L’assegno mensile di mantenimento pagato dall’ex coniuge è calcolato nei redditi rilevanti ai fini della determinazione dell’importo della pensione sociale?
La legge garantisce un assegno mensile a chi, raggiunta l’età pensionabile, non ha i contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. Affinché si possa beneficiare di questa particolare provvidenza occorre però essere in possesso di determinati requisiti economici. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: per l’assegno sociale si tiene conto del mantenimento?
In buona sostanza, si tratta di comprendere se l’importo mensile che il coniuge corrisponde all’ex a seguito della separazione (o del divorzio) vada calcolato ai fini del raggiungimento della soglia reddituale da rispettare per ottenere la concessione della provvidenza in parola. Cosa stabilisce l’ordinamento giuridico? Per l’assegno sociale si tiene conto del mantenimento? Scopriamolo.
Cos’è l’assegno sociale?
L’assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi, erogata a domanda dall’Inps, rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Con riferimento al 2026, l’assegno sociale è costituito da una provvidenza economica pari a 546,24 euro per tredici mensilità, erogata dall’Inps su istanza di coloro che, pur avendo raggiunto il 67° anno di età, non hanno i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia e, allo stesso tempo, sono titolari di un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro, raddoppiato (14.202,24 euro) se coniugati.
Per la sua natura assistenziale, l’assegno sociale è anche conosciuto con il nome di pensione sociale.
Chi ha diritto all’assegno sociale?
Se il soggetto non possiede alcun reddito, l’assegno sociale viene erogato nella sua interezza; diversamente, l’importo è attribuito in misura ridotta. In questo caso, sarà pagata una somma annua pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
Nello specifico, come ricordato nel precedente paragrafo, hanno diritto all’assegno sociale in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’assegno sociale.
Hanno invece diritto all’assegno sociale in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’assegno sociale;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Assegno sociale: di quali redditi si tiene conto?
Il reddito rilevante ai fini dell’assegno sociale è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali conseguiti nell’anno solare di riferimento.
Ai fini della valutazione della situazione economica di colui che richiede la corresponsione dell’assegno sociale l’INPS valuta i redditi del richiedente e, se coniugato, anche quelli del coniuge, comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui quest’ultimo sia titolare, escludendo invece quelli degli altri familiari conviventi (come i figli, ad esempio).
Per essere più specifici, per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta (rendite Inail, pensioni e indennità per invalidi civili, ecc.);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità erogate dallo Stato o altri enti pubblici;
- prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si calcolano invece:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere non aventi carattere di continuità;
- la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a: 1/3 della pensione stessa; non oltre 1/3 dell’assegno sociale.
Per l’assegno sociale si tiene conto del mantenimento?
Il mantenimento percepito dall’ex coniuge rientra nel calcolo dei redditi e viene quindi conteggiato per stabilire il diritto all’assegno sociale e il suo importo. Stessa cosa dicasi per l’assegno divorzile, ugualmente computato.
Il mantenimento al coniuge separato – così come l’assegno divorzile a quello divorziato – va tuttavia considerato ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale (o della determinazione del suo ammontare) solamente se effettivamente corrisposto, per cui non va computato se è un obbligo rimasto “sulla carta”, cioè stabilito dal giudice ma non eseguito.
Secondo la giurisprudenza (Cass., 16 agosto 2025 n. 23407; Trib. Lucca, 23 marzo 2023, n. 109), l’INPS deve tenere conto dello stato di bisogno effettivo del richiedente, da accertarsi attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo.
Insomma: per l’assegno sociale si tiene conto del mantenimento effettivamente percepito dall’ex coniuge, per cui va escluso nel caso in cui, anche se dovuto, non sia stato materialmente corrisposto.
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Mariano Acquaviva
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