Chi nasconde al fisco i propri guadagni non può poi chiedere al giudice di considerarla priva di mezzi adeguati per vivere da sola.

Molte donne che affrontano una separazione si chiedono se l’assegno divorzile spetti comunque, a prescindere da come si guadagnano da vivere. Con l’ordinanza n. 24798 del 27 agosto 2026, la prima sezione della Cassazione risponde che l’assegno di divorzio non spetta a chi lavora in nero, se quel lavoro sommerso dimostra mezzi economici sufficienti a vivere autonomamente. Il giudice può valorizzare, per negare il contributo, la circostanza che il coniuge richiedente svolga un’attività lavorativa mai dichiarata al fisco, anche quando quell’attività sia stata scoperta proprio grazie alla denuncia dell’altro coniuge.

Cosa è successo tra i due coniugi in questa vicenda?

All’epoca della separazione, il marito aveva denunciato alle Entrate la moglie come rappresentante di commercio che lavorava in nero. Da quella denuncia era scattato un accertamento fiscale di quasi 150 mila euro, che aveva costretto la donna ad accedere a una procedura di liquidazione controllata, con la vendita forzata dell’unico immobile di sua proprietà. Ci si potrebbe aspettare che, dopo un accertamento di questa portata, la donna avesse smesso di lavorare senza dichiarare i propri redditi. Non è andata così: la Corte d’appello ha accertato che la signora continuava a lavorare nel sommerso, questa volta come rappresentante di giocattoli, un’attività svolta sia durante che dopo la fine del matrimonio.

L’accertamento di questo secondo periodo di lavoro in nero si è basato sulle indagini della Guardia di Finanza e su alcune testimonianze, tra cui quella del figlio della coppia, che ha dichiarato che la madre veniva pagata in contanti e metteva i soldi in un cassetto.

Perché il giudice ha negato l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile si fonda su due componenti distinte, entrambe richieste dall’art. 5 della legge n. 898/1970: quella assistenziale, legata a uno squilibrio economico effettivo tra i due ex coniugi, e quella perequativo-compensativa, legata ai sacrifici professionali sostenuti da chi lo richiede durante il matrimonio, per esempio per occuparsi della famiglia o contribuire alla formazione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge.

Nel caso deciso dalla Cassazione, nessuna delle due componenti risultava sussistente. Da un lato non era stato accertato alcun divario economico reale tra i due ex coniugi, perché la donna disponeva di mezzi che il suo lavoro non dichiarato le garantiva, anche se non risultavano dalle sue dichiarazioni dei redditi. Dall’altro lato, la richiedente non aveva dimostrato di aver affrontato sacrifici professionali per la famiglia, né di aver contribuito in modo significativo al patrimonio comune o a quello del marito.

Il giudice può basarsi sul lavoro in nero per negare l’assegno?

Sì, e questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione. Il giudice di merito, quando esclude il diritto all’assegno per carenza del presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi economici, può legittimamente valorizzare la circostanza che il coniuge richiedente abbia svolto e continui a svolgere un’attività lavorativa non dichiarata al fisco. Si tratta di un accertamento di fatto che, se motivato in modo adeguato dai giudici di merito, non può essere rimesso in discussione davanti alla Cassazione, il cui controllo si limita alla correttezza giuridica del ragionamento seguito, non al riesame dei fatti.

Una donna che dichiara redditi minimi al fisco, ma che nel frattempo mantiene un tenore di vita superiore a quei redditi dichiarati, grazie a un’attività di vendita svolta senza fatturazione, non può poi sostenere in tribunale di trovarsi priva di mezzi adeguati per vivere. Il giudice può ricostruire la sua reale situazione economica anche a partire da elementi indiretti: testimonianze di familiari, movimenti di denaro, beni posseduti che risultano incoerenti con i redditi ufficialmente dichiarati.

Quali altri elementi hanno pesato nella decisione?

La Corte d’appello ha valorizzato diversi indizi concreti per ricostruire la reale situazione economica della donna. L’auto di sua proprietà era stata qualificata come bene strumentale nell’ambito della procedura di esdebitazione, cioè come uno strumento necessario per svolgere un’attività lavorativa, non come un semplice bene personale. L’immobile poi venduto nella liquidazione controllata non era mai stato messo a reddito, un elemento che, insieme alle dichiarazioni fiscali giudicate incompatibili con le effettive capacità lavorative della donna, ha permesso ai giudici di ritenere che disponesse comunque di mezzi adeguati per mantenersi autonomamente.

Da questo quadro complessivo, la Corte d’appello ha concluso che non esisteva alcun divario di reddito tra i due ex coniugi riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare fatte durante il matrimonio, presupposto necessario per riconoscere la componente perequativo-compensativa dell’assegno.

Cosa significa questa decisione per chi chiede l’assegno di divorzio?

La pronuncia chiude anche una seconda questione economica collegata: viene definitivamente respinta pure la richiesta della quota di TFR del marito, perché quel diritto presuppone a monte il riconoscimento dell’assegno divorzile. Se il contributo economico non spetta, cade automaticamente anche la pretesa sulla liquidazione dell’ex coniuge.

Il messaggio che emerge dalla vicenda è netto: chi chiede l’assegno divorzile deve dimostrare una reale condizione di squilibrio economico, oppure sacrifici professionali concretamente sostenuti per la famiglia. Nascondere al fisco i propri guadagni non mette al riparo da un accertamento giudiziale sulla propria effettiva capacità economica: al contrario, può diventare l’elemento che convince il giudice a escludere ogni forma di contributo, proprio perché quei redditi non dichiarati dimostrano l’esistenza di mezzi sufficienti a vivere in autonomia.




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Angelo Greco

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