Se l’incidente stradale compromette la carriera agonistica, scatta la personalizzazione massima del 20% sul danno biologico. Lo sport è estrinsecazione qualificata della personalità. Lo dice il Tribunale di Napoli.
Un giovane atleta viene trasportato su uno scooter. Un’auto svolta improvvisamente a sinistra, la collisione è inevitabile. Le lesioni alla gamba sembrano limitate: il consulente tecnico quantifica i postumi permanenti al 5%, una micropermanente. Ma quell’incidente ha stroncato una carriera: tesserato federale, convocato in nazionale, il ragazzo non può più correre, saltare né sottoporre la gamba a uno sforzo intenso. La trombosi venosa diagnosticata dopo il sinistro ha chiuso definitivamente la sua attività agonistica.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6911 del 28 aprile 2026, ha riconosciuto la personalizzazione massima del danno biologico — il 20% previsto dall’art. 139, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 — proprio per questa compromissione specifica. L’attività sportiva agonistica è un’estrinsecazione qualificata della personalità dell’individuo, tutelata anche dalla Costituzione dall’inserimento dell’ultimo comma dell’art. 33 operato dalla legge costituzionale n. 1/2023. Quando una lesione la elimina, il risarcimento standard non è sufficiente.
La domanda su se e quando il danno biologico da incidente vada aumentato al massimo per il danneggiato atleta chiarisce un meccanismo — la personalizzazione — che spesso viene trascurato o applicato in modo generico, con conseguenze economiche significative per chi ha subito lesioni che incidono su dimensioni specifiche e documentabili della propria vita.
Come funziona la personalizzazione del danno biologico
Il danno biologico da lesioni di lieve entità — le cosiddette micropermanenti, fino al 9% di invalidità — è disciplinato dall’art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). La norma prevede un sistema tabellare: per ogni punto percentuale di invalidità permanente corrisponde un valore monetario predeterminato, che decresce con l’aumentare dell’età del danneggiato.
Questo sistema tabellare produce un risarcimento “standard”, calibrato sulle conseguenze ordinarie che quella percentuale di invalidità produce nella vita di qualsiasi persona. Ma le conseguenze di una lesione non sono uguali per tutti: un 5% di invalidità alla gamba ha conseguenze diverse per chi lavora seduto in ufficio e per chi gareggia a livello agonistico nazionale.
Il comma 3 dell’art. 139 consente al giudice di aumentare la liquidazione tabellare fino al 20% quando la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Questa possibilità di aumento — la personalizzazione — non è automatica: richiede che il danneggiato dimostri in modo concreto e documentato in cosa consiste l’incidenza specifica della lesione sulla propria vita.
Perché la carriera agonistica giustifica la personalizzazione massima?
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la personalizzazione massima del 20% per una ragione precisa: la perdita della capacità agonistica non è una conseguenza ordinaria che qualsiasi persona avrebbe subito con quella stessa lesione. È una conseguenza specifica, documentata, e particolarmente rilevante per la vita di questo danneggiato.
L’atleta era tesserato federale, aveva partecipato a competizioni nazionali e internazionali, era stato convocato in nazionale nella propria disciplina. Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato in modo esplicito che non può più correre e saltare come prima, né sottoporre la gamba a un impegno massivo. La trombosi venosa diagnosticata dopo l’incidente ha precluso definitivamente la pratica agonistica.
La sentenza valorizza un elemento normativo importante: lo sport agonistico è un’estrinsecazione qualificata della personalità umana, riconosciuta a livello costituzionale dall’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, introdotto con la legge costituzionale n. 1/2023. Quando l’incidente compromette in modo obiettivamente accertato e documentato questa dimensione specifica della vita del danneggiato — la sua autorealizzazione attraverso l’attività sportiva, la sua dimensione relazionale nell’ambiente agonistico, la sua capacità di espansione della persona attraverso la competizione — la personalizzazione massima è giustificata.
La distinzione tra personalizzazione del biologico e danno morale
Un aspetto tecnico importante della sentenza riguarda il rapporto tra la personalizzazione del danno biologico e il separatamente liquidato danno morale da sofferenza interiore.
Il Tribunale chiarisce che la personalizzazione si applica sulla sola componente del danno biologico — l’aspetto dinamico-relazionale — e non integra una duplicazione rispetto al danno morale, che riguarda invece l’aspetto della sofferenza interiore. Le due voci sono distinte e possono coesistere: il danno biologico personalizzato risarcisce la compromissione delle attività concrete della vita del danneggiato, mentre il danno morale risarcisce il dolore, la tristezza e la sofferenza psicologica che ne derivano.
Questa distinzione — che abbiamo già illustrato nell’articolo dedicato alla liquidazione del danno non patrimoniale — è rilevante perché consente di ottenere entrambe le voci senza che una si sovrapponga all’altra, e senza che il giudice possa obiettare una duplicazione risarcitoria.
L’azione diretta del trasportato: come funziona?
La sentenza riconosce anche l’azione diretta del trasportato ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. In base a questa norma, chi viaggia come passeggero a bordo di un veicolo assicurato può agire direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui si trovava, senza dover dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Il trasportato deve provare solo l’esistenza del sinistro e il danno conseguente.
Questa è una tutela importante, specialmente quando — come in questo caso — la dinamica dell’incidente è contestata o complessa. Il passeggero dello scooter non ha dovuto dimostrare che il conducente dell’automobile era responsabile della collisione: ha dovuto dimostrare che c’è stato un incidente e che ne ha riportato danni. Il risarcimento di oltre 19.000 euro a titolo di danno non patrimoniale è stato conseguito su questa base.
Cosa serve per ottenere la personalizzazione: la prova concreta
La sentenza del Tribunale di Napoli indica implicitamente i requisiti che il danneggiato deve soddisfare per ottenere la personalizzazione massima del danno biologico in caso di compromissione dell’attività sportiva.
Il primo è la prova della pratica agonistica: non basta dichiarare di fare sport. Occorre dimostrare il tesseramento federale, la partecipazione a competizioni, il livello raggiunto. Nel caso in esame, la convocazione in nazionale era la prova più solida del livello agonistico.
Il secondo è la prova medica della compromissione: il consulente tecnico deve accertare in modo esplicito che le lesioni impediscono concretamente la pratica agonistica. Non è sufficiente una generica riduzione delle capacità fisiche: occorre che la compromissione sia specifica e documentata.
Il terzo è il collegamento causale tra le lesioni riportate nel sinistro e l’impossibilità di continuare l’attività sportiva. Nel caso in esame, la trombosi venosa diagnosticata dopo l’incidente e il suo effetto sulla capacità di correre e saltare costituivano il nesso causale documentato.
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Angelo Greco
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