chi rischia davvero di pagare di più – OrvietoLife


Dal 1° gennaio 2027 cambia un aspetto poco conosciuto della tassazione del trattamento di fine rapporto. Non viene introdotta una nuova imposta sul TFR e non aumentano le aliquote per tutti i lavoratori. Viene però eliminata una particolare tutela fiscale che, in alcuni casi, consente oggi di pagare un’imposta più bassa.

La novità è contenuta nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio, si applicherà dal 1° gennaio 2027 e, tra le numerose disposizioni abrogate, elimina anche la cosiddetta “clausola di salvaguardia” sulla tassazione del TFR.

Il TFR viene accantonato durante tutta la vita lavorativa ma normalmente viene incassato in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto. Se in quel momento fosse semplicemente sommato allo stipendio dell’anno, la progressività dell’IRPEF potrebbe determinare una tassazione molto elevata su somme che, in realtà, sono maturate nel corso di molti anni.

Per evitare questo effetto il TFR è assoggettato alla tassazione separata.

Semplificando un meccanismo piuttosto articolato, al momento del pagamento viene determinata un’aliquota sulla base di un “reddito di riferimento”. Per il TFR maturato dal 2001 l’Agenzia delle Entrate procede poi alla riliquidazione definitiva dell’imposta sulla base dell’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

La tassazione applicata inizialmente dal datore di lavoro non è quindi necessariamente quella definitiva: a distanza di tempo il lavoratore può ricevere dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione con la quale viene effettuato il ricalcolo dell’imposta.

A questo sistema si aggiunge oggi un’ulteriore garanzia.

Quando nel 2007 vennero modificati gli scaglioni e le aliquote IRPEF, il legislatore volle evitare che il nuovo sistema potesse penalizzare la tassazione delle liquidazioni. La legge finanziaria per il 2007 stabilì quindi che, per il TFR e per le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, dovessero essere applicate, se più favorevoli al contribuente, le aliquote e gli scaglioni IRPEF in vigore al 31 dicembre 2006.

In pratica esiste un paracadute: quando il vecchio sistema determina un’imposta inferiore, il contribuente può beneficiarne.

Il controllo non è rimesso al lavoratore. La verifica viene effettuata dal sostituto d’imposta e successivamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione.

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi abroga espressamente questa disposizione.

Dal 1° gennaio 2027, pertanto, non sarà più possibile confrontare la tassazione risultante dalle regole vigenti con quella che sarebbe derivata dalle aliquote del 2006 per scegliere il trattamento più favorevole.

È questa la modifica che ha fatto parlare, nelle ultime settimane, di un aumento della tassazione del TFR.

Ma dire semplicemente che “dal 2027 aumenta la tassa sul TFR” sarebbe inesatto.

Il sistema della tassazione separata rimane. Non viene introdotta una nuova aliquota e non viene stabilito un aumento generalizzato dell’imposta. Viene invece eliminato un meccanismo di salvaguardia che poteva intervenire quando risultava più conveniente rispetto alle regole ordinarie.

Per molti lavoratori, quindi, non cambierà nulla. Per altri, invece, la perdita della clausola determinerà effettivamente una maggiore tassazione.

L’effetto dipende soprattutto dal livello del reddito utilizzato per il calcolo dell’imposta.

Le aliquote IRPEF del 2006 erano articolate diversamente rispetto a quelle attuali e, in particolare, l’aliquota massima entrava in gioco a livelli di reddito molto più elevati. Con l’attuale struttura dell’IRPEF la clausola di salvaguardia tende pertanto a diventare conveniente soprattutto in presenza di redditi di riferimento elevati.

Le prime analisi tecniche della modifica confermano che, con le aliquote oggi vigenti, il meccanismo viene utilizzato ormai in maniera relativamente marginale e prevalentemente nelle fasce più alte di reddito.

Questo consente di ridimensionare l’allarme, ma non di ignorare la novità.

Per un lavoratore con redditi ordinari l’effetto potrebbe essere nullo. Per chi ha redditi più elevati e una liquidazione importante, invece, l’eliminazione della salvaguardia può tradursi concretamente in un maggiore prelievo fiscale.

Non è dunque tanto l’importo del TFR, preso isolatamente, a determinare l’aumento, quanto il meccanismo di calcolo dell’aliquota applicabile e la situazione reddituale del lavoratore.

Un altro punto merita particolare attenzione.

La modifica non riguarda soltanto le quote di TFR che matureranno dal 2027 in avanti. La clausola di salvaguardia opera infatti sulla tassazione della somma quando matura il diritto alla sua percezione.

Di conseguenza, anche un lavoratore che ha accumulato il proprio TFR durante venti o trent’anni di lavoro può perdere questa tutela se il diritto alla liquidazione sorge quando la nuova disciplina è già applicabile.

La circostanza è particolarmente rilevante proprio per i lavoratori prossimi alla pensione o comunque alla cessazione del rapporto, che possono avere accumulato liquidazioni consistenti durante periodi nei quali la clausola di salvaguardia era pienamente vigente. Le prime letture della nuova disposizione concordano sul fatto che l’abrogazione non riguarda soltanto il TFR che maturerà in futuro.

Esiste poi una questione più sottile per i rapporti che termineranno alla fine di quest’anno.

Ai fini fiscali non conta necessariamente soltanto il giorno dell’ultimo giorno lavorato. L’Agenzia delle Entrate ha in passato chiarito che il diritto alla percezione del TFR sorge dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

È proprio sulla base di questo principio che, quando nel 2007 entrarono in vigore le nuove aliquote IRPEF, l’Agenzia considerò soggetti alle nuove regole anche i rapporti cessati il 31 dicembre 2006, perché il diritto al TFR sorgeva il successivo 1° gennaio 2007.

Lo stesso principio potrebbe quindi assumere oggi particolare importanza per le cessazioni del 31 dicembre 2026, per le quali il diritto alla percezione sorgerebbe il 1° gennaio 2027.

Su questo specifico passaggio sarà comunque opportuno attendere un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria sull’applicazione della nuova disposizione.

La vicenda dimostra ancora una volta come una modifica apparentemente marginale possa produrre conseguenze economiche reali.

Il nuovo Testo unico nasce principalmente con l’obiettivo di riordinare e coordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni in materia di imposte sui redditi. La soppressione della clausola sul TFR, tuttavia, non rappresenta una semplice rinumerazione di articoli: elimina una tutela fiscale che esiste da quasi vent’anni.

È quindi corretto affermare che dal 2027 alcuni TFR potranno essere tassati più di quanto sarebbero stati fino al 2026, ma non che vi sarà un aumento generalizzato della tassazione delle liquidazioni.

La differenza riguarda principalmente i contribuenti per i quali il vecchio sistema del 2006 avrebbe prodotto un risultato più favorevole, situazione che tende a presentarsi soprattutto nelle fasce di reddito più elevate.

Per chi prevede di cessare il rapporto di lavoro nei prossimi mesi, soprattutto in presenza di redditi elevati e di un TFR consistente, può quindi essere opportuno effettuare preventivamente una verifica.

La data del 1° gennaio 2027 segna infatti un confine importante: da quel momento il TFR continuerà a beneficiare della tassazione separata, ma perderà quel confronto automatico con le vecchie aliquote che fino ad oggi garantiva al lavoratore l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole.


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