Chi arriva a farsi questa domanda ha già capito una cosa: l’impresa non ce la fa a pagare tutti. Quello che quasi nessuno ha capito, invece, è che la risposta non dipende da quanto è grave la crisi, ma da chi sei tu dal punto di vista giuridico. Non esiste una risposta valida per tutte le PMI. Esiste la risposta valida per la tua forma giuridica, per i tuoi tre ultimi bilanci, per il tuo settore e per il momento in cui ti muovi.
Due esempi lampo, per capirsi subito. Una ditta individuale con 190.000 euro di ricavi e 340.000 euro di debiti non può essere messa in liquidazione giudiziale nemmeno se un creditore lo chiede con insistenza: la sua strada è il concordato minore o la liquidazione controllata, e in entrambi i casi l’orizzonte è la liberazione dai debiti residui. Una S.r.l. con gli stessi debiti ma con 620.000 euro di ricavi è, al contrario, un’impresa pienamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale: se non reagisce, il tribunale la apre su istanza di un creditore, e il concordato minore le è precluso. Stesso importo di debito, due mondi procedurali diversi.
E c’è un terzo caso, il più insidioso: l’impresa che sarebbe sotto soglia ma non riesce a dimostrarlo, perché non ha depositato i bilanci o non ha una contabilità presentabile. Quella impresa finisce in liquidazione giudiziale non perché sia grande, ma perché non ha provato di essere piccola.
In questa guida trovi la disciplina spiegata profilo per profilo: la ditta individuale e l’artigiano sotto soglia; la S.n.c. o S.a.s. con i suoi soci illimitatamente responsabili; la S.r.l. “piccola” che rientra nei parametri; l’impresa che le soglie le ha superate; l’imprenditore che ha già chiuso e cancellato l’attività; l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e il professionista con studio. Per ciascuno: le regole specifiche, i numeri, i rischi che corre più degli altri e le mosse giuste in ordine di priorità.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per una generica dimestichezza con la materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) — cioè conosce dall’interno l’organismo che redige la relazione senza la quale nessuna procedura minore si apre. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che affianca l’imprenditore quando la crisi è ancora reversibile. E poiché la qualificazione dell’impresa come “minore” è una questione di prova che si può discutere in reclamo e fino in sede di legittimità, conta che si tratti di un avvocato cassazionista: la stessa linea difensiva regge dal primo deposito all’ultimo grado.
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Le regole comuni a tutti: cosa vale per ogni impresa, prima ancora di sapere chi sei
Prima di entrare nel tuo profilo, serve la base normativa condivisa. Vale per tutti, e nei paragrafi successivi la richiamerò senza rispiegarla.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, il CCII), come modificato dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024), divide il mondo in due grandi aree. Da un lato le procedure “maggiori”, riservate agli imprenditori commerciali che superano determinate dimensioni: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, e — quando non c’è più nulla da risanare — la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il vecchio fallimento. Dall’altro le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, riservate a chi resta sotto quelle dimensioni o non è imprenditore commerciale: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente.
La linea di confine è una sola norma: l’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII. È “impresa minore” — e quindi fuori dalla liquidazione giudiziale — l’impresa che dimostra il possesso congiunto di tre requisiti, riferiti ai tre esercizi antecedenti la domanda (o all’intera durata dell’attività, se inferiore):
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro;
- ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.
I tre parametri vanno soddisfatti tutti insieme. Basta sforare anche uno solo dei tre, anche in uno solo dei tre esercizi, per essere assoggettabili alla liquidazione giudiziale. È l’errore più comune: si guarda al fatturato dell’ultimo anno, magari crollato, e si conclude di essere piccoli, dimenticando che il triennio comprende anche gli anni buoni e che il parametro dei debiti considera pure quelli non ancora scaduti.
C’è poi una seconda soglia, che opera in senso opposto: l’art. 49, comma 5, CCII impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Non è una tutela dimensionale, è una soglia di rilevanza dell’insolvenza.
Il punto decisivo — quello che nella pratica ribalta gli esiti — riguarda chi deve provare cosa. La regola è che l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale costituisce il principio generale per l’imprenditore commerciale, mentre la qualifica di impresa minore è l’eccezione: e l’eccezione la deve dimostrare chi la invoca, cioè il debitore. L’art. 121 CCII lo esprime in negativo, stabilendo che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, lett. d), e che si trovino in stato di insolvenza. Lo strumento di prova privilegiato sono i bilanci degli ultimi tre esercizi e le dichiarazioni fiscali; in loro assenza sono ammessi altri mezzi, ma l’onere resta sull’imprenditore, anche per il principio di vicinanza della prova.
Sul piano dei presupposti oggettivi c’è un’ulteriore differenza che pesa moltissimo nelle scelte di tempistica. La liquidazione giudiziale richiede lo stato di insolvenza: l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori. Le procedure di sovraindebitamento si aprono invece in presenza di sovraindebitamento, nozione più ampia che comprende sia la crisi (la difficoltà prospettica, l’inadeguatezza dei flussi rispetto alle obbligazioni dei successivi dodici mesi) sia l’insolvenza vera e propria. Tradotto: chi è sotto soglia può muoversi prima, quando la crisi è ancora reversibile; chi è sopra soglia ha meno tempo, perché la sua procedura liquidatoria si apre solo quando è già tardi, ma i creditori possono chiederla non appena l’insolvenza si manifesta.
Terzo elemento comune: l’OCC. Nessuna procedura di sovraindebitamento parte senza l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore, verifica i dati, ricostruisce le cause dell’indebitamento e redige una relazione particolareggiata. Non è un adempimento burocratico. La Cassazione, con la sentenza della Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473, ha chiarito che nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assumere le obbligazioni. Una relazione fatta male non è un difetto formale: chiude la porta.
Quarto: l’esdebitazione. È il vero premio in palio e il vero motivo per cui la domanda del titolo ha senso. Nella liquidazione controllata l’art. 282 CCII — riscritto dal correttivo ter, che ne ha cambiato la rubrica in “condizioni e procedimento” — prevede che l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anche prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore con decreto motivato del tribunale. Il correttivo ter ha inoltre modificato l’art. 272, comma 3, ancorando la durata della procedura a un orizzonte minimo triennale, salva la chiusura anticipata quando le operazioni di realizzo siano state completate. Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione esiste anch’essa, con un meccanismo analogo di maturazione triennale e le cause ostative dell’art. 280 CCII, ma riguarda le persone fisiche: per una società di capitali la fine della procedura coincide con la cancellazione dell’ente, e il beneficio ha senso pratico soprattutto per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili.
Infine, un elemento che vale per tutti e che quasi nessuno considera all’inizio: la composizione negoziata della crisi. Introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi confluita negli artt. 12 e seguenti del CCII, è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo, sopra e sotto soglia, con un percorso semplificato per le imprese sotto soglia. Non è né una procedura concorsuale né uno strumento di regolazione in senso stretto: è una trattativa assistita da un esperto indipendente, riservata, che può concludersi con un contratto, un accordo, o con l’accesso a uno degli strumenti concorsuali. Per molte PMI è la mossa che va fatta prima di dover scegliere tra le due strade di questa guida.
Se sei una ditta individuale o un artigiano sotto soglia
La tua situazione
Hai una partita IVA individuale, magari iscritta all’albo delle imprese artigiane. Lavori tu, forse con uno o due collaboratori. Il fatturato sta sotto i 200.000 euro, il magazzino e le attrezzature non arrivano a 300.000, i debiti — fornitori, banca, Agenzia delle Entrate-Riscossione, casse previdenziali — girano intorno ai tre o quattrocentomila euro. Non hai un patrimonio separato: rispondi con tutti i tuoi beni presenti e futuri, ai sensi dell’art. 2740 c.c. La casa, il conto, l’auto, i crediti verso i clienti sono la stessa cosa dei beni “dell’azienda”, perché l’azienda giuridicamente sei tu.
Cosa cambia per te
Tu, alla liquidazione giudiziale, non ci puoi andare — e nessun creditore ti ci può portare, purché tu sia in grado di dimostrare le tre soglie. È il vantaggio strutturale del tuo profilo. Le procedure che ti riguardano sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Sono precluse invece agli imprenditori minori le procedure maggiori: niente concordato preventivo, e neppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che l’art. 57 CCII riserva all’imprenditore diverso da quello minore.
Il concordato minore è lo strumento che ti consente di restare in attività. La legge lo concepisce come procedura in continuità aziendale o professionale: proponi ai creditori un piano che prevede la prosecuzione dell’impresa e il pagamento parziale dei debiti con i flussi che l’attività genera. La proposta liquidatoria — cioè la vendita di tutto senza continuità — è ammessa solo quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Su questo requisito la giurisprudenza è severa: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 17 agosto 2025, ha fissato i criteri per valutare quando l’incremento garantito dalla finanza esterna possa dirsi “apprezzabile”, e il Tribunale di Larino ha spiegato in modo limpido la logica sottostante — se rinunci alla continuità, il corrispettivo della falcidia devi trovarlo altrove, cioè in un surplus concretamente individuabile rispetto all’attivo già disponibile.
Attenzione al rovescio della medaglia: anche la continuità va dimostrata, non solo dichiarata. Il Tribunale di Vicenza, in una pronuncia del 2024 su un caso di concordato minore sorretto da un apporto esterno di 15.000 euro con soddisfazione dei creditori al 7%, ha negato l’omologa perché la società non aveva indicato costi e ricavi attesi né provato di poter far fronte alle obbligazioni dopo l’omologazione: la causa dello strumento è l’eliminazione dell’insolvenza, e un piano che lasci l’impresa insolvente non la elimina.
L’approvazione avviene per maggioranza dei crediti ammessi al voto. E qui c’è un profilo prezioso per chi, come quasi tutte le microimprese italiane, ha un passivo a forte componente fiscale e contributiva: l’omologazione può essere pronunciata anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 80, comma 3, CCII. Il Tribunale di Trieste, il 14 luglio 2025, ha precisato i presupposti dell’omologazione forzata in caso di mancata adesione del fisco nel concordato minore liquidatorio, e il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025, ha omologato un piano in continuità con cram down fiscale in una vicenda in cui la massa debitoria era prevalentemente erariale e previdenziale.
I numeri
Le soglie che ti riguardano le hai già lette: 300.000 / 200.000 / 500.000, congiuntamente, sul triennio. Ma il numero che devi tenere sott’occhio è un altro, ed è il rapporto tra quanto i creditori prenderebbero liquidando tutto e quanto prenderebbero dal tuo piano.
Ipotesi dimostrativa. Attrezzature e furgone valutati in liquidazione 41.800 euro; crediti verso clienti effettivamente esigibili 12.300 euro; nessun immobile. Attivo liquidabile: 54.100 euro, dai quali vanno detratte le spese di procedura. A fronte di un passivo di 387.400 euro, la liquidazione pura offre ai creditori qualcosa nell’ordine del 12-13% lordo, e la tua attività cessa. Se invece l’attività prosegue e genera un margine netto destinabile ai creditori di 1.150 euro al mese per cinque anni, metti a disposizione 69.000 euro di flussi, cui puoi aggiungere l’attivo che non serve alla continuità: il piano supera il valore di liquidazione, i creditori ricevono di più, e tu conservi lo strumento con cui produci reddito. È esattamente la logica che l’art. 84, comma 6, CCII esprime distinguendo la distribuzione del valore di liquidazione da quella del surplus, principi che il Tribunale di Modena ha ritenuto applicabili al concordato minore in continuità, ammettendo anche il pagamento dei creditori prelatizi oltre i 180 giorni dall’omologazione.
I rischi specifici
Il rischio numero uno del tuo profilo è la confusione tra patrimonio personale e patrimonio d’impresa nella fase che precede la domanda. Il trasferimento della casa al coniuge, la cessione del furgone a un familiare, il pagamento preferenziale del fornitore amico: sono atti che, letti a posteriori, diventano atti in frode e bruciano l’accesso alla procedura. Il Tribunale di Bolzano, il 12 novembre 2025, ha ribadito che il compimento di atti in frode preclude l’ammissione al concordato minore liquidatorio. E il Tribunale di Catania, con decisione del 19 febbraio 2026, ha chiarito una distinzione che ti conviene conoscere: per accedere al concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma è richiesto che non siano stati commessi atti in frode ai creditori. Il passato può essere imprudente; il presente non può essere sleale.
Il secondo rischio è il tempo. Finché non depositi, le esecuzioni individuali corrono: pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti, ipoteche, fermi. L’effetto protettivo arriva con la procedura, non prima.
Le mosse giuste
- Ricostruire il triennio con documenti, non con ricordi. Dichiarazioni dei redditi, registri IVA, situazione patrimoniale aggiornata, elenco analitico dei debiti compresi quelli non scaduti. È il fascicolo che decide se sei impresa minore.
- Verificare se la continuità è economicamente sostenibile. Un margine, anche piccolo, ma reale e documentabile con costi e ricavi attesi. Senza quello, il concordato minore in continuità non regge all’omologa.
- Valutare la composizione negoziata come primo passo, se l’attività è ancora viva e i creditori strategici sono pochi: è riservata, non pubblicizzata come una procedura concorsuale, e ammette misure protettive.
- Individuare l’eventuale finanza esterna se la continuità non è praticabile: un familiare, un socio, un terzo interessato. È la condizione di ammissibilità della proposta liquidatoria.
- Non compiere alcun atto dispositivo sul patrimonio da qui alla domanda, senza averlo prima sottoposto a verifica.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 69/2025, ha omologato un concordato minore in continuità proposto dal titolare di un’impresa individuale, confermando che il modello funziona anche per la microimpresa. Sul versante opposto, la Corte d’Appello di Genova, con decisione del 23 luglio 2025, ha affermato che pur non essendo richiesto per il concordato minore il requisito della meritevolezza in senso stretto, il debitore che abbia tenuto condotte gravemente colpose e fraudolente non può esservi ammesso.
Se sei una S.n.c. o una S.a.s. — e soprattutto se ne sei socio illimitatamente responsabile
La tua situazione
La società è una società di persone. Tu sei socio, e nella S.n.c. — o come accomandatario nella S.a.s. — rispondi delle obbligazioni sociali con tutto il tuo patrimonio personale, senza limiti. Il debito della società, quando la società non paga, diventa il tuo debito. È il profilo dove la domanda “meglio sovraindebitamento o liquidazione giudiziale?” ha le conseguenze personali più pesanti, perché in gioco non c’è solo l’impresa: c’è la tua casa.
Cosa cambia per te
Devi ragionare su due piani sovrapposti: la società e te.
Sul piano della società, valgono le soglie dell’art. 2, lett. d): se la S.n.c. le rispetta congiuntamente, è impresa minore e non è assoggettabile a liquidazione giudiziale; se le supera, lo è. Ed è qui che si annida la conseguenza che molti soci scoprono troppo tardi: quando si apre la liquidazione giudiziale di una società con soci illimitatamente responsabili, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili, anche a quelli receduti o esclusi entro l’anno precedente, se l’insolvenza attiene a debiti esistenti alla data della cessazione. Non è una possibilità: è un effetto legale.
Sul piano personale, invece, se la società è impresa minore i suoi debiti restano nel perimetro del sovraindebitamento, e i soci possono a loro volta valutare gli strumenti minori per la propria posizione. La giurisprudenza di merito ha aperto scenari interessanti: il Tribunale di Verona, il 2 dicembre 2025, ha ritenuto possibile l’accesso al concordato minore da parte di un soggetto, lavoratore subordinato, che intendeva ristrutturare debiti non soddisfatti dalla società — dichiarata fallita — di cui era stato socio illimitatamente responsabile. È un principio prezioso: il debito di derivazione sociale non ti condanna necessariamente a subire senza strumenti.
Va poi tenuto presente un rilievo di sistema che la Cassazione ha svolto in una sentenza recente: con la Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, la Corte ha affermato che il corredo interpretativo maturato sotto le precedenti leggi in materia di sovraindebitamento conserva attualità anche nel nuovo assetto. Significa che gli orientamenti formatisi sulla L. 3/2012 non sono carta straccia: continuano a orientare le decisioni.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. S.n.c. con due soci al 50%. Attivo patrimoniale medio del triennio 268.900 euro, ricavi medi 183.200 euro, debiti complessivi 462.700 euro: tutte e tre le soglie sono rispettate, la società è impresa minore. Nessun creditore può chiedere la liquidazione giudiziale, e con essa l’estensione ai soci. La strada è il concordato minore della società, eventualmente coordinato con le posizioni personali dei soci.
Cambia un solo dato: uno dei tre esercizi ha registrato ricavi per 214.500 euro, per una commessa straordinaria. Il parametro dei ricavi risulta sforato in quell’anno. La società non è più impresa minore, è esposta alla liquidazione giudiziale su istanza di qualunque creditore con debiti scaduti superiori a 30.000 euro, e l’apertura si estende a entrambi i soci con il loro patrimonio personale. Una commessa di sette anni fa che cambia l’esito di due famiglie.
I rischi specifici
Il rischio dominante del tuo profilo è l’effetto domino: una procedura maggiore aperta sulla società travolge simultaneamente i patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili, e li travolge tutti insieme, senza gradualità. A quel punto le tutele si spostano su un piano diverso — l’esdebitazione della persona fisica al termine del percorso — ma nel frattempo il patrimonio è spossessato.
Il secondo rischio riguarda la finestra temporale del recesso. Uscire dalla società quando la crisi è già conclamata non protegge: l’estensione opera anche verso il socio receduto, per i debiti anteriori alla cessazione, entro il termine annuale previsto dalla legge.
Le mosse giuste
- Fotografare subito la posizione della società rispetto alle tre soglie, esercizio per esercizio, e capire se la qualifica di impresa minore è difendibile in giudizio o solo sperata.
- Mappare le posizioni personali dei soci separatamente: garanzie prestate, debiti propri, beni intestati, eventuali comunioni legali. Le due masse si intrecciano, ma le procedure vanno costruite in coordinamento.
- Se la società è sotto soglia, muoversi per prima: la domanda del debitore consente di scegliere lo strumento; l’istanza del creditore te lo impone.
- Se la società è sopra soglia, valutare la composizione negoziata prima che l’insolvenza si manifesti all’esterno, perché è l’unica sede in cui la trattativa resta riservata.
- Non prestare nuove garanzie personali per “guadagnare tempo”: sono l’atto che più spesso trasforma una crisi d’impresa in una crisi familiare.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla decisione veronese del 2 dicembre 2025 già citata, merita attenzione la Cassazione, Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, in tema di debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualunque ragione, del beneficio dell’esdebitazione previsto dalla vecchia disciplina fallimentare: la Corte si è occupata proprio della posizione di chi esce da una procedura maggiore ancora carico di debiti e cerca nel sistema del sovraindebitamento una via d’uscita.
Se sei una S.r.l. “piccola” che rientra nei parametri
La tua situazione
Hai scelto la forma della società a responsabilità limitata, magari una S.r.l.s. costituita con capitale minimo, e ti sei detto che così il patrimonio personale era protetto. Poi sono arrivate le fideiussioni chieste dalla banca, gli avalli sui leasing, forse una lettera di patronage. E oggi la società ha un passivo che non regge, mentre tu sei garante di una parte consistente di quel passivo.
Cosa cambia per te
Il primo dato è controintuitivo per molti: anche una società di capitali può essere impresa minore. Le soglie dell’art. 2, lett. d) non guardano alla forma giuridica, ma ai numeri. Una S.r.l. con attivo, ricavi e debiti sotto i parametri non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e può proporre concordato minore o essere sottoposta a liquidazione controllata. Il concordato minore, del resto, è espressamente concepito anche per i debitori diversi dal consumatore in forma collettiva.
Il secondo dato è che la responsabilità limitata protegge il socio dai debiti sociali, ma non lo protegge dalle garanzie che ha firmato. E il debito da fideiussione è un debito tuo, personale, che sopravvive intatto alla chiusura di qualunque procedura sociale. Questo significa che nel tuo profilo la scelta non è mai binaria: c’è la strada per la società e c’è la strada per te, e vanno pensate insieme.
Il terzo dato riguarda gli amministratori. Nella liquidazione giudiziale il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, con un armamentario recuperatorio ampio, che comprende le azioni di inefficacia e le revocatorie previste per la procedura maggiore. Nella liquidazione controllata il perimetro delle azioni esercitabili dal liquidatore è più ristretto e più discusso in dottrina e giurisprudenza, e resta comunque azionabile la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. Non è un dettaglio tecnico: per un amministratore che teme un’azione di responsabilità, la differenza tra le due procedure è sostanziale.
Sul piano delle regole applicabili, la Cassazione ha fornito una coordinata importante con la Sez. I, sentenza 18 novembre 2025, n. 30412, occupandosi del richiamo contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII alle norme sul concordato preventivo con la formula “in quanto compatibili”: il concordato minore non è un’isola, e alcune regole delle procedure maggiori vi si trasferiscono. Nello stesso solco si colloca la Cassazione, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, secondo cui è inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione: la flessibilità dello strumento non arriva fino a stravolgere l’ordine dei privilegi.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. S.r.l. con attivo di bilancio 287.300 euro, ricavi 194.600 euro, debiti complessivi 471.900 euro: impresa minore, fuori dalla liquidazione giudiziale. Nel passivo, 156.000 euro sono verso la banca, garantiti da fideiussione personale dell’amministratore unico e socio.
La società accede al concordato minore in continuità e paga, secondo il piano omologato, il 22% del chirografo. La banca incassa dalla società 34.320 euro sui 156.000. Il residuo di 121.680 euro non si estingue per il garante: l’effetto esdebitatorio della procedura sociale non si comunica automaticamente al fideiussore, che resta obbligato per la parte non soddisfatta salvo diversa previsione della proposta accettata dal creditore. Ecco perché, in questo profilo, accanto alla procedura della società va costruita la posizione personale del garante — che, non essendo imprenditore per quei debiti, può a sua volta muoversi negli strumenti del sovraindebitamento.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che risolvere la società basti. È l’illusione più costosa del tuo profilo: si chiude bene la partita sociale e si scopre, sei mesi dopo, che la banca ha escusso la fideiussione e ha iscritto ipoteca giudiziale sulla casa.
Il secondo rischio è l’esposizione personale degli amministratori: aggravamento del dissesto per prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, omessi versamenti, pagamenti preferenziali. Sono i temi su cui si costruiscono le azioni di responsabilità e, nella procedura maggiore, le contestazioni penali.
Le mosse giuste
- Costruire due fascicoli paralleli, quello della società e quello personale del socio-garante, e verificare come interagiscono le due procedure.
- Fissare la data in cui il capitale è sceso sotto il minimo legale: è la data che separa la gestione lecita dalla gestione che espone a responsabilità.
- Valutare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto: per la S.r.l. ancora operativa è spesso il contesto migliore per rinegoziare con banca e fornitori strategici senza il clamore di una procedura concorsuale.
- Verificare la validità delle fideiussioni bancarie prima di darle per scontate, in particolare quando riproducono schemi contrattuali uniformi che sono stati oggetto di contenzioso.
- Non distribuire utili, non rimborsare finanziamenti soci, non compiere pagamenti selettivi una volta che la crisi è conclamata.
Su questo profilo pesa in modo diretto una delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è precisamente la figura chiamata ad assistere l’imprenditore nella fase in cui la crisi può ancora essere rinegoziata; e quella di avvocato cassazionista, perché la qualificazione dell’impresa come minore è una questione che si gioca sulla prova e può arrivare fino al giudizio di legittimità.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Ferrara, con decisione del 27 dicembre 2024, ha rigettato l’omologa di un concordato minore proposto da una società, valorizzando la condotta pregressa del debitore non tanto sul piano della meritevolezza quanto su quello dell’affidabilità rispetto all’adempimento futuro promesso: un piano lo esegue chi lo ha proposto, e se la storia dimostra inaffidabilità, la fattibilità ne risente.
Se la tua impresa ha superato le soglie (o non riesce a dimostrare di non averle superate)
La tua situazione
I ricavi degli ultimi tre esercizi hanno oscillato ma almeno una volta hanno superato i 200.000 euro; oppure l’attivo comprende un capannone che vale più di 300.000; oppure i debiti, sommando anche quelli non scaduti e i leasing in corso, sfondano i 500.000. Oppure — caso frequentissimo — i numeri sarebbero sotto soglia ma gli ultimi due bilanci non sono stati depositati e la contabilità è incompleta.
Cosa cambia per te
Sei un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e la porta del concordato minore ti è chiusa. Gli strumenti che ti restano sono quelli delle procedure maggiori: composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), e in ultima istanza la liquidazione giudiziale.
Il punto cruciale è il secondo scenario, quello dell’impresa che sarebbe piccola ma non lo prova. Qui la partita si vince o si perde sul fascicolo documentale, non sull’argomentazione. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025, ha annullato la decisione del tribunale che aveva desunto in via presuntiva il mancato superamento delle soglie da indizi quali l’assenza di bilanci, l’inattività apparente, l’irreperibilità del legale rappresentante, la vetustà dei crediti o l’assenza di dipendenti: accogliere quella impostazione, ha osservato la Corte, significherebbe ribaltare l’onere della prova che la legge pone sul debitore. La vicenda nasceva da un ricorso ex art. 37 CCII di una società creditrice per un credito di circa 30.000 euro consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto.
Nella stessa direzione si è mossa la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 966 del 27 giugno 2025, che ha accolto il reclamo del creditore contro il rigetto dell’istanza di liquidazione giudiziale, affermando che l’art. 121 CCII non ha modificato il regime previgente e che il rispetto delle soglie dimensionali integra un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore, il cui onere dimostrativo grava sull’imprenditore che voglia sottrarsi alla procedura maggiore. Il principio operativo è brutale nella sua semplicità: l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non premia l’imprenditore insolvente.
E se non ti costituisci affatto? La Corte d’Appello di Genova, in una decisione del 2025 resa in sede di reclamo, ha ritenuto non assolto l’onere di prova dei requisiti congiunti dell’art. 2, lett. d) da parte della società rimasta contumace, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale: la contumacia, in questa materia, si legge a sfavore.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Un creditore notifica ricorso ex art. 37 CCII per un credito scaduto di 34.700 euro, superiore alla soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5. La società debitrice ha in realtà ricavi medi di 176.400 euro e attivo di 219.500, ma ha depositato l’ultimo bilancio tre anni fa. In udienza non produce nulla di più di una situazione contabile non sottoscritta né riscontrabile.
Esito prevedibile: soglie non provate, insolvenza desumibile dagli inadempimenti, liquidazione giudiziale aperta. La stessa impresa, con i tre bilanci depositati e le dichiarazioni fiscali allegate, avrebbe ottenuto il rigetto dell’istanza e sarebbe potuta entrare, con i propri tempi, in un concordato minore. La differenza tra i due esiti non sta nella dimensione dell’impresa: sta in un adempimento contabile.
I rischi specifici
Il rischio dominante è la perdita del controllo dei tempi. Nella procedura maggiore chi decide quando si comincia è, molto spesso, il creditore. Aperta la liquidazione giudiziale, l’imprenditore è spossessato dell’amministrazione dei beni, subentra il curatore, si aprono le verifiche sugli atti del periodo sospetto con le azioni revocatorie previste dall’art. 166 CCII, si valutano le azioni di responsabilità e si apre il fascicolo su eventuali condotte penalmente rilevanti nelle ipotesi di bancarotta disciplinate dal Titolo IX del Codice.
Il secondo rischio è la durata. Una liquidazione giudiziale con attivo immobiliare da realizzare, contenziosi pendenti e un passivo articolato può occupare molti anni: e in quegli anni l’imprenditore persona fisica resta in attesa dell’esdebitazione, che pure il sistema gli garantisce secondo la scansione triennale prevista dal Codice.
Le mosse giuste
- Ricostruire immediatamente la contabilità del triennio. Se esiste una possibilità concreta di rientrare sotto soglia, la prova va costruita adesso, non in udienza.
- Attivare la composizione negoziata prima che arrivi il ricorso del creditore: consente di chiedere misure protettive del patrimonio e sospende, alle condizioni di legge, la pressione esecutiva mentre si tratta.
- Valutare concretamente il concordato preventivo in continuità, se l’impresa ha un mercato: è lo strumento che conserva l’avviamento e i posti di lavoro.
- Mappare gli atti degli ultimi due anni — pagamenti, garanzie, cessioni, operazioni infragruppo — perché sono esattamente gli atti che il curatore esaminerà per prime.
- Se la liquidazione giudiziale è inevitabile, prepararla: presentarsi con documentazione ordinata, collaborare con gli organi della procedura e impostare da subito il percorso verso l’esdebitazione è una strategia difensiva, non una resa.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 23 marzo 2025, ha affrontato il tema degli accertamenti officiosi che il giudice deve compiere per decidere se il debitore vada assoggettato alla liquidazione giudiziale oppure alla liquidazione controllata: un margine di indagine d’ufficio esiste, ma non sostituisce l’onere probatorio del debitore.
Se hai già chiuso: l’imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese
La tua situazione
L’attività l’hai chiusa. Hai cessato la partita IVA, hai cancellato la ditta dal registro delle imprese, magari due o tre anni fa. I debiti però sono rimasti: cartelle, fornitori insoddisfatti, garanzie escusse. Oggi lavori come dipendente o sei disoccupato, e ti chiedi se puoi usare gli strumenti del sovraindebitamento per chiudere quella storia.
Cosa cambia per te
Il tuo profilo è, in questo momento, il più esposto a un mutamento di orientamento giurisprudenziale, e devi saperlo prima di impostare qualunque domanda.
Per anni la giurisprudenza di merito ha ammesso l’imprenditore individuale cancellato al concordato minore. Il Tribunale di Vicenza, il 13 marzo 2025, ha ritenuto che anche il sovraindebitato con situazione debitoria “mista”, già imprenditore individuale poi cancellato, potesse accedervi con apporto di risorse esterne. Sulla stessa linea si sono collocati il Tribunale di Ivrea il 10 febbraio 2026 e il Tribunale di Udine il 21 marzo 2026, entrambi in tema di concordato minore liquidatorio con finanza esterna proposto da imprenditore cancellato.
Ma la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 16 giugno 2026, n. 20141, ha affermato il principio opposto: l’interpretazione non solo letterale ma anche storica, logica, sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 4, CCII esclude che l’inammissibilità della domanda proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese riguardi soltanto le imprese collettive e non anche quelle individuali, o soltanto il concordato minore in continuità e non anche quello liquidatorio. In altri termini: per la Suprema Corte la cancellazione preclude l’accesso al concordato minore anche all’imprenditore individuale e anche nella forma liquidatoria.
Questo non ti lascia senza strumenti, ma cambia radicalmente la mossa da fare. Restano percorribili la liquidazione controllata, che non conosce quel limite e conduce all’esdebitazione secondo l’art. 282 CCII, e — se la tua posizione debitoria è qualificabile come consumeristica per la parte residua, o se sei privo di qualunque utilità liquidabile — gli altri strumenti del sistema, compresa l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII.
Va aggiunto un dato temporale che riguarda specificamente il tuo profilo: la cancellazione non ti mette automaticamente al riparo dalla procedura maggiore. L’imprenditore commerciale sopra soglia può essere assoggettato a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Ditta individuale cancellata il 14 aprile 2024. Debiti residui: 218.600 euro, di cui 141.300 verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e 77.300 verso fornitori e banche. Patrimonio attuale: nessun immobile, un’auto di modesto valore, stipendio netto da lavoro dipendente di 1.480 euro.
Prima strada, oggi sbarrata dalla pronuncia di legittimità del giugno 2026: concordato minore liquidatorio con apporto di un familiare. Seconda strada, percorribile: liquidazione controllata, con messa a disposizione della quota disponibile del reddito e dei beni non impignorabili per la durata della procedura, e maturazione dell’effetto esdebitatorio secondo la scansione dell’art. 282 CCII. Terza strada, se non vi è alcuna utilità da liquidare neppure in prospettiva: esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, concedibile una sola volta e accompagnata dall’obbligo di segnalare per i quattro anni successivi le sopravvenienze rilevanti.
I rischi specifici
Il rischio più concreto è impostare la domanda sullo strumento sbagliato e bruciare tempo prezioso mentre le esecuzioni proseguono. Con un orientamento di legittimità così recente, depositare oggi un concordato minore da imprenditore cancellato significa esporsi a un’inammissibilità largamente prevedibile.
Il secondo rischio riguarda la ricostruzione delle cause del dissesto: a distanza di anni, con la documentazione dispersa, la relazione dell’OCC diventa difficile da redigere. E senza quella relazione, come ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 1473 del 22 gennaio 2026, la domanda non passa.
Le mosse giuste
- Recuperare la documentazione dell’attività cessata: estratti di ruolo, estratti conto, dichiarazioni fiscali, visura storica camerale.
- Qualificare correttamente la natura dei debiti residui, distinguendo quelli di derivazione imprenditoriale da quelli assunti come persona fisica.
- Scegliere lo strumento alla luce dell’orientamento di legittimità del 2026, non degli orientamenti di merito superati.
- Verificare se sei ancora nel periodo annuale in cui la procedura maggiore resta astrattamente attivabile, se eri sopra soglia.
- Farsi assistere da un OCC nella ricostruzione delle cause dell’indebitamento con la profondità che la Cassazione richiede.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata Cass. n. 20141/2026, va segnalata la Cassazione, Sez. I, sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157, che ha affrontato il tema dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologa nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: una questione che diventa centrale proprio quando la posizione debitoria è “mista” e i creditori contestano l’accesso.
Se sei imprenditore agricolo, start-up innovativa o professionista con studio
La tua situazione
Sei fuori dal perimetro dell’imprenditore commerciale, oppure lo sei per espressa previsione di legge. Coltivi, allevi, gestisci un’azienda agricola; oppure hai costituito una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese; oppure eserciti una professione, con o senza albo, e hai uno studio con costi fissi, collaboratori e debiti fiscali e previdenziali.
Cosa cambia per te
Per te la liquidazione giudiziale non è, in via di principio, la procedura di riferimento — ma non sei per questo privo di procedura.
L’imprenditore agricolo non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, perché la procedura maggiore riguarda gli imprenditori commerciali. Può però accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alla composizione negoziata e, in caso di sovraindebitamento, alla liquidazione controllata. Attenzione a un rischio di riqualificazione: quando le attività connesse assumono dimensione e organizzazione tali da far prevalere il profilo commerciale su quello agricolo, la qualifica può essere contestata in giudizio, e con essa cambia il regime applicabile.
La start-up innovativa beneficia, per il periodo e alle condizioni previste dalla disciplina speciale, di un regime di esonero dalle procedure concorsuali ordinarie, con conseguente riconduzione della crisi agli strumenti del sovraindebitamento. È una protezione a tempo: quando i requisiti vengono meno o l’iscrizione decade, si torna alle regole generali, comprese le soglie dell’art. 2, lett. d).
Il professionista non è imprenditore commerciale e non è mai assoggettabile alla liquidazione giudiziale, quali che siano i suoi numeri. È un debitore sovraindebitato: se i debiti derivano dall’attività professionale non è consumatore, e la sua strada è il concordato minore — che il Codice ammette espressamente anche nella forma della continuità professionale, non solo aziendale — oppure la liquidazione controllata.
I numeri
Ipotesi dimostrativa riferita al professionista. Debiti complessivi 1.436.000 euro, in larga parte verso l’Agenzia delle Entrate e la cassa previdenziale di categoria. Reddito netto attuale che consente di destinare ai creditori 1.000 euro al mese per cinque anni, pari a 60.000 euro, cui si aggiungono 29.000 euro derivanti dal ricavato della vendita di un immobile già aggiudicato all’asta. Il piano prevede la prosecuzione dell’attività professionale, viene approvato dalla maggioranza dei crediti con omologazione anche in mancanza di adesione degli enti pubblici, ed è omologato. È lo schema della vicenda decisa dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025.
Il rapporto che conta è evidente: a fronte di un passivo milionario, ciò che rende il piano omologabile non è la percentuale in sé, ma il fatto che l’alternativa liquidatoria offrirebbe ai creditori meno di quanto offre la continuità.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è la qualificazione. Un’azienda agricola che ha sviluppato attività di trasformazione e vendita su scala industriale, una start-up che ha perso i requisiti, un professionista che opera in forma societaria: in tutti questi casi la categoria di partenza può essere messa in discussione dal creditore che ha interesse a portarti nella procedura maggiore.
Il secondo rischio, per il professionista, è la scelta tra il binario del non consumatore e quello del consumatore: se i debiti hanno natura mista, l’inquadramento sbagliato porta all’inammissibilità.
Le mosse giuste
- Documentare la qualifica con visure, iscrizioni, fascicolo aziendale, dati di prevalenza dell’attività: è il primo fronte difensivo.
- Per il professionista, separare analiticamente i debiti professionali da quelli personali, perché determina lo strumento accessibile.
- Valutare la continuità professionale come struttura del piano: il reddito futuro è, in questo profilo, l’attivo più consistente.
- Verificare l’eventuale falcidiabilità dei crediti fiscali e contributivi nel quadro dell’art. 80, comma 3, CCII e delle condizioni per l’omologazione in mancanza di adesione degli enti.
- Per l’impresa agricola in crisi ma ancora produttiva, considerare la composizione negoziata, che le è espressamente aperta.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, con sentenza del 14 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore in continuità sorretto da finanza esterna, soffermandosi sulle verifiche che il tribunale deve compiere ai fini omologatori anche in presenza di contestazioni dei creditori. Il Tribunale di Alessandria, il 27 aprile 2026, ha invece chiarito che nel concordato minore in continuità il surplus finanziario generato dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna soggiacciono a regole distributive di tipo diverso: distinzione tecnica che decide come si ripartisce ciò che il piano produce.
Tre imprese, tre esiti: gli stessi 384.000 euro di debito in tre strutture diverse
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a rendere visibile una cosa sola: lo stesso debito, in tre strutture giuridiche diverse, produce tre esiti diversi.
Impresa A — ditta individuale, artigiano edile. Passivo 384.200 euro. Media triennale: attivo 197.400 euro, ricavi 172.900 euro, debiti 384.200 euro. Tutte e tre le soglie sono rispettate: è impresa minore. Attivo liquidabile in caso di cessazione: 58.700 euro, dai quali vanno detratte le spese di procedura. Il piano di concordato minore in continuità prevede la prosecuzione dell’attività con destinazione ai creditori di 1.250 euro mensili per sessanta mesi, pari a 75.000 euro, oltre alla liquidazione di un mezzo non strumentale per 11.400 euro. Totale offerto: 86.400 euro contro i circa 48.000 netti dell’alternativa liquidatoria. Esito: il piano supera il valore di liquidazione, i creditori votano favorevolmente, il concordato viene omologato, l’impresa resta in attività e il debito residuo si estingue con l’esecuzione del piano.
Impresa B — S.n.c. con due soci, commercio all’ingrosso. Stesso passivo di 384.200 euro. Ma nel secondo dei tre esercizi i ricavi sono stati 236.800 euro, sopra la soglia dei 200.000. Il requisito congiunto non è soddisfatto: non è impresa minore. Un fornitore con crediti scaduti per 41.600 euro deposita ricorso ex art. 37 CCII. Il tribunale accerta l’insolvenza e apre la liquidazione giudiziale, che si estende ai due soci illimitatamente responsabili. Esito: spossessamento del patrimonio sociale e dei patrimoni personali dei soci; nomina del curatore; esame degli atti del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie; per i soci persone fisiche, percorso verso l’esdebitazione secondo la scansione triennale prevista dal Codice. Lo stesso debito dell’Impresa A, ma con esiti personali incomparabilmente più pesanti, per la differenza di 36.800 euro di ricavi in un solo esercizio di tre anni fa.
Impresa C — S.r.l. sotto soglia, servizi. Passivo 384.200 euro, di cui 148.500 assistiti da fideiussione personale dell’amministratore. Media triennale: attivo 261.700, ricavi 188.300, debiti 384.200. È impresa minore. La società accede al concordato minore liquidatorio con apporto esterno di 45.000 euro versati da un terzo, che incrementa in misura apprezzabile l’attivo disponibile rispetto ai 39.200 euro ricavabili dalla liquidazione dei beni sociali. Il piano viene omologato e paga il 21,9% del chirografo. Esito sulla società: chiusura della posizione. Esito sull’amministratore garante: la banca ha incassato 32.521 euro sui 148.500; per il residuo di 115.979 euro l’amministratore resta obbligato in proprio, e deve costruire una procedura personale. È la dimostrazione numerica del punto che ritorna in tutta questa guida: la procedura della società non è la procedura della persona.
I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente
Nella realtà quasi nessuno sta in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e il modo in cui le regole si intrecciano.
Socio di S.n.c. che è anche lavoratore dipendente. Hai una quota in una società di persone in crisi e uno stipendio da un’altra attività. I debiti sociali ti raggiungono come socio illimitatamente responsabile; il tuo reddito da lavoro dipendente è un’utilità che entra nel perimetro delle procedure, nei limiti di pignorabilità. Non sei consumatore per i debiti di derivazione sociale, quindi la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è la tua strada per quella parte del passivo. Ma il concordato minore può esserlo: è quanto ha ritenuto il Tribunale di Verona il 2 dicembre 2025, ammettendo alla procedura un lavoratore subordinato che intendeva ristrutturare debiti non soddisfatti dalla società fallita di cui era stato socio illimitatamente responsabile.
Imprenditore individuale con debiti in parte personali e in parte d’impresa. È la situazione “mista” per eccellenza: il mutuo sulla prima casa accanto ai debiti verso i fornitori. La qualificazione come consumatore o come non consumatore dipende dalla natura prevalente dei debiti da regolare, non dalla condizione soggettiva attuale. Sbagliare l’inquadramento significa vedersi dichiarare inammissibile la domanda e ricominciare, mesi dopo, con la pressione esecutiva nel frattempo aumentata.
Amministratore di S.r.l. che è anche fideiussore e anche consumatore per altri debiti. Tre cappelli sulla stessa testa. Il debito da fideiussione, secondo l’impostazione prevalente, non ha natura consumeristica quando la garanzia è stata prestata nell’interesse dell’attività d’impresa amministrata. Ne discende che quella parte del passivo va regolata con gli strumenti riservati al non consumatore, mentre altri debiti — un finanziamento per esigenze familiari, ad esempio — potrebbero avere natura diversa. La costruzione della domanda deve tenere conto dell’insieme, perché le procedure di sovraindebitamento regolano l’intera posizione debitoria e non ammettono selezioni di comodo.
Impresa che sta in composizione negoziata e riceve un’istanza di apertura da un creditore. È la situazione in cui la scelta tra i due mondi si comprime in poche settimane. Le misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata, se confermate, incidono sulle iniziative dei creditori; ma la trattativa non può diventare uno strumento dilatorio. Un tema analogo si è posto per il rapporto tra concordato minore e liquidazione controllata: il Tribunale di Udine, il 15 dicembre 2025, ha affrontato il caso della domanda di concordato minore presentata in pendenza di un’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, individuando il modo in cui le due iniziative si compongono. La regola di sistema è quella dell’art. 7 CCII: le domande di accesso agli strumenti di regolazione e alle procedure di insolvenza sono trattate unitariamente, con precedenza da riconoscere, alle condizioni di legge, alla soluzione che consente il risanamento.
Coniuge in comunione legale dei beni. Il patrimonio aggredibile non coincide sempre con quello formalmente intestato. Nella costruzione di qualunque procedura va verificato il regime patrimoniale della famiglia, la data di acquisto dei beni e l’eventuale esistenza di atti che potrebbero essere riesaminati.
Il confronto tra profili in una tabella
La tabella che segue riassume gli aspetti che, nell’esperienza delle procedure, determinano la scelta. Va letta insieme alle sezioni precedenti: le caselle sintetizzano, non sostituiscono l’analisi del caso.
| Aspetto | Ditta individuale sotto soglia | S.n.c. / S.a.s. e soci | S.r.l. sotto soglia | Impresa sopra soglia | Imprenditore cancellato | Agricolo / start-up / professionista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoggettabile a liquidazione giudiziale | No, se prova le tre soglie | Sì se sopra soglia, con estensione ai soci illimitatamente responsabili | No, se prova le tre soglie | Sì | Sì entro un anno dalla cancellazione, se era sopra soglia | No (agricolo e professionista); start-up nei limiti della disciplina speciale |
| Strumento minore accessibile | Concordato minore; liquidazione controllata | Concordato minore e liquidazione controllata se impresa minore | Concordato minore; liquidazione controllata | Nessuno strumento minore | Liquidazione controllata; concordato minore precluso secondo Cass. 20141/2026 | Concordato minore (anche in continuità professionale); liquidazione controllata |
| Chi può attivare la procedura | Debitore; liquidazione controllata anche su istanza del creditore in caso di insolvenza | Debitore, creditori, PM secondo la procedura applicabile | Debitore; liquidazione controllata anche su istanza del creditore | Debitore, creditori, PM | Debitore; creditori nei limiti temporali | Debitore; creditori per la liquidazione controllata |
| Continuità dell’attività | Possibile e favorita dal concordato minore in continuità | Possibile solo se impresa minore; nella procedura maggiore l’esercizio è eccezionale | Possibile con concordato minore in continuità | Solo tramite concordato preventivo in continuità o accordi | Non applicabile: attività già cessata | Possibile, anche come continuità professionale |
| Effetto liberatorio finale | Esecuzione del piano omologato o esdebitazione ex art. 282 CCII | Esdebitazione per le persone fisiche; per la società cancellazione | Per la società chiusura della posizione; il garante resta obbligato | Esdebitazione della persona fisica secondo il Codice | Esdebitazione ex art. 282 CCII o, se incapiente, ex art. 283 CCII | Come per gli altri sovraindebitati |
| Azioni recuperatorie della procedura | Perimetro ristretto; resta la revocatoria ordinaria | Ampio nella procedura maggiore; ristretto nella liquidazione controllata | Perimetro ristretto rispetto alla liquidazione giudiziale | Ampio: revocatorie ex art. 166 CCII e azioni di responsabilità | Dipende dalla procedura attivata | Perimetro delle procedure minori |
| Rischio principale | Atti dispositivi anteriori riletti come atti in frode | Effetto domino sui patrimoni personali dei soci | Illusione che chiudere la società chiuda anche le garanzie personali | Perdita del controllo dei tempi e apertura su istanza altrui | Impostare la domanda su uno strumento oggi precluso | Contestazione della qualifica soggettiva |
| Documento decisivo | Le tre dichiarazioni fiscali del triennio | Visura storica, bilanci, elenco garanzie dei soci | Bilanci depositati e testo delle fideiussioni | Bilanci del triennio: la loro assenza costa la qualifica | Visura storica e ricostruzione delle cause del dissesto | Fascicolo aziendale, iscrizioni, prevalenza dell’attività |
Le domande trasversali: quelle che valgono per tutti i profili
Se cambio profilo durante la procedura, cosa succede? Il caso classico è l’imprenditore che cessa l’attività dopo aver depositato la domanda. La qualifica soggettiva va valutata con riferimento al momento della domanda, ma i mutamenti successivi possono incidere sulla fattibilità del piano: un concordato minore in continuità che perde la continuità perde anche la sua giustificazione causale. In quei casi la strada tipica è la conversione in liquidazione controllata.
Posso passare dalla liquidazione giudiziale al sovraindebitamento se scopro dopo di essere sotto soglia? Il rimedio corretto è il reclamo contro la sentenza di apertura, nei termini di legge, producendo finalmente la prova documentale delle soglie. È esattamente ciò che le corti d’appello valutano nei giudizi richiamati sopra: la sede è quella, e va colta subito.
Un creditore può costringermi alla liquidazione controllata? Sì, la domanda può provenire anche dai creditori quando ricorre lo stato di insolvenza del debitore, e il correttivo ter è intervenuto sui presupposti di questa iniziativa. Il Tribunale di Avellino, il 12 marzo 2025, ha chiarito che l’assenza di procedure esecutive pendenti non è condizione ostativa quando la domanda è proposta dal creditore. È un dato che smonta una convinzione diffusa: non serve che tu sia già pignorato perché qualcuno chieda la tua liquidazione.
I debiti fiscali si possono ridurre davvero? Nelle procedure di sovraindebitamento i crediti tributari e contributivi possono essere falcidiati secondo le regole di graduazione, e l’omologazione può intervenire anche senza l’adesione degli enti quando ricorrono le condizioni dell’art. 80, comma 3, CCII. Le pronunce di Trieste del 14 luglio 2025 e di Livorno del 29 gennaio 2025 mostrano il meccanismo in azione. Restano fuori dalla falcidia le poste che la legge dichiara non falcidiabili.
Cosa succede se il piano omologato non viene eseguito? Il concordato minore può essere revocato o risolto nei casi previsti dagli artt. 81 e 82 CCII, con conseguente possibile apertura della liquidazione controllata. È la ragione per cui un piano va costruito sulla capacità reale di adempiere e non sull’ottimismo: un piano ambizioso che salta è peggio di un piano prudente che regge.
Se la procedura minore va male, ho compromesso qualcosa? L’inammissibilità o il rigetto dell’omologa lasciano il debitore esposto alle iniziative individuali dei creditori e, se sopra soglia, alla procedura maggiore. Non è un tentativo a costo zero: è una mossa che va calcolata prima.
Quanto costa la procedura in termini di spese di giustizia? Sul punto va distinta la voce di cui la legge si occupa espressamente. Le procedure concorsuali e di regolazione della crisi comportano il versamento del contributo unificato nella misura prevista dal testo unico sulle spese di giustizia per il tipo di procedimento, oltre alle spese di pubblicità legale e di iscrizione nel registro delle imprese e alle spese della procedura in senso stretto — compenso degli organi nominati dal tribunale, oneri di custodia e di realizzo dell’attivo — che sono liquidate dal giudice e gravano sulla massa in prededuzione. Nelle procedure di sovraindebitamento è inoltre di regola richiesto il versamento di un fondo spese destinato all’attività dell’OCC, sul quale la giurisprudenza si è già espressa in senso non formalistico: il mancato deposito del fondo non determina, di per sé, l’inammissibilità della domanda. Va segnalata, in senso opposto, la decisione del Tribunale di Verona del 19 febbraio 2026, secondo cui il rigetto della domanda di omologazione preclude la liquidazione del compenso dell’OCC da parte del giudice.
I dipendenti che fine fanno? È la domanda che chi ha personale pone per prima, e la risposta cambia con la procedura. Nel concordato minore in continuità i rapporti di lavoro proseguono, e i crediti dei lavoratori — assistiti da privilegio generale — vanno collocati nella graduazione secondo le regole che la Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 28574/2025. Nella liquidazione giudiziale la prosecuzione dell’attività è eccezionale e subordinata all’autorizzazione degli organi della procedura: fuori da quell’ipotesi i rapporti si risolvono secondo la disciplina di legge, con accesso dei lavoratori agli strumenti di garanzia previsti dall’ordinamento. È una delle ragioni per cui, quando l’impresa ha personale, la valutazione della continuità non è mai solo una questione di convenienza per i creditori.
La giurisprudenza profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono raccolti per il profilo cui si applicano più direttamente. I principi sono riformulati in sintesi.
Per chi deve dimostrare di essere impresa minore (tutti i profili commerciali)
- Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025. Il mancato superamento delle soglie dimensionali non può essere desunto per presunzioni da elementi quali l’assenza di bilanci, l’inattività apparente o l’irreperibilità del legale rappresentante: ragionare così ribalterebbe l’onere della prova che la legge pone sul debitore. Rilevanza: è la pronuncia che smonta l’idea che l’apparenza di piccolezza basti a evitare la procedura maggiore.
- Corte d’Appello di Catania, sentenza n. 966 del 27 giugno 2025. L’art. 121 CCII non ha innovato il regime previgente: il rispetto delle soglie è fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore e il relativo onere probatorio grava su chi vuole sottrarsi alla liquidazione giudiziale, anche per vicinanza della prova. Rilevanza: chiarisce che l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può avvantaggiare l’imprenditore insolvente.
- Tribunale di Bergamo, 12 febbraio 2025. Per accedere alla liquidazione controllata quale sovraindebitato, l’imprenditore ha l’onere di provare il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, che lo qualifica come imprenditore minore. Rilevanza: la prova serve non solo per difendersi dalla procedura maggiore, ma anche per entrare in quella minore.
- Tribunale di Catania, 23 marzo 2025. Il giudice compie accertamenti officiosi per stabilire se il debitore vada assoggettato a liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata. Rilevanza: esiste uno spazio di indagine d’ufficio, che però non solleva il debitore dal proprio onere.
Per chi propone un concordato minore (ditta individuale, S.n.c./S.a.s. minore, S.r.l. minore, professionista)
- Cassazione, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: fissa un limite invalicabile alla libertà di costruzione della proposta.
- Cassazione, Sez. I, sentenza 18 novembre 2025, n. 30412. La Corte si è pronunciata sulla portata del richiamo, contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII, alle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili”. Rilevanza: definisce quanto delle regole delle procedure maggiori si trasferisce nel concordato minore.
- Cassazione, Sez. I, sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157. Individua i soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologa nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: decisiva quando i creditori contestano l’accesso o il trattamento riservato loro dal piano.
- Cassazione, Sez. I, n. 17481/2025. Si è occupata della impugnabilità in sede di legittimità del provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore, alla luce dell’art. 111 Cost. Rilevanza: definisce fin dove arriva la tutela del debitore contro una declaratoria di inammissibilità.
- Corte d’Appello di Genova, 23 luglio 2025. Il concordato minore non richiede il requisito della meritevolezza in senso stretto, ma non può accedervi il debitore che abbia tenuto condotte gravemente colpose e fraudolente. Rilevanza: segna la differenza tra passato imprudente e passato sleale.
- Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026. Ai fini dell’accesso al concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma soltanto che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori. Rilevanza: precisa il perimetro esatto della valutazione della condotta.
- Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025. Nel concordato minore liquidatorio l’apporto di finanza esterna deve incidere effettivamente, e il compimento di atti in frode preclude l’ammissione. Rilevanza: i due requisiti che decidono l’ammissibilità della proposta liquidatoria.
- Tribunale di Verona, 17 agosto 2025. Fissa i criteri per valutare come “apprezzabile” l’incremento assicurato dalle risorse esterne, condizione di ammissibilità della proposta. Rilevanza: dà contenuto concreto a un requisito altrimenti vago.
- Tribunale di Alessandria, 27 aprile 2026. Nel concordato minore in continuità, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna seguono regole distributive diverse. Rilevanza: incide direttamente su quanto ciascuna classe di creditori riceve.
- Tribunale di Modena, in tema di art. 84, comma 6, CCII. Al concordato minore in continuità si applicano le regole distributive del concordato preventivo, ed è ammissibile il pagamento dei creditori prelatizi oltre i 180 giorni dall’omologazione. Rilevanza: allarga lo spazio di manovra del piano in continuità.
- Tribunale di Livorno, sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025. Omologato un concordato minore in continuità con omologazione anche in assenza di adesione degli enti pubblici, a fronte di un passivo prevalentemente erariale e previdenziale. Rilevanza: dimostra che un passivo fiscale dominante non è un ostacolo insormontabile.
- Tribunale di Trieste, 14 luglio 2025. Individua i presupposti dell’omologazione forzata nel concordato minore liquidatorio in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. Rilevanza: è il meccanismo che consente al piano di reggere contro il voto contrario del creditore pubblico.
- Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024. La condotta pregressa del debitore rileva non solo come meritevolezza, ma come indice di affidabilità rispetto all’adempimento futuro promesso dal piano. Rilevanza: collega passato e fattibilità prospettica.
- Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, 14 gennaio 2026. Definisce le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell’omologazione del concordato minore, anche in presenza di contestazioni dei creditori. Rilevanza: mostra il grado di controllo giudiziale sul piano.
Per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese
- Cassazione, Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. L’inammissibilità della domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, prevista dall’art. 33, comma 4, CCII, non riguarda soltanto le imprese collettive né soltanto il concordato in continuità: si applica anche all’imprenditore individuale e anche alla proposta liquidatoria. Rilevanza: è la pronuncia che oggi orienta la scelta dello strumento per chi ha già chiuso.
- Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025; Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026; Tribunale di Udine, 21 marzo 2026. Orientamenti di merito favorevoli all’accesso dell’imprenditore individuale cancellato al concordato minore, anche liquidatorio con apporto esterno. Rilevanza: documentano un contrasto che la pronuncia di legittimità del giugno 2026 ha risolto in senso restrittivo.
Per chi punta alla liquidazione controllata e all’esdebitazione
- Cassazione, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473. Nella liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assumere le obbligazioni. Rilevanza: l’accesso alla procedura minore non è un adempimento formale.
- Cassazione, Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Riguarda la posizione del debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione previsto dalla previgente legge fallimentare. Rilevanza: interessa chi esce da una procedura maggiore ancora indebitato.
- Cassazione, Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746. Il corredo interpretativo formatosi sotto le precedenti discipline del sovraindebitamento conserva attualità nel sistema del Codice. Rilevanza: gli orientamenti sulla L. 3/2012 restano utilizzabili.
- Cassazione, Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538. Sulla rilevanza della condotta del debitore in relazione a tutte le procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: principio trasversale che attraversa concordato minore e liquidazione controllata.
- Tribunale di Avellino, 12 marzo 2025. L’assenza di procedure esecutive pendenti non è condizione ostativa all’apertura della liquidazione controllata quando la domanda è proposta dal creditore. Rilevanza: smentisce l’idea che l’iniziativa del creditore richieda un pignoramento in corso.
- Tribunale di Savona, 23 gennaio 2025, e Tribunale di Modena, 1° luglio 2026. Il primo ha ritenuto ammissibile la previsione di una durata della liquidazione controllata oltre il triennio a determinate condizioni; il secondo ha escluso che la chiusura anticipata, per sopravvenuta impossibilità di acquisire ulteriore attivo, impedisca l’esdebitazione. Rilevanza: durata della procedura e liberazione del debitore rispondono a logiche distinte.
- Tribunale di Udine, 15 dicembre 2025. Sul rapporto tra domanda di concordato minore del debitore e istanza di liquidazione controllata già promossa da un creditore. Rilevanza: chiarisce cosa accade quando le due iniziative si sovrappongono.
- Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025. Ammette al concordato minore il lavoratore subordinato che intende ristrutturare debiti rimasti insoddisfatti dalla società dichiarata fallita di cui era socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: apre uno spazio concreto per i soci travolti dalla procedura maggiore della società.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di seguito, in modo puntuale, le attività che lo Studio svolge su questa materia, declinate per profilo dove la differenza conta.
- Ricostruiamo il triennio dimensionale con i documenti. Recuperiamo dichiarazioni dei redditi, bilanci depositati e non depositati, registri IVA e situazione patrimoniale aggiornata, e costruiamo il fascicolo con cui l’impresa dimostra — o non dimostra — il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, lett. d), CCII.
- Redigiamo l’analisi di assoggettabilità. Mettiamo per iscritto se l’impresa è aggredibile con la liquidazione giudiziale e con quali argomenti un creditore potrebbe sostenerlo, prima che sia un creditore a farlo.
- Per le ditte individuali e gli artigiani, costruiamo il piano di concordato minore in continuità, quantificando i flussi destinabili ai creditori e mettendoli a confronto con il valore di liquidazione dell’attivo.
- Per le società di persone, analizziamo separatamente la posizione dei soci illimitatamente responsabili, mappando garanzie, beni personali e regime patrimoniale familiare, e coordiniamo la procedura sociale con quelle personali.
- Per le S.r.l., esaminiamo il testo delle fideiussioni e degli avalli e verifichiamo la posizione dell’amministratore rispetto ai profili di responsabilità connessi alla gestione della crisi.
- Interloquiamo con l’OCC nella redazione della relazione particolareggiata, curando che le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni siano documentate con la profondità che la giurisprudenza di legittimità richiede.
- Costruiamo il trattamento dei crediti fiscali e contributivi e impostiamo, quando ne ricorrono le condizioni, la richiesta di omologazione anche in assenza di adesione degli enti pubblici.
- Depositiamo le domande e gestiamo le opposizioni dei creditori nel giudizio di omologazione, e proponiamo reclamo contro i provvedimenti di inammissibilità o di apertura della procedura maggiore.
- Assistiamo l’impresa nella composizione negoziata, dalla nomina dell’esperto alla richiesta di misure protettive fino alla definizione dell’esito.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione, predisponendo l’istanza e presidiando il decorso dei termini previsti dagli artt. 282 e 283 CCII fino al decreto del tribunale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, due di quelle abilitazioni pesano più delle altre. L’iscrizione negli elenchi ministeriali come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento che apre o chiude ogni procedura minore: la relazione dell’organismo. E la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di affrontare la crisi dell’impresa nella fase in cui è ancora trattabile, prima che la scelta si riduca a quale liquidazione subire. Resta poi il dato della continuità di strategia: la stessa linea difensiva, impostata dal primo deposito, prosegue in reclamo davanti alla corte d’appello e, quando serve, fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e senza passaggi di consegne.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la ricostruzione contabile del triennio e la costruzione giuridica della domanda non sono due attività separate, e su questa materia non possono esserlo, perché è la contabilità a decidere quale diritto si applica.
In conclusione: la domanda giusta non è quale procedura è migliore
Il primo passo non è scegliere tra sovraindebitamento e liquidazione giudiziale: è capire quale delle due è, per te, effettivamente disponibile. Per una parte delle imprese la scelta non esiste, perché i numeri l’hanno già fatta. Per un’altra parte esiste, ma dura poco: si esaurisce nel momento in cui un creditore deposita per primo. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che hai letto applicate a qualcun altro, perché in questa materia l’esito dipende dalla forma giuridica, dai tre esercizi precedenti e dalla qualità della documentazione più che dalla gravità della crisi.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con abilitazioni che ne coprono entrambi i versanti: il sovraindebitamento, con la qualifica di Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che è l’organismo senza la cui relazione nessuna procedura minore si apre; e la crisi d’impresa, con la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, che è la figura prevista dalla legge per la fase in cui l’impresa può ancora essere trattata come un’attività da salvare. E poiché la qualificazione di impresa minore si discute in giudizio e può arrivare fino all’ultimo grado, conta che a seguirla sia un avvocato cassazionista, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale alla Cassazione.
📩 Non lasciare che sia un creditore a scegliere per te quale procedura affronterai: parlane subito con lo Studio Monardo — trovi tutti i riferimenti per contattarci al termine di questa guida.
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