Il padre può chiederlo al giudice. Ma l’esito non è automatico: decide il giudice nell’interesse del minore, considerando età, identità acquisita e volontà del figlio. Ecco come funziona.
Un uomo riconosce un figlio anni dopo la nascita. Il bambino ha sempre portato il cognome della madre, è cresciuto con quello, lo usa a scuola e con gli amici. Il padre ora vuole che il figlio porti anche il suo cognome. Può chiederlo? E soprattutto: il giudice glielo concede automaticamente?
La risposta alla prima domanda è sì: il padre ha il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria. La risposta alla seconda è no: non esiste nessun automatismo. La decisione spetta al giudice, che deve valutare caso per caso nell’esclusivo interesse del minore, senza alcuna preferenza precostituita né per il cognome paterno né per quello materno.
La domanda se il padre possa cambiare il cognome al figlio riconosciuto anni dopo la nascita tocca uno dei temi più delicati del diritto di famiglia, perché incrocia il diritto del figlio alla propria identità — già costruita con un determinato cognome — e il diritto del padre al riconoscimento del legame di filiazione. La legge ha trovato un equilibrio, ma affida al giudice il compito di applicarlo concretamente.
La norma di riferimento: l’art. 262 cod. civ.
Il punto di partenza è l’art. 262 cod. civ., che disciplina il cognome del figlio nato fuori del matrimonio.
Il primo comma stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto: se la madre lo riconosce alla nascita, il bambino porta il cognome materno.
Il secondo comma — quello che si applica al caso del riconoscimento tardivo da parte del padre — prevede che “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Il quarto comma aggiunge un requisito procedurale fondamentale: per i figli minori, “il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
La norma è stata modificata dal D.Lgs. n. 154/2013 e si inserisce in un quadro rafforzato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1° giugno 2022, che ha dichiarato illegittimo l’automatismo del cognome paterno in caso di riconoscimento congiunto, rafforzando il principio di parità genitoriale e il diritto del figlio alla doppia identità familiare.
Il principio guida: l’interesse superiore del minore
La giurisprudenza — sia di merito sia di legittimità — è unanime su un punto fondamentale: la decisione del giudice non deve seguire alcun automatismo e deve essere guidata esclusivamente dal superiore interesse del minore (Cass. civ., sez. 6, n. 772 del 16 gennaio 2020).
Questo significa tre cose concrete. Prima: non esiste una preferenza per il cognome paterno — il cosiddetto “favor patronimico” — che il giudice debba seguire. Seconda: la decisione non ha lo scopo di equiparare la situazione del figlio nato fuori dal matrimonio a quella del figlio nato in costanza di matrimonio. Terza: la ratio della norma è tutelare il minore, non garantire l’interesse dei genitori.
L’interesse del minore si concretizza nella tutela della sua identità personale e sociale: il cognome che porta da anni è diventato un tratto distintivo riconoscibile nella famiglia, a scuola, tra gli amici. Modificarlo può comportare un pregiudizio reale per quella identità già costruita.
I criteri che il giudice valuta concretamente
La valutazione del giudice tiene conto di diversi elementi.
Il primo — e spesso il più determinante — è l’età del minore. Se il bambino è molto piccolo — tre o quattro anni — la giurisprudenza tende a ritenere che non abbia ancora consolidato una identità personale fortemente legata al cognome materno: in questi casi, l’aggiunta o anche l’anteposizione del cognome paterno viene considerata non pregiudizievole e anzi rispondente all’interesse del minore di vedere riconosciuto il legame con entrambi i genitori (Trib. Perugia, n. 226/2020; Trib. Perugia, n. 348/2021). Se invece il minore è in età scolare o preadolescenziale, il cognome materno è già diventato un elemento identificativo radicato: la giurisprudenza è più cauta e tende a preferire soluzioni che non creino una frattura nell’identità del bambino.
Il secondo criterio è la volontà del minore. L’ascolto del figlio che abbia compiuto dodici anni è un adempimento obbligatorio ai sensi dell’art. 262 cod. civ. La sua opinione non è vincolante per il giudice, ma assume un peso significativo. In un caso esaminato dal Tribunale di Asti, una ragazza di quattordici anni si è opposta al cambio di cognome: il tribunale ha disposto il mantenimento del solo cognome materno, ritenendolo ormai tratto distintivo della sua identità (Trib. Asti, n. 592/2020).
Il terzo criterio è l’eventuale pregiudizio per il minore: il giudice valuta se l’aggiunta o la sostituzione del cognome paterno possa arrecargli danno. Questo pregiudizio può derivare, ad esempio, dalla cattiva reputazione del padre. La semplice assenza di rapporti tra padre e figlio, tuttavia, non è di per sé ostativa all’aggiunta del cognome: la Cassazione ha chiarito che la carenza di relazione non è sufficiente a escludere automaticamente la modifica.
Il quarto criterio è la completezza dell’identità: il doppio cognome viene spesso considerato la soluzione più equilibrata, perché rende visibile il legame con entrambi i rami genitoriali senza cancellare nulla dell’identità già acquisita.
Quali sono i possibili esiti della decisione?
Il giudice può scegliere tra tre soluzioni.
La prima — la più frequente — è l’aggiunta del cognome paterno: il cognome del padre viene aggiunto a quello della madre, che può essere mantenuto in prima posizione per tutelare la continuità dell’identità del minore. In altri casi, il cognome paterno viene anteposto a quello materno. Questa soluzione consente di riconoscere entrambi i legami familiari senza cancellarne nessuno.
La seconda è la sostituzione del cognome materno con quello paterno: è un’opzione più rara, adottata con cautela, generalmente quando il minore è molto piccolo e non vi è rischio di pregiudizio per la sua identità, oppure in circostanze particolari come quando la stessa madre richiede la sostituzione per favorire l’integrazione sociale del figlio.
La terza è il mantenimento del solo cognome materno: il giudice rigetta la richiesta del padre e lascia tutto invariato. Questo accade tipicamente quando il minore è più grande, il suo cognome è già un forte segno identitario e vi è la sua opposizione al cambiamento.
Un esempio pratico per capire la differenza
Un padre riconosce il figlio a tre anni: il bambino porta il cognome della madre da poco tempo, non ha ancora una rete sociale consolidata e probabilmente non percepirebbe il cambiamento come una perdita di identità. Il giudice potrà aggiungere o anche anteporre il cognome paterno senza pregiudizi evidenti per il minore.
Un padre riconosce il figlio a undici anni: il ragazzo conosce tutti i suoi compagni di classe con quel cognome, i professori lo chiamano così, i documenti scolastici lo riportano. Il giudice sarà molto più cauto e probabilmente si orienterà verso l’aggiunta del cognome paterno in coda a quello materno — soluzione che ha trovato applicazione in un caso analogo (Trib. Torre Annunziata, n. 1965/2021) — oppure verso il mantenimento del cognome materno se il minore stesso si oppone.
In sintesi
Il padre che ha riconosciuto tardivamente il figlio ha il diritto di chiedere al giudice la modifica del cognome, ma non ottiene automaticamente ciò che chiede. Il giudice decide nell’esclusivo interesse del minore, valutando l’età, l’identità già acquisita, la volontà del figlio e l’eventuale pregiudizio derivante dal cambiamento. Il doppio cognome è spesso la soluzione preferita perché tutela entrambe le identità familiari. Il mantenimento del solo cognome materno è possibile quando il minore è più grande e si oppone al cambiamento.

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Angelo Greco
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