In caso di appalto di opere e servizi, la garanzia di solidarietà ex art 29 del D.Lgs. 276/2003, tra committente ed appaltatore, concerne solo i crediti di natura retributiva, con l’esclusione delle somme a titolo di risarcimento del danno. La solidarietà è applicata al credito per TFR, per le mensilità non corrisposte, a condizione che tali crediti siano in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa. Tribunale di Rieti, sez. L, sentenza del 17 novembre 2022 n. 9699
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che coordina coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori deve essere interpretato nel senso che qualora si accertino, in sede di esame di un ricorso proposto contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, un obbligo a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di dare al ricorrente accesso a informazioni trattate a torto come riservate e una violazione del diritto a un ricorso effettivo derivante dalla mancata divulgazione di dette informazioni, tale accertamento non deve necessariamente comportare l’adozione, da parte di detta amministrazione aggiudicatrice, di una nuova decisione di aggiudicazione dell’appalto, a condizione che il diritto processuale nazionale consenta al giudice adito di adottare, nel corso del procedimento, provvedimenti che ristabiliscano il rispetto del diritto a un ricorso effettivo oppure gli consenta di stabilire che il ricorrente può proporre un nuovo ricorso avverso la decisione di aggiudicazione già adottata. Il termine per la proposizione di un siffatto ricorso deve decorrere solo dal momento in cui detto ricorrente ha accesso a tutte le informazioni qualificate a torto come riservate. Corte di Giustizia UE, Sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022 n.54
La parte ricorrente che impugna la propria esclusione dalla gara (e, solo di riflesso, l’aggiudicazione della commessa ad un terzo) non deve superare la c.d. prova di resistenza: ai fini della dimostrazione del proprio interesse a ricorrere è sufficiente che l’impresa esclusa alleghi doglianze tali da poter astrattamente condurre alla soddisfazione della pretesa che pure la propria offerta di gara formi oggetto di valutazione in comparazione con le altre. E’ precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara, il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto. Tar Lombardia, sez. IV, sentenza 21 ottobre 2024, n. 2780.
ll disposto di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, pro tempore vigente – nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla l n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, ed in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti –, prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l’ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto. Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d’azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso di subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall’art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall’art. 1676 c.c. che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la cd. azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell’appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Cassazione civile Sezione Lavoro, sentenza 21 ottobre 2020, n.22997
Tra sanzione civile ed omissione contributiva sussiste un legame di automaticità funzionale che permane anche dopo l’irrogazione della sanzione. Pertanto, la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 – nella previgente formulazione – si estende anche alle sanzioni civili. Cassazione civile Sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2020, n.22395
Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma, nei confronti dell’amministrazione committente, l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della prima, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l’obbligo dell’impresa, quale promittente, nei confronti dell’amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare. Cassazione civile Sezione Lavoro, sentenza 25 settembre 2020, n.20241
In tema di appalto di opere pubbliche, l’onere della riserva posto a carico dell’appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione nell’esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull’esecuzione dell’opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall’art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pretesa dell’appaltatore relativa al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell’ente committente, che avrebbe indotto l’appaltatore ad astenersi dall’iscrizione delle riserve, sia sottratta all’onere della loro preventiva formulazione). Cassazione civile Sez. I, sentenza 05 agosto 2020, n.16700
In caso di recesso unilaterale del committente del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate. Cassazione civile Sez. II, sentenza 17 luglio 2020, n.15304
In tema di appalto, l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell’accettazione dell’opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell’avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia). Cassazione civile Sez. II, sentenza 03 giugno 2020, n.10452
Se la realizzazione di un’opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell’appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l’abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l’esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell’ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l’anomalo deflusso delle acque). Cassazione civile Sez. III, sentenza 26 giugno 2020, n.12882
In tema di appalto, l’appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell’acquirente successivo nell’ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all’inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l’azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l’appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera. Cassazione civile Sez. II, sentenza 21 maggio 2020, n.9374
Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell’opera, può richiedere, a norma dell’art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, infatti, che postula la colpa dell’appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell’appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell’appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un “minus” rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della “eadem res debita”, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24305
In tema di appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 31 luglio 2017, n. 19019
L’art. 1668 c.c., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’art. 1167 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione prevista per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinante a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all’azione di risoluzione del contratto di cui all’art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione. Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2016, n. 3199
In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell’opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell’opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2015, n. 4366
Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente. Ne consegue che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso nell’esecuzione dell’opera si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto, di tal che, in assenza di deroga pattizia di tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore e delle eventuali discordanze, in punto di fatto, tra quanto stabilito nel contratto di appalto e nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 agosto 2010, n. 18745
Il committente, il quale agisce nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1668 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell’opera, non è tenuto a dimostrare la colpa, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, trova applicazione la generale regola dettata dall’art. 1218 c.c. secondo la quale tale colpa è presunta fino a prova contraria. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21269
In caso di appalto, coessenziale al contratto è l’autonomia dell’esecutore e di conseguenza l’esclusività della sua responsabilità per i danni eventualmente cagionati a terzi nell’espletamento del compito. Ne consegue che un concorso nella produzione del danno, da parte del committente, può essere ravvisato soltanto ove risulti che egli si sia ingerito con particolari direttive o specifici ordini nell’esecuzione dell’opera. Il committente può altresì essere considerato corresponsabile, ove sia incorso in colpa nella scelta dell’appaltatore, affidando l’esecuzione dell’opera a un’impresa di cui conosceva o doveva conoscere la carenza delle capacità o dei mezzi necessari. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 26 febbraio 2009, n. 4684
Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. Tribunale Bologna Sezione 2 Civile Sentenza del 18 settembre 2007, n. 2157
Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 28 maggio 2001, n. 7242
Nel contratto di appalto è l’appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo che deve provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento, con l’ulteriore precisazione che il committente che agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell’opera appaltata non deve provare la colpa dell’appaltatore in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. Tribunale Taranto sez. I, sentenza del 08 settembre n.2054
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l’incidenza della relativa condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità delle società committente e appaltatrice per la morte di un dipendente della subappaltatrice – conseguente alla caduta da un modulo per la realizzazione di un forno di verniciatura, posto all’altezza di quattro metri, per il mancato “fermo” delle indossate misure di sicurezza -, senza vagliare l’eventuale efficienza eziologica dell’omessa richiesta, da parte delle suddette società, di allineamento delle discrasie esistenti tra il piano di sicurezza e coordinamento della committente – che prevedeva idonea impalcatura o ponteggio o altra misura tecnica che consentisse l’aggancio delle funi e cinture di sicurezza – e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice, che contemplava, invece, solo funi disposte a croce con funzione di protezione). Cassazione Civile sezione III, sentenza del 03 aprile 2023 n. 9178
La responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto. Tale solidarietà si estende solo ai crediti maturati durante il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto stesso, esonerando il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti di ciascuna società appaltatrice. Scopo della norma è garantire il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, incentivando la selezione di imprenditori affidabili e evitando che i lavoratori siano penalizzati dai meccanismi di decentramento contrattuale. Cassazione civile sez. lav., 15/10/2024, n. 26760
L’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice deve, al fine di decidere se rifiutare, a un offerente la cui offerta ammissibile sia stata respinta, l’accesso alle informazioni presentate dagli altri offerenti in merito alla loro esperienza pertinente e alle relative referenze, all’identità e alle qualifiche professionali del personale proposto per eseguire l’appalto o dei subappaltatori, nonché alla concezione del progetto la cui realizzazione è prevista nell’ambito dell’appalto e alle modalità di esecuzione di quest’ultimo, valutare se tali informazioni abbiano un valore commerciale che non si limita all’appalto pubblico di cui trattasi, informazioni la cui divulgazione può pregiudicare legittimi interessi commerciali o la concorrenza leale. L’amministrazione può, inoltre, rifiutare l’accesso a tali informazioni qualora la divulgazione di queste ultime, ancorché prive di siffatto valore commerciale, ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico. Infine, l’amministrazione deve, in caso di rifiuto dell’accesso integrale alle informazioni, concedere a detto offerente l’accesso al contenuto essenziale delle stesse informazioni, di modo che sia garantito il rispetto del diritto a un ricorso effettivo. Corte di Giustizia UE sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022 n. 54
L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro ex art 1176, comma 2 cc. In particolare, l’appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L’appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista. Cassazione Civile sezione II, sentenza del 24 ottobre 2022 n. 31273
Nell’esecuzione di opere pubbliche, il committente pubblico è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. verso i terzi danneggiati. Tale responsabilità oggettiva non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 cc del committente e dell’appaltatore (Nello specifico, tale fattispecie era relativa a lavori commissionati da ente gestore di autostrade per danni a immobile di terzi causato dall’ appaltatore). Cassazione civile, sezione III, sentenza 17 marzo 2021, n. 7553
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria. Cassazione civile Sezioni Unite, sentenza 12 ottobre 2020, n. 21990
Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello “standard” qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell’impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l’assunzione da parte dell’impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell’amministrazione quale stipulante e in favore del lavoratore come terzo, che renda quest’ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Cassazione civile Sezione Lavoro, sentenza 09 settembre 2020, n.18686
In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell’adempimento per fatto dell’Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all’art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all’appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La ratio della previsione è quella di assicurare all’Amministrazione la possibilità di valutare l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell’eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all’appaltatore sarà dovuto il rimborso di “maggiori oneri”, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso. Cassazione civile Sez. I, sentenza 11 settembre 2020, n.18897

In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 del codice civile, che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo a elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile. Cassazione civile Sez. II, sentenza 02 settembre 2020, n. 18205
In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall’entrata in vigore del D.M. 29 maggio 1985 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (dunque, anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio, essendo tali voci inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere. Cassazione civile Sez. I, sentenza 10 luglio 2020, n.14779
In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltante (o, in generale, dell’invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l’inosservanza dell’onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell’appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto; ciò, tuttavia, non esclude che – ove il prospettato inadempimento consista nell’illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori – assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell’appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l’appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica (non già della decadenza, bensì) della gravità dell’inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto. Cassazione civile Sez. III, sentenza 06 maggio 2020, n.8517
Si esclude la liceità dell’appalto ove l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 28 aprile 2020, n.8256
In tema di appalto pubblico, l’art. 21 della legge n. 646 del 1982, nel testo applicabile ratione temporis, vieta all’appaltatore di concedere in subappalto o a cottimo le opere, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione dell’amministrazione committente, sicché spetta al giudice del merito accertare, anche a fini risarcitori, se il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione al subappalto dipenda dall’ingiustificata inerzia dell’amministrazione appaltante, oppure dall’inadempimento dell’appaltatore. Cassazione civile Sez. I, sentenza 26 febbraio 2020, n.5143
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Cassazione civile Sez. II, sentenza 17 febbraio 2020, n.3855
In materia di appalto, allorché l’appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 1667 cod. civ. per i vizi dell’opera, incombe su questi l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione. Tribunale Chieti, 02 ottobre 2019, n. 623
In tema di appalto non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667 c.c., dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l’una (l’art. 1669 c.c.) come sottospecie dell’altra (art. 1667 c.c.). I gravi difetti dell’opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.. Cassazione civile, Sezione II, 25 luglio 2019, n. 20184
In tema di appalto, la norma di cui all’art. 1669 c.c. ha, nonostante la relativa sedes materiae, natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l’interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall’evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell’opera, abbia subito un pregiudizio. Tribunale Milano, Sezione VII, 29 maggio 2019, n. 5116
In tema di compravendita, l’art. 1669 c.c., prevedendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la sedes materiae, non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore – venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale negozio di appalto. Tribunale Sassari, Sezione 1, Sentenza del 06 febbraio 2018, n. 175
La responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, per il caso di rovina e difetti di edifici, secondo la previsione dell’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile, e la relativa azione è esperibile pertanto contro ogni costruttore “per tale intendendosi chi abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d’opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata. Tribunale di Mantova, Sezione 1, Sentenza del 23 gennaio 2018, n. 47
Il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita anche se il committente richiede un risarcimento danni e non la risoluzione del contratto per inadempimento poichè la domanda risarcitoria non implica automaticamente lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente sono adeguatamente tutelate da questa. Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n .27042
L’ambito della responsabilità, posta dall’art. 1669 c.c. a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d’appalto, purché utili a che l’opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione. Cass. Civ. Sez. II, 21 settembre 2016, n. 18552
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla Funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile. In particolare, l’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art.1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo. L’interpretazione della norma si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi, difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell’art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 giugno 2013, n. 14650
Il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente ad un insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie relativa ad un’azione di responsabilità promossa dal committente per vizi di un ascensore panoramico progettato ed installato dall’appaltatore all’interno di un complesso alberghiero). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20307
In tema di responsabilità per gravi difetti dell’immobile, le disposizioni degli articoli 1668 e 1669 del codice civile non sono tra loro incompatibili, sicché il committente di un immobile che presenta gravi difetti ben può invocare, oltre al rimedio del risarcimento del danno, l’unico contemplato dall’articolo 1669 del codice civile, anche quelli previsti dall’articolo 1668 dello stesso codice, quali l’eliminazione dei vizi, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, con riguardo ai vizi di cui all’articolo 1667 del codice civile, purché non sia incorso nella decadenza prevista dal secondo comma dello stesso. (R.B.) Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 febbraio 2011, n. 3702
In tema di appalto, l’appaltatore è di regola l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione delle opere appaltate in considerazione dell’autonomia gestionale del rischio con riferimento all’assetto organizzativo dell’impresa, alla scelta ed all’utilizzo dei mezzi ritenuti necessari ed alle modalità di esecuzione dell’opera commissionata. L’autonomia e la libertà di gestione dell’appaltatore – che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all’assuntore dell’esecuzione dell’”opus”, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. Ne consegue che, durante tutto il tempo dell’esecuzione dell’opera e fino alla consegna all’appaltante, il dovere di custodia e di vigilanza sulla cosa da consegnare passa dal committente all’appaltatore, il quale è tenuto sia ad impedire che la cosa sia distrutta o si deteriori, sia a rispettare il principio del “neminem laedere”, ossia evitare di arrecare danni a terzi a causa dell’esecuzione dell’opera commissionata. Di regola, è da escludere, in relazione ai danni arrecati a terzi nel corso ed a causa dell’esecuzione dei lavori, una responsabilità anche del committente non potendo questi controllare le modalità dell’organizzazione che si è data l’impresa appaltatrice. Il potere di vigilanza e controllo che, all’interno del contratto di appalto, il committente può esercitare nel proprio interesse, è irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale derivante dall’esecuzione delle opere commissionate. In realtà, a carico del committente è configurabile la corresponsabilità in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” del committente medesimo attuandone specifiche direttive, ovvero ancora quando il committente si sia fattualmente ingerito nell’esecuzione del lavoro materialmente cooperando all’impresa appaltatrice palesemente priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici, indispensabili per eseguire la prestazione, senza il pericolo di arrecare danni a terzi. Pertanto, la corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell’attività dell’appaltatore ovvero dalla mancata verifica dell’idoneità delle misure adottate dall’appaltatore a tutela dei terzi: il committente (nel caso del condominio, l’amministratore) intanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà (o di proprietà dei condomini, nel caso dell’amministratore) in quanto, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza – come, ad esempio, nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore – sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 giugno 2010, n. 14443
In tema di appalto, se i materiali sono forniti dal committente, l’appaltatore, oltre che un interesse, ha un onere ad eseguire il controllo sulla loro qualità e specifica idoneità, perchè tale verifica gli permette di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e difformità dell’opera dovuta a difetti del materiale. Per liberarsi della responsabilità verso il committente, l’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1663 c.c., a metterlo sull’avviso: prima dell’impiego dei materiali, se i difetti, le difformità o l’inidoneità degli stessi erano riconoscibili da un tecnico dell’arte già all’atto della consegna; in corso di esecuzione, se quei vizi o quella inidoneità, occulti (ovvero non riconoscibili neppure con l’impiego della diligenza professionale) al momento della consegna, siano stati scoperti durante l’impiego dei materiali medesimi. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 17 maggio 2010, n. 12044
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4249
L’azione giudiziale promossa dai condomini al fine di sentir pronunciare la condanna al risarcimento dei danni provocati dall’impresa convenuta che abbia eseguito in appalto lavori di scavo e di edificazioni nella proprietà adiacente, è fondata ove risulti dimostrata la responsabilità dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 2043 c.c., incombe sugli attori l’onere di provare il danno, il nesso di causalità e la colpevolezza del soggetto che si ritenga responsabile. Nel caso di specie, l’appaltatore che abbia eseguito le opere in condizioni di piena e totale autonomia organizzativa, assumendo su di se la responsabilità derivante dall’esecuzione dell’appalto e dai danni che potessero derivarne a terzi, risponde nei confronti degli attori, a nulla rilevando la chiamata in causa del subappaltatore che si sia limitato all’esecuzione di opere di modesto rilievo e comunque irrilevanti rispetto ai danni lamentati. Tribunale Bologna Sezione 3 Civile Sentenza del 18 gennaio 2010, n. 55
La disposizione di cui all’art. 2226 c.c. non trova applicazione ai casi in cui la prestazione intellettuale dà origine ad un opus di entità materiale, rispetto alla quale sono configurabili, da un lato vizi o difformità riconoscibili all’atto della consegna, e dall’altro un’attività di consegna che costituisce il momento iniziale della prescrizione. Tuttavia, il principio testè riferito può trovare applicazione tanto nei casi in cui si tratti di obbligazioni di risultato quanto di obbligazioni di mezzi in ragione della frequente commistione tra le diverse obbligazioni in capo al medesimo soggetto o in capo a diversi soggetti ma in vista del medesimo scopo finale. Corte d’Appello di Firenze, Sezione 2, 25 gennaio 2010, n. 93
Erroneamente i giudici del merito, in un contesto nel quale siano incontroverse la sussistenza dell’obbligazione dell’appaltatore e la sola consegna dell’opera, ma controversa l’idoneità di questa all’uso convenuto,ritengono la parte committente gravata dall’onere di provare la sussistenza dei difetti della stessa, senza tenere conto che il committente aveva rifiutato di adempiere la propria controprestazione, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1667, ultimo comma, del Cc (disposizione analoga a quella, di carattere generale, prevista dall’articolo 1460 del Cc), a seguito dell’esito negativo del collaudo.Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 20 gennaio 2010, n. 936
In merito alla domanda con la quale parte attrice rivendichi il risarcimento dei danni subiti dall’immobile di proprietà a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile confinante, deve ritenersi sussistente una responsabilità del committente solo quando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine preciso impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente medesimo. Difatti, l’appaltatore nell’esecuzione del contratto di appalto, risponde dei danni cagionati in ragione dell’autonomia con la quale ne cura l’organizzazione obbligandosi a fornire l’opera o il servizio appaltato; il committente, dal canto suo, è tenuto solamente a verificare la corrispondenza di quanto eseguito con l’oggetto del contratto. Ne deriva pertanto che una responsabilità di quest’ultimo va configurandosi solo quando l’appaltatore abbia agito quale nudus minister privo dell’autonomia che gli compete ovvero quando sia configurabile la c.d. colpa in eligendo che si verifica laddove l’appalto sia stato affidato ad un’impresa priva dei mezzi e dei soggetti idonei e necessari per l’esecuzione del contratto. Tribunale Milano Sezione 10 Civile Sentenza del 4 giugno 2009, n. 7341
In tema di riduzione del prezzo d’appalto ex art. 1668 cod. civ., l’accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell’opera pattuita con quello dell’opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità. (Nella specie, relativa alla messa in opera della pavimentazione di un fabbricato industriale, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado per aver operato una riduzione del 40% del prezzo d’appalto, senza giustificarne le ragioni nonostante i vizi accertati consistessero in lievi imperfezioni nella connessione delle piastrelle della pavimentazione e in piccole variazioni del livello della superficie). Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 maggio 2008, n. 11409
La responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’art. 1669 c.c. – difetti ravvisabili in qualsiasi alterazione dell’opera, conseguente ad un’inadeguata sua realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone, pertanto, la rovina od il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell’opera stessa consentono l’impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento di essa – non è di natura contrattuale, bensì extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, d’interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che la relativa azione di responsabilità prevista dalla predetta norma, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore anche da parte degli acquirenti, i quali in tema di gravi difetti dell’opera possono fruire dei termini decennale di prescrizione ed annuale di decadenza. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 gennaio 2008, n. 2313
In tema di appalto le norme contenute negli articoli 1667 e 1669 del codice civile, sulla garanzia per difformità e vizi dell’opera e sulla responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro. Infatti la prima ha natura contrattuale, mentre la seconda, che pure presuppone un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l’incolumità e la sicurezza del cittadino. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 novembre 2007, n. 24143
In tema di appalto le norme contenute negli articoli 1667 e 1669 del codice civile, sulla garanzia per difformità e vizi dell’opera e sulla responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro. Infatti la prima ha natura contrattuale, mentre la seconda, che pure presuppone un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l’incolumità e la sicurezza del cittadino. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 novembre 2007, n. 24143
La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte per la presenza di numerosi vizi, trova titolo nel disposto di cui agli art. 1490 c.c. e ss. Il richiamo all’art. 1495 c.c. è pertinente in quanto la circostanza che il venditore sia anche il costruttore dell’immobile non esclude che debbano trovare applicazione le norme sulla vendita e non quelle sull’appalto. Solo se la responsabilità è di natura extracontrattuale, in ipotesi di vendita da parte del costruttore trova applicazione l’art. 1669 c.c., che opera non solo a carico dell’appaltatore nei confronti committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell’acquirente. Tribunale Bari, Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 novembre 2007, n. 2546
Nel caso di difformità della costruzione rispetto al progetto e alla concessione edilizia, sanate a seguito di condono edilizio, il contratto di appalto, valido ed efficace all’epoca della stipulazione, tale rimane nel corso della sua esecuzione per la perdurante liceità dell’oggetto; di conseguenza, la committente non può sottrarsi all’obbligazione di pagamento, ex art. 1655 cod. civ., del residuo corrispettivo all’impresa costruttrice. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 giugno 2007, n. 13430
In tema di appalto e in caso di omesso completamento dell’opera qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli articoli 1667 e 1668 del C.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell’opera, dovendosi regolare la responsabilità dell’appaltatore in base ai criteri di cui agli articoli 1453 e1455 del codice civile. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 marzo 2007, n. 6931
In tema di appalto e ai fini dell’applicazione dell’articolo 1667 del Cc, la presa di consegna dell’opera non va confusa con l’accettazione della stessa e non implica rinuncia a far valere la garanzia, quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell’opera. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 marzo 2007, n. 5131
In materia di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perché, nel contratto di appalto, non solo l’esecuzione dell’opera deve avvenire con l’osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l’impostazione dell’opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come “nudus minister” del committente. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 febbraio 2007, n. 3752
In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e delle difformità dell’opera, a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo, ha a oggetto un debito di valore (dell’appaltatore) che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta fino al momento della decisione. Diversamente il diritto dell’appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, come tale non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta. Deriva da quanto precede, pertanto, che in caso d’inadempimento o di ritardo adempimento della relativa obbligazione, la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta purché il creditore alleghi e dimostri l’esistenza di un maggior danno derivato alla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfetariamente determinata dal comma 1 dell’articolo 1244 del codice civile. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 novembre 2006, n. 24954
In tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all’art. 1668 cod. civ. – ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 novembre 2006, n. 24301
In tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per l’eliminazione dei vizi e delle difformità dell’opera, a titolo di risarcimento del danno, ha a oggetto un debito di valore dell’appaltatore che deve essere rivalutato. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 novembre 2006, n. 24301
L’azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha natura personale e può esser fatta valere da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. In tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per l’eliminazione dei vizi e difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno – ha a oggetto un debito di valore dell’appaltatore che deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 novembre 2006, n. 24301
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Paolo Florio
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