Su questo tema la lettera della legge dice sorprendentemente poco. Il Codice della crisi parla di «spese correnti necessarie al sostentamento» del debitore e della sua famiglia, di «dignitoso tenore di vita», di «quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»: formule elastiche, che non contengono una sola cifra. Chi ha riempito quelle formule di contenuto concreto sono i giudici, un decreto di omologazione dopo l’altro, una sentenza di apertura dopo l’altra. Ed è per questo che, quando si prepara una procedura di sovraindebitamento, sapere quanto potrà restare ogni mese alla famiglia non è una questione di buon senso domestico, ma una questione di giurisprudenza: il numero che finisce nel piano non è quello che il debitore ritiene giusto, è quello che il tribunale considera congruo alla luce di parametri che le decisioni degli ultimi anni hanno progressivamente messo a fuoco.
Questa guida raccoglie e commenta le pronunce che contano — Cassazione recente in primo luogo, merito significativo dove la Cassazione non è ancora arrivata — e le traduce in conseguenze pratiche: quali spese passano il vaglio del giudice, con quale parametro vengono misurate, chi entra nel calcolo del nucleo familiare, cosa succede se la stima si rivela sbagliata a piano già omologato. Perché il rischio, qui, è a doppio senso: spese gonfiate fanno saltare il piano per difetto di convenienza, spese sottostimate lo fanno saltare per inattuabilità.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura, non solo dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Sono esattamente le due abilitazioni che riguardano il lavoro di quantificazione del fabbisogno familiare: chi redige la relazione particolareggiata e chi la legge nell’ottica del giudice conosce le griglie di calcolo, le voci che i tribunali chiedono di documentare e quelle che vengono regolarmente ridimensionate. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la stessa impostazione fino all’ultimo grado, dove molti di questi orientamenti si sono formati.
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Il quadro normativo in breve: dove la legge nomina le spese di famiglia
Le disposizioni da tenere presenti sono poche ma disseminate in punti diversi del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), e ciascuna svolge una funzione differente.
Art. 67 CCII — ristrutturazione dei debiti del consumatore. È la procedura che il linguaggio comune continua a chiamare «piano del consumatore». Fra i documenti da allegare alla domanda la norma pretende l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, insieme all’attestazione sulla composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia. Non è un adempimento formale: quell’elenco è la base su cui si calcola la rata mensile destinabile ai creditori. La stessa norma consente, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 5, di continuare a pagare alle scadenze originarie le rate del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale quando il debitore è in regola con i pagamenti — una previsione che pesa moltissimo sul bilancio familiare, perché sottrae la casa alla liquidazione e la rata al concorso.
Art. 68, comma 3, CCII — relazione dell’OCC. Qui le spese familiari entrano da una porta diversa: il gestore deve indicare se il finanziatore, al momento dell’erogazione, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in rapporto al reddito disponibile dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La stessa nozione serve dunque due volte: per misurare la sostenibilità futura del piano e per giudicare, a ritroso, la correttezza del comportamento della banca o della finanziaria.
Art. 69 CCII — condizioni soggettive ostative. Non può accedere alla ristrutturazione chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o ne ha già goduto due volte. Il tenore di vita mantenuto negli anni dell’indebitamento è uno degli elementi da cui i giudici traggono il giudizio sulla colpa grave.
Art. 70 CCII — apertura e omologazione. I creditori possono depositare osservazioni; il giudice le risolve in sede di omologazione e valuta anche la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Artt. 71 e 72 CCII — esecuzione e revoca. Il piano omologato va eseguito; l’omologazione è revocabile in caso di atti in frode e, a norma del comma 2 dell’art. 72, in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o quando il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. È la norma che punisce, di fatto, le previsioni di spesa sbagliate.
Art. 268, comma 4, CCII — liquidazione controllata. Nella procedura liquidatoria non entrano: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, limiti che vengono indicati dal giudice; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli; le cose impignorabili per disposizione di legge.
Art. 283 CCII — esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il secondo comma fissa una soglia costruita sull’importo dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente alla composizione del nucleo. È l’unico punto del sistema in cui il legislatore ha osato indicare un criterio numerico, e non a caso è diventato il parametro che molti tribunali applicano in via analogica anche altrove.
Art. 66 CCII — procedure familiari. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune. La norma è centrale nel nostro tema, perché determina se il fabbisogno vada calcolato una volta sola per l’intero nucleo o separatamente per ciascun debitore.
Il quadro, come si vede, indica il «cosa» ma non il «quanto». Il «quanto» è materia di giurisprudenza.
L’orientamento consolidato: le spese vanno indicate, documentate e misurate su parametri esterni
Su tre punti la giurisprudenza, di legittimità e di merito, si è ormai assestata.
Primo punto: l’elenco delle spese non è un’autocertificazione
La Suprema Corte ha chiarito, in tema di accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore, che la relazione dell’OCC deve contenere a pena di inammissibilità l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni (Cass. civ., 28 aprile 2026, n. 11603). Il principio, calato nella pratica del nostro tema, significa che la ricostruzione economica del debitore — entrate, uscite, fabbisogno familiare — non è un allegato accessorio ma un elemento costitutivo della domanda: un fascicolo che presenta numeri privi di supporto documentale espone la procedura a una declaratoria di inammissibilità prima ancora che si discuta di merito.
Nella stessa direzione si muove il merito. Il Tribunale di Trento, con decisione del 27 settembre 2025, si è occupato proprio delle contestazioni dei creditori relative alla quantificazione delle spese e al livello di soddisfazione offerto, affermando che la convenienza del piano va saggiata confrontandola in positivo con quella conseguibile in sede di liquidazione controllata. In altre parole: un fabbisogno familiare tenuto alto riduce l’offerta ai creditori, e quando l’offerta scende sotto quanto ricaverebbero dalla liquidazione, la proposta non regge il confronto.
Secondo punto: i parametri esterni servono come controllo di coerenza
Il precedente più utile in materia è quello del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2025, che ha individuato un doppio parametro di verifica della congruità delle spese indicate e documentate dal ricorrente: da un lato la spesa per consumi familiari nella misura mediana rilevata dall’ISTAT per l’ultimo anno di riferimento e per un nucleo analogo a quello del debitore, assunta come dato di normalità; dall’altro la soglia di povertà assoluta, sempre di fonte ISTAT, riferita a un nucleo analogo, che esprime il valore monetario del paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale. Il Tribunale ha precisato che un discostamento dal dato statistico resta in astratto legittimo, se giustificato dalla specifica situazione del debitore: ma va appunto giustificato, non semplicemente dichiarato.
Il principio, calato nella pratica, produce una regola di comportamento chiarissima: prima di scrivere qualsiasi cifra nel piano occorre andare a vedere dove cade quella cifra rispetto alle due soglie ISTAT. Se sta sotto la soglia di povertà assoluta il problema è di sostenibilità reale — un piano costruito su un fabbisogno irrealisticamente basso è destinato a rompersi. Se sta sopra la spesa mediana, occorre una spiegazione documentata, voce per voce.
Terzo punto: in liquidazione la quota di mantenimento la determina il giudice
Nella liquidazione controllata la determinazione non è rimessa al debitore nemmeno in prima battuta. Le sentenze di apertura contengono ormai di regola una quantificazione espressa, salva revisione successiva da parte del giudice delegato: il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 56/2026, a fronte di una retribuzione media mensile di 2.210 euro calcolata sulle ultime tre annualità, ha valutato in 1.500 euro il fabbisogno mensile del ricorrente, applicando come parametro il criterio di cui all’art. 283, comma 2, CCII — l’assegno sociale (indicato dalla sentenza in 546,24 euro per tredici mensilità, pari a 591,76 euro se ripartito su dodici), aumentato della metà e moltiplicato per i parametri della scala di equivalenza. La quota che resta al debitore è dunque il risultato di un calcolo, non di una trattativa.
Il Tribunale di Ancona, Sez. II civ., con provvedimento del 28 luglio 2025, ha affrontato lo stesso problema dal lato dei destinatari: quando il ricorrente offre ai creditori una quota del proprio reddito da lavoro, occorre garantire ai familiari quanto indispensabile alle loro esigenze di vita, il che impone di individuare esattamente chi rientri nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII e quale reddito complessivo vada preso in considerazione. Su questo — che è il vero nodo pratico — la discussione è tutt’altro che chiusa, e lo vedremo tra poco.
Prima questione aperta: quale parametro si applica, assegno sociale o dati ISTAT?
La questione, come se la pone chi deve presentare la domanda
«Devo scrivere quanto mi serve per vivere. Prendo i miei estratti conto e sommo le uscite reali? Oppure esiste una tabella a cui il tribunale si attiene, e allora tanto vale partire da quella?» È la prima domanda che ogni debitore pone al professionista, ed è quella su cui i tribunali non hanno ancora una risposta unica.
Cosa hanno deciso i giudici
Un primo orientamento, risalente ma ancora citato, è quello del Tribunale di Torino che ha escluso l’applicazione analogica dei parametri numerici previsti dalla legge per finalità diverse: né il criterio dettato per la valutazione del merito creditizio (assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE), né quello previsto per il debitore incapiente potevano essere trasposti automaticamente alla verifica della congruità delle spese correnti del piano, trattandosi di norme dettate per scopi differenti. Il ragionamento è tecnicamente solido: una soglia costruita per stabilire chi sia talmente povero da meritare la cancellazione integrale dei debiti non è, per definizione, la misura di una vita dignitosa.
Un secondo orientamento, oggi largamente prevalente nella prassi delle sentenze di apertura, applica invece proprio il criterio dell’art. 283, comma 2, CCII — assegno sociale aumentato della metà per il coefficiente della scala di equivalenza — come griglia di partenza. Lo fa, come si è visto, Tribunale di Trani, sentenza n. 56/2026, e lo fanno numerose pronunce di liquidazione controllata che ripetono la formula quasi come clausola di stile.
Un terzo orientamento, che è quello metodologicamente più raffinato, usa i dati ISTAT come termine di raffronto bilaterale: Tribunale di Torino, 13 febbraio 2025, con il doppio parametro spesa mediana / soglia di povertà assoluta. Una pronuncia successiva sulla quota di sostentamento in liquidazione controllata — dove il giudice ha ritenuto congrue spese familiari indicate in 2.466 euro mensili per un nucleo di quattro persone (debitore con reddito medio di 1.469 euro, coniuge estraneo alla procedura con 1.500 euro, due figli minori), pur in assenza di documentazione analitica, proprio perché inferiori alla spesa mediana ISTAT per una famiglia analoga — mostra il vantaggio pratico di questo metodo: quando la cifra sta sotto il dato statistico, l’onere probatorio si alleggerisce sensibilmente.
Il contrasto e l’assunzione prudenziale
Non c’è un contrasto di legittimità, perché la Cassazione non è ancora intervenuta su questo specifico punto: c’è una pluralità di prassi di merito, che varia da tribunale a tribunale e talvolta da giudice a giudice all’interno dello stesso ufficio. L’assunzione prudenziale è quindi una sola: costruire il fabbisogno partendo dalle spese effettive documentate, e presentarlo già raffrontato a entrambe le griglie — quella dell’art. 283, comma 2, e quella ISTAT — spiegando le ragioni di ogni scostamento. Un prospetto che anticipa il controllo del giudice toglie ai creditori l’argomento più facile da usare in sede di osservazioni.
Cosa significa per te
Significa che la raccolta documentale va iniziata molto prima del deposito della domanda. Gli estratti conto di dodici mesi, le bollette, le ricevute dell’affitto, le spese mediche ricorrenti, i costi di trasporto legati al lavoro: sono questi a trasformare una dichiarazione in una prova. Una spesa reale ma non documentata vale, davanti al tribunale, quanto una spesa inesistente.
Seconda questione aperta: di chi sono le spese? Il perimetro del nucleo familiare
La questione
«In casa siamo in quattro. Mia moglie lavora e non ha debiti. Mio figlio maggiorenne studia. Il fabbisogno da indicare è il mio o quello della famiglia? E il reddito di mia moglie riduce la quota che mi lasciano?» È la domanda che divide più di ogni altra, perché tocca il punto in cui il diritto concorsuale incontra il diritto di famiglia.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Ancona, 28 luglio 2025, ha posto la questione nei termini corretti: individuare i soggetti interessati, definire la nozione di famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII e stabilire quale reddito complessivo debba essere preso in considerazione. La logica sottostante è di compensazione: se in casa entrano altri redditi, la quota di fabbisogno che grava sul debitore si riduce proporzionalmente, perché parte delle esigenze familiari è già coperta. Il caso già ricordato della famiglia con doppio reddito ne è l’applicazione concreta — 2.466 euro di fabbisogno complessivo a fronte di 2.969 euro di entrate familiari, con la differenza destinabile ai creditori.
Sul versante delle procedure familiari, l’art. 66 CCII consente di presentare un’unica domanda quando i membri della famiglia sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025, ha affermato che la disposizione, collocata fra le norme generali richiamate dall’art. 65 CCII, si applica non solo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore ma anche alla liquidazione controllata. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 24 luglio 2025, ha ammesso la domanda congiunta di due coniugi conviventi in tema di esdebitazione dell’incapiente, valorizzando l’origine comune del sovraindebitamento. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 maggio 2026, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposto da due coniugi conviventi ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 CCII.
In senso restrittivo si è invece espresso il Tribunale di Bari con decisione del 6 dicembre 2023, secondo cui la procedura familiare opera soltanto quando i familiari propongono la medesima procedura, e non quando per alcuni si chieda la ristrutturazione e per altri una procedura di tipo diverso.
Da ricordare anche il Tribunale di Avellino, 26 novembre 2024, che ha escluso la necessità che almeno un membro del nucleo non versi in condizione di incapienza perché la procedura familiare sia praticabile.
Se c’è contrasto
Il contrasto sull’ammissibilità di procedure familiari «miste» è reale e non risolto in sede di legittimità. L’assunzione prudenziale è di impostare la domanda congiunta solo quando tutti i membri accedono allo stesso strumento, e di valutare separatamente le posizioni quando il profilo di uno dei familiari — per esempio perché imprenditore e non consumatore — impone una procedura diversa. Tenere presente, in proposito, che quando uno dei debitori non è consumatore l’art. 66 esclude l’applicazione delle norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salva la disposizione sul mutuo ipotecario dell’abitazione principale.
Cosa significa per te
Significa che la fotografia del nucleo va scattata prima, non dopo. Chi vive in casa, chi produce reddito, chi è fiscalmente a carico, chi contribuisce alle spese comuni senza essere formalmente parte della procedura: ogni elemento sposta il calcolo. La composizione del nucleo familiare non si dichiara, si dimostra — e la scelta tra domanda congiunta e domande separate va compiuta al momento giusto, perché dopo il deposito è difficile correggere il tiro.
È il punto in cui la doppia prospettiva del professionista fa la differenza operativa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, imposta la ricostruzione del fabbisogno familiare con gli stessi criteri con cui quella ricostruzione verrà poi verificata dall’organismo e dal tribunale, anticipando le obiezioni invece di subirle in sede di osservazioni dei creditori.
Terza questione aperta: spese sopravvalutate o sottostimate, cosa rischia il piano
La questione
«Se indico spese troppo alte, i creditori protestano. Se le indico troppo basse, poi non riesco a pagare. Cosa succede in concreto nei due casi?» Domanda pratica, risposta giurisprudenziale netta in entrambe le direzioni.
Cosa hanno deciso i giudici: il lato della sopravvalutazione
La pronuncia più significativa è Cass. civ., 20 giugno 2026, n. 20941, che ha affermato come il creditore acquisti la qualità di parte formale del giudizio di omologazione attraverso la formulazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII, in funzione della loro risoluzione da parte del giudice a norma del comma 7 della stessa disposizione. Sulla base di questo principio la Corte ha riconosciuto la legittimazione al reclamo dei creditori che avevano proposto osservazioni e ha confermato la decisione di merito che, accogliendo il reclamo, aveva revocato l’omologazione del piano ritenuto privo di convenienza per i creditori e di incerta fattibilità.
La lettura pratica è impietosa: il creditore che si accorge di un fabbisogno familiare gonfiato ha uno strumento processuale pieno per contestarlo, e la contestazione non si esaurisce davanti al giudice dell’omologazione ma prosegue in sede di reclamo. Il Tribunale di Trento, 27 settembre 2025, aveva già mostrato la stessa dinamica dal basso, trattando congiuntamente le contestazioni su meritevolezza, quantificazione delle spese e livello di soddisfazione.
Sul piano soggettivo, un tenore di vita incoerente con i redditi può riverberarsi sul giudizio di colpa grave ex art. 69 CCII. Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048 ha precisato che il termine «meritevolezza» ha ormai valore meramente descrittivo e che l’attuale disciplina esclude dalla procedura il consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, aggiungendo — ed è il passaggio più rilevante — che la negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB non esclude né attenua la colpa del debitore: i due piani vanno valutati autonomamente, secondo logiche e finalità diverse, e la valutazione è riservata al giudice del merito. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 336 del 23 luglio 2025, ha aggiunto che non basta la buona fede soggettiva, dovendosi considerare anche la prudenza e la consapevolezza dimostrate nella gestione delle proprie finanze.
In senso più aperto si collocano altre pronunce recenti: il Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 30 maggio 2025, ha affermato che, alla luce dell’art. 69 CCII, la sola assenza di colpa grave è ormai condizione sufficiente sul versante soggettivo; il Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 27 ottobre 2025, ha parlato di superamento della precedente concezione a favore di una più oggettiva, ispirata a un maggior favor debitoris; il Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025, ha inquadrato il requisito nell’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, ammettendo la domanda anche in presenza di debiti promiscui con prevalenza di quelli di origine privata; il Tribunale di Avellino, 19 marzo 2026, ha escluso che costituisca di per sé colpa grave il non aver menzionato pregressi indebitamenti al momento di un nuovo finanziamento.
Cosa hanno deciso i giudici: il lato della sottostima
Qui opera l’art. 72, comma 2, CCII: il giudice revoca l’omologazione in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o quando il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. La giurisprudenza ha applicato la norma anche a comportamenti del debitore che, pur non costituendo atti in frode, sottraggono liquidità al piano: è stato ritenuto causa di revoca il ricorso a nuovi finanziamenti in pendenza della fase esecutiva del piano omologato, in quanto idoneo a incidere sul corretto adempimento e a rendere certo o altamente probabile che il piano non possa essere attuato coerentemente con quanto disposto in sede di omologa. Il debitore che ha sottostimato le spese familiari finisce quasi sempre lì: non riuscendo a chiudere il mese, riapre una linea di credito, e la riapertura mette a rischio l’intera procedura.
Non tutto è però perduto. Il Tribunale di Lecce ha ammesso la riproposizione di un piano che risulti rispettoso delle ragioni tecniche che avevano condotto alla revoca dell’omologazione del precedente: un secondo piano, costruito su un fabbisogno realistico, può essere depositato.
Se c’è contrasto
Sul versante della colpa grave il contrasto interpretativo è evidente tra la linea più rigorosa (Cassazione e Corte d’Appello di Caltanissetta) e quella più aperta dei tribunali di Roma, Napoli e Avellino. L’assunzione prudenziale è di documentare non soltanto le spese attuali, ma anche la coerenza storica tra tenore di vita e redditi negli anni in cui il debito si è formato, perché è proprio lì che la contestazione di colpa grave trova appigli.
Cosa significa per te
Significa che il margine di sicurezza va costruito dentro il piano, non sperato fuori. Un piano che lascia alla famiglia esattamente il minimo teorico è un piano progettato per fallire al primo imprevisto: una caldaia, un intervento odontoiatrico, la perdita di ore di lavoro. I tribunali non premiano l’ottimismo — valutano la fattibilità.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 20941/2026 e il potere di contestazione dei creditori
Merita una trattazione a sé la decisione della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione del 20 giugno 2026, n. 20941, perché cambia gli equilibri della fase di omologazione proprio nel punto che interessa la nostra materia.
Il contesto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano: non c’è adunanza, non c’è maggioranza da raggiungere. Possono però depositare osservazioni, e il giudice le risolve prima di omologare. Da questa architettura era nata la tesi — sostenuta dai debitori e accolta da una parte della giurisprudenza di merito — secondo cui il creditore, non essendo parte in senso pieno, non avrebbe titolo per impugnare il provvedimento di omologazione.
La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha respinto quella lettura. Il creditore che deposita osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII compie un atto che la legge stessa destina a essere risolto dal giudice ai sensi del comma 7: quell’atto lo fa entrare nel giudizio come parte formale. Di conseguenza, se l’omologazione viene concessa nonostante le sue obiezioni, il creditore è legittimato a proporre reclamo. Nel caso deciso, il reclamo era stato accolto e l’omologazione revocata perché il piano era stato ritenuto privo di convenienza per i creditori e di incerta fattibilità.
Cosa cambia rispetto a prima. Cambia la geometria del rischio. Prima, un piano che superava l’omologazione poteva considerarsi ragionevolmente stabile; oggi il creditore che ha contestato la congruità del fabbisogno familiare o la sostenibilità della rata porta la stessa contestazione davanti al giudice del reclamo, e la porta come parte a pieno titolo. Il momento decisivo non è più l’omologa: è la fase delle osservazioni, perché è lì che si gioca la tenuta del piano nei gradi successivi.
La stessa Corte ha peraltro mostrato, in altre recenti decisioni, di non essere affatto ostile al debitore quando la costruzione è tecnicamente corretta. Con Cass. civ., 29 aprile 2026, n. 11676, ha affermato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere che il pagamento dei crediti prelatizi, sia per il capitale sia per gli interessi, inizi anche oltre il termine di due anni dall’omologazione — soluzione che allarga sensibilmente lo spazio di manovra quando il fabbisogno familiare è elevato nei primi anni, per esempio in presenza di figli piccoli o di spese sanitarie concentrate. In linea con il precedente orientamento formatosi sotto la L. 3/2012, di cui è espressione Cass. civ., 11 aprile 2025, n. 9549, in tema di moratoria nel pagamento dei crediti prelatizi e di loro eventuale falcidia o soddisfacimento parziale.
Va segnalato anche Cass. civ., 9 aprile 2026, n. 8875, in tema di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano, con regolamento di competenza d’ufficio promosso per stabilire a chi spetti decidere: un segnale di quanto il contenzioso su queste procedure si sia intensificato, e di quanto convenga costruire il fascicolo per resistere a più gradi di giudizio.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come operano i principi appena visti. Non sono casi seguiti dallo Studio e non descrivono vicende reali.
Prima simulazione — il raffronto con la doppia soglia ISTAT
Ipotesi: nucleo di tre persone (debitore, coniuge, un figlio di nove anni), reddito del debitore 1.742 euro netti mensili, coniuge con lavoro part-time da 830 euro, canone di locazione 610 euro, debiti complessivi 78.400 euro fra due prestiti personali e uno scoperto di conto. Il debitore intende proporre un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII.
Sviluppo: le uscite ricostruite sugli estratti conto degli ultimi dodici mesi ammontano a 2.180 euro mensili. Alla luce di Trib. Torino 13 febbraio 2025, il dato va collocato fra le due soglie: se la spesa mediana ISTAT per un nucleo analogo nella medesima ripartizione territoriale è superiore, la cifra si presenta come sotto-mediana e regge senza necessità di giustificazioni analitiche; se invece la supera, ogni voce eccedente va documentata. Le entrate familiari complessive sono 2.572 euro: il margine teorico destinabile al piano è di circa 392 euro mensili.
Esito: su un orizzonte di sessanta mesi il piano offre circa 23.520 euro, pari al 30% del debito. Il giudice, applicando Trib. Trento 27 settembre 2025, confronterà questo risultato con quanto i creditori ricaverebbero dalla liquidazione controllata; in assenza di beni immobili e con uno stipendio già parzialmente protetto dall’art. 268, comma 4, CCII, il confronto è tendenzialmente favorevole alla ristrutturazione.
Seconda simulazione — la quota di mantenimento in liquidazione controllata
Ipotesi: debitore con retribuzione media mensile di 2.210 euro calcolata sulle ultime tre annualità, coniuge senza reddito, due figli minori, nessun immobile, debiti per 146.300 euro. Accede alla liquidazione controllata.
Sviluppo: seguendo l’impostazione di Trib. Trani, sent. n. 56/2026, il tribunale determina in sentenza la quota esclusa dalla liquidazione applicando il criterio dell’art. 283, comma 2, CCII, salva successiva revisione del giudice delegato; ipotizziamo una quantificazione del fabbisogno in 1.500 euro mensili. La differenza — 710 euro — confluisce nella procedura, versata dal datore di lavoro o dal debitore sul conto della procedura secondo le istruzioni impartite al liquidatore.
Esito: su una durata triennale l’attivo da reddito ammonta a circa 25.560 euro. Va tenuto presente che, ai sensi di Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025, un’eventuale cessione del quinto o assegnazione di quote stipendiali anteriore all’apertura non è opponibile alla procedura, per il necessario rispetto della par condicio: il cessionario concorre come tutti gli altri e la quota torna a disposizione della massa. Un dato che va assolutamente verificato prima del deposito, perché modifica in modo sostanziale la previsione.
Terza simulazione — la sopravvenienza che rompe il piano
Ipotesi: piano omologato il 14 marzo, rata mensile di 415 euro, fabbisogno familiare quantificato in 1.930 euro su entrate per 2.345 euro. A ottobre dello stesso anno il coniuge perde il lavoro e le entrate scendono a 1.806 euro.
Sviluppo: la rata non è più sostenibile senza comprimere il fabbisogno sotto la soglia di povertà assoluta. Il debitore ha due strade. La prima è attivarsi tempestivamente presso l’OCC e il giudice per una modifica del piano, sul presupposto che l’art. 72, comma 2, CCII consente la revoca solo quando il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo: la modificabilità è dunque la condizione che sbarra la strada alla revoca. La seconda — quella sbagliata — è coprire il buco con un nuovo finanziamento: comportamento che la giurisprudenza ha ritenuto causa di revoca dell’omologazione anche quando le rate del nuovo prestito vengano regolarmente onorate, perché sottrae comunque liquidità al piano.
Esito: nella prima ipotesi la procedura può proseguire con una rata rimodulata; nella seconda l’omologazione è a rischio, con possibile apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73 CCII. Resta la possibilità, riconosciuta dal Tribunale di Lecce, di riproporre un piano che tenga conto delle ragioni tecniche della revoca.
La giurisprudenza in tabella
La tabella raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa guida. È uno strumento di consultazione rapida: per ciascuna decisione, la questione affrontata, il principio in una riga e la ricaduta pratica sulla pianificazione delle spese familiari.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ. 20 giugno 2026, n. 20941 | Legittimazione del creditore al reclamo | Il creditore che deposita osservazioni ex art. 70, co. 3, CCII diventa parte formale e può reclamare | Un fabbisogno contestato può far revocare l’omologa in sede di reclamo |
| Cass. civ. 16 giugno 2026, n. 20141 | Imprenditore cancellato dal registro imprese | La cancellazione è incompatibile con il concordato minore, resta la liquidazione controllata | Incide sulla scelta dello strumento e quindi sul regime delle spese |
| Cass. civ. 29 aprile 2026, n. 11676 | Tempi di pagamento dei prelatizi | Il pagamento di capitale e interessi può iniziare anche oltre due anni dall’omologa | Consente di proteggere il bilancio familiare nella fase iniziale |
| Cass. civ. 28 aprile 2026, n. 11603 | Contenuto della relazione OCC | A pena di inammissibilità servono cause dell’indebitamento e diligenza nell’assunzione delle obbligazioni | La ricostruzione economica è requisito di ammissibilità |
| Cass. civ. 9 aprile 2026, n. 8875 | Reclamo su inammissibilità del piano | Regolamento di competenza d’ufficio sulla competenza a decidere | Il fascicolo va costruito per resistere a più gradi |
| Cass. civ. 3 febbraio 2026, n. 2264 | Liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 | Termine di 30 giorni dell’art. 14-novies non perentorio; debitore non legittimato a impugnare lo stato passivo | Limita gli spazi difensivi del debitore in fase liquidatoria |
| Cass. civ. 3 febbraio 2026, n. 2260 | Diritto intertemporale | Non si applicano retroattivamente le norme più favorevoli del CCII a procedure chiuse nel vecchio sistema | Conta la disciplina vigente al tempo della procedura |
| Cass. civ. 18 novembre 2025, n. 30412 | Legittimazione dell’erede | L’erede con beneficio d’inventario non può proporre domanda in luogo del sovraindebitato defunto | La procedura è personale e va attivata in vita |
| Cass. civ. 14 novembre 2025, n. 30108 | Rapporto con il vecchio fallimento | Il già fallito non esdebitato ex art. 142 l.fall. non accede all’art. 283 CCII per gli stessi debiti | Preclusioni pregresse non si superano con il nuovo strumento |
| Cass. civ. 11 novembre 2025, n. 29746 | Nozione di consumatore | Non è consumatore chi ha prestato fideiussione espressiva di attività professionale | Chi non è consumatore non accede al piano ex art. 67 |
| Cass. civ. 24 luglio 2025, n. 21048 | Colpa grave e merito creditizio | La negligenza del finanziatore non esclude né attenua la colpa grave del debitore | Il tenore di vita storico va documentato e spiegato |
| Cass. civ. 11 aprile 2025, n. 9549 | Moratoria dei crediti prelatizi | Ammissibili moratoria e soddisfacimento parziale dei prelatizi | Flessibilità nella costruzione del piano di cassa |
| Cass. civ. 27 luglio 2023, n. 22890 | Meritevolezza sotto l’art. 69 CCII | Esclusione per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode | Precedente di riferimento sul requisito soggettivo |
| Cass. civ. 26 settembre 2022, n. 28013 | Conversione del piano non omologato | La conversione presuppone l’avvenuta omologazione | Il piano va costruito bene subito, non «aggiustato» dopo |
| Trib. Torino 15 maggio 2026 | Piano familiare di coniugi conviventi | Omologabile il piano proposto congiuntamente ex artt. 66 e 67 CCII | Legittima la pianificazione unitaria del fabbisogno |
| Trib. Arezzo 7 maggio 2026 | Soglia dell’art. 283, co. 2, CCII | Il superamento della soglia non implica automaticamente capienza | Il reddito va letto insieme alle spese effettive |
| Trib. Avellino 19 marzo 2026 | Colpa grave e nuovi finanziamenti | Non menzionare pregressi debiti non è di per sé colpa grave | Attenua il rigore sul requisito soggettivo |
| Trib. Verona 12 gennaio 2026 | Difesa tecnica per l’art. 283 CCII | La domanda può essere proposta tramite OCC senza assistenza di un avvocato | Chiarisce il perimetro dell’accesso per l’incapiente |
| Trib. Trani, sent. n. 56/2026 | Quota di mantenimento in liquidazione | Fabbisogno determinato applicando in analogia il criterio dell’art. 283, co. 2, CCII | Mostra il calcolo concreto della quota lasciata al debitore |
| Trib. Napoli 27 ottobre 2025 | Meritevolezza nel CCII | Concezione più oggettiva, con maggior favor debitoris | Apre l’accesso a situazioni prima escluse |
| Trib. Trento 27 settembre 2025 | Spese, meritevolezza e convenienza | La convenienza va confrontata in positivo con la liquidazione controllata | Spese alte riducono l’offerta e mettono a rischio l’omologa |
| Trib. Pescara 11 settembre 2025 | Mutuo prima casa risolto | La proposta può prevedere la riviviscenza del mutuo ipotecario sull’abitazione principale | Salva la casa e stabilizza la rata nel bilancio familiare |
| Trib. Ancona 28 luglio 2025 | Nozione di famiglia ex art. 268, co. 4, lett. b) | Va garantito ai familiari l’indispensabile e individuato il reddito complessivo rilevante | Definisce il perimetro del nucleo da considerare |
| Trib. Rimini 24 luglio 2025 | Domanda congiunta di coniugi incapienti | Ammissibile ex art. 66 CCII per sovraindebitamento di origine comune | Consente l’accesso unitario del nucleo |
| C. App. Caltanissetta 23 luglio 2025, n. 336 | Contenuto del giudizio soggettivo | Non basta la buona fede soggettiva: rileva la prudenza nella gestione delle finanze | Alza lo standard documentale sul passato |
| Trib. Verona 18 luglio 2025 | Esdebitazione e creditori non insinuati | Questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, co. 2, CCII rimessa alla Consulta | Area in evoluzione, da monitorare |
| Trib. Roma 30 maggio 2025 | Requisito soggettivo ex art. 69 CCII | L’assenza di colpa grave è ormai condizione sufficiente | Riduce il peso della vecchia «meritevolezza» |
| Trib. Napoli 5 maggio 2025 | Debiti promiscui | Ammissibile la domanda se prevalgono i debiti di origine privata | Rileva per chi ha debiti misti personali e professionali |
| Trib. Reggio Emilia 5 marzo 2025 | Cessioni di quote stipendiali | Inopponibili alla liquidazione controllata per la par condicio | Cambia il calcolo del reddito disponibile |
| Trib. Bergamo 27 febbraio 2025 | Assenza di contestazioni | Omologabile la proposta pur in deroga ai principi dell’art. 2740 c.c. | Il silenzio dei creditori amplia lo spazio della proposta |
| Trib. Torino 13 febbraio 2025 | Congruità delle spese correnti | Doppio parametro ISTAT: spesa mediana per consumi e soglia di povertà assoluta | È la griglia di autocontrollo da usare prima del deposito |
| Trib. Spoleto 7 gennaio 2025, n. 1 | Ambito dell’art. 66 CCII | La procedura familiare si applica anche alla liquidazione controllata | Estende la pianificazione unitaria a tutti gli strumenti |
| Trib. Avellino 26 novembre 2024 | Procedura familiare e incapienza | Non occorre che almeno un membro sia capiente | Amplia l’accesso congiunto del nucleo |
| Trib. Bari 6 dicembre 2023 | Limiti della procedura familiare | Opera solo se i familiari propongono la medesima procedura | Impone coerenza nella scelta dello strumento |
La sintesi operativa
Dalla lettura complessiva della giurisprudenza si estraggono alcuni principi pratici, che valgono come lista di controllo prima di qualsiasi deposito.
- Il fabbisogno familiare si costruisce sui documenti, non sulle dichiarazioni: dodici mesi di estratti conto, utenze, canone, spese sanitarie e scolastiche ricorrenti sono la base minima, alla luce del rigore che Cass. 11603/2026 impone alla ricostruzione economica.
- Ogni cifra va raffrontata alle due griglie esterne — quella dell’art. 283, comma 2, CCII e quella ISTAT nel doppio parametro indicato da Trib. Torino 13 febbraio 2025 — e ogni scostamento va spiegato voce per voce.
- Il perimetro del nucleo va definito prima: chi convive, chi produce reddito, chi è a carico. La nozione di famiglia rilevante ai fini dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII incide direttamente sulla quota che resta al debitore.
- La scelta fra domanda congiunta e domande separate è strategica, non formale: l’art. 66 CCII apre alla procedura familiare in caso di convivenza o di origine comune del sovraindebitamento, ma il Tribunale di Bari ne ha circoscritto l’operatività alle ipotesi di identità di procedura.
- La convenienza va misurata contro l’alternativa liquidatoria, come chiarito da Trib. Trento 27 settembre 2025: un fabbisogno alto che riduce l’offerta sotto il ricavato della liquidazione controllata rende la proposta indifendibile.
- La fase delle osservazioni è la fase decisiva, dopo Cass. 20941/2026: il creditore che contesta diventa parte e porta la contestazione fino al reclamo.
- Il piano deve contenere un margine di sicurezza: un fabbisogno calcolato al centesimo è un fabbisogno che non regge il primo imprevisto, e l’art. 72, comma 2, CCII sanziona l’inattuabilità sopravvenuta.
- Mai coprire un buco con nuovo credito durante l’esecuzione: la giurisprudenza considera i finanziamenti sopravvenuti causa di revoca dell’omologazione anche quando le rate vengono regolarmente pagate.
- Le sopravvenienze si gestiscono chiedendo la modifica, non subendo la revoca: la revoca presuppone che il piano sia inattuabile e non modificabile, dunque l’iniziativa tempestiva è essa stessa una difesa.
- Le cessioni del quinto anteriori vanno verificate subito: Trib. Reggio Emilia 5 marzo 2025 le considera inopponibili alla liquidazione controllata, con effetti rilevanti sul reddito disponibile.
- Il passato conta quanto il presente: la coerenza storica fra tenore di vita e redditi è il terreno su cui si gioca il requisito soggettivo dell’art. 69 CCII, fra il rigore di Cass. 21048/2025 e le aperture dei tribunali di Roma, Napoli e Avellino.
- La casa può essere protetta: fra la disposizione dell’art. 67 CCII sul mutuo ipotecario dell’abitazione principale e l’apertura di Trib. Pescara 11 settembre 2025 sulla riviviscenza del mutuo risolto, esistono spazi concreti per stabilizzare la voce più pesante del bilancio familiare.
Le domande sul «quindi in pratica?»
Posso includere nelle spese necessarie le attività sportive dei figli, la palestra, le vacanze? La nozione di «dignitoso tenore di vita» non coincide con la sopravvivenza, ma nemmeno con il mantenimento del livello di consumi precedente. Il criterio operativo discende da Trib. Torino 13 febbraio 2025: le voci che tengono la spesa complessiva sotto la mediana ISTAT per un nucleo analogo hanno buone probabilità di passare senza contestazioni analitiche; quelle che la superano vanno giustificate con ragioni specifiche — una necessità terapeutica, una condizione documentata del minore, un vincolo legato al lavoro. Le voci puramente voluttuarie sono, di regola, le prime a essere tagliate in sede di osservazioni.
Il reddito di mio marito o mia moglie, che non è parte della procedura, viene considerato? Sì, ma non nel senso che venga aggredito. Viene considerato per stabilire quanta parte del fabbisogno familiare complessivo sia già coperta da altri: è il ragionamento seguito da Trib. Ancona 28 luglio 2025 sull’individuazione dei soggetti e del reddito complessivo rilevante ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII. In concreto, un secondo reddito in casa riduce la quota di mantenimento che il debitore può trattenere e aumenta quella destinabile ai creditori.
Se durante il piano nasce un figlio o perdo il lavoro, il piano salta automaticamente? No. L’art. 72, comma 2, CCII collega la revoca all’inadempimento o all’inattuabilità del piano quando non sia possibile modificarlo. La modificabilità è la chiave: attivarsi subito con l’OCC per una rimodulazione è la risposta corretta. Ciò che fa saltare la procedura è quasi sempre l’inerzia, oppure la scelta di tamponare con nuovo debito — comportamento che la giurisprudenza ha considerato causa di revoca anche in assenza di frode.
Ho superato la soglia dell’art. 283, comma 2, CCII: vuol dire che non sono incapiente? Non automaticamente. Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 7 maggio 2026, ha escluso che il superamento della soglia determini di per sé una situazione di capienza reddituale, ammettendo una valutazione in senso contrario da parte del giudice. La soglia è un criterio di raffronto, non una barriera aritmetica: contano le spese effettive del nucleo.
Conviene presentare una domanda unica con mio marito o due domande separate? Dipende dalla qualificazione soggettiva di ciascuno e dalla procedura richiesta. L’art. 66 CCII consente la domanda unica in caso di convivenza o di origine comune del sovraindebitamento, e Trib. Torino 15 maggio 2026 ha omologato proprio un piano familiare di coniugi conviventi. Ma il Tribunale di Bari ha affermato che la procedura familiare presuppone l’identità dello strumento richiesto, e l’art. 66 esclude l’applicazione delle norme sul consumatore quando uno dei debitori non lo è. È una scelta da compiere dopo aver qualificato ciascuna posizione debitoria, non prima.
Che fine fa il mutuo sulla prima casa? Se il debitore è in regola con i pagamenti, l’art. 67 CCII consente di prevedere nel piano il rimborso delle rate a scadere alle scadenze originarie, sottraendo l’immobile alla liquidazione. Se il mutuo è già stato risolto per inadempimento, il Tribunale di Pescara, con decisione dell’11 settembre 2025, ha ammesso che la proposta possa prevederne la riviviscenza. In entrambi i casi la rata resta una voce del bilancio familiare e va inserita nel calcolo del fabbisogno.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio applica al singolo fascicolo gli orientamenti descritti in questa guida, con un metodo di lavoro che parte dai numeri e arriva alla difesa in giudizio.
- Ricostruiamo il fabbisogno familiare su base documentale, analizzando dodici mesi di movimenti bancari, utenze, canoni, spese sanitarie e scolastiche, e classificando ogni voce fra necessaria, ricorrente e comprimibile.
- Raffrontiamo il fabbisogno alle griglie usate dai tribunali — il criterio dell’art. 283, comma 2, CCII e il doppio parametro ISTAT di spesa mediana e soglia di povertà assoluta — producendo il prospetto di raffronto da allegare alla domanda.
- Definiamo il perimetro del nucleo familiare rilevante, verificando stato di famiglia, redditi dei conviventi, carichi fiscali e contributi effettivi alle spese comuni, per stabilire quale quota di mantenimento sia difendibile davanti al giudice.
- Valutiamo la scelta fra domanda congiunta ex art. 66 CCII e domande separate, qualificando la posizione di ciascun membro come consumatore o non consumatore e misurando i rischi alla luce degli orientamenti restrittivi sulla procedura familiare.
- Verifichiamo le cessioni del quinto, le deleghe di pagamento e i pignoramenti in corso, accertando quali siano opponibili alla procedura e quali no, perché da questo dipende il reddito effettivamente disponibile.
- Costruiamo il piano di cassa con un margine di sicurezza, calibrando rata e durata sulla capacità reale del nucleo e sfruttando gli spazi di moratoria dei crediti prelatizi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Impostiamo la strategia sull’abitazione principale, esaminando la posizione del mutuo ipotecario e le condizioni per mantenerne il pagamento alle scadenze originarie o per chiederne la riviviscenza.
- Prepariamo la documentazione sul requisito soggettivo dell’art. 69 CCII, ricostruendo la coerenza storica fra redditi e tenore di vita nel periodo di formazione del debito e la condotta del finanziatore in punto di merito creditizio.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori in sede di omologazione, controdeducendo punto per punto sulle contestazioni relative alla quantificazione delle spese e alla convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
- Gestiamo la fase esecutiva e le sopravvenienze, predisponendo l’istanza di modifica del piano quando le condizioni economiche cambiano, per evitare che l’inattuabilità si traduca in revoca dell’omologazione.
- Assistiamo in sede di reclamo e nei gradi successivi, impostando fin dal primo atto le difese destinate a reggere l’impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare le abilitazioni concorsuali: essere Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno il modo in cui la relazione particolareggiata viene redatta e il fabbisogno familiare viene verificato, e quindi impostare la domanda già nella forma in cui l’organismo e il tribunale la esamineranno. La qualifica di cassazionista garantisce poi che gli orientamenti richiamati in questa guida possano essere difesi con la stessa strategia fino all’ultimo grado, senza il cambio di difensore e di impostazione che spesso indebolisce la posizione del debitore proprio quando la controversia arriva in Cassazione — dove, come mostra Cass. 20941/2026, il contenzioso su questi piani è ormai approdato stabilmente.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la parte contabile — ricostruzione dei flussi, costruzione del piano di cassa, raffronto con le soglie statistiche — e la parte giuridica — qualificazione soggettiva, requisiti di accesso, difesa in sede di osservazioni e di reclamo — non vengono trattate da soggetti separati che si scambiano documenti, ma da un gruppo che condivide la stessa impostazione dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità.
In conclusione
La pianificazione delle spese familiari indispensabili non è la premessa amministrativa di una procedura di sovraindebitamento: è la procedura. Da quel numero dipendono la rata, la durata, la convenienza per i creditori, la tenuta del piano in sede di reclamo e la sua sopravvivenza al primo imprevisto. E quel numero, come si è visto, non lo scrive il debitore: lo scrive il confronto fra i documenti prodotti e i parametri che la giurisprudenza ha selezionato.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo opera con titoli specifici: il sovraindebitamento è la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC — le due qualifiche che il Codice della crisi pone al centro proprio della verifica del fabbisogno familiare — mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, senza discontinuità. Non promettiamo esiti: analizziamo la situazione economica del nucleo, verifichiamo i presupposti, costruiamo la proposta e la difendiamo nelle sedi in cui viene contestata.
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