Un dettaglio formale, mancato per una svista, sembrava destinato a far cadere l’intero ricorso. La Cassazione chiarisce che non basta un’irregolarità del genere per bloccare tutto, se la controparte non contesta nulla.
Chi presenta un ricorso per Cassazione tramite PEC, allegando una procura originariamente firmata su carta e poi trasformata in copia informatica, potrebbe temere che la semplice mancanza dell’attestazione di conformità faccia scattare l’improcedibilità del ricorso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23670 del 21 luglio 2026, ha chiarito se manca l’attestazione di conformità della procura e il ricorso è comunque valido: la risposta è affermativa, a condizione che la controparte non abbia contestato la conformità della copia prodotta rispetto all’originale cartaceo.
Cosa prevede la legge sull’attestazione di conformità?
L’articolo 196-novies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità della copia informatica di un atto analogico, cioè cartaceo, rispetto all’originale. Quando questa attestazione viene effettuata, la copia informatica acquista un valore equivalente a quello dell’originale cartaceo.
L’articolo 369 del Codice di procedura civile impone poi il deposito della procura speciale, a pena di improcedibilità del ricorso, quando questa procura è stata conferita con un atto separato rispetto al ricorso stesso. Va inoltre ricordato l’articolo 372, comma 2, dello stesso codice, che consente comunque il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza, offrendo quindi un margine temporale per sanare eventuali carenze documentali.
Cosa succedeva prima della generalizzazione del deposito telematico?
Prima che il deposito telematico diventasse la regola generale, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già escluso che la mancanza dell’attestazione di conformità comportasse automaticamente l’improcedibilità del ricorso, in tre situazioni specifiche: quando il controricorrente avesse depositato una copia dell’atto ricevuto, debitamente autenticata; quando il controricorrente non avesse disconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 82/2005 (il Codice dell’amministrazione digitale); oppure quando il ricorrente avesse depositato l’asseverazione di conformità mancante entro l’udienza di discussione o l’adunanza camerale.
Quali orientamenti più restrittivi si erano formati sul deposito telematico?
Nel contesto specifico del deposito telematico degli atti, si erano formati alcuni precedenti che avevano ritenuto inammissibili i ricorsi notificati via PEC quando mancava l’attestazione di conformità della procura analogica trasformata in copia informatica, richiamando l’articolo 16-undecies del decreto legge 179/2012. Tra queste decisioni più rigorose, la Cassazione cita espressamente le ordinanze n. 6318/2023 e n. 12850/2019.
Perché la Cassazione ha scelto un’interpretazione meno formalistica?
Con l’ordinanza n. 23670/2026, la Cassazione ha ritenuto che l’orientamento più recente, e più coerente con i principi generali sovraordinati dell’ordinamento, imponga invece una lettura non formalistica della disciplina processuale. Il punto decisivo, evidenziato dalla Corte, è che il controricorrente non aveva affatto disconosciuto la conformità della procura allegata al ricorso inviato via PEC rispetto all’originale cartaceo: si era limitato a eccepire semplicemente l’assenza dell’attestazione formale di conformità.
Questa distinzione è cruciale. Non era stata contestata in concreto né l’esistenza della procura, né la sua effettiva riferibilità alla parte che l’aveva conferita: era stata contestata solo la mancanza di una formalità certificativa, cioè la mera attestazione. Secondo la Cassazione, questa omissione integra una mera irregolarità formale, non un vizio in grado di travolgere l’intero ricorso.
Cosa comporta in pratica l’assenza dell’attestazione?
La mancanza dell’attestazione produce un effetto ben preciso, ma limitato: fa venir meno, ai sensi dell’articolo 196-novies delle disposizioni di attuazione, l’equivalenza legale automatica della copia informatica rispetto all’originale cartaceo. Questo significa che la copia non gode più della presunzione di conformità che l’attestazione avrebbe garantito. Ma la conseguenza di questa mancanza non è l’improcedibilità automatica: è semplicemente la facoltà, riconosciuta alla controparte, di disconoscere la conformità della copia prodotta.

Se questo disconoscimento non viene formulato, la carenza formale non produce alcun effetto pregiudizievole per chi ha presentato il ricorso, e non può quindi giustificare la sanzione più radicale, quella dell’improcedibilità dell’intero ricorso.
Un avvocato deposita un ricorso per Cassazione via PEC, allegando la scansione di una procura firmata su carta dal proprio assistito, ma dimentica di apporre l’attestazione di conformità richiesta dalla legge. La controparte, nel proprio controricorso, si limita a segnalare questa mancanza formale, senza però affermare che la copia prodotta non corrisponda effettivamente all’originale cartaceo. In questo caso, secondo la Cassazione, il ricorso resta procedibile: l’irregolarità formale, da sola, non basta a travolgerlo.
Questa interpretazione trova conferma anche a livello europeo?
Sì. La Cassazione ha richiamato espressamente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare la causa Patricolo ed altri contro Italia, che a sua volta ha valorizzato un precedente delle Sezioni Unite della Cassazione, la sentenza n. 8312 del 2019. Il principio condiviso è che il mancato deposito dell’attestazione di conformità entro il termine previsto dall’articolo 369 del Codice di procedura civile non deve comportare l’improcedibilità del ricorso, quando la controparte non abbia affermato la difformità delle copie rispetto agli originali, oppure quando il ricorrente provveda comunque a depositare l’attestazione mancante prima dell’udienza.
Qual è il principio finale affermato dalla Cassazione?
La Corte conclude affermando un principio destinato a orientare i casi futuri: in tema di ricorso per Cassazione notificato tramite PEC e corredato da una procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura rispetto all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità del ricorso, quando la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta. L’omissione, in questi casi, si risolve in una mera irregolarità formale, priva di conseguenze lesive rispetto allo scopo che l’atto processuale intendeva raggiungere: quello, cioè, di dimostrare l’esistenza e la validità della procura conferita dalla parte al proprio difensore.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Florio
Source link

