In Italia sempre più coppie scelgono di condividere la propria vita senza passare dal matrimonio o dall’unione civile. Si tratta delle cosiddette coppie di fatto, una realtà sociale ormai diffusa ma che, dal punto di vista fiscale, continua a scontrarsi con una serie di limitazioni. A differenza dei coniugi o delle parti unite civilmente, infatti, i conviventi di fatto non godono in automatico di molte delle agevolazioni fiscali previste dall’ordinamento italiano, come le detrazioni per carichi di famiglia o il bonus prima casa. Esistono però alcuni strumenti giuridici che permettono di avvicinarsi, almeno in parte, ai diritti riconosciuti alle coppie sposate.
Perché i conviventi non hanno le stesse agevolazioni fiscali dei coniugi e cosa si può fare
Il sistema fiscale italiano è stato costruito, storicamente, intorno alla famiglia fondata sul matrimonio. Anche dopo l’introduzione della legge Cirinnà (legge 76/2016), che ha finalmente dato una cornice giuridica alle unioni civili e alle convivenze di fatto, molte norme fiscali continuano a fare riferimento esplicito allo status di coniuge o di parte dell’unione civile, escludendo di fatto i conviventi.
Questo significa, in concreto, che un convivente:
- non può automaticamente detrarre le spese sostenute per il partner come farebbe per un familiare fiscalmente a carico, salvo casi specifici;
- non beneficia delle stesse agevolazioni prima casa riservate al nucleo familiare del coniuge, ad esempio in tema di successione dell’abitazione principale;
- incontra limiti nella successione e nella donazione di beni, con aliquote e franchigie meno favorevoli rispetto a quelle previste tra coniugi;
- può avere difficoltà ad accedere ad alcuni bonus edilizi se non risulta intestatario o cointestatario dell’immobile su cui vengono eseguiti i lavori.
Non tutto è perduto, però: la legge Cirinnà ha introdotto strumenti concreti che, se utilizzati correttamente, consentono ai conviventi di ottenere un riconoscimento formale della propria relazione e, di conseguenza, di accedere più facilmente a determinate agevolazioni fiscali. Le principali soluzioni sono tre: la registrazione della convivenza di fatto, la stipula di un contratto di convivenza e la cointestazione dei mutui, particolarmente utile per i bonus edilizi.
La registrazione della convivenza di fatto
Il primo passo che una coppia può compiere per dare rilevanza giuridica al proprio legame è la registrazione della convivenza di fatto presso il Comune di residenza.
La procedura della registrazione ufficiale della convivenza prevede la presentazione di una dichiarazione anagrafica di convivenza, resa da entrambi i partner all’ufficio anagrafe del Comune in cui si risiede insieme, stabilmente, nella stessa abitazione. Non è richiesto un legame di parentela, ma è necessario dimostrare la stabile convivenza e il legame affettivo di coppia, elementi che vengono verificati tramite lo stato di famiglia e, in alcuni casi, con accertamenti da parte della polizia municipale.
Una volta effettuata la registrazione, la coppia risulta formalmente riconosciuta come famiglia anagrafica, con conseguenze rilevanti sia dal punto di vista civile sia, in parte, da quello fiscale.
Grazie alla registrazione, i conviventi ottengono alcuni diritti prima riservati solo alle coppie sposate, tra cui:
- il diritto di visita e di assistenza in ospedale e in carcere, alla pari dei coniugi;
- il diritto di partecipare alle decisioni sanitarie in caso di malattia o incapacità del partner, tramite la designazione reciproca prevista dalla legge;
- il diritto di continuare ad abitare nella casa comune in caso di morte del convivente proprietario, per un periodo minimo di due anni (o più, in presenza di figli minori o disabili);
- una maggiore facilità nel dimostrare, agli occhi del fisco e di enti come l’INPS, l’effettiva esistenza del nucleo familiare, utile ad esempio per l’ISEE e per l’accesso a bonus e prestazioni sociali legati al reddito familiare.
Va detto con chiarezza che la sola registrazione anagrafica non equivale automaticamente al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia tipiche del coniuge fiscalmente a carico, ma rappresenta comunque il presupposto indispensabile per accedere a molti altri strumenti di tutela, incluso il contratto di convivenza descritto di seguito.
La stipula di un contratto di convivenza
Il secondo strumento a disposizione delle coppie di fatto è il contratto di convivenza, un accordo scritto che disciplina gli aspetti patrimoniali della vita in comune.
Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Una volta sottoscritto, il contratto va comunicato al Comune di residenza per essere annotato nei registri anagrafici, condizione necessaria perché produca effetti nei confronti dei terzi, comprese le banche e l’amministrazione finanziaria.
All’interno del contratto, i partner possono stabilire diversi aspetti della vita economica comune, tra cui:
- le modalità di contribuzione alle spese comuni, in proporzione al reddito o secondo altri criteri concordati;
- il regime patrimoniale scelto, con la possibilità di optare per la comunione dei beni, altrimenti non prevista in automatico per i conviventi;
- le regole in caso di cessazione della convivenza, comprese eventuali forme di assistenza economica per il partner in condizioni di difficoltà;
- la destinazione della casa di abitazione e dei beni acquistati durante la convivenza.
Pur non introducendo di per sé nuove detrazioni fiscali specifiche, il contratto di convivenza è fondamentale per dare prova certa e opponibile ai terzi dell’esistenza del legame patrimoniale tra i partner. Questo aspetto diventa decisivo in tutte le situazioni in cui banche, notai o l’Agenzia delle Entrate richiedono una documentazione formale per riconoscere diritti collegati alla vita in comune, ad esempio nella gestione di un conto cointestato, nella successione contrattuale di un contratto di locazione o nella ripartizione delle spese detraibili sostenute per la casa.
La cointestazione dei mutui, la chiave per i bonus edilizi
Il terzo strumento, particolarmente rilevante per chi desidera ristrutturare casa o effettuare interventi di efficientamento energetico, è la cointestazione del mutuo e, più in generale, dell’immobile su cui si intende intervenire.
Il problema dei bonus edilizi per i conviventi
I principali bonus edilizi (come il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus o il bonus mobili) sono generalmente riconosciuti a chi possiede un titolo idoneo sull’immobile: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, oppure la qualità di detentore (locatario o comodatario) con il consenso del proprietario. In molti casi, però, il beneficio fiscale è strettamente collegato a chi sostiene effettivamente la spesa e a chi risulta intestatario dei pagamenti e, se presente, del mutuo.
Se l’immobile è di proprietà di un solo convivente e i lavori vengono pagati anche dall’altro partner, possono sorgere complicazioni nella corretta imputazione della detrazione, con il rischio che il partner non proprietario non possa beneficiare dell’agevolazione, oppure che l’Agenzia delle Entrate richieda documentazione aggiuntiva per giustificare la spesa sostenuta da un soggetto non titolare del diritto reale sull’immobile.
Per superare questo ostacolo, una delle soluzioni più efficaci è procedere con la cointestazione dell’immobile e, di conseguenza, del mutuo stipulato per acquistarlo o per finanziare i lavori di ristrutturazione. Con la cointestazione:
- entrambi i conviventi risultano proprietari dell’immobile, in quote uguali o diverse a seconda di quanto stabilito nell’atto di acquisto;
- entrambi possono beneficiare delle detrazioni fiscali relative ai lavori edilizi, in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate tramite bonifico parlante;
- entrambi possono accedere alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, elemento che in assenza di cointestazione resta riservato al solo intestatario del finanziamento;
- si semplifica la gestione documentale richiesta in fase di controllo da parte del fisco, poiché la titolarità congiunta rende più agevole dimostrare la legittimità della detrazione richiesta da entrambi i partner.
Prima di procedere con l’acquisto di un immobile o con lavori di ristrutturazione importanti, è consigliabile che i conviventi si rivolgano a un notaio e, se necessario, a un commercialista, per valutare la soluzione più adatta alla propria situazione patrimoniale. La combinazione tra cointestazione dell’immobile, mutuo cointestato e, quando presente, contratto di convivenza, rappresenta oggi lo strumento più solido per garantire a entrambi i partner un accesso equo alle agevolazioni fiscali legate alla casa.
Le coppie di fatto in Italia non godono ancora delle stesse automatiche agevolazioni fiscali riconosciute a coniugi e parti unite civilmente, ma la normativa introdotta con la legge Cirinnà offre strumenti concreti per colmare, almeno in parte, questo divario. La registrazione della convivenza di fatto presso l’anagrafe comunale rappresenta il primo passo per ottenere un riconoscimento formale della coppia. La stipula di un contratto di convivenza consente di regolare in modo chiaro gli aspetti patrimoniali e di rendere opponibili a terzi gli accordi presi. Infine, la cointestazione dei mutui e degli immobili si conferma la strada più efficace per accedere pienamente ai bonus edilizi e alle detrazioni collegate alla casa.
Affidarsi a un notaio o a un consulente fiscale per costruire la soluzione più adatta alla propria situazione resta, in ogni caso, il modo migliore per tutelare i diritti della coppia ed evitare spiacevoli sorprese in fase di dichiarazione dei redditi.
Dott. Giovanni Matano
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche …
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