Bollo auto 2027: le FAQ – Indice dei contenuti –
1. Ho tre auto che rientrano nell’esenzione: su quale vale?
Ho tre mezzi che rispettano i requisiti: su quale non pagherò il bollo? Se la tassa scade a novembre 2026, devo ancora versarla? E se in famiglia abbiamo due auto? Dopo la notizia sull’esenzione e l’approfondimento sui veicoli interessati, rispondiamo alle domande più frequenti.
Il riferimento è ora l’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 18 settembre. La regola da ricordare è questa: un solo mezzo agevolato per persona fisica e versamenti con termine ordinario di pagamento nel 2027. Il decreto dovrà essere convertito in legge, quindi, le risposte seguono il testo pubblicato, distinguendo le disposizioni già definite dagli aspetti applicativi ancora da chiarire.
Ho tre auto che rientrano nell’esenzione: su quale vettura vale?
Su quella con la potenza più bassa. Se siete una persona tenuta a pagare il bollo di tre auto agevolabili da 51, 66 e 74 kW, tutte regolarmente assicurate, l’esenzione riguarda soltanto quella da 51 kW. Per le altre due il bollo resta dovuto, salvo agevolazioni diverse. Non è possibile scegliere l’auto che si utilizza di più o quella sulla quale si risparmierebbe maggiormente.
Se due auto hanno gli stessi kW, viene esentata quella per cui sarebbe dovuto il bollo meno elevato. Se coincidono anche gli importi, il decreto non indica un ulteriore criterio; servirà un chiarimento applicativo, ma il beneficio resta limitato a un mezzo.
2. E se i tre mezzi sono due auto e una moto?
Se le auto sono agevolabili, il beneficio va all’auto meno potente. Per esempio, con due vetture da 60 e 75 kW e una moto da 35 kW, è esente l’auto da 60 kW. Non si confronta la potenza della moto con quella delle auto; per le due ruote il decreto richiede che il contribuente non sia tenuto a pagare il bollo di alcuna autovettura fino a 80 kW. Non è quindi possibile trasferire a piacere l’esenzione dall’auto alla moto.
3. Mi scade il bollo a novembre 2026: devo pagare?
Sì, se il versamento è ordinariamente dovuto nel 2026. Bisogna distinguere la fine del periodo già coperto dal bollo dal termine per rinnovarlo. Nella regola generale illustrata da L’Automobile nella guida alle scadenze, un bollo che termina a novembre si rinnova entro dicembre: il pagamento resta quindi fuori dall’esenzione 2027. Lo stesso vale se con “scade a novembre” intendi che devi versarlo proprio entro novembre.
Il fatto che il nuovo pagamento copra anche mesi del 2027 non cambia questa conclusione. Verifica comunque il termine associato alla tua targa: il calendario può dipendere dalle disposizioni regionali.
4. Il bollo scade a dicembre 2026 e si paga a gennaio 2027: rientra?
Sì, se il termine ordinario di pagamento cade nel 2027 e sono rispettati tutti gli altri requisiti. È il caso di un rinnovo da versare a gennaio 2027 dopo la scadenza del periodo precedente a dicembre 2026. Questa conclusione deriva dal criterio temporale fissato dall’articolo 2: conta quando il versamento è dovuto, non soltanto il mese indicato come scadenza sulla precedente ricevuta.
5. Posso pagare solo i mesi del 2026 o farmi rimborsare quelli del 2027?
La nuova esenzione non prevede questo meccanismo. Se il pagamento è ordinariamente dovuto nel 2026, non è possibile ridurne autonomamente l’importo perché una parte del periodo ricade nel 2027. Il decreto non introduce neppure un rimborso automatico dei mesi del 2027 già coperti da un versamento dovuto nel 2026. Eventuali rimborsi fondati su altre disposizioni seguono le rispettive regole.
6. Se aspetto il 2027 per pagare un bollo arretrato, diventa esente?
No. Conta il termine ordinario, non il giorno in cui si decide di pagare. Un bollo dovuto nel 2026 non diventa esente versandolo in ritardo nel 2027. L’articolo 2 non cancella gli arretrati e non introduce una sanatoria delle sanzioni e degli interessi.
7. Quali auto rientrano? Anche quelle da esattamente 80 kW?
Sì, 80 kW sono compresi; oltre quella soglia questa esenzione non spetta. Il decreto riguarda le autovetture a benzina o gasolio, anche abbinati a un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW, circa 109 CV. Il beneficiario deve essere una persona fisica tenuta al pagamento del tributo e il veicolo deve essere regolarmente assicurato.
Il limite riguarda la potenza, non la cilindrata: non basta sapere che l’auto è una 1.0 o una 1.2. Non è prevista una franchigia sui primi 80 kW per chi supera il limite. Autocarri e camper non diventano agevolabili solo perché poco potenti: il comma dedicato alle auto si riferisce alle autovetture.
8. Dove leggo i kW? Per le ibride contano anche quelli elettrici?
Il primo dato da controllare è la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione. Non va confusa con la cilindrata o con i cavalli fiscali. Per le ibride, il calcolo ordinario del bollo considera la potenza del motore termico, come ricorda anche l’approfondimento ACI sulle auto ibride: la potenza complessiva pubblicizzata dal costruttore può essere maggiore.
Un’ibrida venduta come “130 CV” non è quindi automaticamente esclusa. L’articolo 2 non introduce una definizione specifica della potenza per le ibride: la verifica va effettuata sui dati del veicolo rilevanti per il bollo e sulle istruzioni applicative, senza sommare autonomamente i valori dei diversi motori.
9. Vale anche per GPL, metano ed elettriche?
Per le bifuel benzina/GPL o benzina/metano, il requisito dell’alimentazione è coerente con il testo del decreto, che ammette benzina o gasolio anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione. Restano da rispettare il limite di 80 kW e gli altri requisiti. La sola etichetta “GPL” o “metano” non basta: va controllata l’alimentazione omologata.
Le auto esclusivamente elettriche non rientrano in questo specifico intervento. Ciò non significa che debbano pagare il bollo: per loro vanno verificate le esenzioni e le riduzioni già applicabili nel territorio competente.
10. Devo comprare un’auto nuova? Contano età e classe Euro?
No, non serve acquistare un’auto nuova. L’esenzione può riguardare anche un veicolo usato o posseduto da anni. L’articolo 2 non impone un’età massima, una classe Euro minima o una rottamazione. Contano i requisiti del veicolo e del contribuente: per un modello di vecchia generazione bisogna verificare i suoi dati, senza usare quelli della versione oggi in vendita.
11. In famiglia abbiamo due auto: possiamo avere due esenzioni?
Sì, se fanno capo a due contribuenti diversi e ciascuno rispetta i requisiti. Per esempio, se un’auto agevolabile è intestata esclusivamente alla moglie e l’altra esclusivamente al marito, ciascuno tenuto al relativo bollo, entrambi possono beneficiare dell’esenzione. Il limite è per persona fisica, non per nucleo familiare. Se invece entrambe le auto fanno capo alla stessa persona, ne viene esentata una sola.
12. Ho un’auto sopra gli 80 kW e una moto: posso non pagare sulla moto?
Sì, se vengono rispettate le altre condizioni e non si è tenuti al bollo di un’altra autovettura fino a 80 kW. Per esempio, con una sola auto da 110 kW e un motociclo a benzina regolarmente assicurato, il beneficio può riguardare il motociclo. L’auto resta esclusa da questa misura. Per le moto l’articolo 2 non prevede il tetto di 80 kW stabilito per le autovetture.
13. Ho soltanto tre moto: quale viene esentata?
Quella meno potente. Fra tre motocicli agevolabili da 25, 50 e 90 kW, il beneficio riguarda quello da 25 kW. A parità di potenza si considera il bollo meno elevato. Il decreto ammette motocicli alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, e richiede che il mezzo esentato sia regolarmente assicurato. Gli altri motocicli restano soggetti alle rispettive regole fiscali.
14. Sono compresi scooter e cinquantini? E se ne ho più di uno?
Sì, se appartengono alle categorie e alle alimentazioni previste. “Scooter” è un nome commerciale: fiscalmente bisogna verificare se il mezzo è un motociclo o un ciclomotore. Per i motocicli valgono la minore potenza e, a parità di kW, il bollo più basso; fra più ciclomotori agevolabili viene invece individuato quello con la prima immatricolazione più lontana nel tempo.
Resta sempre un solo mezzo esentato per contribuente. Se si possiedono insieme un motociclo e un ciclomotore, il decreto non esplicita il criterio di priorità fra le due categorie: occorre un chiarimento. Per i ciclomotori si parla di tassa di circolazione, ove dovuta, e restano da considerare le regole regionali.
15. Ci sono limiti di reddito o serve l’ISEE?
No: l’articolo 2 non prevede soglie di reddito né un requisito ISEE. Il beneficio dipende dalle condizioni stabilite per il contribuente, il mezzo e il termine di pagamento. Non è riservato a pensionati, lavoratori dipendenti o a una particolare fascia d’età.
16. L’assicurazione è obbligatoria per ottenere l’esenzione?
Sì, il decreto richiede che il veicolo sia regolarmente assicurato. La sola potenza entro il limite non è sufficiente. Il testo non precisa però in quale momento debba essere verificato il requisito né disciplina espressamente, ai fini del beneficio, una polizza sospesa per una parte dell’anno. In queste situazioni non si può dare l’esenzione per acquisita: servono indicazioni dell’ente competente.
17. Ho un’auto in leasing o a noleggio: posso beneficiarne?
Sì, se si è una persona fisica obbligata per legge al pagamento del bollo e rispetti gli altri requisiti. L’articolo 2 si riferisce ai soggetti passivi del tributo: non richiede necessariamente la proprietà del veicolo. La disciplina del bollo contempla anche utilizzatori in leasing e, nei casi previsti, a noleggio a lungo termine.
Va verificato chi sia il soggetto obbligato per lo specifico rapporto, secondo la disciplina applicabile nel 2027. Il fatto che il costo sia addebitato nel canone o che materialmente paghi la società non basta, da solo, a stabilire chi abbia diritto all’esenzione.
18. L’auto è intestata a una società: rientra? E se ho la partita IVA?
Una società tenuta al pagamento non beneficia di questa esenzione, riservata alle persone fisiche. Guidare una vettura aziendale non attribuisce di per sé il diritto al dipendente. Avere una partita IVA, invece, non esclude automaticamente: un professionista o un imprenditore individuale resta una persona fisica. Occorre verificare a chi fa capo il tributo e se l’autovettura rispetta tutti i requisiti.
19. L’auto è cointestata: come funziona il limite di un veicolo?
Il decreto non detta una regola specifica per le cointestazioni. Non si può presumere né un raddoppio del beneficio né la possibilità di scegliere liberamente a quale intestatario attribuirlo. Bisogna chiarire come il mezzo e l’obbligo tributario siano considerati per ciascun contribuente, soprattutto quando uno dei cointestatari ha altre auto. È uno dei casi da verificare con l’ente competente.
20. L’esenzione vale in tutte le Regioni?
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è previsto un passaggio ulteriore. L’articolo 2 stabilisce l’applicazione anche in questi territori, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa come tributo proprio. Chi risiede in uno di questi territori deve quindi verificare l’attuazione dell’accordo e le comunicazioni locali prima di considerare riconosciuta l’esenzione.
21. Devo fare domanda oppure l’esenzione è automatica?
L’articolo 2 non descrive una procedura di domanda né le modalità di riconoscimento automatico. Non indica un modulo nazionale, un portale dedicato o un termine entro il quale il cittadino debba presentare un’istanza. I criteri per individuare il veicolo sono fissati dalla norma; la gestione concreta va verificata nelle istruzioni della Regione o Provincia autonoma competente e nei servizi ACI disponibili per quel territorio.
Per prepararsi alla verifica è bene tenere a portata di mano targa, documento di circolazione, scadenza del pagamento, dati assicurativi ed elenco degli altri mezzi per cui si è tenuti al pagamento del bollo.
22. Ho il bollo domiciliato sul conto: devo revocare l’addebito?
Il decreto non impone di revocare la domiciliazione. Prima di intervenire, verifica con l’ente che gestisce il tributo come sarà trattata la targa agevolata. Un eventuale mandato relativo ad altri veicoli o a pagamenti ancora dovuti non perde validità per effetto dell’annuncio. L’esenzione e la modalità di pagamento sono due questioni distinte.
23. Se compro, vendo o rottamo un mezzo nel 2027, l’esenzione si trasferisce?
Non è previsto un trasferimento automatico del beneficio da una targa all’altra. Il decreto richiama la posizione del contribuente nel 2027, ma non disciplina nel dettaglio la successione di acquisti, vendite o rottamazioni e il confronto fra mezzi che entrano o escono dal suo patrimonio. Vanno verificati l’obbligo tributario alle scadenze interessate e le istruzioni applicative, senza presumere una seconda esenzione nello stesso anno.
24. Ho già un’esenzione: posso usare quella nuova su un’altra auto?
Non va dato per automatico. Le agevolazioni già previste, per esempio per determinate condizioni di disabilità o per veicoli con specifiche caratteristiche, conservano le proprie regole. L’articolo 2 non dettaglia tutte le combinazioni con benefici preesistenti né risolve ogni caso di selezione fra più mezzi. Prima di attribuire la nuova esenzione a un’altra targa, bisogna verificare come le due discipline si coordinano nella situazione concreta.
25. Nel 2028 tornerò a pagare oppure il bollo è abolito per sempre?
Il decreto dispone l’esenzione per i versamenti con termine ordinario nel 2027. Non contiene una cancellazione permanente del bollo. Per sapere cosa succederà ai pagamenti dovuti dal 2028 bisognerà verificare eventuali nuove disposizioni. Non va confuso un pagamento dovuto nel 2027, che può coprire anche mesi successivi, con un nuovo versamento il cui termine cade nel 2028.
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