Su questo tema la lettera della legge dice pochissimo e i giudici dicono moltissimo. L’articolo 69 del Codice della crisi impiega tre parole — colpa grave, malafede, frode — e su quelle tre parole si gioca l’intero destino di una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nessuna norma spiega quando l’aver chiesto un altro prestito, mentre già se ne stavano pagando quattro, diventi “colpa grave”. Nessuna norma dice se conti il momento in cui il debito è stato assunto o l’intera parabola dell’indebitamento. Nessuna norma stabilisce se la leggerezza della finanziaria che ha erogato senza controllare nulla sposti il giudizio sulla condotta del debitore.
A queste domande hanno risposto, negli ultimi tre anni, la Corte di Cassazione e decine di tribunali. Le risposte non sono sempre uniformi, ma un disegno è emerso, e conoscerlo cambia concretamente l’esito di una procedura. Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere prima di depositare una domanda di sovraindebitamento e le traduce in conseguenze pratiche: quali comportamenti i giudici hanno qualificato come colpa grave ostativa, quali invece hanno ritenuto perdonabili, e come si documenta la propria posizione perché un finanziamento in più non diventi il motivo per cui il piano viene respinto.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione che si può verificare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, un Organismo di Composizione della Crisi. Significa che conosce la valutazione di meritevolezza dai due lati del tavolo: dal lato di chi redige la relazione dell’OCC — il documento su cui il giudice fonda in larga parte il proprio giudizio sulla condotta del debitore — e dal lato di chi quella condotta deve difendere davanti al tribunale e, se occorre, impugnare la decisione che l’ha ritenuta gravemente colposa.
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Il quadro normativo in breve: tre parole e nient’altro
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi del 2022, 2023 e dal D.Lgs. 136/2024) colloca il giudizio sulla condotta del debitore in punti diversi a seconda della procedura.
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) la sede è l’art. 69, comma 1, che elenca le condizioni soggettive ostative: non accede alla procedura chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, chi ne ha già beneficiato due volte nel corso della vita, e chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) la formula è diversa nella lettera ma simile nella sostanza: il comma 7 impone al giudice, assunte le informazioni ritenute utili, di valutare la meritevolezza del debitore verificando a tal fine l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Rispetto all’art. 69 la malafede è sostituita dal dolo, ma il perno resta la colpa grave.
Per l’esdebitazione successiva alla liquidazione controllata l’art. 280 CCII prevede, tra le preclusioni, l’aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, accanto alla condanna definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 344 CCII.
Per l’accesso alla liquidazione controllata, invece, nessuna valutazione di questo tipo è richiesta: si entra nella procedura a prescindere dalla condotta, ed è solo al momento del beneficio liberatorio finale che il tema torna. Il concordato minore, a sua volta, conosce un vaglio soggettivo più ristretto: il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 10 novembre 2025 (Giudice Gilotta), ha affermato che nella proposta di concordato minore liquidatorio il controllo soggettivo di ammissibilità serve soltanto a escludere il compimento di atti in frode da parte del debitore, senza estendersi a un riscontro sulla diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni.
Ne discende un assetto asimmetrico che è bene tenere presente fin dalla prima riunione con il professionista: la stessa storia di indebitamento può essere irrilevante per entrare in liquidazione controllata, decisiva per accedere al piano del consumatore e nuovamente decisiva per ottenere, alla fine, la cancellazione del residuo. Chi si è indebitato in modo discutibile non è privo di strade, ma ha strade diverse da chi può esibire una storia lineare.
Va aggiunto un dato di contesto essenziale per leggere le pronunce che seguono. Il testo oggi in vigore è il punto di arrivo di una discontinuità: l’originario art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 chiedeva al giudice di verificare che il consumatore non avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non avesse determinato il sovraindebitamento colposamente, anche mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Quel requisito — la “meritevolezza” in senso stretto — è stato sostituito, con il D.L. 137/2020 convertito nella L. 176/2020 e poi con l’art. 69 CCII, dalla più ristretta formula della colpa grave. La Cassazione, Sez. I, con sentenza 27 luglio 2023, n. 22890, ha chiarito che i requisiti di ammissibilità e omologazione del piano non possono essere valutati secondo i parametri previgenti: le regole nuove sono nuove davvero e non vanno riempite con i contenuti delle vecchie.
Il termine “meritevolezza” continua però a comparire ovunque, anche nelle motivazioni. La Cassazione, con l’ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048, ha osservato che, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, quell’espressione ha ormai un valore soltanto descrittivo: la disciplina vincolante è quella dell’art. 69, comma 1. Sapere che si tratta di un’etichetta, e non di un requisito autonomo, evita di subire contestazioni costruite su un parametro che la legge non contiene più.
Un’ultima precisazione di sistema, spesso trascurata. La valutazione sulla condotta non si svolge nel vuoto: si svolge su un documento, la relazione dell’OCC prevista dall’art. 68 CCII, che deve ricostruire le cause dell’indebitamento, indicare le ragioni dell’incapacità di adempiere e verificare l’attendibilità della documentazione prodotta. È in quella relazione che la storia del debitore prende forma per la prima volta agli occhi del giudice, ed è per questo che l’interlocuzione con l’Organismo, nella fase di redazione, pesa quanto e più della difesa tecnica successiva. Il Tribunale di Trento, 27 settembre 2025 (Giudice Sieff) ha affrontato proprio il tema delle contestazioni sollevate dai creditori sul requisito soggettivo, accanto a quelle sulla quantificazione delle spese e sul livello di soddisfazione previsto: segno che il fronte delle osservazioni è unitario e che una ricostruzione lacunosa delle cause dell’indebitamento apre la strada a tutte le altre eccezioni.
L’orientamento consolidato: cosa i giudici hanno stabilito una volta per tutte
Su quattro punti la giurisprudenza degli ultimi anni è arrivata a un assetto stabile. Sono i punti da cui partire, perché delimitano il campo entro cui tutto il resto si discute.
Primo: la colpa lieve non è ostativa, e il cambio di parametro è reale
La vicenda concreta da cui la questione è emersa con più chiarezza è quella decisa dalla Corte d’appello di Napoli, sentenza 15 marzo 2024, n. 1167 (Pres. Rel. Molfino): un intermediario finanziario aveva impugnato l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore aperto secondo il nuovo rito del Codice. La Corte ha ricostruito per intero il passaggio dalla nozione di meritevolezza a quella di assenza di colpa grave, ridefinendo i confini del controllo del giudice e la ripartizione degli oneri probatori.
Il principio, in parole proprie: sotto l’art. 69 CCII il giudice non deve accertare che il debitore sia stato diligente, ma soltanto che non sia stato gravemente negligente; la negligenza ordinaria, quella dell’uomo comune che sbaglia i conti, non preclude l’accesso alla procedura.
Nello stesso senso si è mosso il Tribunale di Pordenone, 16 marzo 2026 (Giudice Piccin), per il quale il requisito della meritevolezza non è più ancorato a criteri di diligenza ordinaria ma alla sola assenza di comportamenti gravemente colposi, fraudolenti o in malafede nella genesi dell’indebitamento. E il Tribunale di Brindisi, 2 aprile 2025 (G.D. Natali) ha affermato che la procedura continua ad avere come presupposto la meritevolezza, ma con un’estensione attuale limitata alla sola ricorrenza della colpa grave e della frode.
La traduzione pratica è immediata. Se un creditore, in sede di osservazioni, contesta che il debitore “avrebbe dovuto rendersi conto” o “non ha usato la diligenza del buon padre di famiglia”, sta usando un parametro superato. La difesa non deve dimostrare che il debitore è stato accorto: deve dimostrare che non è stato gravemente imprudente. È una differenza enorme sul piano probatorio.
Sul contenuto concreto della differenza rispetto al passato si è espresso anche il Tribunale di Avellino, 12 maggio 2025 (G.D. Russolillo), che ha messo a confronto il riscontro odierno della meritevolezza — intesa come assenza di colpa grave o malafede — con il diverso e più severo presupposto richiesto dall’originario art. 12-bis della L. 3/2012, delimitando la valutazione spettante al tribunale. È una pronuncia utile da avere sottomano perché rende esplicito, in motivazione, ciò che molte decisioni danno per presupposto: il debitore che sotto la vecchia legge sarebbe stato dichiarato non meritevole può oggi essere ammesso, se la sua imprudenza non raggiunge la soglia della gravità.
Merita segnalare, per completezza, che l’orientamento ha una ricaduta anche su un passaggio successivo. Il Tribunale di Napoli, nella pronuncia del 27 ottobre 2025, ha collegato la concezione più oggettiva della meritevolezza alla possibilità per il sovraindebitato di accedere poi più agevolmente all’esdebitazione: chi supera il vaglio dell’art. 69 si trova in posizione migliore anche davanti agli artt. 280 e 282 CCII, perché la formula normativa è sostanzialmente sovrapponibile e l’accertamento già compiuto difficilmente viene ribaltato.
Secondo: si valuta la storia, non il singolo contratto
Il secondo punto fermo riguarda il metodo. La Corte d’appello di Bologna, 9 febbraio 2024 (Pres. De Cristofaro, Est. Lama) ha affermato che l’interprete non deve analizzare lo stato soggettivo del debitore nel momento in cui ha assunto la singola obbligazione poi rimasta inadempiuta, per coglierne un particolare disvalore e dedurne la non meritevolezza; deve invece esaminare l’evoluzione della vicenda personale e familiare che ha condotto quel debitore a non onorare più i propri debiti.
Il principio affermato: la colpa grave si accerta sulla parabola complessiva dell’indebitamento, non fotografando il singolo finanziamento più discutibile.
Il Tribunale di Spoleto, 23 novembre 2023 aveva già escluso che la valutazione potesse esaurirsi nel comportamento tenuto in occasione della contrazione della singola obbligazione, e il Tribunale di Terni, 15 novembre 2024 ha chiesto di leggere l’indebitamento nel suo sviluppo dinamico, tenendo conto dei molteplici fattori che hanno condotto il consumatore nella condizione di sovraindebitamento.
Calato nella pratica, questo significa che il creditore che isola un prestito e ci costruisce sopra l’eccezione di colpa grave usa un metodo che i giudici hanno respinto. Ma significa anche il contrario, e conviene dirlo subito: se la storia complessiva mostra un ricorso al credito crescente, sistematico e mai interrotto, il debitore non si salva spiegando che ogni singolo contratto, preso da solo, era sostenibile.
Terzo: la sproporzione tra debito e reddito è l’indice principale
La casistica ha individuato un nucleo di condotte che con regolarità vengono qualificate come gravemente colpose: il ricorso sistematico e crescente al credito usato come risorsa ordinaria per coprire le spese correnti; l’assunzione di obbligazioni sproporzionate rispetto al reddito dichiarato; i consumi irrazionali e le spese voluttuarie.
Il Tribunale di Livorno, 7 ottobre 2024 ha individuato la colpa grave ogniqualvolta l’indebitamento complessivo risulti sproporzionato rispetto ai flussi reddituali del debitore o sia determinato da consumi irrazionali, precisando che non è necessario ricorra anche un intento fraudolento o una preordinata malafede — ma ha chiesto di considerare anche fattori ulteriori rispetto al dato quantitativo della sproporzione.
Il principio: la sproporzione è l’indizio più pesante, ma è un indizio, non una prova automatica.
Fra i fattori ulteriori, la stessa pronuncia indica espressamente il caso in cui il nuovo debito sia stato contratto per fronteggiare esposizioni precedenti destinate a sfociare in un’esecuzione forzata, il mutamento delle condizioni familiari e reddituali, e le specifiche esigenze che hanno spinto al credito — per esempio un mutamento dello stato di salute.
Quarto: l’onere della prova sta sul debitore, ma il rilievo è officioso
Ultimo punto consolidato, e il più insidioso da gestire: l’assenza di colpa grave deve essere provata da chi chiede la procedura, ma la sua mancanza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado. Il debitore non può quindi limitarsi ad attendere che qualcuno lo accusi: deve costruire il fascicolo in modo che la storia dell’indebitamento sia leggibile e giustificata fin dal deposito.
A questo si aggiunge che il vaglio è preliminare. Il Tribunale di Roma, 1° giugno 2026 (Est. Nastri) ha affermato che il giudice investito della domanda di omologazione deve anzitutto verificarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII e, se accerta la mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi di accesso, dichiarare inammissibile la domanda senza dare corso alle attività successive. La colpa grave non è un tema che si affronta alla fine: è una porta che può chiudersi all’inizio.
La questione: rifinanziarsi per pagare i debiti precedenti è colpa grave?
È la domanda che ogni debitore si pone, e quasi sempre con una punta di indignazione: ho chiesto quel prestito solo per non saltare le rate degli altri, e adesso proprio quel prestito mi viene rinfacciato?
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Torino, 1° giugno 2023 (Giudice Giusta) ha affrontato il tema del ricorso a finanziamenti “a catena”, valorizzando accanto alla condotta del debitore il concorso di colpa dell’ente finanziatore e collegando l’accertamento del requisito soggettivo alla valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale di Ferrara, 25 marzo 2026 (Pres. Rel. Martinelli, Giudici Cocca e Cantelli) ha però fissato un limite severo: anche in presenza di altre concause del sovraindebitamento, un solo comportamento — se rilevante e ripetuto — può integrare la colpa grave ostativa all’accesso alla procedura.
Il principio, riformulato: la presenza di cause esterne non basta a neutralizzare una condotta di ricorso al credito reiterata e significativa; la colpa grave può stare tutta dentro un unico schema di comportamento che si ripete nel tempo.
In senso opposto, il Tribunale di Avellino, 19 marzo 2026 (G.D. Russolillo) ha escluso che il non aver menzionato, al momento dell’assunzione di un nuovo finanziamento, i pregressi indebitamenti costituisca per ciò solo un’ipotesi di colpa grave.
Un capitolo a sé meritano le operazioni su stipendio e pensione — cessione del quinto e delegazione di pagamento — perché hanno una caratteristica che le rende particolarmente esposte alla contestazione: non passano dal conto corrente del debitore, ma vengono trattenute alla fonte. Il risultato è che chi le sottoscrive percepisce la riduzione del netto mensile come un dato acquisito e tende a non contabilizzarla tra i propri impegni quando chiede un ulteriore finanziamento. Nella ricostruzione che il giudice compie a posteriori, però, quelle trattenute sono a tutti gli effetti rate, e il rapporto tra impegni complessivi e reddito va calcolato includendole. Il debitore che ha due quinti attivi e sottoscrive un prestito personale sta impegnando una quota di reddito che, nella sua percezione, non esiste più: è una delle dinamiche che più frequentemente producono la sproporzione poi qualificata come gravemente colposa. Nella predisposizione del fascicolo questa distinzione va resa esplicita, perché la differenza tra chi ha perso il controllo dei numeri e chi non li ha mai avuti davanti è, sul piano del grado della colpa, tutt’altro che irrilevante.
Dove sta il contrasto e come conviene regolarsi
Il contrasto esiste ed è reale: Ferrara enfatizza la reiterazione della condotta come elemento autosufficiente, Avellino rifiuta gli automatismi basati sul singolo dato formale. L’orientamento prevalente, che tiene insieme le due linee, è quello che distingue in base alla funzione del nuovo debito. Un finanziamento chiesto per consolidare posizioni pregresse, che riduce l’esborso mensile e allunga i tempi, è un atto di gestione della crisi e viene guardato con indulgenza. Un finanziamento che si aggiunge ai precedenti senza estinguerli, aumentando la rata complessiva su un reddito invariato, è l’esempio da manuale di ricorso al credito come risorsa ordinaria.
L’assunzione prudenziale da adottare è questa: dà per scontato che ogni finanziamento successivo al primo segnale di difficoltà verrà esaminato uno per uno, e prepara per ciascuno la spiegazione documentale della sua funzione.
Cosa significa per te
Significa che la difesa non si costruisce sostenendo genericamente che “erano tutti prestiti per tirare avanti”. Si costruisce mostrando, numeri alla mano, che ogni nuovo debito ha ridotto o mantenuto invariato il carico mensile invece di aumentarlo, oppure che è servito a coprire una spesa necessaria e documentabile. La domanda alla quale il giudice vuole una risposta non è “perché ti sei indebitato”, ma “cosa è cambiato nella tua capacità di rimborso ogni volta che ti sei indebitato di nuovo”.
La questione: se la finanziaria non ha controllato nulla, la colpa del debitore si azzera?
È forse il punto più discusso degli ultimi due anni. L’art. 124-bis del Testo Unico Bancario impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto. Quando quella valutazione manca del tutto — e in una parte consistente dei casi di sovraindebitamento manca — il debitore può sostenere che la colpa è dell’intermediario?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta più netta è arrivata dalla Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048. Il caso riguardava un consumatore al quale era stato erogato un finanziamento che ne aveva aggravato la situazione debitoria, senza che la banca avesse correttamente valutato il suo merito creditizio. La Suprema Corte ha chiarito che quella negligenza produce effetti sulla posizione processuale del finanziatore, ma non interferisce con il giudizio sulla condotta del debitore: se il comportamento del sovraindebitato è stato improntato a colpa grave, malafede o frode, l’esclusione dalla procedura resta.
Sul versante processuale, la Cassazione, Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) ha precisato che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, può comunque proporre opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta: ciò che l’art. 69, comma 2, CCII gli preclude è soltanto la contestazione sulla convenienza.
La giurisprudenza di merito ha però individuato uno spazio intermedio. Il Tribunale di Spoleto, 27 maggio 2025 (Giudice Trabalza) ha affermato che, in un sovraindebitamento causato dal ricorso reiterato a finanziamenti, il mancato riscontro del merito creditizio da parte del finanziatore, in violazione dell’art. 124-bis TUB, incide sulla valutazione della condotta del debitore ed è idoneo a escluderne la colpa grave quale ragione ostativa all’accesso.
Il principio prevalente: la leggerezza del finanziatore non trasferisce su di lui la responsabilità del debitore, ma può attenuare il grado della colpa di quest’ultimo, facendola scendere dalla soglia della colpa grave a quella della colpa lieve, che non è ostativa.
Nella stessa direzione si collocano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2747 del 18 settembre 2025, che ha omologato un piano depositato il 20 giugno 2025 valutando congiuntamente il tema del merito creditizio e quello della colpa grave, e la già citata pronuncia del Tribunale di Torino del 1° giugno 2023 sul concorso di colpa dell’ente finanziatore.
Cosa significa per te
Significa che l’istruttoria sul comportamento delle banche e delle finanziarie va fatta, e va fatta prima del deposito: estratti delle centrali rischi, documentazione precontrattuale, buste paga esibite al momento della richiesta, rapporto tra rata concessa e reddito noto al finanziatore. Non serve a scaricare la responsabilità — la Cassazione ha chiuso quella porta — ma serve a spostare il piano inclinato della colpa dal grado grave a quello lieve. È in questo scarto, spesso, che si decide l’omologazione.
Ed è qui che la competenza tecnica di chi assiste il debitore diventa determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: l’analisi della documentazione bancaria e dei profili di erogazione non è un accessorio della pratica di sovraindebitamento, è la parte che può decidere l’esito del giudizio sulla condotta.
La questione: i debiti contratti dopo il deposito o durante il piano
Il tema più sottovalutato riguarda ciò che accade dopo. Molti debitori ritengono che, una volta depositata la domanda o ottenuta l’omologazione, il giudizio sulla loro condotta sia ormai archiviato. Non è così.
Cosa hanno deciso i giudici
La Corte di Cassazione, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 28013 (Pres. Genovese, Rel. Abete) si è occupata di debitori che, nella fase esecutiva di un piano del consumatore già omologato, avevano stipulato nuovi finanziamenti non autorizzati. La Corte ha escluso che quelle operazioni costituissero di per sé atti in frode, ma ha ammesso che possano comunque rilevare ai fini della cessazione degli effetti e della revoca dell’omologazione, in presenza di determinati presupposti.
La giurisprudenza di merito ha applicato il principio con rigore: contrarre ulteriori finanziamenti mentre il piano è in esecuzione, pur senza integrare un atto in frode — perché magari le rate risultano regolarmente onorate con la provvista disponibile — determina la revoca dell’omologazione, in quanto comportamento idoneo a sottrarre liquidità al piano e a incidere sul suo corretto adempimento, rendendo certo o altamente probabile che il piano non possa più essere attuato come disposto in sede di omologa.
Il riferimento normativo oggi è l’art. 72 CCII, che al comma 1 prevede la revoca quando il passivo è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito, quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; e al comma 2 quando il piano è rimasto inadempiuto o è divenuto inattuabile senza possibilità di modifica.
Il principio, tradotto: aumentare il passivo dopo l’omologazione è, testualmente, una delle ipotesi di revoca; e anche quando non c’è frode, il nuovo debito può far saltare il piano perché lo rende inattuabile.
Va segnalato che il reclamo contro questi provvedimenti è oggi più accessibile ai creditori: la Cassazione, Sez. I, 20 giugno 2026, n. 20941 (Pres. Ferro, Rel. Vella) ha stabilito che il creditore che abbia formulato osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII acquista la qualità di parte ed è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologazione. Chi ha osservato in procedura, insomma, resta nel processo.
Resta da chiarire come ci si comporta quando la spesa è davvero inevitabile: un’auto indispensabile per raggiungere il posto di lavoro, una riparazione strutturale dell’abitazione, una spesa sanitaria non differibile. La risposta non è l’astensione a ogni costo, ma la trasparenza preventiva. Il piano è un programma che il giudice ha omologato sulla base di determinati flussi: se quei flussi cambiano, la sede propria per dirlo è la procedura, non il silenzio. L’art. 72, comma 2, CCII prevede la revoca quando il piano è divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo: quell’inciso è la porta attraverso cui passa la modifica concordata. Portare la sopravvenienza all’attenzione dell’OCC e del giudice prima di assumere l’obbligazione consente di verificare se il programma regga con un rimodulamento; assumerla e tacere consegna al creditore un’eccezione già pronta. Vale anche il riflesso probatorio: un debitore che ha documentato l’emergenza e chiesto istruzioni ha, per definizione, una condotta difficilmente qualificabile come gravemente colposa.
Cosa significa per te
Significa che dal giorno del deposito della domanda fino alla chiusura della procedura ogni nuova obbligazione va concordata con il professionista e, se necessario, autorizzata. Un elettrodomestico comprato a rate durante l’esecuzione del piano può costare la revoca dell’omologazione e la caduta dell’intero beneficio, con il ritorno in vita dei crediti falcidiati. Non è un rischio teorico: è la traduzione letterale dell’art. 72 e dell’orientamento di legittimità.
L’ultimo tassello: cosa è cambiato nel 2026
Le pronunce più recenti hanno spostato l’asse su due fronti che conviene conoscere, perché sono quelli su cui oggi si gioca la maggior parte dei rigetti.
Il primo fronte è quello aperto dal Tribunale di Ferrara con la decisione del 25 marzo 2026. La vicenda tipica è quella di un debitore la cui crisi ha più cause: una separazione, una riduzione dell’orario di lavoro, una spesa sanitaria. In presenza di concause di questo tipo la difesa punta naturalmente sulla loro imprevedibilità. Il collegio ferrarese ha però affermato che le concause non assorbono tutto: se accanto a esse esiste un comportamento rilevante e ripetuto — tipicamente il ricorso continuo a nuovi finanziamenti — quel singolo comportamento può da solo integrare la colpa grave ostativa. È un’affermazione che restringe lo spazio della difesa fondata sullo “shock esogeno”, cioè sull’evento esterno e imprevedibile che fa esplodere il debito.
Sul punto va però registrata una linea di merito di segno opposto e più favorevole al debitore. Il Tribunale di Napoli, Sez. VII, 5 maggio 2025 (G.D. De Gennaro) ha affermato che la meritevolezza non può dipendere dal verificarsi di un evento imprevedibile che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non è meritevole soltanto quando il debito esplode per cause estrinseche, perché il legislatore ha concentrato l’attenzione dell’interprete sull’unico parametro rilevante, quello dell’aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Lo stesso ufficio, con la pronuncia del 27 ottobre 2025, ha ribadito che il giudice non deve accertare se il debitore abbia causato con colpa il proprio dissesto, ma può negare l’omologazione solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave, malafede o comportamento fraudolento, in una prospettiva più oggettiva e di maggiore favor debitoris che agevola anche il successivo accesso all’esdebitazione.
Il secondo fronte è quello del metodo di accertamento. Il Tribunale di Modena, 28 ottobre 2025 (Giudice Bianconi) ha affrontato quale criterio interpretativo utilizzare per decidere della ricorrenza della colpa grave, ancorandolo alla conformità con la Direttiva europea sull’insolvenza (Direttiva UE 2019/1023). È un’indicazione di sistema con un peso pratico notevole: la direttiva persegue l’obiettivo dell’effettiva seconda opportunità per il debitore onesto, e un’interpretazione della colpa grave così estesa da svuotare l’accesso alle procedure rischia di porsi in contrasto con quell’obiettivo.
Sul versante opposto della bilancia, la Corte d’appello di Caltanissetta, sentenza 23 luglio 2025, n. 336 (Pres. Rezzonico, Rel. Rota) ha sottolineato che il giudizio sulla condotta va condotto con particolare rigore, perché rappresenta l’unico contrappeso all’assenza del voto dei creditori, che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non partecipano alla determinazione della falcidia imposta; e ha aggiunto, su un tema delicatissimo, che la ludopatia — pur riconosciuta come disturbo patologico — non esclude automaticamente la colpa di chi, consapevole della propria condizione, continua a indebitarsi senza valutarne la sostenibilità.
Infine, il Tribunale di Roma, 1° giugno 2026 (Est. Nastri) ha affrontato il caso della fideiussione gratuita rilasciata in favore dell’attività altrui, collocandola tra assunzione consapevole del rischio e colpa grave, con una valutazione condotta ex ante sulla sproporzione del rischio assunto e sul nesso causale con il dissesto. Il tema si collega a un precedente storico, il Tribunale di Rimini, 6 ottobre 2021, che aveva escluso il requisito soggettivo nel caso di una casalinga priva di redditi che aveva garantito l’impresa del coniuge, valorizzando l’assenza di una ragionevole prospettiva di adempimento; e va letto insieme alla Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, secondo cui non può essere qualificata come consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un interesse di natura non privata.
Cosa cambia rispetto a prima: il baricentro si è spostato dal “quanto ti sei indebitato” al “cosa hai continuato a fare dopo che la difficoltà era già visibile”. È un criterio che penalizza il ricorso al credito nella fase discendente e che, specularmente, premia il debitore capace di dimostrare di aver smesso di indebitarsi appena la crisi è diventata percepibile.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per applicare i principi appena illustrati: non sono casi seguiti dallo Studio, ma ipotesi di lavoro con dati coerenti.
Ipotesi 1 — Il consolidamento che riduce la rata
Reddito netto mensile 1.640 €. A febbraio 2023 il debitore ha in essere quattro finanziamenti per una rata complessiva di 940 €, pari al 57% del reddito. A marzo 2023 accende un consolidamento da 41.300 € che estingue tre dei quattro rapporti e porta la rata complessiva a 610 €, pari al 37%. A settembre 2024 perde il posto e nel gennaio 2026 deposita domanda ex art. 67 CCII.
Alla luce della lettura dinamica imposta dalla Corte d’appello di Bologna del 9 febbraio 2024 e del criterio funzionale emergente dalla casistica, il nuovo debito del marzo 2023 non aggrava la posizione: la riduce. L’esposizione nominale è aumentata, ma il carico mensile è sceso di venti punti percentuali sul reddito. Il fatto che il debito complessivo cresca non è di per sé indice di colpa grave, se cresce per effetto di un’operazione che rende più sostenibile il rimborso.
Ipotesi 2 — Il quinto prestito su reddito invariato
Reddito netto mensile 1.380 €, invariato dal 2021. Il debitore accende un prestito personale nel maggio 2022 (rata 210 €), un secondo nel novembre 2022 (rata 185 €), un terzo nel giugno 2023 (rata 240 €), un quarto nel febbraio 2024 (rata 195 €) e un quinto nell’ottobre 2024 (rata 230 €). Nessuno estingue i precedenti. Rata complessiva finale: 1.060 €, pari al 77% del reddito. Nel marzo 2026 deposita domanda.
Qui operano insieme il criterio della sproporzione del Tribunale di Livorno del 7 ottobre 2024 e quello del Tribunale di Ferrara del 25 marzo 2026: il comportamento è unico nella sua natura — ricorso al credito come risorsa ordinaria — ma rilevante e ripetuto cinque volte in ventinove mesi, su un reddito che non è mai cambiato. In una situazione di questo tipo l’eccezione di colpa grave è fondata e la difesa va costruita altrove: sulla verifica del merito creditizio omessa dai finanziatori (Trib. Spoleto, 27 maggio 2025) per attenuare il grado della colpa, o sull’orientamento del Tribunale di Napoli del 27 ottobre 2025; e, in subordine, sulla scelta di una procedura diversa, dato che la liquidazione controllata non richiede alcun vaglio sulla condotta in sede di accesso.
Ipotesi 3 — Il finanziamento contratto durante l’esecuzione del piano
Piano omologato il 14 aprile 2025, con rata mensile a favore della massa di 380 € per sessanta mesi e un margine residuo di 90 € sul bilancio familiare. Nel febbraio 2026 il debitore acquista a rate un veicolo usato, con rata di 165 €, che paga regolarmente attingendo al margine e riducendo le spese.
Nessuna frode: le rate sono onorate e nulla è stato occultato. Ma l’operazione sottrae liquidità al piano e ne compromette l’attuabilità nei termini omologati. Alla luce di Cass. 28013/2022 e dell’art. 72, commi 1 e 2, CCII, il creditore che se ne avvedesse potrebbe chiedere la revoca dell’omologazione con buone probabilità di ottenerla, e il debitore si ritroverebbe esposto per l’intero. Se invece la stessa spesa fosse stata preventivamente rappresentata all’OCC e al giudice, con richiesta di modifica del piano, la valutazione sarebbe stata condotta in sede propria e senza il rischio di caducazione.
La giurisprudenza in tabella
Il prospetto raccoglie tutte le decisioni richiamate in questa guida, con il principio in una riga e la sua utilità pratica. È lo strumento da tenere accanto quando si legge una relazione dell’OCC o un atto di osservazioni di un creditore.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I, 24.07.2025, n. 21048 | Merito creditizio e colpa grave | La negligenza della banca non interferisce sul giudizio relativo alla condotta del debitore | Impedisce la difesa che scarica tutto sul finanziatore |
| Cass. Sez. I, 22.07.2025, n. 20672 | Legittimazione del creditore in colpa | Il creditore che ha concorso al dissesto può contestare la legittimità, non la convenienza | Delimita il perimetro delle osservazioni avversarie |
| Cass. Sez. I, ord. n. 22078/2025 | Nuovi debiti e ragionevole prospettiva | Nuovi finanziamenti assunti in difficoltà, senza prospettiva di adempimento, escludono il beneficio (disciplina previgente) | Il precedente più diretto sul tema di questa guida |
| Cass. Sez. I, 20.06.2026, n. 20941 | Reclamo del creditore | Chi formula osservazioni acquista la qualità di parte ed è legittimato al reclamo | Il contraddittorio non si chiude con l’omologazione |
| Cass. Sez. I, 11.11.2025, n. 29746 | Fideiussione e qualifica di consumatore | Non è consumatore chi presta fideiussione espressiva di un interesse non privato | Incide sulla scelta della procedura |
| Cass. Sez. I, 27.07.2023, n. 22890 | Diritto intertemporale | I requisiti non si valutano con i parametri anteriori alla novella del 2020 | Neutralizza le contestazioni fondate sul vecchio art. 12-bis |
| Cass. Sez. I, 26.09.2022, n. 28013 | Nuovi debiti in fase esecutiva | Non sono automaticamente atti in frode, ma possono condurre alla revoca dell’omologazione | Regola la condotta dopo l’omologa |
| App. Napoli, 15.03.2024, n. 1167 | Da meritevolezza a colpa grave | Ridefiniti confini del controllo giudiziale e oneri probatori | Base della difesa sul mutato parametro |
| App. Bologna, 09.02.2024 | Metodo di accertamento | Si esamina l’evoluzione della vicenda, non il singolo atto | Contrasta l’eccezione costruita su un solo prestito |
| App. Caltanissetta, 23.07.2025, n. 336 | Rigore del giudizio e ludopatia | Il vaglio è rigoroso perché sostituisce il voto dei creditori; la patologia non elide automaticamente la colpa | Avvisa sui limiti della difesa medica |
| Trib. Ferrara, 25.03.2026 | Concause e condotta ripetuta | Un solo comportamento rilevante e ripetuto può integrare colpa grave | Il precedente più severo del 2026 |
| Trib. Pordenone, 16.03.2026 | Contenuto del requisito | Non più diligenza ordinaria, ma sola assenza di colpa grave, malafede, frode | Rialza la soglia della contestazione |
| Trib. Avellino, 19.03.2026 | Omessa menzione dei debiti pregressi | Non integra di per sé colpa grave | Esclude gli automatismi formali |
| Trib. Roma, 01.06.2026 | Vaglio preliminare e fideiussione | Inammissibilità immediata se mancano i requisiti; rischio sproporzionato assunto ex ante | Anticipa il momento del controllo |
| Trib. Modena, 28.10.2025 | Criterio interpretativo | La colpa grave va letta in conformità alla Direttiva Insolvency | Argomento di sistema pro debitore |
| Trib. Napoli, 27.10.2025 | Oggetto del giudizio | Non si accerta la colpa, si verifica solo l’assenza di colpa grave, malafede, frode | Formula sintetica da opporre alle osservazioni |
| Trib. Napoli, 05.05.2025 | Shock esogeno | La meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento imprevedibile | Nega che serva una causa esterna |
| Trib. Brindisi, 02.04.2025 | Estensione del requisito | Meritevolezza limitata alla sola colpa grave e frode | Conferma il restringimento |
| Trib. Spoleto, 27.05.2025 | Art. 124-bis TUB | L’omessa verifica del merito creditizio può escludere la colpa grave | La leva difensiva più efficace |
| Trib. S.M. Capua Vetere, 18.09.2025, n. 2747 | Omologazione e merito creditizio | Valutazione congiunta di merito creditizio e colpa grave in sede di omologa | Modello applicativo recente |
| Trib. Ravenna, 10.11.2025 | Concordato minore | Vaglio soggettivo limitato agli atti in frode, non alla diligenza | Apre una via alternativa |
| Trib. Livorno, 07.10.2024 | Indice di colpa grave | Sproporzione tra indebitamento e flussi reddituali, con valutazione di fattori ulteriori | Il criterio quantitativo di riferimento |
| Trib. Terni, 15.11.2024 | Lettura dinamica | L’indebitamento va letto nel suo sviluppo, non come fotografia | Sostiene la ricostruzione narrativa |
| Trib. Spoleto, 23.11.2023 | Perimetro della valutazione | Esclusa la verifica limitata alla singola obbligazione | Precedente di merito conforme |
| Trib. Torino, 01.06.2023 | Finanziamenti a catena | Rileva il concorso di colpa dell’ente finanziatore | Fonda l’istruttoria sui finanziatori |
| Trib. Rimini, 06.10.2021 | Fideiussione senza redditi | Carenza del requisito per assenza di ragionevole prospettiva di adempimento | Precedente storico sulle garanzie |
La sintesi operativa
Dai principi esaminati si ricavano alcune regole di condotta che vale la pena tenere presenti anche prima di rivolgersi a un professionista.
- Il parametro non è la diligenza, è l’assenza di colpa grave. Ogni contestazione costruita su un dovere di ordinaria prudenza si fonda su una norma abrogata.
- La valutazione riguarda la storia, non il singolo contratto. Prepara una ricostruzione cronologica dell’indebitamento, non una difesa del prestito più contestato.
- Conta la funzione del nuovo debito, non il suo importo. Un consolidamento che abbassa la rata gioca a favore; un prestito che si somma ai precedenti gioca contro.
- La sproporzione tra rata complessiva e reddito è l’indice che i giudici misurano per primo. Calcolala prima che la calcolino loro.
- Un comportamento ripetuto può bastare, anche in presenza di concause. La separazione o la malattia non assorbono automaticamente il resto della storia.
- L’omessa verifica del merito creditizio non azzera la colpa, ma può declassarla. È l’argomento tecnico che più frequentemente sposta l’esito.
- Dopo il deposito della domanda non si contraggono nuovi debiti. Durante l’esecuzione del piano, un finanziamento non concordato può portare alla revoca dell’omologazione.
- L’assenza di colpa grave si prova, e il giudice può rilevarne la mancanza d’ufficio. Il fascicolo va costruito in attacco, non in attesa delle contestazioni.
- Se la storia è compromessa, la strada cambia ma non finisce. L’accesso alla liquidazione controllata non richiede alcun vaglio sulla condotta, che tornerà però rilevante al momento dell’esdebitazione.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho chiesto un prestito quando avevo già tre finanziamenti: il piano mi verrà respinto? Non automaticamente. Il giudizio riguarda l’intera evoluzione della vicenda (App. Bologna, 09.02.2024) e non il singolo atto. Se quel prestito ha ridotto o mantenuto il carico mensile, o se ha coperto una spesa necessaria documentabile, la colpa grave è difficile da affermare. Se invece si è aggiunto agli altri su un reddito invariato, la contestazione è seria e va affrontata con gli argomenti esaminati sopra.
La finanziaria non ha guardato la mia busta paga: posso far valere questa cosa? Sì, ma non come esonero. Secondo Cass. 21048/2025 la negligenza del finanziatore non interferisce sul giudizio relativo alla condotta del debitore; secondo Trib. Spoleto del 27 maggio 2025, però, l’omessa verifica ex art. 124-bis TUB può attenuare il grado della colpa fino a escludere quella grave. Va quindi documentata e dedotta, non presentata come una difesa risolutiva.
Sono ludopatico: la malattia mi tutela? Non da sola. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 336 del 23 luglio 2025, ha affermato che la ludopatia, pur essendo un disturbo patologico riconosciuto, non esclude automaticamente la colpa di chi, consapevole della propria condizione, continua a indebitarsi senza valutarne la sostenibilità. La documentazione clinica serve, ma deve essere accompagnata dalla ricostruzione del percorso di consapevolezza e di cura.
Posso comprare a rate mentre il piano è in corso? È la cosa da non fare senza averla concordata. Cass. 28013/2022 ha ammesso che i nuovi finanziamenti stipulati in fase esecutiva possano rilevare ai fini della revoca dell’omologazione, e l’art. 72 CCII contempla espressamente l’aumento del passivo e la sopravvenuta inattuabilità del piano tra le ipotesi di revoca.
Chi valuta davvero la mia condotta: l’OCC o il giudice? Entrambi, ma in momenti diversi. L’OCC ricostruisce le cause dell’indebitamento nella relazione prevista dall’art. 68 CCII e ne verifica l’attendibilità documentale; il giudice compie la valutazione giuridica, che è autonoma e non vincolata alle conclusioni dell’Organismo. Ciò significa due cose: che una relazione favorevole non mette al riparo da un rigetto, e che una relazione imprecisa nella ricostruzione dei fatti è un problema serio, perché è il primo documento che il tribunale legge.
I debiti derivanti da una fideiussione rilasciata per l’attività di un familiare entrano in questo giudizio? Sì, e con un doppio effetto. Sul piano della qualificazione soggettiva, Cass. 29746/2025 ha escluso che sia consumatore chi presta una fideiussione espressiva di un interesse non privato, con la conseguenza che la procedura corretta potrebbe non essere la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sul piano della condotta, Trib. Roma del 1° giugno 2026 ha collocato la fideiussione gratuita tra assunzione consapevole del rischio e colpa grave, valutando ex ante la sproporzione del rischio assunto, in linea con quanto già affermato da Trib. Rimini il 6 ottobre 2021 riguardo alla garanzia prestata da un soggetto privo di redditi propri.
Se mi dicono che non sono meritevole, è finita? No. Il provvedimento di inammissibilità o di rigetto è impugnabile, e il giudizio sulla colpa grave — proprio perché privo di parametri normativi rigidi — è terreno di discussione, fino al giudizio di legittimità. Le decisioni del 2025 e del 2026 richiamate in questa guida nascono quasi tutte da impugnazioni.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, con interventi tecnici precisi:
- Ricostruiamo la cronologia completa dell’indebitamento, contratto per contratto, con date, importi erogati, rate e incidenza percentuale sul reddito disponibile al momento di ciascuna erogazione.
- Calcoliamo la curva del rapporto rata/reddito nell’intero periodo e individuiamo il punto in cui, secondo i criteri di Trib. Livorno 07.10.2024, la sproporzione diventa contestabile.
- Qualifichiamo la funzione di ogni finanziamento successivo al primo segnale di crisi, distinguendo consolidamenti, spese necessarie e ricorso al credito come risorsa ordinaria, e documentiamo ciascuna qualificazione.
- Acquisiamo ed esaminiamo la documentazione bancaria e precontrattuale per verificare se il finanziatore abbia rispettato l’art. 124-bis TUB, e deduciamo l’eventuale omissione secondo la linea di Trib. Spoleto 27.05.2025.
- Eccepiamo l’inapplicabilità dei parametri previgenti quando la controparte costruisce le osservazioni sul vecchio art. 12-bis L. 3/2012, richiamando Cass. 22890/2023.
- Predisponiamo la memoria difensiva sulla condotta da allegare fin dal deposito, anticipando le contestazioni prevedibili invece di attenderle.
- Interloquiamo con l’OCC sulla relazione, che è il documento su cui il giudice fonda gran parte della valutazione, verificando che la ricostruzione delle cause dell’indebitamento sia completa e corretta.
- Selezioniamo la procedura in base alla storia concreta, valutando ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente alla luce del diverso peso che ciascuna attribuisce alla condotta.
- Presidiamo la fase esecutiva, gestendo preventivamente ogni sopravvenienza che possa incidere sull’attuabilità del piano ed evitare il rischio di revoca ex art. 72 CCII.
- Impugniamo i provvedimenti di inammissibilità, rigetto o revoca, portando la questione davanti al collegio e, quando serve, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia interamente costruita dalle sentenze, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la garanzia che la linea difensiva sulla colpa grave regga fino all’ultimo grado: gli orientamenti richiamati in questa guida nascono da giudizi di legittimità, e chi imposta la difesa sapendo dove quella difesa potrà arrivare la costruisce diversamente fin dal primo atto. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione, con lo stesso difensore, senza i passaggi di mano che frammentano l’impostazione e disperdono le eccezioni.
A questo si affianca uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dell’indebitamento e l’analisi giuridica della condotta sono due facce dello stesso lavoro, e nel sovraindebitamento non possono procedere separate. Assumiamo impegni di mezzi, non di risultato: analizziamo, verifichiamo, documentiamo e costruiamo la linea difensiva più solida che la tua storia consente.
In conclusione
La meritevolezza non è più il giudizio morale che era sotto la vecchia legge sul sovraindebitamento, ma non è neppure una formalità: è un accertamento tecnico su una condotta, condotto con strumenti giurisprudenziali precisi che cambiano di anno in anno. Un finanziamento in più non è mai, di per sé, la fine di una procedura; diventa un problema quando si inserisce in una sequenza che nessuno ha ricostruito e spiegato per tempo.
Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza che sulla carta si può verificare: l’iscrizione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e il suo ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscenza diretta di come si costruisce la relazione dell’Organismo e di che cosa il tribunale vi cerca quando valuta la colpa grave. È esattamente il punto in cui si decide se una domanda di sovraindebitamento verrà esaminata nel merito o dichiarata inammissibile in partenza.
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