ogni giudizio di convenienza.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori per raccogliere adesioni reali e documentate, evitando le operazioni di facciata che la Cassazione considera abusive.
- Redigiamo la proposta di transazione fiscale e ne curiamo il deposito presso gli uffici competenti, monitorando i termini di novanta, sessanta e ulteriori novanta giorni.
- Costruiamo la proposta nella composizione negoziata in modo che possa essere trasferita senza dispersioni in un accordo o in un concordato se l’Agenzia non aderisce.
- Presidiamo la fase di omologazione, curando gli avvisi via PEC all’amministrazione, rispondendo alle opposizioni e sostenendo la convenienza della proposta in udienza.
- Impugniamo e difendiamo le decisioni nei gradi successivi, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso o controricorso in Cassazione.
- Monitoriamo l’esecuzione della transazione, verificando la sostenibilità delle scadenze per prevenire la risoluzione di diritto prevista in caso di ritardo oltre sessanta giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la leva più preziosa è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta dello strumento compiuta oggi dovrà essere difesa domani, magari in un reclamo dell’Agenzia delle Entrate o in un ricorso di legittimità: affidarla allo stesso difensore, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, significa non cambiare mani né linea proprio nel momento in cui la partita si decide. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata, mentre le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di valutare, quando l’impresa è sotto soglia, l’alternativa del concordato minore.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano requisiti di legge, termini e contenzioso; i secondi quantificano il debito, verificano i flussi di cassa e dialogano con l’attestatore. Il risultato è una proposta coerente nei numeri e difendibile nel diritto.
Chiusura
Accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e composizione negoziata non sono tre versioni dello stesso strumento, ma tre strade con regole, rischi e sbocchi diversi. L’accordo offre snellezza a chi può garantire al Fisco almeno metà del capitale e ha creditori privati disposti ad aderire; il concordato offre un cram down più flessibile a prezzo di una procedura più pesante; la composizione negoziata offre riservatezza, ma senza alcuna rete in caso di rifiuto dell’Agenzia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e, a volte, la possibilità stessa di salvare l’impresa.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché essa richiede esattamente l’insieme delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per le trattative con l’Erario, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per costruire numeri solidi, e l’abilitazione di cassazionista per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di depositare qualunque proposta al Fisco, scrivici: analizzeremo i tuoi numeri e verificheremo quale strada può reggere nel tuo caso. I contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.
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