Nuovo Testo unico, che cosa succederà davvero al Tfr dal 2027


Per alcune ore è sembrato che una riga nascosta tra le centinaia di disposizioni della riforma fiscale potesse ridurre il Tfr netto di milioni di lavoratori. Dal 1° gennaio 2027, secondo l’allarme circolato, sarebbe sparita la clausola che protegge le liquidazioni da un trattamento fiscale meno favorevole. La norma indicata come abrogata esiste davvero. Ma esiste anche il passaggio che cambia completamente la storia: quella tutela è stata riscritta nel nuovo Testo unico e continuerà ad applicarsi.

La precisazione decisiva arriva dal testo della riforma, più che dalle dichiarazioni politiche. Nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, la tutela non scompare: viene trasferita all’interno della disciplina organica destinata a prendere il posto delle disposizioni precedenti.

L’equivoco nasce da un dato reale, ma letto isolatamente. L’articolo 376 del decreto legislativo prevede infatti, dal 1° gennaio 2027, l’abrogazione di una lunga serie di norme, compreso il comma 9 dell’articolo 1 della legge 296 del 2006. È proprio quel comma ad aver introdotto la clausola che consente, per la tassazione del Tfr e delle somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, di applicare le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore al 31 dicembre 2006, quando risultano più favorevoli al contribuente.

Se ci si ferma all’elenco delle abrogazioni, la conclusione sembra immediata: dal 2027 il paracadute fiscale viene cancellato. Ma la lettura coordinata del provvedimento conduce al risultato opposto. La medesima clausola è stata riprodotta nell’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo unico. La vecchia disposizione viene dunque eliminata perché sostituita dalla nuova, non perché il suo contenuto sia stato abbandonato.

Che cosa ha smentito il Governo

Il Governo ha escluso l’introduzione di un prelievo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta per chiarire che il meccanismo di imposizione resta quello vigente e che la riorganizzazione normativa non comporta una stretta fiscale sui lavoratori.

Il punto non è quindi l’introduzione di una nuova tassa, né un aumento automatico delle aliquote applicate alle liquidazioni dal 2027. Si tratta di un’operazione di riordino: una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2007 viene incorporata nel nuovo Testo unico e, proprio per evitare duplicazioni, la norma precedente viene abrogata quando la nuova disciplina acquista efficacia.

La vicenda mostra però quanto possa essere delicata la transizione da un sistema normativo stratificato a un testo coordinato. Un’abrogazione formale, se non viene letta insieme alla norma che ne assorbe il contenuto, può apparire come la soppressione di un diritto. Nel caso del Tfr, la sovrapposizione tra vecchie e nuove numerazioni ha alimentato l’ipotesi di un aggravio che, alla luce del testo completo, non trova conferma.

La clausola del 2006 resta in vigore

La tutela risale alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Finanziaria per il 2007. La disposizione stabilisce che, ai fini dell’Irpef dovuta sul Tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere utilizzate, se più convenienti, le aliquote e gli scaglioni applicabili al 31 dicembre 2006.

Non significa che ogni Tfr venga tassato secondo le regole di vent’anni fa. La clausola opera come confronto di convenienza: il sistema verifica il risultato prodotto dalla disciplina pertinente e conserva per il contribuente la possibilità di beneficiare della struttura Irpef del 2006 quando questa determina un’imposta inferiore.

È, in altri termini, una rete di protezione. Fu introdotta nel passaggio alla nuova architettura dell’Irpef per evitare che le modifiche agli scaglioni e alle aliquote potessero penalizzare alcune indennità maturate nell’arco di molti anni ma incassate in un’unica soluzione. La sua funzione è particolarmente importante perché il trattamento di fine rapporto rappresenta reddito differito: si forma progressivamente durante la vita lavorativa, mentre il pagamento avviene di norma alla cessazione del rapporto.

Nel nuovo Testo unico il principio viene sostanzialmente conservato. L’articolo 21, comma 11, richiama i trattamenti di fine rapporto, le indennità equipollenti e le altre somme legate alla cessazione del rapporto, confermando l’applicazione delle aliquote e degli scaglioni del 2006 quando più favorevoli. Cambia la collocazione della regola, non la protezione riconosciuta al lavoratore.

Perché il Tfr non viene tassato come lo stipendio

Per comprendere la portata della smentita occorre distinguere la tassazione separata dalla tassazione ordinaria del reddito da lavoro. Lo stipendio entra normalmente nel reddito complessivo dell’anno ed è sottoposto all’Irpef secondo i relativi scaglioni, tenendo conto delle detrazioni e delle altre componenti della posizione fiscale personale.

Il Tfr segue invece un regime specifico. La ragione è intuitiva: assoggettare tutta la liquidazione alle aliquote ordinarie dell’anno in cui viene pagata potrebbe produrre un carico sproporzionato, perché in quell’unico periodo d’imposta confluisce una somma accumulata in molti anni. La tassazione separata serve proprio a evitare che la concentrazione temporale del pagamento spinga artificialmente il contribuente verso un’imposizione più elevata.

In termini generali, per il Tfr maturato secondo la disciplina applicabile, il datore di lavoro effettua una prima trattenuta al momento dell’erogazione sulla base dell’aliquota determinata secondo le regole previste per il trattamento di fine rapporto. L’Agenzia delle Entrate può successivamente procedere alla riliquidazione dell’imposta sulla base dei redditi del contribuente negli anni precedenti, comunicando l’eventuale differenza da versare oppure riconoscendo quanto dovuto secondo la posizione fiscale effettiva.

La clausola di salvaguardia si inserisce in questo impianto senza trasformare il Tfr in reddito soggetto all’Irpef ordinaria dell’anno. Il suo compito è impedire che il confronto con la struttura delle aliquote entrata in vigore dopo il 2006 produca, nei casi in cui le vecchie regole siano più convenienti, un risultato sfavorevole per il lavoratore.

L’articolo 376 e l’“effetto ottico” dell’abrogazione

L’origine dell’allarme è comprensibile. Le disposizioni finali di un Testo unico contengono normalmente un elenco molto ampio di norme destinate a essere abrogate. È necessario perché, una volta raccolta la disciplina in un nuovo provvedimento, lasciare formalmente in vigore le fonti precedenti creerebbe sovrapposizioni, dubbi interpretativi e richiami duplicati.

Nell’elenco dell’articolo 376 compare anche la norma del 2006 sulla clausola di salvaguardia. Presa da sola, questa indicazione sembra segnalare la fine della tutela dal 2027. Il passaggio decisivo, tuttavia, si trova alcune centinaia di articoli prima: il contenuto della clausola è già confluito nella parte del nuovo Testo unico dedicata alla tassazione separata.

L’abrogazione ha quindi natura sostitutiva. Dal 1° gennaio 2027, data prevista per l’efficacia del riordino, il riferimento normativo non sarà più il comma 9 della legge 296 del 2006, bensì l’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 117 del 2026. Per il contribuente la conseguenza sostanziale è la continuità della tutela.

Questa ricostruzione è coerente anche con il percorso preparatorio della riforma. Già nella proposta di Testo unico pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e aggiornata al 4 marzo 2024, la clausola era riportata nella nuova disciplina con il richiamo alle aliquote e agli scaglioni vigenti alla fine del 2006. Il trasferimento, dunque, non appare come una correzione improvvisata dopo le polemiche, ma come un elemento presente nell’impostazione del riordino.

Che cosa cambia davvero dal 2027

Per quanto riguarda questo specifico aspetto, non cambia il criterio di salvaguardia. Non nasce una nuova aliquota sul Tfr, non viene introdotta una sovrattassa e non viene meno la possibilità di utilizzare gli scaglioni del 2006 quando il loro impiego risulta più favorevole.

A cambiare è soprattutto l’indirizzo della norma. Il nuovo Testo unico punta a raccogliere in una struttura organica disposizioni che nel tempo erano state distribuite tra il vecchio Tuir, leggi finanziarie, decreti legislativi e successivi interventi correttivi. La riscrittura comporta nuove numerazioni, rinvii aggiornati e l’abrogazione delle fonti assorbite.

Il decreto legislativo 117/2026, peraltro, non riguarda soltanto il trattamento di fine rapporto. È un provvedimento di grandi dimensioni che riordina la disciplina delle imposte sui redditi, distinguendo regime ordinario, regimi speciali, disposizioni transitorie e norme finali. Proprio l’ampiezza del testo rende rischioso estrarre un singolo comma dall’elenco delle abrogazioni senza verificare dove sia stato ricollocato il suo contenuto.

Nessuna conseguenza sulle scelte tra azienda e fondo pensione

La vicenda non deve essere confusa con il diverso tema della destinazione del Tfr alla previdenza complementare. Il trattamento lasciato secondo il regime ordinario e quello conferito a un fondo pensione seguono discipline fiscali differenti, soprattutto nella fase di accumulo e al momento dell’erogazione della prestazione.

La smentita sull’abolizione della clausola di salvaguardia non modifica retroattivamente le scelte già compiute dai lavoratori e non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per decidere se mantenere il Tfr secondo il regime ordinario oppure destinarlo a una forma pensionistica. Una valutazione di questo tipo richiede di considerare la durata dell’investimento, i costi del fondo, il contributo eventualmente previsto dal datore di lavoro, la propria situazione reddituale, il livello di rischio e le esigenze di liquidità.

È dunque opportuno evitare decisioni affrettate motivate dal timore di una maggiore tassazione dal 2027. Quel presupposto, sulla base del testo normativo, non sussiste. Resta invece utile controllare periodicamente la propria posizione, distinguere il Tfr maturato dalle rivalutazioni e verificare con il datore di lavoro, il fondo pensione o un professionista il regime applicabile al caso concreto.

Che cosa deve sapere il lavoratore

Il chiarimento più importante è semplice: chi cesserà il rapporto di lavoro dopo l’entrata in vigore del nuovo Testo unico non perde automaticamente il beneficio del confronto con le aliquote e gli scaglioni del 2006. La clausola continua a essere prevista, sebbene sotto un riferimento legislativo diverso.

La tassazione effettiva di una liquidazione dipende comunque da più elementi: il periodo in cui il Tfr è maturato, la base imponibile, le anticipazioni eventualmente ricevute, la durata del rapporto, i redditi degli anni presi in considerazione e la successiva riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Non esiste quindi una percentuale netta identica per tutti, né è corretto ricavare l’imposta finale applicando direttamente al Tfr l’aliquota marginale indicata nell’ultima busta paga.

Chi riceve una comunicazione di riliquidazione dovrebbe controllare i periodi di riferimento, le somme considerate e l’effettiva applicazione della clausola quando conveniente. In presenza di importi rilevanti o di rapporti di lavoro particolarmente lunghi può essere prudente richiedere il prospetto di calcolo e, se necessario, farlo esaminare da un consulente.

Il caso, in definitiva, non racconta una nuova tassa sul Tfr, ma un problema di lettura delle norme. La disposizione del 2006 viene formalmente cancellata perché il suo contenuto è stato trasferito nel decreto legislativo del 2026. La fonte cambia, la salvaguardia resta: ed è questa la distinzione che separa un riordino legislativo da un aumento dell’imposizione.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l'articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม